TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Brindisi, avv. Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5202/2018 R.G., avente a oggetto “risarcimento danni”, vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cofano Giovanni CodiceFiscale_1
e Ancona Anna presso il cui studio a Pezze di Greco di Fasano in via Fogazzaro n,132 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
, , rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo De Leonardis Controparte_1 C.F._2 preso il cui studio a Fasano- località Selva- in viale Minareto n. 63 è elettivamente domiciliato;
convenuto
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha convocato in giudizio il Parte_1 sig per ivi sentirlo condannare, in suo favore, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi Controparte_1 riportati per aver subito numerosi atti di violenza fisica e psicologica da parte di quest'ultimo. Ha assunto l'attrice che, conobbe il sig intorno alla metà del 2012 dopo circa un anno di CP_1 frequentazione durante il quale il convenuto ha mostrati modi gentili ed estremamente educati, i due decisero di intraprendere una relazione sentimentale , in breve tempo l'atteggiamento del nei confronti CP_1 dell'attrice mutò repentinamente a causa di una morbosa gelosia. In un primo momento la tollerò tali atteggiamenti inverecondi e violenti, atteso che in quel Pt_1 periodo l'attrice era molto fragile, a causa della morte della madre, l'allontanamento del padre e da ultimo un incidente stradale.
Una storia sentimentale molto travagliata che dopo circa quattro anni di angherie e soprusi di ogni genere , decise di troncare definitivamente quel rapporto, a cui seguì una morbosità patologica.
Il al fine di convincerla a riavviare al relazione sentimentale la minacciava anche di morte;
la molestava CP_1 con una serie di condotte persecutorie e con telefonate messaggi, anche via -mil;. in una occasione, in data
11.8.2007 , la bloccò per strada a Savelletri di Fasano mentre era in compagnia di una coppia di amici fermando la sua vettura al centro della strada e dopo averla insultata pesantemente, ebbe a percuoterla e minacciata di morte . L'attrice a seguito dell'evento traumatico è stata costretta a far ricorso alle cure di primo soccorso di Fasano e di conseguenza ha denunciato alla autorità giudiziaria – con denuncia -querela tale crescendo di episodi di violenza e vessazioni posti in essere nei suoi confronti da parte dell'odierno convenuto.
In data 18.8.2017 il convenuto con fare minaccioso ed intimidatorio la invitò a rimettere la querela bloccandola nuovamente per strada con la propria autovettura.
Ed ancora in data 26 .
8.2018 e 26.9.18 ha violato il domicilio della odierna attrice, scavalcando il cancello e intimandola di aprire altrimenti avrebbe danneggiato le auto in sosta nel giardino. A quest'ultimo veniva applicata la misura coercitiva personale del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitati e frequentati abitualmente dalla persona offesa, in relazione ai fatti sopra descritti. E il relativo procedimento penale a seguito di richiesta da parte del di applicazione di pena concordata ex art 444 e ss c.p.p. è CP_1 stato concluso con condanna dello stesso convenuto alla pena di otto mesi di reclusione.
In conclusione ha chiesto: a) In via preliminare: dichiarare ammissibile e proponibile la domanda spiegata;
b) nel merito ed in accoglimento della medesima: 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni e le ragioni dedotte nella narrativa, sia in fatto che in diritto, del presente atto, che la condotta posta in essere dalla parte convenuta, vada sussunta ed inquadrata nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 612 bis, comma 1, 2 e 4,
c.p. 610, c.p., 581 c.p.c. e 614 c.p.; 2) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
, per le medesime motivazioni sopra dimesse e quivi espressamente richiamate, al risarcimento, ex Parte_1 art. 2059 c.c., di tutti i danni non patrimoniali patiti a causa della complessiva condotta delittuosa posta in essere dal sig. ; 3) per l'effetto: condannare la parte convenuta al pronto pagamento in favore Controparte_1 della sig.ra della somma complessiva di €. 24.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa dall'On.le Giudicante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria in ragione compensativa della svalutazione intervenuta ed interessi legali sulla somma sì rivalutata dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo”.
