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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8780 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ELIA RICCARDO e l'avv. ALBANI Parte_1
IL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via
Orti n. 2, Milano;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: licenziamento e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e, comunque,
l'illegittimità del licenziamento intimato al signor con decorrenza Pt_1 dal giorno 31/12/2024 e, per l'effetto, - in via principale, ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 23/2015, di reintegrare il signor nel posto di lavoro, condannando la stessa società a corrispondere Pt_1 al lavoratore un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni mensili medio tempore maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, al tallone mensile di euro 1.878,80 lordi (o di quel diverso importo ritenuto di giustizia), oltre che i relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- in via subordinata, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 d.lgs. 23/2015, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 11.272,80 lordi (€ 1.878,80 x 6) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 3 mensilità; - in via ulteriormente subordinata, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 4 d.lgs. 23/2015, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro
11.272,80 lordi (€ 1.878,80 x 6) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 1 mensilità; - accertato e dichiarato il relativo diritto del lavoratore, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, a titolo di spettanze retributive, la somma complessiva di euro 5.362,37 lordi (di cui euro 487,09 lordi a titolo di TFR), ovvero quella diversa somma (maggiore
o minore) ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa;
- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di merito”.
2. ha dedotto le seguenti circostanze di Parte_1 fatto:
- di essere stato assunto dalla società a far Controparte_1 data dal 16 settembre 2024. con inquadramento al 1° livello CCNL
Edilizia- Industria, mansioni di carpentiere edile, con contratto inizialmente a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 30 settembre 2024 (doc. 2 ricorso);
- di aver ricevuto in data 23 dicembre 2024 un messaggio Whatsapp con il modello Unilav relativo alla cessazione del suo rapporto di
2 lavoro per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal
31.12.2024;
- di non aver mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento e di aver provveduto in data 27.2.2025 a impugnare il provvedimento datoriale;
- di non aver percepito il pagamento della retribuzione dovuta relativa ai mesi di novembre e dicembre 2024 né le spettanze di fine rapporto e TFR
3. Con l'odierno ricorso, il lavoratore chiede, pertanto, accertarsi la nullità del licenziamento, con l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015 o, in via subordinata, l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti indicati a sostegno del provvedimento datoriale ovvero per genericità degli stessi, con le conseguenze dettate dall'art. 9 D.lgs. 23/2015 (nella misura massima di
6 mensilità); chiede, inoltre, la condanna al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2024 oltre alle competenze di fine rapporto e TFR maturato sino a tale data (per un totale di € 5.362,37 lordi) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente sia stato assunto a far data dal 16 settembre 2024 alle dipendenze della società con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato (successivamente trasformato in indeterminato), con mansioni di carpentiere edile e inquadramento nel 1° livello CCNL edilizia- industria. Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data
23 dicembre 2024 a seguito dell'invio al ricorrente di un messaggio
Whatsapp con il quale gli veniva comunicato il modello Unilav relativo alla
3 cessazione del rapporto a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
3. Quanto la profilo della forma scritta, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “non sussistendo per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali e potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purchè chiara, la consegna al lavoratore dell'atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, tanto più ove questo risulti interrotto di fatto, contiene in sè la in equivoca manifestazione della volontà di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine per impugnare il licenziamento" (Cass. n. 6900/1995). Ancor più di recente, la
Cassazione ha ribadito che “in tema di forma del licenziamento, della L. n.
604 del 1966, art. 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf. Cass. n. 6447/2009)”
(Cassazione civile sez. lav., 05/08/2022, n.24391). Anche la giurisprudenza di merito, proprio in caso di licenziamento comunicato mediante messaggio whatsapp ha affermato che “Il recesso intimato a mezzo « whatsapp » appare assolvere l'onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale” (Tribunale Catania sez. lav., 27/06/2017).
4. Del resto, se la ratio della forma scritta è quella di far conoscere con la dovuta certezza la volontà del mittente al destinatario, deve ritenersi che, nel caso di specie, tale formalità sia stata rispettata, essendo stato indicato con chiarezza il motivo del recesso (licenziamento per giustificato motivo) nonché l'imputabilità del documento al proprio datore di lavoro, come dimostra anche l'avvenuta impugnazione stragiudiziale (doc. 5).
