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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9337 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6351/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
-DODICESIMA SEZIONE-
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6351/23 pendente TRA
nata a [...] il [...] (CF. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (CF. ), entrambi ivi residenti,
[...] C.F._2 alla Via Arco Mirelli n. 32 – CAP 80122, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n. 10 presso lo studio degli avv.ti prof. Settimio di Salvo (CF. , C.F._3 [...]
(CF. e (CF. ), dai quali Parte_2 C.F._4 Persona_1 C.F._5 sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce ed allegata all'atto di citazione;
P.E.C.
e Email_1 Email_2 Email_3 e ATTORI E
, con sede in San Donato Milanese (MI), Via Della Unione Controparte_2 Europea n. 4, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale alle liti rilasciata con atto notarile depositato contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Michele Alban (CF: ); P.E.C.: ; CodiceFiscale_6 CONVENUTA E on sede in Frosinone (FR), Via Enrico Fermi n. 27, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore Sig. elettivamente domiciliata in Anagni, Via Arturo Controparte_4 Colantoni n. 2 presso lo Studio degli Avv.ti Carola Meloni (cod. fiscale e C.F._7 Claudio Iacobelli (c.f. ) che la rappresentano e difendono unitamente e C.F._8 disgiuntamente in virtù di mandato reso su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c.,; P.E.C.: e Email_4
Email_5
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.2.2023, regolarmente notificato a mezzo p.e.c., gli attori e Parte_1
convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_5 hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare l'inesistenza
[...] del debito a carico degli attori nei confronti della e dunque la liberazione, ai sensi CP_2
pagina 1 di 7 dell'art. 1189 c.c., dall'obbligazione contratta con quest'ultima e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono gli attori nei confronti della , né di altri soggetti;
in via Controparte_6 subordinata, accertare la responsabilità del concessionario e, per l'effetto, Controparte_3 condannarlo a manlevare e tenere indenne gli attori dal pagamento della somma richiesta dalla
[...] ; in via ulteriormente gradata, accertare la responsabilità del concessionario e, per CP_2 l'effetto, condannare la concessionaria al pagamento in favore degli attori di tutto Controparte_3 quanto gli stessi fossero condannati o comunque pagassero alla condannare le parti CP_2 convenute al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre oneri accessori”. Unitamente all'atto di citazione, gli attori depositavano i seguenti documenti: contratto di finanziamento;
email del dott. del 21.9.2022; email di riscontro al dott. del CP_1 CP_1 Contr 22.9.2022; bonifico del 23.9.2022; p.e.c. della del 26.10.2022; email del 28.10.2022 contenente conteggio estintivo;
denuncia querela;
atto di diffida del 16 gennaio 2023; lettera di diffida dell'avv. di Salvo del 24 gennaio 2023. Si costituiva tempestivamente la società chiedendo: “in via Controparte_2 riconvenzionale, l'emanazione, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. o comunque dell'art. 186 ter c.p.c., di ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva nei confronti delle parti attrici per la somma complessiva di euro 35.349,71; il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
l'accertamento della debenza, da parte di , quale debitore principale, e di Controparte_1 Pt_1
, quale fideiussore, in via solidale senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale,
[...] della somma di € 35.349,71 e, per l'effetto, la condanna degli stessi al pagamento in favore della società della somma di euro 35.349,71, ovvero di diverso Controparte_2 importo da quantificarsi in corso di causa”. La società convenuta chiedeva altresì, in via istruttoria, di ordinare a BNL di confermare la disposizione di bonifico prodotta dalla controparte e depositava: contatto di finanziamento n. 4167367; lettera di sintesi con piano di ammortamento finanziamento;
estratto conto finanziamento;
lettere di sollecito del saldo delle rate insolute;
atto di diffida inviato a e Controparte_1 Parte_1 conteggi di risoluzione contratto;
fattura penale di risoluzione. Si costituiva tempestivamente chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree Controparte_3 in quanto inammissibili, infondate o comunque non provate nonché l'ammissione della prova testimoniale e la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 ter c.p.c.. Con decreto del 6.6.2023 il giudice, attesa la sospensione delle udienze civili disposta dall'11.7.2023 al 21.8.2023 con decreto del Presidente del tribunale, rinviava l'udienza, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al giorno 11.9.2023. Con note di trattazione scritta dell'8.9.2023, gli attori chiedevano il rigetto dell'istanza ex art. 186 bis ovvero 186 ter c.p.c. avanzata da nonché la concessione dei Controparte_2 termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; allegavano inoltre: email del dott. del 21.9.2022; CP_1 email di riscontro al dott. del 22.9.22; email del 28.10.22 contenente conteggio estintivo;
CP_1 estratto conto riportante il bonifico per euro 33.800,17, effettuato in favore della BMW Group. Con note di trattazione scritta dell'8.9.2023, e Controparte_3 Controparte_2
si riportavano alle rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art.
[...] 183 co. 6 c.p.c. Con ordinanza dell'11.9.2023 il giudice, viste le note depositate dalle parti, rigettava la richiesta di concessione delle ordinanze ex artt. 186 bis e 186 ter cpc;
assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione di cancelleria e rinviava al 10.6.24 per l'ammissione della prova. Con note ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori chiedevano l'ammissione della prova testimoniale, formulando i relativi capitoli e depositando la lista testi.
