Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 231/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 15 aprile 2025
PROC. N. 231/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. Parte_1
; P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Antonella Testa, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Zurlo n. 11, giusta procura generale alle liti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Iuliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli (CB), alla via
Mario Pagano n. 15, in forza di mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l' ha depositato atto di dissenso e quindi, nei Pt_1 termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per ATP R.G. n. 745/2023 formulato da per assenza di interesse Controparte_1 attuale e concreto agli effetti dell'art. 100 c.p.c., avendo quest'ultima percepito sin dall'anno
2008 la richiesta indennità di accompagnamento quale cieco civile;
la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 18/1980, non sussistendo nel caso di specie il presupposto della inabilità al 100% che darebbe diritto all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento cumulabile con l'indennità prevista quale cieco civile assoluto.
L'opposizione va accolta e il ricorso per accertamento tecnico preventivo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Dalla documentazione in atti è emerso che risulta, già alla data di Controparte_1 presentazione del ricorso, titolare dell'indennità di accompagnamento quale cieco civile, ossia la prestazione oggetto dell'unica domanda formulata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, come confermato anche in questo giudizio dalla stessa resistente (cfr. doc. 4 e 5 all.
fasc. ricorrente).
Pertanto, la valutazione medico-legale effettuata nell'ambito della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, la quale fa riferimento all'accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento dell'invalidità ordinaria, va considerata ultronea rispetto ai limiti del giudizio.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso in opposizione, l'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire di ai sensi e agli effetti dell'art. 100 c.p.c. Controparte_1
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite – riferite ad entrambe le fasi di giudizio – e le spese di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022 con riferimento alle sole fasi espletate (esclusa istruttoria) e al valore della domanda (di complessità bassa).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo di cui al R.G. n. 745/2023;
2. Condanna a pagare in favore dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Pt_1
p.t., le seguenti spese di lite:
a. € 1.400,00 (comprensivi del rimborso forfettario) per compensi, oltre iva e cpa come per legge – fase atpo;
b. € 2.500,00 per compensi, € 43,00 per spese documentate, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge – giudizio di opposizione.
2. Pone a carico di le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 per compensi, Controparte_1
oltre accessori di legge.
Larino, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella