Art. 9. (Commissione giudicatrice)
La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.
E' presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed e' composta:
1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;
2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanita';
3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanita', designato dal Ministro per la sanita';
5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.
La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio.
E' presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed e' composta:
1) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;
2) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanita';
3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
4) da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanita', designato dal Ministro per la sanita';
5) da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.