- Succursale Italiana chiedeva di ordinare alla banca BNL ex art. 210 c.p.c. di CP_2 produrre la documentazione attestante: conferma di avvenuto bonifico in data 23.09.2022 e con valuta in pari data dell'importo di euro 33.800,17 da parte del signor;
il nominativo del Controparte_1
pagina 2 di 7 soggetto titolare del conto corrente destinatario del bonifico sopra indicato essendo impossibile con presumibile certezza che vi sia un conto corrente intestato presso il Banco di Santander SA con la dicitura BMW Bank Santander SA;
se, confermato il bonifico dell'importo di € 33.800,17 del 23.09.22 effettuato dal conto corrente di risultino revoche della disposizione;
se dal conto Controparte_1 corrente destinatario del bonifico vi siano state successivamente disposizioni a favore del signor sul conto presso BNL;
ogni altro elemento utile a conoscenza della banca Controparte_1 relativo alla disposizione di bonifico le controparti si riportavano alle rispettive conclusioni. L si riportava alle proprie conclusioni, reiterava le istanze istruttorie già formulate e Controparte_3 depositava: fattura Fastweb relativa alle licenze Sophos per periodo agosto-ottobre 2022; fattura Fastweb relativa alle licenze Sophos per periodo ottobre dicembre 2022; fattura Fastweb relativa alle licenze Sophos per periodo dicembre 2022-febbraio 2023. Con decreto dell'1.7.2024 il giudice, in seguito ad udienza svoltasi in modalità cartolare, sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rigettava le richieste istruttorie e fissava l'udienza del 19.6.2025 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 26.6.2024 il giudice, all'esito di udienza svoltasi in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Le parti depositavano comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La controversia in esame trae origine dall'acquisto, avvenuto ad opera di nel mese di Parte_1 aprile 2022 presso la concessionaria dell'autovettura modello Mini Controparte_7 Countryman F60 targata GH485ZS, con la contestuale stipula del contratto di finanziamento n. 4167367 con per l'importo di euro 39.297,68. Controparte_6
In particolare, come emerso dagli atti di causa, la sig.ra sottoscriveva il contratto di Pt_1 finanziamento unicamente in qualità di fideiussore, mentre il di lei marito, , Controparte_1 sottoscriveva a sua volta detto finanziamento nella qualità di debitore principale, corrispondendo in favore della concessionaria un anticipo pari ad euro 5.000,00 a mezzo bonifico bancario sulla BNL n. 3119107666-12. Quanto alle rate successive (nel complesso venivano previste n. 47 rate, ciascuna per euro 457,43, con maxi-rata finale per euro 17.798,47), le stesse venivano corrisposte nei mesi a seguire dal debitore con RID bancario su conto corrente a nome dello stesso sig. . CP_1 Nel mese di settembre, la sig.ra decideva di alienare a terzi l'autovettura acquistata;
sicché, Pt_1 preso contatto con la concessionaria nella persona del sig. cui veniva comunicata Persona_2 l'intervenuta vendita, in data 21 settembre 2022 il dott. chiedeva, a mezzo email (dal CP_1 proprio indirizzo, all'indirizzo , di ricevere il Email_6 Email_7 conteggio ai fini della integrale estinzione del contratto di finanziamento. Il giorno successivo, alle ore 12.16, il dott. riceveva, sempre a mezzo email, una CP_1 comunicazione avente ad oggetto la somma complessiva da versare, pari ad euro 33.800,17, nonché l'indirizzo IBAN su cui effettuare il relativo pagamento, ovvero ES9400495525512510770771, riferibile alla Banca Santander. In data 23.9.2022 il dott. procedeva dunque a corrispondere CP_1 la somma richiesta mediante bonifico all'IBAN comunicato;
tuttavia, in data 6.10.2022, giorno di scadenza della successiva rata del RID bancario relativo al finanziamento, veniva compulsato dalla la quale chiedeva delucidazioni in merito al mancato pagamento della rata a scadere. CP_2 Inoltrati in risposta il documento contenente il conteggio estintivo del finanziamento nonché l'email ricevuta dalla concessionaria, il dott. apprendeva dalla che l'IBAN sul quale CP_1 CP_2 era stato effettuato il pagamento non corrispondeva ad un conto corrente riferibile alla suddetta Banca e che l'indirizzo email dal quale era stata inviata la missiva contenente in allegato detto IBAN riportava la dicitura “rnarco.arduini”, ovvero una “r” e una “n” in luogo di una “m”. Pertanto, resisi conto di pagina 3 di 7 essere stati vittima di una truffa, gli attori in data 31.10.2022 sporgevano denuncia-querela contro ignoti presso la Procura di Napoli. Frattanto, i sig.ri ricevevano atto di diffida di pagamento dalla che, in data CP_1 CP_2 11.1.2023, eccepiva l'avvenuta risoluzione del contratto e intimava il pagamento di euro 35.349,71, somma determinata secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto per il caso di risoluzione per inadempimento del debitore;
seguiva l'instaurazione del presente giudizio. Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata. Invero, per quanto concerne l'invocata applicabilità dell'art. 1189 c.c. ai fini della liberazione dall'obbligazione contratta dagli attori con , giova precisare che detta norma CP_2 prevede che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, liberi il debitore di buona fede, ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché “occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera "quaestio facti" (Cass. civ. n. 20906 del 27/10/2005; Cass. civ. sez. I n. del 05/04/2016). Ebbene, con riferimento al caso in esame, non può dirsi conseguito l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c.c. in quanto si ritiene che i debitori non abbiano tenuto un comportamento conforme alle regole di comune diligenza e abbiano irragionevolmente confidato sulla mera apparenza. Nello specifico, i sig.ri e sono asseritamente stati vittima di una truffa informatica CP_1 Pt_1 nota come “man in the middle”, che trova di regola attuazione attraverso le seguenti modalità: mediante l'accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale, l'autore della truffa si frappone tra due soggetti, intercettandone le comunicazioni telematiche e assumendo l'identità di uno di essi, con l'obiettivo dapprima di acquisire informazioni e, successivamente, di distrarre i vari pagamenti. All'ignaro interlocutore viene inviata, da un indirizzo creato ad hoc, molto simile a quello aziendale hackerato, una falsa email con cui si chiede di effettuare un pagamento, relativo solitamente ad un rapporto commerciale che l'azienda ha in essere, su un nuovo IBAN, diverso da quello utilizzato abitualmente nelle transazioni. Il debitore effettua così il bonifico credendo di estinguere la propria obbligazione con i fornitori, creditori, partners commerciali;
i pagamenti, tuttavia, non vengono accreditati ai reali destinatari, ma dirottati su conti appositamente creati e svuotati ancor prima che la vittima possa avvedersene. In siffatti casi, per vagliare la legittimità dell'affidamento del debitore che esegue il pagamento, appare utile, come suggerito anche da recenti pronunce di merito, valorizzare una serie di indici quali: la diversa ragione sociale del beneficiario rispetto alle fatture originali;
il cambiamento dell'istituto bancario e del paese di ubicazione dello stesso rispetto alla prassi consolidata nei rapporti commerciali precedenti;
la corrispondenza dell'indirizzo email contraffatto con quello originale;
la modifica del codice IBAN senza alcuna giustificazione;
l'entità considerevole della somma da bonificare ecc. In presenza di evidenti elementi sintomatici di frode, può escludersi che “circostanze univoche” abbiano indotto il debitore a ritenere il falso creditore legittimato a ricevere il pagamento e, pertanto, che il debitore che abbia incautamente effettuato il pagamento possa invocare la propria buona fede. In tal senso, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che “nel caso di frodi informatiche del tipo "man in the middle", in cui soggetti terzi si inseriscono fraudolentemente nelle comunicazioni tra debitore e creditore fornendo coordinate bancarie fittizie, il debitore non può invocare la liberazione pagina 4 di 7 dall'obbligazione quando abbia omesso di osservare le norme di comune prudenza. Costituisce violazione del dovere di diligenza l'aver proceduto al pagamento su coordinate bancarie diverse da quelle abitualmente utilizzate senza richiedere preventiva conferma al creditore attraverso canali alternativi di comunicazione, specialmente quando tra la ricezione delle nuove coordinate e l'esecuzione del bonifico sia intercorso un lasso temporale sufficiente per effettuare le dovute verifiche. L'affidamento del debitore non può considerarsi ragionevole quando questi versi in una situazione di colpa riconducibile alla negligenza per aver trascurato l'obbligo di accertarsi della realtà delle cose facilmente controllabile, affidandosi colpevolmente e incautamente alla mera apparenza. Il principio dell'apparenza del diritto non opera pertanto a favore del debitore che, pur avvedendosi del cambiamento delle modalità di pagamento rispetto alla prassi consolidata nei rapporti commerciali precedenti, ometta di adottare le cautele necessarie per verificare l'autenticità delle comunicazioni ricevute, risultando così responsabile del proprio errore nell'identificazione del soggetto destinatario del pagamento” ( c.f.r. Trib. Milano sent. n. n. 6055 del 13 giugno 2024). Ancora, “quando il pagamento avviene a seguito di frode informatica mediante alterazione delle comunicazioni elettroniche, il debitore non può invocare l'art. 1189 c.c. se le modifiche apportate dai truffatori alle coordinate bancarie e ai dati del creditore sono così evidenti e gravi da imporre a qualsiasi medio operatore economico di richiedere una previa conferma al creditore degli estremi per il pagamento (…). L'assenza di giustificazioni per tali rilevanti modifiche operative, concernenti sia la banca che lo Stato di ubicazione della nuova banca, aggrava la posizione del debitore che omette le dovute verifiche” (Trib. Milano sent. n. 6629 del 30 agosto 2025). Orbene, si ritiene di escludere che i sig.ri e abbiano confidato senza colpa nella CP_1 Pt_1 situazione apparente e che abbiano tenuto un comportamento conforme a diligenza in virtù delle seguenti considerazioni. In primis, l'IBAN comunicato attraverso l'email truffaldina era contraddistinto dalle lettere “ES”, che rappresentano il codice ISO della Spagna, mentre il codice identificativo del creditore, indicato nel modulo SEPA di autorizzazione agli addebiti incluso nel contratto di finanziamento, era chiaramente italiano. Inoltre, l'indirizzo email impiegato per la perpetrazione della truffa era senz'altro simile, ma non identico, a quello riferibile all'impiegato della società recando Controparte_3 Persona_2 la dicitura “rnarco. anziché .arduini” e la stessa email contraffatta, pur essendo stata Per_2 Per_2 spacciata per una risposta ad una precedente comunicazione mediante l'apposizione della lettera R, non conteneva il messaggio originale, come normalmente avviene per le email di risposta. Ancora, detta email recava in calce la dicitura BMW Bank Santander S.A., denominazione evidentemente diversa da
