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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5960/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza dell'11.12.2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5960/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 8 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Luongo, Parte_1
elettivamente domiciliata in Quarto, alla via Santa Maria 55;
APPELLANTE
E
(già in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volto
n. 16;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 153/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acerra in data 14.01.2021 e pubblicata in data 24.02.2021
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Acerra, la (oggi Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_3
quale proprietaria del veicolo Nissan Micra tg. EK233YB, al fine di ottenere -
[...]
previa declaratoria di esclusiva responsabilità della stessa convenuta Controparte_3
nella causazione del sinistro verificatosi in data 25.01.2015, alle ore 20:00 circa, in
Acerra, via Molino Vecchio - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni riportate dalla stessa a causa del sinistro de quo, Parte_1
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva la convenuta compagnia di assicurazione, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, domandava, in via preliminare, di accertare il mancato pagina 2 di 8 esperimento della procedura di negoziazione assistita e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento proposta da perché infondata in fatto e in diritto;
il tutto con Parte_1
vittoria di spese.
Nonostante la ritualità della notifica, restava contumace Controparte_3
Escussi i testimoni, espletata la CTU medico-legale, non accettata la proposta conciliativa formulata ex art. 185 c.p.c., il Giudice di pace adito riservava la causa in decisione e con sentenza n. 153/2021 accertava l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo. Pertanto, condannava Controparte_3
i convenuti, in solido tra loro “al pagamento in favore dell'istante della Parte_1
somma di euro 8.416,60 … oltre interessi legali …” nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al fine di ottenere la Parte_1
modifica parziale della detta pronuncia nella parte in cui è stato quantificato il danno odontoiatrico riportato dall'odierna appellante chiedendo, quindi, rispetto alla quantificazione operata dal Giudice di pace adito, l'ulteriore somma di € 9.000,00.
In particolare, l'appellante ha censurato il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai motivi per cui sono state parzialmente disattese le risultanze della CTU da parte del Giudice di Pace, nonché, l'errata interpretazione della relazione peritale per aver riconosciuto un danno odontoiatrico di soli € 4.000,00.
Non si sono costituite le appellate (già Controparte_4 Controparte_2
e Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
pagina 3 di 8 Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che in atti vi è la copia parziale della sentenza impugnata, mancando la pagina 13 della stessa, ove, verosimilmente, è ricostruito l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure relativo alla quantificazione del riconoscimento delle spese odontoiatriche, ossia la parte della sentenza oggetto di impugnazione.
A riguardo si osserva che, sebbene la mancata produzione della sentenza appellata non comporti automaticamente una declaratoria di improcedibilità dell'appello (stante il tenore letterale del disposto di cui all'art. 347, co. II, c.p.c. il quale, pur prevedendo che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, non commina, in caso di omissione, la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c), il Giudice è chiamato a decidere allo stato degli atti.
In particolare, infatti, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al
Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020; Cass. Civ.,
Sez. III, Sent. n. 23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013).
Va precisato, inoltre, che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, automaticamente, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi”
(in tal senso Corte Cass. Sez III sent. n. 27362/2024 del 22 ottobre 2024; ved anche pagina 4 di 8 Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez. II, Sent. n. 238/2010; Cass.
Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza appellata non consente al Tribunale di rilevare il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la parte della decisione impugnata e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza delle doglianze dell'appellante.
In altri termini, non può valutarsi la fondatezza dei due motivi di appello (peraltro strettamente connessi tra loro) con i quali lamenta l'omissione, da parte del Parte_1
Giudice di pace, dei motivi per i quali ha disatteso le risultanze peritali nonché l'errata interpretazione delle stesse risultanze peritali.
Ed invero, l'iter logico-giuridico, posto a fondamento della parte della sentenza impugnata non è desumibile in modo inequivoco dagli atti di causa, ove sono riportati solamente le prime quattro righe della pagina mancante della pronuncia impugnata.
Nella pag. 13, infatti, che è mancante nella copia digitale in atti, verosimilmente il
Giudice di pace esplicita i motivi per i quali ha determinato complessivamente le spese odontoiatriche in € 4.000,00, interpretando in tal senso la relazione peritale.
Risulta evidente, quindi, che le censure sollevate dall'appellante necessitano di un raffronto con quanto effettivamente motivato nella sentenza impugnata, il quale nel caso di specie, è precluso dalla rilevata mancanza della copia integrale della sentenza impugnata.
Nè può farsi applicazione del principio della mancata contestazione ex art. 115, I co.
c.p.c., in quanto gli appellati sono contumaci.
Parimenti, questo Tribunale ritiene di non dovere assegnare un termine all'appellante per il deposito della copia completa della pronuncia impugnata
Ed invero, “il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità
pagina 5 di 8 dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte...” (Cass. Civ., Sez. II;
Sentenza n. 24437/2016).
