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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2248/2023 RG promossa con ricorso da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con avv.ti Giancarlo Moro e Marta Capuzzo
- ricorrenti -
contro
Controparte_1
con avv.to Stefano Gregorio
- resistente -
e contro altresì
CP_2
con avv.ti Paolo Patron, Marta Molesini e Andrea Bortoluzzi
- resistente - in punto: risarcimento danni iure hereditatis e iure proprio ;
decisa all' udienza del 23.9.2025 .
FATTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio ex art 414 cpc quali figli e vedova, eredi secondo legge in assenza di testamento, di , deceduto in data 4.5.2012 per neoplasia polmonare diagnosticata nel 2011. Persona_1
Hanno agito:
a) allegando l' avvenuto svolgimento da parte del decuius per trent' anni dall'ottobre del 1973 al gennaio del 2003 di attività addetto alla conduzione di impianti presso il Petrolchimico di Porto Marghera, precisamente dal 29 ottobre 1973 al 31 maggio 1987 alle dipendenze di società confluite in e CP_2
dall'1 giugno 1987 al 31 gennaio 2003 alle dipendenze di società confluite in;
CP_1
b) lamentando l' avvenuta massiccia esposizione del decuius stesso in tale ambiente lavorativo all' inalazione di fibre di amianto, sia diretta durante le attività di piccola manutenzione, sia indiretta assistendo agli interventi fatti dalla squadra manutentiva su parti dell'impianto contenenti amianto;
c) sostenendo la riconducibilità a tale esposizione della neoplasia polmonare da cui è derivato il decesso, e dunque la responsabilità delle datrici di lavoro, confluite in ed , nei confronti delle quali CP_1 CP_2
azionano pretesa risarcitoria iure ereditario per il danno alla salute e relativa sofferenza patiti in vita dal decuis, nonché jure proprio per il danno parentale;
d) così concludendo: “accertato quanto in premessa, condannarsi in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, in solido con in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a risarcire i danni non patrimoniali di natura biologica, morale ed esistenziale patiti in vita dal signor per la patologia di cui in narrativa e trasmessi jure hereditatis agli odierni ricorrenti, Persona_1
come sopra rappresentati e difesi, in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, da quantificarsi in complessivi € 246.000,00 in somma capitale o nella eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia, nonché a risarcire ai ricorrenti tutti i danni non patrimoniali descritti nella precedente parte narrativa nella loro accezione di natura morale ed esistenziale, sia quelli correlati alla perdita del rapporto parentale sia quelli correlati alle sofferenze e al cambiamento di abitudini di vita cui gli stessi sono stati costretti durante la malattia del sig. nei termini esposti nella precedente parte Pt_2
narrativa, loro spettanti jure proprio, da quantificarsi complessivamente in Euro 316.025,00 in favore di
vedova;
Euro 289.200,00 ciascuno in favore di e di;
oppure Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3
condannarsi le convenute, come sopra rappresentate, al risarcimento dei danni non patrimoniali per cui
è causa nelle diverse misure, maggiori o minori, che appariranno equa e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
ed inoltre alla rifusione delle spese relative alla consulenza medica in atti, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno eque e di giustizia, oltre accessori di legge ex art. 429 c.p.c. Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e dei compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Le società convenute si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso per assenza di prova sul nesso e maturata prescrizione della pretesa.
La causa è stata istruita attraverso l' acquisizione della documentazione offerta e c.t.u. medico legale ( elaborato + integrazione).
E' stato autorizzato il deposito note finali. All' esito di odierna udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
LEGITTIMAZIONE e PRESCRIZIONE
Preliminarmente vanno riconosciute, da un lato, la legittimazione attiva in capo ai ricorrenti quali figli e moglie del lavoratore deceduto, , in successione ab intestato attesa la pacifica trasmissibilità Persona_1
agli eredi del diritto al risarcimento del danno biologico e morale sorto in capo al de cuius, dall' altro la legittimazione passiva delle società convenute.
Si verte, infatti, in un' ipotesi di lesioni personali degenerate nella morte dopo un apprezzabile lasso di tempo nella quale - secondo la giurisprudenza maggioritaria qui condivisa (cfr Cass. 7632/03 e 2775/03) - si sono verificati in capo al de cuius quando era ancora in vita gli effetti giuridici conseguenti all'illecito.
