Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3921
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Sentenza 23 settembre 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dalla dott.ssa Eleonora Palmisani, riguarda una controversia tra un lavoratore e la sua azienda in merito a un licenziamento e a differenze retributive. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità e dell'illegittimità del licenziamento, sostenendo di non aver ricevuto una comunicazione formale e di non aver percepito le retribuzioni dovute. In via subordinata, ha richiesto un'indennità risarcitoria e il pagamento delle spettanze retributive non corrisposte.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità del licenziamento per carenza di giustificato motivo oggettivo, evidenziando che l'onere della prova gravava sul datore di lavoro, che non si era costituito in giudizio. La comunicazione del licenziamento tramite messaggio WhatsApp è stata ritenuta valida per la forma scritta, ma non sufficiente a giustificare il recesso. Pertanto, il giudice ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e ha condannato l'azienda al pagamento di un'indennità di quattro mensilità, oltre alle spettanze retributive richieste, per un totale di € 5.362,37, con interessi e rivalutazione. La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3921
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 3921
    Data del deposito : 23 settembre 2025

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