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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5278/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Provaglio D'Iseo (BS), Via Sebina n. 40, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. ZUCCOLI BERGOMI MARCO del Foro di Brescia, che la ha rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, sino alla rinuncia al mandato depositata in data
27.02.2025
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Strada di Casale n. 98, presso e nello studio dell'Avv. GIGLIOTTI
SAVERIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente si intende aver concluso come in atto di citazione, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di legge, accertare la presenza dei vizi lamentati e l'entità degli stessi disponendo la riduzione del prezzo dei prodotti compravenduti e, previa revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, accogliere la presente opposizione e conseguentemente ridurre nei limiti dell'effettivo dovuto la pretesa della opposta”.
Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, per l'effetto, confermare il decreto opposto con conseguente condanna della opponente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1830/2024 del 7.11.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di € 23.695,98 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del prezzo per la compravendita di prodotti elettronici. La società opponente riferiva che parte della merce era affetta da vizi che la rendevano inutilizzabile e chiedeva pertanto che il provvedimento monitorio venisse revocato e che venisse disposta la riduzione del prezzo concordato tra le parti della menzionata compravendita.
Costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza di controparte dal diritto di garanzia per le Controparte_1
schede telefoniche fornite, stante la tardività della denuncia e la genericità comunque del malfunzionamento dedotto. Con riguardo invece alla doglianza afferente alle telecamere vendute, replicava che l'asserito vizio non riguardava la responsabilità del fornitore. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'eccezione formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dalla società ingiungente. Il difensore della società ingiunta invece rinunciava al mandato e ometteva il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla successiva udienza, nono essendo state formulate istanze istruttorie, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, rileva il giudicante che la società opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di compravendita intercorso con la controparte, né l'avvenuta consegna della merce da parte di pagina 2 di 3 quest'ultima. L'unico motivo di doglianza si incentra sulla sussistenza di asseriti vizi di parte della merce medesima, che doveva però essere oggetto di prova da parte della stessa parte opponente (Cass. n.
9960/2022). non ha però allegato alcuna prova documentale né ha offerto Parte_1
alcuna prova testimoniale della pretesa sussistenza dei suddetti vizi.
L'opposizione non può dunque che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con esclusione della fase istruttoria non esperita e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate, per la fase di introduzione della causa, stante il venir meno delle contestazioni avversarie successivamente alla rinuncia al mandato da parte del difensore attoreo, nonché per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1830/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 7.11.2024, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 1.700,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 3 di 3
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_1
), società elettivamente domiciliata in Provaglio D'Iseo (BS), Via Sebina n. 40, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. ZUCCOLI BERGOMI MARCO del Foro di Brescia, che la ha rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, sino alla rinuncia al mandato depositata in data
27.02.2025
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Strada di Casale n. 98, presso e nello studio dell'Avv. GIGLIOTTI
SAVERIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente si intende aver concluso come in atto di citazione, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis previe le declaratorie del caso e di legge, accertare la presenza dei vizi lamentati e l'entità degli stessi disponendo la riduzione del prezzo dei prodotti compravenduti e, previa revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, accogliere la presente opposizione e conseguentemente ridurre nei limiti dell'effettivo dovuto la pretesa della opposta”.
Parte convenuta opposta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, per l'effetto, confermare il decreto opposto con conseguente condanna della opponente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1830/2024 del 7.11.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di € 23.695,98 oltre interessi e spese, a titolo di saldo del prezzo per la compravendita di prodotti elettronici. La società opponente riferiva che parte della merce era affetta da vizi che la rendevano inutilizzabile e chiedeva pertanto che il provvedimento monitorio venisse revocato e che venisse disposta la riduzione del prezzo concordato tra le parti della menzionata compravendita.
Costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza di controparte dal diritto di garanzia per le Controparte_1
schede telefoniche fornite, stante la tardività della denuncia e la genericità comunque del malfunzionamento dedotto. Con riguardo invece alla doglianza afferente alle telecamere vendute, replicava che l'asserito vizio non riguardava la responsabilità del fornitore. Chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'eccezione formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dalla società ingiungente. Il difensore della società ingiunta invece rinunciava al mandato e ometteva il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Alla successiva udienza, nono essendo state formulate istanze istruttorie, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, rileva il giudicante che la società opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di compravendita intercorso con la controparte, né l'avvenuta consegna della merce da parte di pagina 2 di 3 quest'ultima. L'unico motivo di doglianza si incentra sulla sussistenza di asseriti vizi di parte della merce medesima, che doveva però essere oggetto di prova da parte della stessa parte opponente (Cass. n.
9960/2022). non ha però allegato alcuna prova documentale né ha offerto Parte_1
alcuna prova testimoniale della pretesa sussistenza dei suddetti vizi.
L'opposizione non può dunque che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con esclusione della fase istruttoria non esperita e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni trattate, per la fase di introduzione della causa, stante il venir meno delle contestazioni avversarie successivamente alla rinuncia al mandato da parte del difensore attoreo, nonché per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1830/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 7.11.2024, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 1.700,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 3 di 3