Per principio acquisito (ex plurimis cfr Cass.3728/02, 9620/03, 18305/03, 4783/01), tali effetti, consistenti, appunto nella perdita subìta dal de cuius per effetto delle lesioni alla sua integrità psico-fisica nel periodo che ha preceduto la morte, e ben diversi quindi dal c.d. danno morte, si traducono nel diritto al risarcimento in termini economici del danno alla salute o biologico e del danno da sofferenza o morale, diritto che è suscettibile di trasmissione ereditaria al pari di qualsiasi altra pretesa risarcitoria già sorta in capo al decuius al momento del suo decesso.
Nello specifico quale fonte del danno fatto valere iure ereditario è azionata l' esposizione a inalazione di polveri di amianto nello svolgimento per trent' anni, dall'ottobre del 1973 al gennaio del 2003, di attività lavorativa di operaio addetto alla conduzione di impianti presso il Petrolchimico di Marghera, precisamente dal 29 ottobre 1973 al 31 maggio 1987 alle dipendenze di società confluite in e dall'1 giugno 1987 CP_2
al 31 gennaio 2003 alle dipendenze di società confluite in . CP_1
Come da dimesso libretto di lavoro ha in effetti lavorato all'interno dello stabilimento Persona_1
Petrolchimico di Porto Marghera assunto nel 1973 da Montedison s.p.a., poi dall' 1 gennaio 1981 come
Montepolimeri s.p.a. e quindi dal 1985 come Montedipe s.p.a., successivamente alle dipendenze della e quindi dal 1990 di ed infine di .. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Tutti tali rapporti di lavoro, succedutisi l'uno all'altro senza soluzione di continuità sono sorti e si sono svolti a Porto Marghera (VE).
Le complesse vicende societarie che hanno interessato le indicate società sono sintetizzate in atti dal ricorrenti nei seguenti termini vd pagg 3-5 ric) :
“ … la società Montedison s.p.a. dal 1970 ha gestito gli impianti di produzione del e dicloroetano CP_7 di Porto Marghera;
successivamente, in data 31 dicembre 1980, è avvenuta una scissione delle attività produttive già facenti capo a Montedison s.p.a. tra la Montedipe s.p.a. e la Montepolimeri s.p.a. Dall'1 gennaio 1985, a sua volta, la Montedipe s.p.a. incorpora la stessa Montepolimeri s.p.a. nella gestione degli impianti di produzione di Porto Marghera. CP_7
Nel 1986 gli impianti produttivi PVC divengono di proprietà del gruppo (dapprima e CP_3 CP_3 poi, dal 31 ottobre 1987, , mentre la gestione dell'attività produttiva resta ancora per Controparte_4 qualche tempo in capo a Montedipe s.p.a., che nel 1989 conferisce il proprio patrimonio alla Parte_4 la Montedipe s.p.a. successivamente muta la propria denominazione sociale in Controparte_8 quest'ultima società viene infine incorporata in data 25 novembre 2003 nella (cfr. cert. CP_2 [...]
doc. 4). CP_9
Nel frattempo, nel 1987 la gestione dell'attività produttiva viene trasferita ad cui Controparte_3 subentra l'1 novembre 1987 il 31 luglio 1990 è fusa per incorporazione Controparte_4 Controparte_4 in ed il 27 giugno 1991 la modifica la ragione sociale in Controparte_5 Controparte_5 CP_10
[...]
Nel 1993 viene fusa per incorporazione in la quale successivamente muta Controparte_10 CP_4 la propria denominazione sociale in (doc. 5: cert. e poi CP_11 Controparte_12 Controparte_1 CP_ (doc. n. 6: ) Controparte_14
Le varie società alle dipendenze delle quali il signor ha prestato la propria attività lavorativa sono Pt_2 pertanto rappresentate, ai fini della legittimazione processuale passiva, da da un lato (per quanto CP_2 Co concerne Edison azienda chimica, Montecatini Edison s.p.a., Montedison s.p.a. e Montedipe s.p.a.) e da dall'altro lato (per quanto concerne CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_10
”.
