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Ordinanza 23 marzo 2025
Ordinanza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GOP IC BA dato atto del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
ex art. 702-bis, c.p.c. nel procedimento n.1212/2023 R.G. tra
(con l'avv. GUARALDI BRUNO) Parte_1
RICORRENTE e
(con l'avv. BONAZZI GIULIO CESARE) Controparte_1 con l'avv. BONAZZI GIULIO CESARE) Controparte_2
RESISTENTI
Oggetto: revocatoria Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti Rilevato
- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27 febbraio 2023 Parte_1 ha agito nei confronti di e per chiedere la revocatoria dell'atto da Controparte_1 Controparte_2 questi stipulato in data 5 novembre 2018 con cui il primo ha alienato alla seconda il proprio diritto di usufrutto sulla porzione di fabbricato civile posto in Reggio Emilia, via Passo Buole n. 68, costituita da appartamento al piano terzo, con cantina e garage entrambi al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia, via Passo Buole, BUOLE, Foglio 186: mappale 136 - sub. 34 - piano 3 - z.c.
2 - cat. A/2 - cl.
3 - vani 7,5 - R.C. 735,95 mappale 136 - sub. 94 - piano 1S - z.c.
2 - cat. C/6 - cl.
6 - mq. 16 - R.C. 66,11.
- che a sostegno della propria domanda, ha rappresentato:
- di avere un credito nei confronti di per le somme dovute, da questo mai Controparte_1 versate, in forza del verbale di separazione n. 1679/1999 del Tribunale di Reggio Emilia e della sentenza di divorzio n. 1277/2007 emessa dall'intestato Tribunale;
- che con la sentenza n.1956/2015, è stato condannato dal Tribunale penale di Controparte_1
Reggio Emilia per il reato di cui all'art.12 sexies L.698/1970 ad una pena detentiva nonché al
Pagina 1 pagamento di una provvisionale di 10.000 per ciascuno dei figli e di € 7.500,00 per Parte_1
oltre alle spese di costituzione parte civile;
[...]
- che con la sentenza n. 608/2019, il Tribunale penale di Reggio Emilia ha condannato
[...]
ad un'ulteriore pena detentiva per il medesimo reato, oltre alle spese di costituzione di CP_1 parte civile;
- che con la sentenza n.1668/2021, il Tribunale penale di Reggio Emilia ha condannato
[...]
ad una pena pecuniaria per avere omesso di riferire all'Ufficiale Giudiziario la CP_1 disponibilità di beni utilmente pignorabili (doc. 5 di parte ricorrente) in occasione di un pignoramento mobiliare il 7 settembre 2017 (doc. 6 di parte ricorrente), affermando falsamente di essere completamente nullatenente;
- che l'atto di alienazione di usufrutto, oggetto di revocatoria, avrebbe pregiudicato le ragioni della ricorrente in quanto il debitore non è proprietario di ulteriori beni mobili o immobili sui quali la ricorrente stessa possa eventualmente soddisfare il proprio credito;
-che con comparse depositate in data 8 giugno 2023, si costituivano le resistenti le quali contestavano l'esistenza dei crediti della ricorrente, la sussistenza dei presupposti delle azioni ex adverso proposte;
deducevano la loro buona fede nella cessione dell'usufrutto in questione sul presupposto che l'immobile, in quanto assegnato alla moglie con sentenza di divorzio, fosse bene non utilmente pignorabile;
concludevano per l'integrale rigetto delle domande.