. Tali elementi avrebbero dovuto fungere da campanello d'allarme e indurre gli CP_2 attori quantomeno a chiedere un chiarimento. Ulteriori circostanze inducono a considerare il comportamento complessivo tenuto dei debitori contrario a buona fede. Non si comprende, infatti, come mai il dott. non abbia provveduto, CP_1 dopo aver effettuato un bonifico dal rilevante importo e non avendo ricevuto riscontri, ad inoltrare al medesimo indirizzo ovvero a una copia di conferma del pagamento, né come mai CP_2 non si sia preoccupato di sincerarsi che l'operazione fosse andata a buon fine, venendo edotto dell'irregolarità soltanto in occasione della prima lettera di sollecito di pagamento inviata dalla banca in data 9 ottobre 2022. Ancora, la stessa possibilità di rivendere l'autovettura prima dell'estinzione del finanziamento era espressamente esclusa dall'art.
9.1 lett. c) del contratto, che vietava al debitore di vendere a terzi il veicolo e costituire vincoli sullo stesso senza il preventivo consenso scritto della società; consenso scritto che, nel caso di specie, non è mai stato acquisito. A latere di tali considerazioni, va ricordato che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un pagina 5 di 7 comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.” (Cass. Civ. Sez. III n. 25509/21; Cass. Civ. sez. II 25 gennaio 2018, n. 1869; Cass. civ. sez. III n.14028 del 4 giugno 2013; n. 15339 del 13 settembre 2012; n. 17484 del 9 agosto 2007 e n. 17742 del 3 settembre 2005). Orbene, nessun comportamento colposo risulta ascrivibile a , unica creditrice, che è CP_2 rimasta del tutto estranea alle comunicazioni intercorse fra ed il dott. . Controparte_3 CP_1 Né si ritiene di poter riconoscere alcuna responsabilità in capo a non essendo Controparte_3 provato che la perpetrazione della truffa sia stata resa possibile dell'inadeguatezza del suo sistema di sicurezza informatica e non essendo, comunque, parte del contratto di Controparte_3 finanziamento. Non residua, dunque, alcun margine di accoglibilità della domanda attorea. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da avente Controparte_2 ad oggetto la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 35.349,71, si ritiene che essa debba trovare accoglimento. Non essendosi difatti prodotto l'effetto estintivo dell'obbligazione di cui all'art. 1189 c.c. per le ragioni sopra esposte ed avendo la banca creditrice eccepito la risoluzione del contrato per inadempimento mediante comunicazione inviata in data 11.1.2023, risulta dovuta la restituzione del capitale non rimborsato, maggiorato degli importi previsti dal contratto in caso di solleciti di pagamento scritti nonché della penale di cui all'art.
5.2 lett. b). Tale somma è stata correttamente determinata da
[...] nell'ammontare di euro 35.349,71, coerentemente con quanto previsto Controparte_2 dalle condizioni di contratto: precisamente le somme dovute sono state così conteggiate: € 1.387,29 per n. 3 rate insolute a partire da quella con scadenza al 06.10.2033 (462,43 x 3); € 15,00 per spese per i suddetti insoluti;
€ 32.639,83 per capitale residuo al netto degli interessi corrispettivi;
€ 1.305,59, per penale per anticipata risoluzione del contratto, pari al 4% del capitale residuo, come contrattualmente previsto (art.
8.3 lett b); € 2,00 per bollo su fattura per penale. In ordine alle spese di lite, in virtù della regola della soccombenza, le stesse vanno poste a carico degli attori e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice Dott.ssa Alessia Notaro, pronunciandosi sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede: Controparte_8
- Rigetta la domanda principale proposta da parte attrice per le ragioni indicate in motivazione;
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_6 condanna , quale debitore principale, e di quale fideiussore, in via Controparte_1 Parte_1 solidale senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale, al pagamento in favore di della somma di € 35.349,71; Controparte_6
- Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore in favore di spese che si liquidano, ex D.M. 147/2022, Controparte_6 in € 5.712,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore in favore di spese che si liquidano, ex D.M. 147/2022, in € 5.712,50 oltre Controparte_3 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Napoli il 17/10/2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
-DODICESIMA SEZIONE-
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6351/23 pendente TRA
nata a [...] il [...] (CF. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (CF. ), entrambi ivi residenti,
[...] C.F._2 alla Via Arco Mirelli n. 32 – CAP 80122, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n. 10 presso lo studio degli avv.ti prof. Settimio di Salvo (CF. , C.F._3 [...]