Ebbene, nel caso de quo, contrariamente al caso esaminato dai Giudici di legittimità, si configura una condotta imprudente (e quindi colpevole) da parte dell'appellante che impedisce di assegnare un termine alla stessa per il deposito della copia integrale della sentenza impugnata.
, infatti, in sede di costituzione nel presente giudizio di appello ha depositato Parte_1
una copia digitale non completa della sentenza, attestandone, comunque, la conformità
“all'originale analogico”.
Orbene, l'attestazione di conformità presuppone che prima della dichiarazione venga effettuato un controllo sulla copia digitale rispetto all'originale dal quale è stata estratta
(scannerizzata).
L'omesso e/o insufficiente controllo è imputabile ad una condotta imprudente del soggetto che ha scannerizzato la copia analogica e ha depositato l'atto non conforme all'originale, attestandone, comunque, la conformità.
Nel caso di specie, la pagina 13 mancante nella copia digitale in atti è sicuramente presente nella copia conforme in possesso dell'appellante, in quanto la stessa
[...]
nell'atto di appello ne riporta le prime quattro righe, le quali, comunque, si Pt_1
ribadisce, risulterebbero insufficienti per ricostruire l'iter logico-giuridico sulla base del quale il Giudice di pace ha quantificato le spese odontoiatriche, alla luce della impossibilità di visionare la restante parte della motivazione.
Pertanto, ha colpevolmente omesso l'integrale deposito della copia della Parte_1
pronuncia impugnata per cui non è possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia corretta della sentenza impugnata e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto la mancata produzione integrale della sentenza appellata impedisce al Tribunale
pagina 6 di 8 di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27536/2013).
Infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
La mancata produzione della copia integrale della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti.
La conseguenza di ciò non può che essere, quindi, quella dell'inammissibilità dell'appello.
Ogni ulteriore questione si considera assorbita nelle considerazioni che precedono.
La contumacia di e della società esclude la Controparte_3 Controparte_4
necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese del giudizio di appello.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 153/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Nulla per le spese del giudizio di appello;
3) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza dell'11.12.2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5960/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 8 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Luongo, Parte_1
elettivamente domiciliata in Quarto, alla via Santa Maria 55;
APPELLANTE
E
(già in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volto
n. 16;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 153/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acerra in data 14.01.2021 e pubblicata in data 24.02.2021
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Acerra, la (oggi Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_3
quale proprietaria del veicolo Nissan Micra tg. EK233YB, al fine di ottenere -
[...]
previa declaratoria di esclusiva responsabilità della stessa convenuta Controparte_3
nella causazione del sinistro verificatosi in data 25.01.2015, alle ore 20:00 circa, in
Acerra, via Molino Vecchio - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni riportate dalla stessa a causa del sinistro de quo, Parte_1
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Si costituiva la convenuta compagnia di assicurazione, la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, domandava, in via preliminare, di accertare il mancato pagina 2 di 8 esperimento della procedura di negoziazione assistita e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento proposta da perché infondata in fatto e in diritto;
il tutto con Parte_1
vittoria di spese.
Nonostante la ritualità della notifica, restava contumace Controparte_3
Escussi i testimoni, espletata la CTU medico-legale, non accettata la proposta conciliativa formulata ex art. 185 c.p.c., il Giudice di pace adito riservava la causa in decisione e con sentenza n. 153/2021 accertava l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo. Pertanto, condannava Controparte_3
i convenuti, in solido tra loro “al pagamento in favore dell'istante della Parte_1
somma di euro 8.416,60 … oltre interessi legali …” nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al fine di ottenere la Parte_1
modifica parziale della detta pronuncia nella parte in cui è stato quantificato il danno odontoiatrico riportato dall'odierna appellante chiedendo, quindi, rispetto alla quantificazione operata dal Giudice di pace adito, l'ulteriore somma di € 9.000,00.
In particolare, l'appellante ha censurato il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ai motivi per cui sono state parzialmente disattese le risultanze della CTU da parte del Giudice di Pace, nonché, l'errata interpretazione della relazione peritale per aver riconosciuto un danno odontoiatrico di soli € 4.000,00.
Non si sono costituite le appellate (già Controparte_4 Controparte_2
e Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
pagina 3 di 8 Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che in atti vi è la copia parziale della sentenza impugnata, mancando la pagina 13 della stessa, ove, verosimilmente, è ricostruito l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure relativo alla quantificazione del riconoscimento delle spese odontoiatriche, ossia la parte della sentenza oggetto di impugnazione.
A riguardo si osserva che, sebbene la mancata produzione della sentenza appellata non comporti automaticamente una declaratoria di improcedibilità dell'appello (stante il tenore letterale del disposto di cui all'art. 347, co. II, c.p.c. il quale, pur prevedendo che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, non commina, in caso di omissione, la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c), il Giudice è chiamato a decidere allo stato degli atti.