[...]
Tale puntuale ricostruzione non risulta utilmente contrastata dalle convenute e può dunque ritenersi certo che le varie società alle dipendenze delle quali il ha prestato la propria attività lavorativa sono Pt_2
rappresentate, ai fini della legittimazione processuale passiva, da da un lato (per quanto CP_2 concerne Edison azienda chimica, Montecatini Edison s.p.a., Montedison s.p.a. e Montedipe s.p.a.) e da
[...] dall'altro lato (per quanto concerne CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_10
.
[...]
Parimenti infondata risulta l' eccezione di prescrizione tenuto conto della diffida 25 maggio 2016, comunicata via pec il 26 maggio 2016 doc 34 ric + risposta di rapportata all' operatività del Controparte_15
termine lungo in caso di reato, pari nello specifico, in base alla disciplina applicabile ratione temporis e trattandosi di omicidio colposo, a 14 anni.
MERITO
Vertendosi in ipotesi di decesso e responsabilità ex art 2087 cc vanno dimostrati a carico di parte ricorrente la lesione dell' integrità fisica, esitata in decesso, e il nesso di causa con l' ambiente lavorativo, mentre il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato nel luogo di lavoro tutte le misure idonee a garantire la integrità fisica e psichica dei lavoratori in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e alle possibilità messe a punto dalla scienza e dalla tecnica anche oltre l'adozione di particolari misure tassativamente imposte dalle leggi speciali in materia antinfortunistica. Ciò non comporta l'affermazione di una natura oggettiva della responsabilità del datore di lavoro atteso che detta responsabilità è comunque da collegarsi ad una violazione di doveri di comportamento che traggono la loro fonte nell'art. 2087 – quale norma di chiusura del sistema – e che vanno individuati in quei comportamenti e cautele che la tecnica e la scienza suggeriscono in un determinato momento storico.
Nel caso in esame i ricorrenti non hanno compitamente assolto al loro onere di prova, in particolare quanto al nesso di causa patologia letale/nocività dell' ambiente di lavoro in termine di elevata probabilità (cd piu' probabile che non), come pacificamente necessario ai fini della prova della causalità.
Per quanto riguarda l' evento dannoso è provato ed incontestabile (di fatto nemmeno contestato) che
[...]
è deceduto per neoplasia polmonare. Per_1
E' nel contempo certo che il medesimo fu un fumatore. Pt_2
E infatti, come riportato nella “Certificazione medica di malattia professionale” redatta dalla Dott.ssa il 21/3/16, si tratta di “Ex fumatore circa 10 sig./die fino al 1983” e nelle “Considerazioni mediche Per_2
del 22/6/2005” a firma della dott.ssa irca la MP n. 501650925 del 15/1/2002 si dà atto che “ha Persona_3
fumato per 20 anni 10-15 sigarette al giorno”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte nella causa Inail, della ctu ing e relativa sentenza n. Per_4
877/2008 nella causa RG 1694/2005 per il beneficio previdenziale ex art 13 legge 257/1992, basata anche su prove testimoniali (docc 11 e 12 ric), scheda mansioni e certificazione Inail docc 13 e 15 ric., risulta nel contempo adeguatamente provata l' esposizione del , durante la trentennale (da ottobre 1973 a Pt_2
gennaio 2003) di attività di addetto alla conduzione di impianti presso il Petrolchimico di Porto Marghera, all' inalazione di fibre di amianto.
A fronte di tali dati di fatto l' espletata c.t.u., del dott , lascia, tuttavia, indimostrata la Persona_5
riconducibilità della patologia letale all' attività lavorativa del , da cui, appunto, la mancanza di prova Pt_2
piena e certa - gravante sui ricorrenti - del nesso causale alla base della svolta azione risarcitoria.
La c.t.u. stessa conferma, infatti, che è deceduto per neoplasia polmonare, ma esclude la Persona_1 sussistenza di idonei riscontri atti a supportare la riconducibilità di tale patologia all' esposizione lavorativa di cui al ricorso, ovvero ad inalazione di fibre di amianto, piuttosto che al fumo di sigaretta.