(CF. e (CF. ), dai quali Parte_2 C.F._4 Persona_1 C.F._5 sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce ed allegata all'atto di citazione;
P.E.C.
e Email_1 Email_2 Email_3 e ATTORI E
, con sede in San Donato Milanese (MI), Via Della Unione Controparte_2 Europea n. 4, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale alle liti rilasciata con atto notarile depositato contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Michele Alban (CF: ); P.E.C.: ; CodiceFiscale_6 CONVENUTA E on sede in Frosinone (FR), Via Enrico Fermi n. 27, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore Sig. elettivamente domiciliata in Anagni, Via Arturo Controparte_4 Colantoni n. 2 presso lo Studio degli Avv.ti Carola Meloni (cod. fiscale e C.F._7 Claudio Iacobelli (c.f. ) che la rappresentano e difendono unitamente e C.F._8 disgiuntamente in virtù di mandato reso su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c.,; P.E.C.: e Email_4
Email_5
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.2.2023, regolarmente notificato a mezzo p.e.c., gli attori e Parte_1
convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_5 hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare l'inesistenza
[...] del debito a carico degli attori nei confronti della e dunque la liberazione, ai sensi CP_2
pagina 1 di 7 dell'art. 1189 c.c., dall'obbligazione contratta con quest'ultima e, per l'effetto, dichiarare che nulla devono gli attori nei confronti della , né di altri soggetti;
in via Controparte_6 subordinata, accertare la responsabilità del concessionario e, per l'effetto, Controparte_3 condannarlo a manlevare e tenere indenne gli attori dal pagamento della somma richiesta dalla
[...] ; in via ulteriormente gradata, accertare la responsabilità del concessionario e, per CP_2 l'effetto, condannare la concessionaria al pagamento in favore degli attori di tutto Controparte_3 quanto gli stessi fossero condannati o comunque pagassero alla condannare le parti CP_2 convenute al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre oneri accessori”. Unitamente all'atto di citazione, gli attori depositavano i seguenti documenti: contratto di finanziamento;
email del dott. del 21.9.2022; email di riscontro al dott. del CP_1 CP_1 Contr 22.9.2022; bonifico del 23.9.2022; p.e.c. della del 26.10.2022; email del 28.10.2022 contenente conteggio estintivo;
denuncia querela;
atto di diffida del 16 gennaio 2023; lettera di diffida dell'avv. di Salvo del 24 gennaio 2023. Si costituiva tempestivamente la società chiedendo: “in via Controparte_2 riconvenzionale, l'emanazione, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. o comunque dell'art. 186 ter c.p.c., di ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva nei confronti delle parti attrici per la somma complessiva di euro 35.349,71; il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
l'accertamento della debenza, da parte di , quale debitore principale, e di Controparte_1 Pt_1
, quale fideiussore, in via solidale senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale,
[...] della somma di € 35.349,71 e, per l'effetto, la condanna degli stessi al pagamento in favore della società della somma di euro 35.349,71, ovvero di diverso Controparte_2 importo da quantificarsi in corso di causa”. La società convenuta chiedeva altresì, in via istruttoria, di ordinare a BNL di confermare la disposizione di bonifico prodotta dalla controparte e depositava: contatto di finanziamento n. 4167367; lettera di sintesi con piano di ammortamento finanziamento;
estratto conto finanziamento;
lettere di sollecito del saldo delle rate insolute;
atto di diffida inviato a e Controparte_1 Parte_1 conteggi di risoluzione contratto;
fattura penale di risoluzione. Si costituiva tempestivamente chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree Controparte_3 in quanto inammissibili, infondate o comunque non provate nonché l'ammissione della prova testimoniale e la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 ter c.p.c.. Con decreto del 6.6.2023 il giudice, attesa la sospensione delle udienze civili disposta dall'11.7.2023 al 21.8.2023 con decreto del Presidente del tribunale, rinviava l'udienza, da svolgersi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al giorno 11.9.2023. Con note di trattazione scritta dell'8.9.2023, gli attori chiedevano il rigetto dell'istanza ex art. 186 bis ovvero 186 ter c.p.c. avanzata da nonché la concessione dei Controparte_2 termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; allegavano inoltre: email del dott. del 21.9.2022; CP_1 email di riscontro al dott. del 22.9.22; email del 28.10.22 contenente conteggio estintivo;
CP_1 estratto conto riportante il bonifico per euro 33.800,17, effettuato in favore della BMW Group. Con note di trattazione scritta dell'8.9.2023, e Controparte_3 Controparte_2
si riportavano alle rispettive conclusioni e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art.
[...] 183 co. 6 c.p.c. Con ordinanza dell'11.9.2023 il giudice, viste le note depositate dalle parti, rigettava la richiesta di concessione delle ordinanze ex artt. 186 bis e 186 ter cpc;
assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione di cancelleria e rinviava al 10.6.24 per l'ammissione della prova. Con note ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori chiedevano l'ammissione della prova testimoniale, formulando i relativi capitoli e depositando la lista testi.