In particolare, infatti, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al
Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24461/2020; Cass. Civ.,
Sez. III, Sent. n. 23713/2016; Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 27536/2013).
Va precisato, inoltre, che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica, automaticamente, la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, dunque, al giudice di appello, l'emissione di una decisione di merito ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi”
(in tal senso Corte Cass. Sez III sent. n. 27362/2024 del 22 ottobre 2024; ved anche pagina 4 di 8 Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12751/2021; Cass. Sez. II, Sent. n. 238/2010; Cass.
Civ., Sez. V, Sentenza n. 2728/2004; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10404/2003).
Orbene, nel caso in esame, l'assenza della copia integrale della sentenza appellata non consente al Tribunale di rilevare il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per la parte della decisione impugnata e di valutare, allo stato degli atti, la fondatezza delle doglianze dell'appellante.
In altri termini, non può valutarsi la fondatezza dei due motivi di appello (peraltro strettamente connessi tra loro) con i quali lamenta l'omissione, da parte del Parte_1
Giudice di pace, dei motivi per i quali ha disatteso le risultanze peritali nonché l'errata interpretazione delle stesse risultanze peritali.
Ed invero, l'iter logico-giuridico, posto a fondamento della parte della sentenza impugnata non è desumibile in modo inequivoco dagli atti di causa, ove sono riportati solamente le prime quattro righe della pagina mancante della pronuncia impugnata.
Nella pag. 13, infatti, che è mancante nella copia digitale in atti, verosimilmente il
Giudice di pace esplicita i motivi per i quali ha determinato complessivamente le spese odontoiatriche in € 4.000,00, interpretando in tal senso la relazione peritale.
Risulta evidente, quindi, che le censure sollevate dall'appellante necessitano di un raffronto con quanto effettivamente motivato nella sentenza impugnata, il quale nel caso di specie, è precluso dalla rilevata mancanza della copia integrale della sentenza impugnata.
Nè può farsi applicazione del principio della mancata contestazione ex art. 115, I co.
c.p.c., in quanto gli appellati sono contumaci.
Parimenti, questo Tribunale ritiene di non dovere assegnare un termine all'appellante per il deposito della copia completa della pronuncia impugnata
Ed invero, “il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità
pagina 5 di 8 dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte...” (Cass. Civ., Sez. II;
Sentenza n. 24437/2016).
Ebbene, nel caso de quo, contrariamente al caso esaminato dai Giudici di legittimità, si configura una condotta imprudente (e quindi colpevole) da parte dell'appellante che impedisce di assegnare un termine alla stessa per il deposito della copia integrale della sentenza impugnata.
, infatti, in sede di costituzione nel presente giudizio di appello ha depositato Parte_1
una copia digitale non completa della sentenza, attestandone, comunque, la conformità
“all'originale analogico”.
Orbene, l'attestazione di conformità presuppone che prima della dichiarazione venga effettuato un controllo sulla copia digitale rispetto all'originale dal quale è stata estratta
(scannerizzata).
L'omesso e/o insufficiente controllo è imputabile ad una condotta imprudente del soggetto che ha scannerizzato la copia analogica e ha depositato l'atto non conforme all'originale, attestandone, comunque, la conformità.
Nel caso di specie, la pagina 13 mancante nella copia digitale in atti è sicuramente presente nella copia conforme in possesso dell'appellante, in quanto la stessa
[...]
nell'atto di appello ne riporta le prime quattro righe, le quali, comunque, si Pt_1
ribadisce, risulterebbero insufficienti per ricostruire l'iter logico-giuridico sulla base del quale il Giudice di pace ha quantificato le spese odontoiatriche, alla luce della impossibilità di visionare la restante parte della motivazione.
Pertanto, ha colpevolmente omesso l'integrale deposito della copia della Parte_1
pronuncia impugnata per cui non è possibile rimettere in termini l'appellante per il deposito della copia corretta della sentenza impugnata e non potendosi valutare in altro modo la fondatezza o meno dell'appello in base agli atti, l'appello va dichiarato inammissibile, con la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, in quanto la mancata produzione integrale della sentenza appellata impedisce al Tribunale
pagina 6 di 8 di sindacare l'erroneità o meno della motivazione del Giudice di prime cure (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27536/2013).
Infatti, sulla base della documentazione a disposizione, il Tribunale non è nella condizione di individuare con sicurezza il contenuto della sentenza e di rapportare ad essa le censure spiegate con l'atto di appello.
La mancata produzione della copia integrale della sentenza appellata, invero, impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, nonché la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, non adeguatamente riportato in atti.
La conseguenza di ciò non può che essere, quindi, quella dell'inammissibilità dell'appello.
Ogni ulteriore questione si considera assorbita nelle considerazioni che precedono.
La contumacia di e della società esclude la Controparte_3 Controparte_4
necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese del giudizio di appello.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 153/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
pagina 7 di 8 1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Nulla per le spese del giudizio di appello;
3) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8