La valutazione espressa nell' elaborato depositato il 29.8.2024, frutto di indagine rigorosa, è perfettamente in linea con la ctu espletata in primo grado nella causa promossa da nei confronti dell'Inail per il Parte_1
riconoscimento della rendita ai superstiti, affidata alla dr.ssa , alla base della sentenza di Persona_6
rigetto n. 604 del 2019, est lo stesso scrivente giudicante (vd doc 14 ). CP_1 E' ben vero che sulla base di nuova ctu affidata al dott Corte d' Appello ha Persona_7
riformato tale pronuncia, riconoscendo a favore di la rendita ai superstiti (vd ctu dr e Parte_1 Per_7 sentenza 276/2003 CA Venezia docc 9 e 10 ric).
E tuttavia, da un lato, la sentenza della Corte non è di per sé dirimente in quanto, come correttamente obiettato da , muove dalla specifica prospettiva, ben diversa da quella oggetto del presente CP_1
giudizio ex art 2087 cc., di ritenuto mancato superamento da parte dell' Inail della presunzione legale dell'origine professionale di malattia tabellata, dall' altro sul piano strettamente medico-legale puntualità e convergenza delle risultanze delle ctu e considerata la derivazione delle stesse da Per_6 Per_5
valutazioni rigorosamente attinenti alle peculiarità del caso concreto e agli elementi di riscontro a disposizione, portano a dissentire dalla diversa valutazione del dr Per_7
Quest' ultima, a differenza di quelle e ( va ribadito oltremodo puntuali e tra loro Per_5 Per_6
perfettamente convergenti), risulta in effetti frutto di considerazioni di carattere generale e astratto, per la pressochè totalità ipotetiche, piu' che di una rigorosa disamina delle emergenze specifiche, sul piano strettamente medico legale attinenti al singolo caso.
Tali “pesanti” peculiarità sono costituite dalla totale assenza di segni di fibrosi e/o di placche pleuriche .
Come già la ctu , anche l' odierna ctu perviene ad un giudizio di assenza di riscontro sull' Per_6 Per_5 effettiva origine professionale della patologia (neoplasia polmonare le cui complicanze a livello respiratorio hanno portato al decesso del ) pur tenuto conto quale dato di fatto certo dell' esposizione del ad Pt_2 Pt_2
amianto in ambito lavorativo, come da esito di CTU ambientale dell' ing alla base della sentenza di Per_4
riconoscimento del beneficio previdenziale ex art 13 comma 8 legge 257/1992 per il periodo dal 1974 al 1989
(vd ctu e sentenza allegate al ricorso ).
L' esito negativo consegue al fatto che il era anche fumatore laddove è noto che il tabagismo costituisce Pt_2
causa autonoma delle neoplasie polmonare e laddove nel caso specifico nessun riscontro oggettivo supporta l'assunto, alla base del ricorso, che alla causazione della malattia, a nota origine multifattoriale, abbia concorso, con ruolo concausale rispetto alla prolungata abitudine al fumo di sigaretta, anche l'esposizione all'amianto.
Le osservazioni attoree all' elaborato del ctu e le richieste di istruttoria orale sulle mansioni vanno disattese in quanto, come già detto, il ctu ha tenuto conto dell'esposizione del ad amianto dall' ottobre 1973 e Pt_2
per 30 anni presso lo stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera durante la sua attività di addetto conduzione impianti, sia diretta durante le attività di piccola manutenzione, sia indiretta assistendo agli interventi fatti dalla squadra manutentiva su parti dell'impianto contenenti amianto. Il CTU riconosce, infatti, chiaramente che dato per assodato che abbia operato nei termini indicati dai Pt_2
ricorrenti, in astratto il nesso di causalità dovrebbe essere ammesso a causa dell'effetto sinergico moltiplicatore/additivo tra amianto e fumo di sigaretta.
Lo stesso ctu, tuttavia, prosegue il percorso argomentativo rimarcando l' assenza di ulteriore dati necessari per poter passare dal criterio del “possibile” a quello del “più probabile che non”.
A pagina 31 dell' elaborato depositato il 29.8.2024 si legge infatti:
“Giunti a questo punto dell'analisi si deve sottolineare che lo studio “dell'esposizione al rischio” è solo il primo degli aspetti che merita l'approfondimento medico-legale, in tema di nesso di causa.