5. In conclusione, non può accogliersi la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento in quanto la trasmissione al lavoratore del
4 modello Unilav con espressa indicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene avvenuta tramite messaggio Whatsapp, è da ritenersi sufficiente ad integrare i requisiti di legge ai fini della forma scritta.
6. Deve – invece - trovare accoglimento la domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per carenza di giustificato motivo oggettivo.
7. A tal riguardo, in primo luogo, giova rammentare che, ove sia espressamente contestata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l'onere di fornire in giudizio la prova della legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro incombe esclusivamente sulla parte datoriale.
8. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n.
12769).
9. Nel caso di specie, non si è costituita e ha Controparte_1 rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa. In assenza di prova circa la legittimità del licenziamento, la domanda deve essere accolta.
10. Ne consegue che, date le ridotte dimensioni dell'impresa e tenuto conto della durata del rapporto (circa 4 mesi) , deve trovare applicazione l'art. 9 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 D.lgs. 23/2015, e, pertanto, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società al Controparte_1 pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che si ritiene equo determinare in quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.878,80 lordi.
11. Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive, come noto,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
5 per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n.
15677 del 03/07/2009).
12. Il datore di lavoro nel rimanere CP_1 CP_1 contumace non ha evidentemente assolto a tale onere e va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi, come da conteggi in questa sede condivisi in quanto basati sulle disposizioni di legge e CCNL applicato: € 3.468,56 a titolo di retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2024; la somma di € 534,61 a titolo di ferie maturate e non godute;
la somma di € 294,02 a titolo di permessi maturati e non goduti;
la somma di € 578,09 a titolo di 13° mensilità e, infine la somma di € 487,09 a titolo di TFR, per un totale pari ad €
5.362,37 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
***
13. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da il 22.4.2022; Controparte_1
6 2. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento Controparte_1 di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a quattro mensilità della retribuzione utile ai fini del
TFR (pari ad € 1.878,80 lordi);
3. condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 5.362,37 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ELIA RICCARDO e l'avv. ALBANI Parte_1
IL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via
Orti n. 2, Milano;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: licenziamento e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14/07/2025, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e, comunque,
l'illegittimità del licenziamento intimato al signor con decorrenza Pt_1 dal giorno 31/12/2024 e, per l'effetto, - in via principale, ordinare alla società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 23/2015, di reintegrare il signor nel posto di lavoro, condannando la stessa società a corrispondere Pt_1 al lavoratore un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni mensili medio tempore maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, al tallone mensile di euro 1.878,80 lordi (o di quel diverso importo ritenuto di giustizia), oltre che i relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- in via subordinata, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 d.lgs. 23/2015, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 11.272,80 lordi (€ 1.878,80 x 6) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 3 mensilità; - in via ulteriormente subordinata, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 4 d.lgs. 23/2015, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro
11.272,80 lordi (€ 1.878,80 x 6) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 1 mensilità; - accertato e dichiarato il relativo diritto del lavoratore, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, a titolo di spettanze retributive, la somma complessiva di euro 5.362,37 lordi (di cui euro 487,09 lordi a titolo di TFR), ovvero quella diversa somma (maggiore
o minore) ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa;
- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di merito”.