Instauratosi il contraddittorio, il sig. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, acquisita la documentazione prodotta, espletate le prove orali, e precisate le conclusioni all'udienza del 06.11.2024, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta. La domanda attrice, è adeguatamente comprovata sia dalla documentazione allegata, a carico del convenuto sia dalla sentenza penale intervenuta sui fatti di causa emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi ex art. 444 c.p.p. corroborata dall'espletata prova testimoniale resa dai sigg.ri Tes_1
e ; i quali hanno confermato i fatti così come descritti in citazione, rivelando
[...] Testimone_2 che il giorno 11.8.2027, il abbia avvicinato l'attrice in modo aggressivo, insultandola in CP_1 dialetto con epiteti offensivi, strattonandola, colpendola con uno schiaffo che le ha fatto cadere gli occhiali e sputandole in faccia, nonostante il tentativo dell'attrice di calmarlo descrivono in modo altrettanto drammatico il contesto relazionale in cui viveva la vittima, in un periodo coincidente prima con il fidanzamento e poi con la rottura della relazione. Dalle loro dichiarazioni emergono elementi di controllo totale, come il divieto assoluto di frequentare altri uomini, l'isolamento forzato in casa, la gelosia ossessiva del compagno e le continue liti. La vittima, profondamente provata psicologicamente, cercava conforto nell'amica dopo tali episodi. Durante la relazione, viveva in uno stato di soggezione e timore costante per la propria sicurezza, subendo gravi violenze psicologiche, costretta a modificare le proprie abitudini di vita. Particolarmente traumatico fu l'episodio dello schiaffo, che segnò un momento di estrema violenza fisica e psicologica. Tali dichiarazioni mettono in luce le profonde sofferenze, sia fisiche che mentali, patite dalla donna in quel periodo.
Sulla base della sentenza n. 392/18 resa il 3.7.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi risulta in particolare accertato quanto segue:” ………..dai predetti atti emerge che il prevenuto compiva plurimi atti di molestia e di minaccia ai danni della persona offesa, aggredendola fisicamente, pronunciando parole minatorie, pedinandola , violando il suo domicilio, tanto da crearle uno stato d'ansia e un fondato timore per la sua incolumità e costringerla a mutare le sue abitudini di vita per evitare di avere ulteriori contatti con l'imputato. Sussiste l'aggravante di cui all'art 612 bis , comma 2° c.p., per essere stato commesso il fatto in danno di persona precedentemente legata da relazione sentimentale. Sono stati integrati anche i reati di percosse , giacchè schiaffeggiava la persona offesa l'11 agosto 2017, di violazione di domicilio e di violenza privata, dal momento che il
, il 17 agosto 2017, costringeva la con la sua condotta di guida a fermarsi , mentre CP_1 Pt_1 era a bordo del suo veicolo e in più occasioni si introduceva nel cortile di pertinenza esclusiva dell'abitazione della persona offesa , scavalcando il cancello esterno. ……..ritenendosi corretta la qualificazione giuridica dei fatti, il riconoscimento del vincolo della continuazione ed il calcolo della pena così come effettuato: pena base per il più grave reato di cui all'art. 612 bis c.p. mesi sei di reclusione, aumentata per la contestata aggravante a mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione a mesi dodici di reclusione, ridotta per la scelta del rito a mesi otto di reclusione.
La pena, allora, così come concordata in via definitiva appare, tenuto conto di tutti i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p., equa e congrua. Orbene, tranne qualche isolata pronuncia, si rileva sul punto che la giurisprudenza ormai consolidata della S.C. riconosce l'efficacia probatoria delle sentenze penali ex artt.444 e 445 c.p.p. nel giudizio civile.