Bisogna poi comprendere se vi siano elementi prettamente tecnico-biologici che aiutino a superare il vaglio del criterio “più probabile che non”, lasciando il criterio del “possibile” o del “compatibile”.
(…)
Sul tema, Parte Ricorrente ha formulato alcune osservazioni sicuramente pertinenti. Innanzitutto, il rischio del verificarsi di una neoplasia polmonare professionale (rectius il nesso di causa) può sussistere anche in assenza di asbestosi polmonare. Viene sottolineato come l'analisi del tessuto polmonare non sempre sia rilevante. È stato poi affermato come la presenza o meno di placche pleuriche da sola non è sufficiente per dimostrare
l'esposizione all'inalazione di fibre di amianto e quindi il nesso di causa tra attività lavorativa e patologia polmonare. Viene poi evidenziato come il “periodo di latenza” tra inizio dell'esposizione ad amianto e la comparsa della neoplasia (1979-2012), sia compatibile con quanto riportato dalla letteratura scientifica.
Il consulente di invece ha evidenziato come le indagini radiologiche non hanno mai evidenziato CP_1
l'esistenza di placche pleuriche o di fibrosi polmonare, indici di esposizione ad inalazione di fibre di asbesto.
Inoltre, non è mai stato effettuato il conteggio dei corpuscoli e delle fibre di asbesto nel tessuto polmonare del
. Pt_2
Ora, per passare dalla “possibilità” alla “probabilità” vi è la necessità di avere elementi tecnico biologici che supportino questa analisi.
Si deve innanzitutto constatare che il microcitoma polmonare è un tumore dose dipendente a differenza del mesotelioma. Quindi vi deve essere un'azione significativa delle fibre di amianto sul tessuto polmonare per causare questa neoplasia.
Nel caso del non vi è alcuna analisi del tessuto polmonare. Pt_2
Non è stato effettuato il conteggio dei corpuscoli e delle fibre di asbesto, la loro esistenza o la loro assenza.
Le indagini radiologiche non hanno mai evidenziato l'esistenza di fibrosi, altro elemento estremamente suggestivo per un'azione morbigena dell'asbesto sul tessuto polmonare. Infine non sono mai state descritta l'esistenza di placche pleuriche. La malattia pleurica, caratteristica dell'esposizione all'amianto comprende la formazione di placche pleuriche, calcificazioni, ispessimenti, aderenze, versamento.
Nel caso del nessuno di questi segni è stato evidenziato alle diverse indagini in cui è stato sottoposto il Pt_2
paziente.
Non si vuole in questa sede affermare che l'assenza di questi elementi renda incompatibile il nesso di causa tra attività lavorativa e malattia neoplastica, condividendo in questo modo la posizione di Parte Ricorrente. Si deve invece constatare che la loro assenza non permette di superare il vaglio del possibile o del compatibile giungendo così all'affermazione del criterio del “più probabile che non”.
In buona sostanza, quindi, si deve constatare che non si è in possesso di elementi prettamente tecnico-biologici che aiutino il passaggio dal possibile al probabile, relativamente all'azione dell'asbesto sul tessuto polmonare del . Si ribadisce che è possibile l'azione dell'inalazione di asbesto nel corso dell'attività svolta dal Pt_2 Pt_2
nella formazione della neoplasia letifera, ma non sono stati evidenziati elementi che consentano di affermare come sia più probabile l'azione dell'asbesto inalato durante l'attività lavorativa che non altre cause della patologia.”
A fronte di tali argomentazione il nesso di causa non può ritenersi compiutamente provato.
Secondo il consolidato orientamento della S.C. , nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere, infatti, oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (vd. ex plurimis Cassazione 9057/04).
Tali ulteriori elementi nel caso di specie mancano, in particolare, per quanto appunto verificato dal ctu, assenti analisi del tessuto polmonare e conteggio dei corpuscoli e delle fibre di asbesto, le indagini radiologiche non hanno mai evidenziato l'esistenza di fibrosi (elemento estremamente suggestivo per un'azione morbigena dell'asbesto sul tessuto polmonare) e non è mai risultata l' esistenza di placche pleuriche, laddove la malattia pleurica, caratteristica dell'esposizione all'amianto, comprende la formazione di placche pleuriche, calcificazioni, ispessimenti, aderenze, versamento.