2. ha dedotto le seguenti circostanze di Parte_1 fatto:
- di essere stato assunto dalla società a far Controparte_1 data dal 16 settembre 2024. con inquadramento al 1° livello CCNL
Edilizia- Industria, mansioni di carpentiere edile, con contratto inizialmente a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 30 settembre 2024 (doc. 2 ricorso);
- di aver ricevuto in data 23 dicembre 2024 un messaggio Whatsapp con il modello Unilav relativo alla cessazione del suo rapporto di
2 lavoro per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal
31.12.2024;
- di non aver mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento e di aver provveduto in data 27.2.2025 a impugnare il provvedimento datoriale;
- di non aver percepito il pagamento della retribuzione dovuta relativa ai mesi di novembre e dicembre 2024 né le spettanze di fine rapporto e TFR
3. Con l'odierno ricorso, il lavoratore chiede, pertanto, accertarsi la nullità del licenziamento, con l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 2 D.lgs. 23/2015 o, in via subordinata, l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti indicati a sostegno del provvedimento datoriale ovvero per genericità degli stessi, con le conseguenze dettate dall'art. 9 D.lgs. 23/2015 (nella misura massima di
6 mensilità); chiede, inoltre, la condanna al pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2024 oltre alle competenze di fine rapporto e TFR maturato sino a tale data (per un totale di € 5.362,37 lordi) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente sia stato assunto a far data dal 16 settembre 2024 alle dipendenze della società con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato (successivamente trasformato in indeterminato), con mansioni di carpentiere edile e inquadramento nel 1° livello CCNL edilizia- industria. Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data
23 dicembre 2024 a seguito dell'invio al ricorrente di un messaggio
Whatsapp con il quale gli veniva comunicato il modello Unilav relativo alla
3 cessazione del rapporto a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
3. Quanto la profilo della forma scritta, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “non sussistendo per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali e potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purchè chiara, la consegna al lavoratore dell'atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto, tanto più ove questo risulti interrotto di fatto, contiene in sè la in equivoca manifestazione della volontà di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine per impugnare il licenziamento" (Cass. n. 6900/1995). Ancor più di recente, la
Cassazione ha ribadito che “in tema di forma del licenziamento, della L. n.
604 del 1966, art. 2, esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione (Cass. n. 12499/2012); sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass. n. 17652/2007; conf. Cass. n. 6447/2009)”
(Cassazione civile sez. lav., 05/08/2022, n.24391). Anche la giurisprudenza di merito, proprio in caso di licenziamento comunicato mediante messaggio whatsapp ha affermato che “Il recesso intimato a mezzo « whatsapp » appare assolvere l'onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale” (Tribunale Catania sez. lav., 27/06/2017).
4. Del resto, se la ratio della forma scritta è quella di far conoscere con la dovuta certezza la volontà del mittente al destinatario, deve ritenersi che, nel caso di specie, tale formalità sia stata rispettata, essendo stato indicato con chiarezza il motivo del recesso (licenziamento per giustificato motivo) nonché l'imputabilità del documento al proprio datore di lavoro, come dimostra anche l'avvenuta impugnazione stragiudiziale (doc. 5).
5. In conclusione, non può accogliersi la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento in quanto la trasmissione al lavoratore del
4 modello Unilav con espressa indicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene avvenuta tramite messaggio Whatsapp, è da ritenersi sufficiente ad integrare i requisiti di legge ai fini della forma scritta.
6. Deve – invece - trovare accoglimento la domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per carenza di giustificato motivo oggettivo.
7. A tal riguardo, in primo luogo, giova rammentare che, ove sia espressamente contestata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l'onere di fornire in giudizio la prova della legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro incombe esclusivamente sulla parte datoriale.
8. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n.
12769).
9. Nel caso di specie, non si è costituita e ha Controparte_1 rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa. In assenza di prova circa la legittimità del licenziamento, la domanda deve essere accolta.
10. Ne consegue che, date le ridotte dimensioni dell'impresa e tenuto conto della durata del rapporto (circa 4 mesi) , deve trovare applicazione l'art. 9 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 D.lgs. 23/2015, e, pertanto, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società al Controparte_1 pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che si ritiene equo determinare in quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.878,80 lordi.
11. Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive, come noto,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
5 per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n.
15677 del 03/07/2009).
12. Il datore di lavoro nel rimanere CP_1 CP_1 contumace non ha evidentemente assolto a tale onere e va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi, come da conteggi in questa sede condivisi in quanto basati sulle disposizioni di legge e CCNL applicato: € 3.468,56 a titolo di retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2024; la somma di € 534,61 a titolo di ferie maturate e non godute;
la somma di € 294,02 a titolo di permessi maturati e non goduti;
la somma di € 578,09 a titolo di 13° mensilità e, infine la somma di € 487,09 a titolo di TFR, per un totale pari ad €
5.362,37 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
***
13. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da il 22.4.2022; Controparte_1
6 2. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento Controparte_1 di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a quattro mensilità della retribuzione utile ai fini del
TFR (pari ad € 1.878,80 lordi);
3. condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di euro 5.362,37 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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