Invero, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile e da Cassazione civile, sez. III, 11/05/2007, n. 10847. Tale ultima sentenza precisa in motivazione: Il principio dell'onere della prova - in particolare - giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata regolatrice sull'argomento non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso, o della formulata eccezione, debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.
Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte (Cass. 25 settembre 1998, n. 9592; Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; Cass. 24 giugno
1995, n. 7201).
Contemporaneamente non può tacersi che il giudice -in sede di decisione della causa - non può prescindere dal valutare il comportamento anche extraprocessuale della parte (cfr., ad esempio, Cass.
24 gennaio 2003, n. 1112; Cass. 19 dicembre 2001, n. 16020, nonché Cass. 29 marzo 1999, n. 3026).
In caso di sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt.
444 e 445 c.p.p. (patteggiamento) il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente dal giudice penale, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche detta sentenza penale (Cass. 6 maggio 2003, n. 6863), si osserva, come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione… (vedi, in senso conforme anche Cass. civ. sez. III 11.05.2007 n. 10847, nonché Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2005, n. 9358). Ne consegue, da un lato, che il giudice civile non può porre 'tout court' a fondamento dell'accertanda responsabilità la sentenza penale di patteggiamento (che non fa qui 'formale' stato) ma è tenuto a dare una propria, autonoma, valutazione dei fatti rilevanti al fine del decidere e, dall'altro, che l'accertamento della responsabilità può fondarsi su gravi, precisi e concordanti elementi di prova indiziari - di ordine logico e /o fattuale, tra cui in particolare la sentenza di patteggiamento penale - ex art. 2729 c.c. Nella specie la prova della responsabilità del convenuto risulta adeguatamente dimostrata dai seguenti elementi di prova: 1) sotto il profilo sia del comune sentire, secondo cui la sentenza di patteggiamento equivale in sostanza ad una sentenza di condanna, sia di un'interpretazione costituzionalmente orientata alla ragionevole tutela dei contrapposti interessi sulla base dei principi di trasparenza e di buona fede, vanno ripudiate le interpretazioni, che negano ogni rilievo probatorio nel processo civile della sentenza ex art. 444 c.p.p., essendo più ragionevole e rispondente ai principi costituzionale della giusta e celere tutela dei contrapposti diritti ritenere che la menzionata sentenza, pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, è a questa equiparabile a determinati fini e ben può essere ritenuta, nell'ambito del giudizio civile, equiparabile in senso lato alla sentenza di condanna, in quanto - dato estremamente significativo - esonera l'accusa dall'onere di dimostrarla: quindi la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un elemento di prova per il giudice di merito;
2) posto che la sentenza ex art. 444 c.p.p. presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza, neanche tanto implicita, in quanto è lo stesso imputato a chiedere, in accordo col p.m. l'applicazione a suo carico di una pena (pur ridotta di un terzo in forza di tale sua scelta 'deflattiva'), un elementare senso di logica giuridica, di buon senso comune e di ragionevole valutazione della posta in gioco impone di considerare che colui che si sa innocente non si determina a chiedere l'applicazione a suo carico di una pena, pur ridotta di un terzo, se non a causa di evidenti e concrete ragioni;
di modo che la mancata esplicitazione/dimostrazione in sede civile da parte del convenuto, assunto danneggiante, dell'esistenza di serie e gravi ragioni che lo hanno determinato alla scelta del patteggiamento in sede penale costituisce un grave, corposo indizio che rafforza ulteriormente l'ammissione di colpevolezza;
3) sul piano logico, il convenuto in sede civile il quale intenda disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza ex art. 444 c.p.p. ha il dovere di spiegare le ragioni per cui egli, imputato in sede penale, avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione: ribadito quindi che detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita di efficacia di giudicato, ben può essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità civile (cfr. ex plurimis: Cass. 21 marzo 2003 n. 4193; Cass. 24 febbraio 2001 n. 2724;
Cass. 10 giugno 1998 n. 57849). Il sig ritiene che i fatti, così come narrati nell'atto di citazione, non corrispondano a verità, CP_1 sostenendo che si siano svolti in maniera ben diversa. Tuttavia, non ha spiegato le ragioni per cui, imputato in sede penale, avrebbe ammesso una responsabilità insussistente, né perché il giudice penale avrebbe ritenuto attendibile tale ammissione. Ed invero dall'esito dell'attività istruttoria, non sono emersi elementi utili di cognizione in merito.