Da ciò il riscontro del nesso di causa tra attività lavorativa e malattia neoplastica in termini di mera compatibilità, e non già di esistenza in base al criterio del “più probabile che non”. Nè porta a diverso convincimento il supplemento di elaborato depositato dal ctu dott il 17.7.2025 Per_5
a riscontro della seguente integrazione chiesta dallo scrivente giudicante con ordinanza 18.3.2025 : “ integrazione della ctu, in contraddittorio con i ctp, per approfondimento della questione relativa alla riconducibilità del microcitoma polmonare che ha determinato il decesso del all' esposizione ad Pt_2
amianto, pur in assenza di elementi tecnico biologici, sulla base dei Criteri di Helsinki e della specifica lettura scientifica relativa alla correlazione amianto/tumore, tenuto conto: - della durata trentennale (1973-2003) dell' esposizione come ricostruita, anche in punto entità, nella ctu del prof nel giudizio d' appello Per_7
Inail e valutando il rischio cumulativo negli anni;
- di entità e durata del fumo di sigaretta come risultanti da
“Certificazione medica di malattia professionale” redatta dalla Dott.ssa il 21/3/16 e Per_2
“Considerazioni mediche del 22/6/2005” a firma della dott.ssa irca la MP n. 501650925 del Persona_3
15/1/2002; - dell' eventuale potenziamento dell'effetto cancerogeno dell'amianto da parte del fumo di sigaretta”;
Scrive il ctu a pagg 12 e 13 dell' elaborato integrativo : “ In ogni caso si deve constatare che il è stato Pt_2
esposto ad inalazione di amianto e che tale esposizione è avvenuta per un periodo di tempo prolungato.
Pertanto con riferimento ai criteri di Helsinki nella revisione del 2014, nella quale viene particolarmente enfatizzata la durata nel tempo dell'esposizione, si deve sicuramente ammettere la compatibilità tra l'attività lavorativa svolta e la formazione del microcitoma polmonare.
Per quanto attiene poi il fumo di tabacco sicuramente questo influenza il rischio totale del verificarsi del cancro ai polmoni. D'altra parte non si può che ribadire quanto già illustrato nella consulenza già depositata. Sia che si voglia adottare per valutare l'interazione fumo di sigaretta-amianto un modello additivo o moltiplicativo (o anche una valutazione intermedia) l'esposizione ad amianto risulterebbe idonea a provocare la neoplasia. In questo senso, l'ipotesi che il fumo rappresenti “la causa” della neoplasia polmonare non è condivisibile.
L'esposizione e l'inalazione di fumo di tabacco, non escluderebbe l'azione morbigena delle fibre di amianto),
D'altra parte come riportato con precisione nella CTU nei criteri di Helsinki del 1997 e del 2014 non Per_7
è stato fatto alcun tentativo di ripartire i contributi dell'esposizione ad amianto e al fumo di tabacco. A tal proposito nella CTU vengono citate alcune pubblicazioni scientifiche che sostengono la teoria di Per_7
un'interazione intermedia tra il modello additivo fumo-asbesto ed il modello moltiplicativo. Vengono poi citati alcuni studio-caso-controllo che hanno prodotto risultati compatibili con il modello moltiplicativo negli uomini
e intermedi tra il modello auditivo e quello moltiplicativo nelle donne (pag 36 CTU . Per_7
La ricerca effettuata dal sottoscritto ha consentito di evidenziare uno studio di del 2015 in cui è stata Pt_5 effettuata una revisione sistematica ed una metanalisi su 5 database elettronici. Lo studio ha mostrato una differenza significativa nel rischio di sviluppare un tumore del polmone tra colore che erano esposti ad asbesto
e anche fumatori, comparati con i gruppi di controllo. Le conclusioni cui giunge lo studio è di un sinergismo additivo tra l'esposizione ad asbesto e il fumo di tabacco nei confronti del tumore del polmone 4. In un'altra pubblicazione scientifica del 2011 sugli effetti del fumo di tabacco in relazione al rischio di sviluppare un tumore tra i lavoratori esposti ad asbesto, effettuata su una popolazione di 98912 lavoratori in Gran Bretagna si arriva all'affermazione che l'interazione tra l'esposizione ad asbesto ed il fumo di tabacco è maggiore della mera addizionale e che l'ipotesi di un effetto moltiplicativo non può essere respinta. Infine, in un altro studio sul rischio di sviluppare il tumore del polmone dopo la sospensione dell'esposizione ad asbesto e al fumo di tabacco, si conclude che i soggetti esposti a queste sostanze nocive dopo la sospensione dell'esposizione continuano ad avere un aumentato rischio di tumore del polmone per i successivi venti anni e i soggetti che sono stati esposti all'inalazione di entrambe le sostanze hanno un rischio maggiore di sviluppare la neoplasia.