- Succursale Italiana chiedeva di ordinare alla banca BNL ex art. 210 c.p.c. di CP_2 produrre la documentazione attestante: conferma di avvenuto bonifico in data 23.09.2022 e con valuta in pari data dell'importo di euro 33.800,17 da parte del signor;
il nominativo del Controparte_1
pagina 2 di 7 soggetto titolare del conto corrente destinatario del bonifico sopra indicato essendo impossibile con presumibile certezza che vi sia un conto corrente intestato presso il Banco di Santander SA con la dicitura BMW Bank Santander SA;
se, confermato il bonifico dell'importo di € 33.800,17 del 23.09.22 effettuato dal conto corrente di risultino revoche della disposizione;
se dal conto Controparte_1 corrente destinatario del bonifico vi siano state successivamente disposizioni a favore del signor sul conto presso BNL;
ogni altro elemento utile a conoscenza della banca Controparte_1 relativo alla disposizione di bonifico le controparti si riportavano alle rispettive conclusioni. L si riportava alle proprie conclusioni, reiterava le istanze istruttorie già formulate e Controparte_3 depositava: fattura Fastweb relativa alle licenze Sophos per periodo agosto-ottobre 2022; fattura Fastweb relativa alle licenze Sophos per periodo ottobre dicembre 2022; fattura Fastweb relativa alle licenze Sophos per periodo dicembre 2022-febbraio 2023. Con decreto dell'1.7.2024 il giudice, in seguito ad udienza svoltasi in modalità cartolare, sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rigettava le richieste istruttorie e fissava l'udienza del 19.6.2025 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto del 26.6.2024 il giudice, all'esito di udienza svoltasi in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Le parti depositavano comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La controversia in esame trae origine dall'acquisto, avvenuto ad opera di nel mese di Parte_1 aprile 2022 presso la concessionaria dell'autovettura modello Mini Controparte_7 Countryman F60 targata GH485ZS, con la contestuale stipula del contratto di finanziamento n. 4167367 con per l'importo di euro 39.297,68. Controparte_6
In particolare, come emerso dagli atti di causa, la sig.ra sottoscriveva il contratto di Pt_1 finanziamento unicamente in qualità di fideiussore, mentre il di lei marito, , Controparte_1 sottoscriveva a sua volta detto finanziamento nella qualità di debitore principale, corrispondendo in favore della concessionaria un anticipo pari ad euro 5.000,00 a mezzo bonifico bancario sulla BNL n. 3119107666-12. Quanto alle rate successive (nel complesso venivano previste n. 47 rate, ciascuna per euro 457,43, con maxi-rata finale per euro 17.798,47), le stesse venivano corrisposte nei mesi a seguire dal debitore con RID bancario su conto corrente a nome dello stesso sig. . CP_1 Nel mese di settembre, la sig.ra decideva di alienare a terzi l'autovettura acquistata;
sicché, Pt_1 preso contatto con la concessionaria nella persona del sig. cui veniva comunicata Persona_2 l'intervenuta vendita, in data 21 settembre 2022 il dott. chiedeva, a mezzo email (dal CP_1 proprio indirizzo, all'indirizzo , di ricevere il Email_6 Email_7 conteggio ai fini della integrale estinzione del contratto di finanziamento. Il giorno successivo, alle ore 12.16, il dott. riceveva, sempre a mezzo email, una CP_1 comunicazione avente ad oggetto la somma complessiva da versare, pari ad euro 33.800,17, nonché l'indirizzo IBAN su cui effettuare il relativo pagamento, ovvero ES9400495525512510770771, riferibile alla Banca Santander. In data 23.9.2022 il dott. procedeva dunque a corrispondere CP_1 la somma richiesta mediante bonifico all'IBAN comunicato;
tuttavia, in data 6.10.2022, giorno di scadenza della successiva rata del RID bancario relativo al finanziamento, veniva compulsato dalla la quale chiedeva delucidazioni in merito al mancato pagamento della rata a scadere. CP_2 Inoltrati in risposta il documento contenente il conteggio estintivo del finanziamento nonché l'email ricevuta dalla concessionaria, il dott. apprendeva dalla che l'IBAN sul quale CP_1 CP_2 era stato effettuato il pagamento non corrispondeva ad un conto corrente riferibile alla suddetta Banca e che l'indirizzo email dal quale era stata inviata la missiva contenente in allegato detto IBAN riportava la dicitura “rnarco.arduini”, ovvero una “r” e una “n” in luogo di una “m”. Pertanto, resisi conto di pagina 3 di 7 essere stati vittima di una truffa, gli attori in data 31.10.2022 sporgevano denuncia-querela contro ignoti presso la Procura di Napoli. Frattanto, i sig.ri ricevevano atto di diffida di pagamento dalla che, in data CP_1 CP_2 11.1.2023, eccepiva l'avvenuta risoluzione del contratto e intimava il pagamento di euro 35.349,71, somma determinata secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto per il caso di risoluzione per inadempimento del debitore;