Peraltro nulla, è emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. e Testimone_3 Tes_4
idonee a confutare le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio in relazione
[...] alla commissione del reato di cui all'art. 612-bis c.p., con riferimento ai reiterati atti persecutori contestati. Al contrario, si è assistito all'ennesimo tentativo di attribuire alla vittima la responsabilità dei comportamenti dell'agente, tentativo che, purtroppo, traspare con evidenza da ogni singola affermazione resa dai testimoni nel corso della loro deposizione.
Dalle risultanze processuali e dalla documentazione in atti, è emerso dunque che la sig.ra ha subito atti di violenza fisica e psicologica da parte del convenuto. Premesso, ciò occorre Pt_1 ora stabilire l'intero danno subito dall'attrice e richiesto con l'atto oggetto della presente causa. In tal caso, il pregiudizio risarcibile rientra nella macroarea del danno non patrimoniale, come definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle decisioni n. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008 ed è essenzialmente quello morale. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.
Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua più un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di danno, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato, è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di ritenere risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.
Poiché la tutela risarcitoria è riconosciuta in conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., è evidente che la previsione della tutela penale rappresenta un sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.
La recentissima giurisprudenza ha superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, e, nell'ipotesi di fatto costituente reato ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, che comprende anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nella sofferenza morale determinata dal non poter fare.
Va presa in esame, quindi, anche la risarcibilità di profili di danno che, prima delle sentenze delle SSUU, costituivano l'oggetto tipico della categoria definita danno esistenziale rappresentata dalla forzosa rinuncia alle proprie abitudini di vita in conseguenza del fatto illecito dunque, nella modifica
“in peius” della personalità del leso (il cd. "sovvertimento esistenziale"). Nel caso in esame, deve pertanto essere riconosciuto il danno morale, il quale è in re ipsa, essendo stata accertata la configurabilità di un fatto costituente reato (cfr. Cass. SS.UU. n. 2515/2002). Si tratta di un danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore e turbamento dell'animo, di natura transeunte, conseguente al fatto illecito. La sua esistenza può ritenersi presunta, alla luce della gravità del fatto subito, caratterizzato da una violenza psichica significativa ai danni dell'attrice, perpetrata peraltro dall'ex compagno, con un impatto emotivo ancor più rilevante, trattandosi della conclusione di una relazione sentimentale.
Questo pregiudizio non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056
c.c. Ai fini della determinazione del danno sotto il profilo temporale, appare opportuno considerare, quale termine di decorrenza, la data della presentazione della querela ovvero l' 11.8.2017, in quanto elemento certo di riferimento, come peraltro accertato anche in sede penale.
In conclusione, alla luce delle su estese osservazioni condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 24.000,00 a titolo di danno morale. Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno liquidato alla stregua di criteri e valori aggiornati ed essendo le somme in precedenza indicate già espresse in moneta attuale, non va accordata la rivalutazione alla data attuale , che darebbe luogo ad un indebita duplicazione del risarcimento alla suddetta somma vanno aggiunti gli interessi legali.
Le spese ed i compensi del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato a ,così provvede: Parte_1 Controparte_1
In accoglimento della domanda proposta dall'attrice , dichiara il sig Controparte_1 responsabile del danno cagionato alla sig.ra ; Parte_1
• per l' effetto condanna al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 complessiva somma di € 24.000,00 ed interessi legali;
• condanna il convenuto alle spese del presente giudizio in favore di parte Controparte_1 attrice che si liquidano in complessive € 2500,00 oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.
Brindisi, 23 maggio 2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti