Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere SENT.N°_______
R.G. N° 899/2021
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Cron. N°________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
Rep. N° ________ S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 729/2021 emessa dal
Tribunale di Trani depositata in cancelleria il 11.04.2021 e notificata in data 06.05.2021;
OGGETTO: tra Azione revocatoria ordinaria
e rappresentate e difese in virtù di mandato in calce Parte_1 Parte_2
all'atto di appello conferito su foglio separato ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c.,
dall'avv. Savino Bernocco;
- appellante -;
e
, con sede in Controparte_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Leo;
[...]
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 19.04.2024 la causa è passata in decisione senza termini sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------------------
1
Trani, rigettare integralmente l'azione revocatoria proposta dalla
[...]
poiché manifestamente inammissibile, Controparte_1
improponibile, non provata oltre che infondata in fatto e in diritto. Condannare la
al pagamento delle da distrarsi in Controparte_1
favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.;
per l'appellata: rigetto dell'appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione notificato il 6-8.3.2019, la banca attrice, quale creditrice del defunto (marito della e padre di ) Parte_3 Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio e per sentire dichiarare Parte_1 Parte_2
inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione di rendita e prestazioni vitalizie anche alimentari mediante alienazione immobiliare per notaio di Persona_1
Corato del 27.6.2014, rep. n. 56729, intercorso fra e Parte_3 Parte_1
da una parte e la figlia dall'altra parte, in quanto l'atto sarebbe stato Parte_2
stipulato in pregiudizio delle ragioni creditorie della stessa banca.
A tal proposito, la banca deduceva di essere creditrice del defunto Parte_3
marito di e padre di in forza di conto corrente da Parte_1 Parte_2
questi aperto presso la Filiale di Ruvo di Puglia della con contratto del CP_1
10.12.2010, a cui veniva successivamente ad accedere apertura di credito per € 5.000,00,
con contratto del 17.3.2014, nonché in forza di mutuo chirografario dell'importo di €
20.000,00 erogatogli con contratto in pari data, da restituire in n. 60 rate mensili consecutive dell'uguale ammontare di € 409,26 ciascuna.
Per tutte le obbligazioni gravanti su nei confronti della Banca si Parte_3
costituiva garante la moglie con una fideiussione rilasciata nella stessa Parte_1
data del 17.3.2014, fino a concorrenza della somma di € 6.500,00.
Quindi, con atto a rogito del notaio del 27.6.2014, rep. n. 56729, il debitore Per_1
2 principale e la garante trasferivano alla figlia , riservandosene il diritto Parte_2
di abitazione per l'intera durata della propria vita l'appartamento in Corato alla via Titta
Ruffo n. 1/H, in Catasto al foglio 31, particella 58, subalterno 16, verso la contropartita delle prestazioni di assistenza materiale e spirituale dalla acquirente in favore dei disponenti per l'intera durata della loro vita.
Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda eccependo la nullità della fideiussione prestata da a garanzia delle obbligazioni Parte_1
contratte da e l'insussistenza del credito vantato dalla banca circa il Parte_3
saldo di conto corrente n. 01.07.001006261. Infine, allegavano la mancanza del comportamento lesivo della garanzia patrimoniale in quanto proprietari di altri immobili e, comunque, il modico credito garantito avrebbe potuto trovare soddisfacimento nella pensione INPS di categoria VOCOM n. 3643015.
Con sentenza n. 729/2021, il giudice del Tribunale di Trani accoglieva la domanda della banca e dichiarava inefficace l'atto dispositivo in pregiudizio alla banca creditrice.
Con atto di appello notiticato in data 31.05.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza di primo grado.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, le appellanti lamentano l'ingiusta decisione del giudice del Tribunale di Trani nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito
dell'eventus damni attese le residualità patrimoniali della garante, in quanto dalla visura catastale storica, allegata al fascicolo di parte convenuta in sede di costituzione in giudizio fideiussore, alla data del 27.06.2014, data del rogito notarile, Parte_1
quesat'ultima era proprietaria per 100/100 di altra unità immobiliare sita nel comune di
Corato alla via Titta Ruffo n. 6, piano terra, e identificato in N.C.E.U al foglio 31,
particella 765, sub. 70, cat. C/6, classe 6, rendita euro 79,33..
3 Il motivo è infondato.
Nell'"actio pauliana" l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone un vero e proprio pregiudizio alle ragioni del creditore, ma è sufficiente che l'atto impugnato sia pericoloso, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore: in sostanza, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Costituisce ius receptum la regola secondo la quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l' atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, sì c he il pregiudizio sussiste anche quando il trasferimento di un bene avviene al giusto prezzo "in quanto sostituisce beni facilmente aggredibili con attività finanziare suscettibili di essere sottratte alla esecuzione" (Cass. n.
9134/2007).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n.
16221/19).
Pertanto, avrebbe dovuto fornire la prova che il proprio patrimonio Parte_1
immobiliare residuo fosse ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie. Le
semplici visure catastali prodotte dalla appellante nel giudizio di primo grado non hanno alcun effetto probante, e non sono sufficienti neppure a dimostrare la residualità
patrimoniale della stessa, in quanto la banca sostiene che la stessa, ancor prima della cessione immobiliare in favore della figlia, in data 12.05.2017 aveva alienava l'ultimo bene immobile facente parte del suo patrimonio immobiliare a mezzo atto di compravendita immobiliare avente Registro Generale n. 10466 e Registro Particolare n.
4 8048 a tale . Persona_2
Ciò vuol dire, che non essendo richiesta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria,
la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito,
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità
patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocatoria, che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo dell'eventus damni.
Tale prova non è stata fornita dal debitore-odierna appellante in quanto anche la pensione di vecchiaia richiamata, com'è noto, potrebbe risultare, al limite, solo parzialmente pignorabile qualora non fosse già pignorata e, comunque, rende il soddisfacimento del credito della banca maggiormente difficoltoso.
Quindi, non sono emersi concreti elementi forniti dalla debitrice principale al fine di dimostrare la concreta residualità patrimoniale sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.
Quindi, in base agli atti di causa, l'atto impugnato risulta lesivo della garanzia patrimoniale dovuta alla banca ex art. 2740 cod.civ. poiché ha lo scopo di sottrarre i beni all'azione esecutiva della banca.
Con un secondo motivo, le appellanti ritengono che il giudice abbia errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo della scientia fraudis.
Sostengono le appellanti che dopo aver sottoscritto un'apertura di Parte_3
credito in conto corrente ed aver acceso il mutuo chirografario in data 17.03.2014, che prevedeva il pagamento di n. 60 rate mensili di euro 409,26 ciascuna (pochi mesi prima della costituzione del vitalizio), aveva comunque effettuato il pagamento integrale di tutte le rate previste dal piano di ammortamento, sino alla data del decesso
Mentre, la figlia non aveva consapevolezza del pregiudizio che l'atto Parte_2
avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, in quanto era a conoscenza dell'esistenza di
5 significative consistenze patrimoniali in capo ai genitori, derivanti dai ricavi di un'azienda.
Il motivo è infondato.
E' pacifico che il credito della era già sussistente al momento dell'atto dispositivo. CP_1
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Nel caso di specie, la banca parte attrice, considerate le condizioni di legge per l'esercizio dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., ha dato prova sia dell'esistenza di un valido rapporto di credito tra la medesima e i debitori sia della lesione della garanzia patrimoniale del credito, stante il compimento da parte dei debitori dell'atto traslativo di tutti i sui beni personali non essendo mai stato, del resto, provata l'esistenza e la consistenza di un patrimonio residuo.
La consapevolezza del terzo, figlia della coppia de qua di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, si ricava sia dall'esistenza del dedotto rapporto di filiazione, sia quella di sottrarre i beni all'eredità paterna al fine di evitare l'aggressione da parte della banca creditrice.
La prova della "participatio fraudis" del terzo necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito può essere data anche per mezzo di presunzioni semplici, quali la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente.
6 Il legame affettivo esistente tra e la loro figlia Controparte_2
le cui vicende familiare e economiche erano conosciute come Parte_2
sostenuto dalla stessa, riferendo della conoscenza dei ricavi del padre dall'attività
operante nel settore delle calzature, consentono di presumere che fosse altresì a conoscenza anche delle obbligazioni contratte dai genitori e della stessa composizione del patrimonio familiare.
Quindi, la presenza di stretto vincolo di parentela tra debitore e terzo, rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente ssia la semplice conoscenza nel debitore del danno arrecato alle ragioni del creditore non dovendosi esserci una vera e propria collusione tra il terzo ed il debitore,
né l''animus nocendi', bensì la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere può arrecare alle ragioni della banca creditrice.
Con il terzo motivo è stata impugnata la sentenza contenente la condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese e competenze legali in quanto sarebbe manifestamente ingiusta.
Il giudice di primo grado accogliendo la domanda attorea ha condannato i convenuti che hanno resistito al pagamento delle spese processuali applicando correttamente il il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Pertanto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo sul valore del credito in contestazione (5200-26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
729/2021 emessa dal Tribunale di Trani depositata in cancelleria il 11.04.2021 e notificata in data 06.05.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
7 3) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in Euro 3.000,00 oltre alle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico delle appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Cosi deciso in videoconferenza in data 03.12.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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