seguiva l'instaurazione del presente giudizio. Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata. Invero, per quanto concerne l'invocata applicabilità dell'art. 1189 c.c. ai fini della liberazione dall'obbligazione contratta dagli attori con , giova precisare che detta norma CP_2 prevede che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, liberi il debitore di buona fede, ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché “occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza. La suddetta indagine coinvolge, perciò, una mera "quaestio facti" (Cass. civ. n. 20906 del 27/10/2005; Cass. civ. sez. I n. del 05/04/2016). Ebbene, con riferimento al caso in esame, non può dirsi conseguito l'effetto liberatorio di cui all'art. 1189 c.c. in quanto si ritiene che i debitori non abbiano tenuto un comportamento conforme alle regole di comune diligenza e abbiano irragionevolmente confidato sulla mera apparenza. Nello specifico, i sig.ri e sono asseritamente stati vittima di una truffa informatica CP_1 Pt_1 nota come “man in the middle”, che trova di regola attuazione attraverso le seguenti modalità: mediante l'accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale, l'autore della truffa si frappone tra due soggetti, intercettandone le comunicazioni telematiche e assumendo l'identità di uno di essi, con l'obiettivo dapprima di acquisire informazioni e, successivamente, di distrarre i vari pagamenti. All'ignaro interlocutore viene inviata, da un indirizzo creato ad hoc, molto simile a quello aziendale hackerato, una falsa email con cui si chiede di effettuare un pagamento, relativo solitamente ad un rapporto commerciale che l'azienda ha in essere, su un nuovo IBAN, diverso da quello utilizzato abitualmente nelle transazioni. Il debitore effettua così il bonifico credendo di estinguere la propria obbligazione con i fornitori, creditori, partners commerciali;
i pagamenti, tuttavia, non vengono accreditati ai reali destinatari, ma dirottati su conti appositamente creati e svuotati ancor prima che la vittima possa avvedersene. In siffatti casi, per vagliare la legittimità dell'affidamento del debitore che esegue il pagamento, appare utile, come suggerito anche da recenti pronunce di merito, valorizzare una serie di indici quali: la diversa ragione sociale del beneficiario rispetto alle fatture originali;
il cambiamento dell'istituto bancario e del paese di ubicazione dello stesso rispetto alla prassi consolidata nei rapporti commerciali precedenti;
la corrispondenza dell'indirizzo email contraffatto con quello originale;
la modifica del codice IBAN senza alcuna giustificazione;
l'entità considerevole della somma da bonificare ecc. In presenza di evidenti elementi sintomatici di frode, può escludersi che “circostanze univoche” abbiano indotto il debitore a ritenere il falso creditore legittimato a ricevere il pagamento e, pertanto, che il debitore che abbia incautamente effettuato il pagamento possa invocare la propria buona fede. In tal senso, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che “nel caso di frodi informatiche del tipo "man in the middle", in cui soggetti terzi si inseriscono fraudolentemente nelle comunicazioni tra debitore e creditore fornendo coordinate bancarie fittizie, il debitore non può invocare la liberazione pagina 4 di 7 dall'obbligazione quando abbia omesso di osservare le norme di comune prudenza. Costituisce violazione del dovere di diligenza l'aver proceduto al pagamento su coordinate bancarie diverse da quelle abitualmente utilizzate senza richiedere preventiva conferma al creditore attraverso canali alternativi di comunicazione, specialmente quando tra la ricezione delle nuove coordinate e l'esecuzione del bonifico sia intercorso un lasso temporale sufficiente per effettuare le dovute verifiche. L'affidamento del debitore non può considerarsi ragionevole quando questi versi in una situazione di colpa riconducibile alla negligenza per aver trascurato l'obbligo di accertarsi della realtà delle cose facilmente controllabile, affidandosi colpevolmente e incautamente alla mera apparenza. Il principio dell'apparenza del diritto non opera pertanto a favore del debitore che, pur avvedendosi del cambiamento delle modalità di pagamento rispetto alla prassi consolidata nei rapporti commerciali precedenti, ometta di adottare le cautele necessarie per verificare l'autenticità delle comunicazioni ricevute, risultando così responsabile del proprio errore nell'identificazione del soggetto destinatario del pagamento” ( c.f.r. Trib. Milano sent. n. n. 6055 del 13 giugno 2024). Ancora, “quando il pagamento avviene a seguito di frode informatica mediante alterazione delle comunicazioni elettroniche, il debitore non può invocare l'art. 1189 c.c. se le modifiche apportate dai truffatori alle coordinate bancarie e ai dati del creditore sono così evidenti e gravi da imporre a qualsiasi medio operatore economico di richiedere una previa conferma al creditore degli estremi per il pagamento (…). L'assenza di giustificazioni per tali rilevanti modifiche operative, concernenti sia la banca che lo Stato di ubicazione della nuova banca, aggrava la posizione del debitore che omette le dovute verifiche” (Trib. Milano sent. n. 6629 del 30 agosto 2025). Orbene, si ritiene di escludere che i sig.ri e abbiano confidato senza colpa nella CP_1 Pt_1 situazione apparente e che abbiano tenuto un comportamento conforme a diligenza in virtù delle seguenti considerazioni. In primis, l'IBAN comunicato attraverso l'email truffaldina era contraddistinto dalle lettere “ES”, che rappresentano il codice ISO della Spagna, mentre il codice identificativo del creditore, indicato nel modulo SEPA di autorizzazione agli addebiti incluso nel contratto di finanziamento, era chiaramente italiano. Inoltre, l'indirizzo email impiegato per la perpetrazione della truffa era senz'altro simile, ma non identico, a quello riferibile all'impiegato della società recando Controparte_3 Persona_2 la dicitura “rnarco. anziché .arduini” e la stessa email contraffatta, pur essendo stata Per_2 Per_2 spacciata per una risposta ad una precedente comunicazione mediante l'apposizione della lettera R, non conteneva il messaggio originale, come normalmente avviene per le email di risposta. Ancora, detta email recava in calce la dicitura BMW Bank Santander S.A., denominazione evidentemente diversa da