In conclusione, quindi non considerando l'assenza di elementi tecnicobiologici, prendendo come riferimento i criteri di Helsinki si deve constatare che il è stato esposto per circa 20aa ad inalazione di amianto. I Pt_2
criteri di Helsinki non rendono incompatibile tale esposizione con il rapporto causale tra l'esposizione ad amianto subita dal durante l'attività lavorativa e lo sviluppo del tumore Polmonare. Pt_2
La letteratura scientifica consultata ammette una sinergia dell'azione amianto e fumo di tabacco sul tessuto polmonare nella formazione di neoplasie. Il fumo come già detto nell'elaborato in precedenza depositato non può essere considerato causa, della patologia letifera del ”. Pt_2
Rimane quindi assodata, secondo quanto pur favorevolmente argomentato dal ctu, la mera compatibilità/possibilità dell' origine professionale della patologia in assenza di elementi tecnicobiologici atti a fondare l' esistenza del nesso in termini, se non di certezza, quantomeno di elevata verosimiglianza.
Va oltretutto tenuto conto che, come da puntuali osservazioni critiche del ctp prof CP_1 Per_8
riportate a pagg da 20 a 26 dell' elaborato integrativo :
- la revisione dei criteri di Helsinki del 2014 quanto alla valenza della durata dell' esposizione è limitata all' indicazione che la probabilità di ammalarsi aumenta con la durata e l'entità dell'esposizione alle fibre di amianto, laddove le attività lavorative citate a titolo di esempio per definire le esposizione moderate o pesanti sono diverse da quelle di quadrista – operatore polivalente svolte dal;
Pt_6
- quanto alla tematica relativa all' entità dell' esposizione, è ben vero secondo i criteri di Helsinki del 2014 anche le esposizioni cumulative inferiori a 25 fibre/anno sono associate ad un aumento del rischio di cancro al polmone laddove i criteri del 1997 indicavano un raddoppio del rischio di contrarre tumore a fronte di esposizione pari quantomeno a 25 ff/cc/anno, e, tuttavia, tali considerazioni non risultano dirimenti sulla criteriologia causale derivandone il riscontro circa la mera idoneità a provocare neoplasia, non già circa una significativa associazione esposizione/patologia; - utilizzando i dati della ctu ovvero considerando un' esposizione cumulativa pari a 9 ff/cc- anni Per_7
(vd pag 40), ne deriva una probabilità di causazione del tumore del 26%, ben lontana dalla soglia del 51% del “piu' probabile che non”
Per le ragioni esposte, condivise tali osservazioni del ctp DiScalzi, e soprattutto considerato in ogni caso che nell' elaborato integrativo la valutazione del ctu dott pur favorevole in punto correlazione Per_5
esposizione ad amianto/tumore è comunque in termini di mera possibilità/compatibilità, e non già di elevata probabilità, il ricorso va rigettato per carenza di prova sul nesso.
Attesa la natura della causa, considerato in particolare il carattere prettamente tecnico medico legale delle questioni dibattute, le spese di lite vanno integralmente compensate, con l' unica esclusione di quelle di c.t.u., che, data la soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti.
p.q.m
contrariis reictis, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. in via definitiva per intero a carico dei ricorrenti in via interna solidale.
Così deciso in Venezia – udienza 23.9.2025
Il GL
dott.ssa Margherita Bortolaso