Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
AULA A 03 844 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 2548/1999 Composta dai magistrati: Prestipino - Presidente Dott. Giovanni 66 Luciano Vigolo - Consigliere 6666 Francesco A. Maiorano Rep. 6666 Natale Capitanio Cron.9007 6666 Pasquale Picone Relatore Ud. 18.12.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 5192 da DI RO MA, avvocato in giudizio di persona, elettivamente domiciliato in 45 Roma, Via Calcutta, presso l'avv. Alberto D'Auria; -ricorrente-
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E ISPETTORATO DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ; -controricorrenti- nonché
contro
COMUNE DI CERCOLA, in persona del sindaco in carica: -intimato- q per l'annullamento della sentenza del Pretore di Nola - sezione distaccata di S. Anastasia n. 634 in data 18 dicembre 1997 (R.G. 849/96); - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo MA di RO domanda per due motivi la cassazione della sentenza del Pretore di Nola Sezione distaccata di S. Anastasia - di rigetto dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 538/1996, emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli per il pagamento, in solido con il Comune di Cercola, di £ 6.631.500 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli art. 11, 13 e 16 della legge n. 264 del 1949, in quanto si era proceduto all'assunzione alle dipendenze del Comune, presso il quale il di RO ricopriva all'epoca dei fatti la carica di sindaco, di alcune lavoratrici senza il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego. Resiste con controricorso l'amministrazione. 2 Il ricorso è stato proposto anche nei confronti del Comune di Cercola, che non si è costituito. Con l'atto di opposizione era stata contestata la sussistenza del presupposto delle infrazioni, e cioè la natura subordinata del rapporto ( intercorso con il Comune con le lavoratrici, incaricate del servizio di pulizia degli edifici scolastici e degli uffici comunali. Il Pretore ha accertato in fatto: la continuità delle prestazioni lavorative sulla base di dieci contratti qualificati di appalto, ciascuno stipulato con una singola lavoratrice;
l'inesistenza in capo alle pretese appaltatrici di qualsiasi organizzazione imprenditoriale (l'amministrazione comunale forniva anche i detersivi per le pulizie), nonché, almeno per il periodo iniziale, dell'iscrizione presso la Camera di commercio, intervenuta solo in un secondo momento ed a seguito di sollecitazione del titolare dell'ufficio di segretario comunale;
l'esclusività delle prestazioni lavorative a favore del Comune;
l'esecuzione di servizi esulanti dall'oggetto dei contratti di appalto, che era limitato al solo servizio di pulizia, atteso che le lavoratrici erano state adibite ai compiti propri del "bidello" che impegnavano gran parte della giornata lavorativa;
la percezione di un compenso fisso mensile. Da questi elementi il Pretore ha desunto che l'intento delle parti fosse stato quello di costituire rapporti di lavoro subordinato, non essendo a ciò di ostacolo che non fossero emersi specifici controlli sull'attività, attvità che comunque doveva essere svolta in orari predeterminati (la pulizia prima dell'orario di inizio delle attività istituzionali;
le mansioni di bidello nel corso dell'orario scolastico) Motivi della decisione 3 Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto ai fini della qualificazione del rapporto controverso (art. 2094, 2222 e 1655 c.c.), nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisi della controversia. Si assume che tratto caratteristico del lavoro subordinato è l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, che deve essere tale da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, ma nessuno degli elementi di fatto accertati nella causa era idoneo a fornire la benché minima prova della subordinazione, essendo tutti compatibili con la natura autonoma dei rapporti di lavoro. Ed infatti, erano emerse modalità esecutive del tutto compatibili con il nomen iuris dei contratti: assunzione del rischio da parte delle lavoratrici, obbligate anche a prestare idonea garanzia, inesistenza di controlli e di vincoli di orario, valendo la sola esigenza di non eseguire le pulizie durante le ore di funzionamento degli uffici pubblici, possibilità in caso di assenza di farsi sostituire, senza che operassero istituti quali ferie, permessi, assenze per malattia, ecc., pagamento mediante presentazione di fattura. Quanto alla fornitura di materiali per la pulizia ad opera del committente, la circostanza non poteva ritenersi incompatibile con l'appalto. Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 112 e 115 c.p.c., nonché vizio t della motivazione, per avere il Pretore valorizzato elementi non significativi ai fini della qualificazione dei rapporti come di lavoro subordinato, quali la stipulazione la mancausasi di singoli contratti di appalto con ciascuna lavoratrice, iscrizione presso la theressivamente Camera di commercio e il fatto che fossero state indotte all'iscrizione stessa;
ritenendo in ogni caso comprovate le predette circostanze, sebbene le deposizioni testimoniali fossero state rese da soggetti interessati alla causa (le altre lavoratrici versanti in situazione analoga), e fossero smentite dai documenti (contratti di appalto;