. Tali elementi avrebbero dovuto fungere da campanello d'allarme e indurre gli CP_2 attori quantomeno a chiedere un chiarimento. Ulteriori circostanze inducono a considerare il comportamento complessivo tenuto dei debitori contrario a buona fede. Non si comprende, infatti, come mai il dott. non abbia provveduto, CP_1 dopo aver effettuato un bonifico dal rilevante importo e non avendo ricevuto riscontri, ad inoltrare al medesimo indirizzo ovvero a una copia di conferma del pagamento, né come mai CP_2 non si sia preoccupato di sincerarsi che l'operazione fosse andata a buon fine, venendo edotto dell'irregolarità soltanto in occasione della prima lettera di sollecito di pagamento inviata dalla banca in data 9 ottobre 2022. Ancora, la stessa possibilità di rivendere l'autovettura prima dell'estinzione del finanziamento era espressamente esclusa dall'art.
9.1 lett. c) del contratto, che vietava al debitore di vendere a terzi il veicolo e costituire vincoli sullo stesso senza il preventivo consenso scritto della società; consenso scritto che, nel caso di specie, non è mai stato acquisito. A latere di tali considerazioni, va ricordato che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un pagina 5 di 7 comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.” (Cass. Civ. Sez. III n. 25509/21; Cass. Civ. sez. II 25 gennaio 2018, n. 1869; Cass. civ. sez. III n.14028 del 4 giugno 2013; n. 15339 del 13 settembre 2012; n. 17484 del 9 agosto 2007 e n. 17742 del 3 settembre 2005). Orbene, nessun comportamento colposo risulta ascrivibile a , unica creditrice, che è CP_2 rimasta del tutto estranea alle comunicazioni intercorse fra ed il dott. . Controparte_3 CP_1 Né si ritiene di poter riconoscere alcuna responsabilità in capo a non essendo Controparte_3 provato che la perpetrazione della truffa sia stata resa possibile dell'inadeguatezza del suo sistema di sicurezza informatica e non essendo, comunque, parte del contratto di Controparte_3 finanziamento. Non residua, dunque, alcun margine di accoglibilità della domanda attorea. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da avente Controparte_2 ad oggetto la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 35.349,71, si ritiene che essa debba trovare accoglimento. Non essendosi difatti prodotto l'effetto estintivo dell'obbligazione di cui all'art. 1189 c.c. per le ragioni sopra esposte ed avendo la banca creditrice eccepito la risoluzione del contrato per inadempimento mediante comunicazione inviata in data 11.1.2023, risulta dovuta la restituzione del capitale non rimborsato, maggiorato degli importi previsti dal contratto in caso di solleciti di pagamento scritti nonché della penale di cui all'art.
5.2 lett. b). Tale somma è stata correttamente determinata da
[...] nell'ammontare di euro 35.349,71, coerentemente con quanto previsto Controparte_2 dalle condizioni di contratto: precisamente le somme dovute sono state così conteggiate: € 1.387,29 per n. 3 rate insolute a partire da quella con scadenza al 06.10.2033 (462,43 x 3); € 15,00 per spese per i suddetti insoluti;
€ 32.639,83 per capitale residuo al netto degli interessi corrispettivi;
€ 1.305,59, per penale per anticipata risoluzione del contratto, pari al 4% del capitale residuo, come contrattualmente previsto (art.
8.3 lett b); € 2,00 per bollo su fattura per penale. In ordine alle spese di lite, in virtù della regola della soccombenza, le stesse vanno poste a carico degli attori e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice Dott.ssa Alessia Notaro, pronunciandosi sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede: Controparte_8
- Rigetta la domanda principale proposta da parte attrice per le ragioni indicate in motivazione;
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_6 condanna , quale debitore principale, e di quale fideiussore, in via Controparte_1 Parte_1 solidale senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale, al pagamento in favore di della somma di € 35.349,71; Controparte_6
- Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore in favore di spese che si liquidano, ex D.M. 147/2022, Controparte_6 in € 5.712,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore in favore di spese che si liquidano, ex D.M. 147/2022, in € 5.712,50 oltre Controparte_3 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Napoli il 17/10/2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro pagina 6 di 7
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