iscrizioni alla Camera di commercio successive ai periodi contestati dall'Ispettorato) e dalla deposizione del segretario comunale. La Corte, esaminati unitariamente i due motivi in quanto concernenti una questione unica, li giudica infondati. In punto di diritto, la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini della nozione giuridica di subordinazione nella prestazione di lavoro (art. 2094 c.c.), deve darsi rilievo essenziale all'elemento della messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, quale assoggettamento alle direttive del secondo inerenti all'intrinseco svolgimento delle prestazioni lavorative, cui consegue, naturaliter, anche l'assoggettamento al potere disciplinare. Per l'accertamento di tale situazione occorre indagare sulle modalità di esecuzione del rapporto, con particolare riguardo ad elementi particolarmente significativi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento di corrispettivi determinati a cadenze periodiche, le direttive tecniche impartite ed i poteri di controllo e disciplinari eventualmente esercitati, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo del datore di lavoro, la possibilità o meno di individuare un preciso risultato cui deve pervenire l'attività lavorativa, l'esecuzione della prestazione di lavoro all'interno dell'organizzazione, con materiali e attrezzature proprie del datore di lavoro, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico. -Peraltro, nessuno di questi elementi la cui elencazione, è, all'evidenza, meramente esemplificativa, potendo il rapporto di subordinazione atteggiarsi in concreto in forme assai variegate - è di per sé decisivo, ma ciascuno di essi può rappresentare un "sintomo" dell'esistenza della subordinazione, ove, nel caso 5 concreto, sia da escludere la sua compatibilità con la natura autonoma del rapporto di lavoro e non sia smentita la detta efficacia sintomatica da altri elementi, di segno opposto (cfr. Cass. 11178/1996; 11502/2000). Ciò premesso in via generale, va esaminata in primo luogo la censura concernente il rilievo da attribuire alla circostanza che, nel testo contrattuale, i rapporti di lavoro erano stati qualificati come appalto. Sul rilievo del nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto occorre intendersi senza equivoci: è, in primo luogo, principio risalente e indiscusso che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice;
nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poiché ogni attività umana economicamente valutabile può z costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni concernenti le modalità di attuazione del rapporto che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentita solo ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle (cfr. Cass. 8574/1999; 4533/2000). Ciò premesso, il Pretore non ha violato norme di diritto nell'individuazione, in astratto, degli indici di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, indici correttamente identificati in quelli che rivelano la situazione di messa a disposizione delle energie lavorative nell'organizzazione altrui in modo che il titolare dell'organizzazione possa utilizzarle per i fini concreti di volta in volta 6 determinati (cfr., fra le numerosissime decisioni, Cass. 21 novembre 2000, n. 15001). Ed invero, in modo logicamente coerente, il Pretore ha condotto la necessaria indagine di fatto, accertando semplici elementi indiziari, quali la retribuzione fissa ed un orario di lavoro necessariamente predeterminato, ma, soprattutto, la messa a disposizione delle energie lavorative, come comprovata dal fatto che le lavoratrici fossero utilizzate come bidelle ed impiegate, quindi, nel servizio scolastico, compiti questi che non erano compresi nell'oggetto dei pretesi contratti di appalto. Con riguardo a questa, fondamentale, circostanza, il relativo accertamento di fatto non ha formato oggetto di contestazioni in questa sede e viene a costituire il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata, tale da consentire alla statuizione di resistere a tutte le critiche formulate con il ricorso. In conclusione, mentre il ricorrente ha ragione nell'affermare che nessun rilievo poteva essere attribuito a talune circostanze di fatto (quali il numero dei contratti di appalto o la provenienza della sollecitazione ad iscriversi alla Camera di commercio) - sicché perdono parimenti rilievo i denunciati vizi dei relativi accertamenti di fatto la decisione impugnata è congruamente sorretta - dall'accertamento dei moduli obbligati di esecuzione della prestazione lavorativa conrentinglisi e dalla disponibilità di essa da parte del datore di lavoro (tanto da disporre, al di là dei contenuti dei contratti di appalto, l'espletamento dei compiti propri del bidello), unitamente ad altri elementi di valore sintomatico (retribuzione predeterminata, assenza di organizzazione imprenditoriale e di rischio Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata 7 nel dispositivo. Nulla da provvedere sulle spese nei confronti del Comune di Cercola, non costituito nel giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 17,05 1 e degli onorari liquidati in € 1.300,00; nulla da provvedere sulle spese nei confronti del Comune di Cercola. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore брикетіні деле IL CANCELLIERE DA Depositato in Cancelleria oggi, 15 MAR. 2002 I IL CANCELLIERE D , SA O L S 0 L 1 A O . , T 3 B T A I 3 R S 5 D 'A E SP . L A L T N I S E N D O 3 G P I -7 S O IM -8 N A E 1 D A S 1 D E I , E A E O T ISTR G O N T E G IT S E E G L IR E R D A L O L E D 8