- che la prima udienza di comparizione delle parti, attesa l'assegnazione del ruolo da altro magistrato e le necessità di riorganizzazione del calendario d'udienza, è stata differita in data 1 dicembre 2023;
- che la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all' udienza del 12 novembre 2024 con termine per note conclusive;
- che l'azione revocatoria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente;
-che tali presupposti debbono sussistere congiuntamente, sicché l'assenza di anche uno soltanto di essi è ostativa all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. Ritenuto
- che nella fattispecie ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria azionata dalla ricorrente atteso che: 1) Sussiste, innanzitutto, il credito da tutelare attraverso la revocatoria. Risulta pacifico e documentale, infatti, come parte ricorrente sia titolare di un credito mensile, a titolo di assegno divorzile, derivante da sentenza di divorzio del Tribunale di Reggio Emilia del 28/9/2007, con cui il è stato condannato a pagare alla la somma mensile di CP_1 Pt_1 complessivi € 800,00 a titolo di assegno divorzile, atteso che il Tribunale di Reggio Emilia, adito dal per la modifica delle condizioni di divorzio ha respinto la domanda di revoca CP_1
Pagina 2 dell'assegno di mantenimento a favore della moglie che ne mantiene pertanto la titolarità (doc.ti 5, 6,7). Ininfluente che tale credito sia stato contestato in altri giudizi, come eccepito da parte convenuta atteso che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Ciò in quanto l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. 2) sussiste, in secondo luogo, l'eventus damni, perché la cessione del diritto di usufrutto del alla società rappresenta certamente un atto dispositivo idoneo a CP_1 Controparte_2 compromettere la garanzia patrimoniale del debitore, determinando una variazione quantitativa e qualitativa del suo patrimonio. Con riferimento all'elemento oggettivo dell'azione, ossia l'eventus damni, rappresentato dalla lesione effettiva dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre il debitore è, in ogni caso, tenuto a provare che il suo patrimonio residuo è in grado di soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. 23907/2019) e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (così ex multis Cass. 5649/2023, e cfr. Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 19207 del 2018; Cass. n. 966/2007). A questo proposito il ha ceduto una parte del proprio patrimonio e, in merito al CP_1 patrimonio residuo, e pertanto avrebbe dovuto provare di non avre pregiudicato il diritto di credito della ricorrente;
tuttavia non vi è prova sufficiente a fornire la garanzia patrimoniale pretesa dall'articolo 2740 c.c., rendendo così evidente (e automatico) il pregiudizio della Pt_1
3) deve, poi, ritenersi sussistente la consapevolezza dell'evento dannoso sia in capo al CP_1 che alla quale amministratore unico della società Parte_2 Controparte_2
Quanto al primo, è pacifico che egli fosse a conoscenza dell'esistenza del credito, e non è escluso dalle allegazioni sui bonifici effettuati nei confronti dell'attuale ricorrente, che risultano comunque precedenti alle sentenze di condanna che l'autorità giudiziaria ha pronunciato nei confronti del per essersi sottratto ai propri obblighi nei confronti della ex moglie e dei CP_1 figli. Quanto alla seconda, la consapevolezza si desume in via presuntiva da una serie di elementi: a) il rapporto di convivenza tra i resistenti, atteso che la notifica dell'atto di precetto indirizzato dall'attrice è stato ritirato dalla stessa in qualità di convivente;
b) la circostanza che dagli atti difensivi della società resistente nella persona della Controparte_2 propria legale rappresentante emerge una ricostruzione dettagliata con Parte_3
Pagina 3 particolare riferimento ai rapporti di credito e debito tra e la ricorrente;
c) il Controparte_1 fatto che sul punto le parti resistenti non hanno fornito alcun elemento volto a sconfessare la ricostruzione della ricorrente.
- che la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici. (Cass. Sez. III sent. n. 30486/2023; in termini anche Cass. 29.5.2013 n. 13447);
- che la domanda deve pertanto essere accolta con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione;
- ritenuto infine che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza e liquidarsi in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminato, dovendosi precisare che, ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili da debitore (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 10089 del 9/5/2014);
P.Q.M.
Visto l'art. 702 ter c.p.c.
- ACCOGLIE la domanda formulata ex art. 2901 c.c. e per l'effetto
- DICHIARA l'inefficacia, nei confronti della Ricorrente, dell'atto autenticato nelle firme dal Notaio in data 05/11/2018 Rep. 33.900, Racc. 11.100 tra e Persona_1 Controparte_1
, quale amministratore unico della società inerente la rinuncia ad Parte_3 Controparte_2 usufrutto a titolo oneroso a favore della società trascritto in data 7/11/2018 al n. Controparte_2
24152 r.g. e al n. 16523 r.p;
- ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.902,00 di cui € 286,00 per spese ed € 7.616,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e CPA. Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. addetto all'UPP. Controparte_3
Si comunichi. Reggio Emilia il 21/03/2025
IL GOP Dott.ssa IC BA
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GOP IC BA dato atto del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
ex art. 702-bis, c.p.c. nel procedimento n.1212/2023 R.G. tra
(con l'avv. GUARALDI BRUNO) Parte_1
RICORRENTE e
(con l'avv. BONAZZI GIULIO CESARE) Controparte_1 con l'avv. BONAZZI GIULIO CESARE) Controparte_2
RESISTENTI
Oggetto: revocatoria Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti Rilevato
- che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27 febbraio 2023 Parte_1 ha agito nei confronti di e per chiedere la revocatoria dell'atto da Controparte_1 Controparte_2 questi stipulato in data 5 novembre 2018 con cui il primo ha alienato alla seconda il proprio diritto di usufrutto sulla porzione di fabbricato civile posto in Reggio Emilia, via Passo Buole n. 68, costituita da appartamento al piano terzo, con cantina e garage entrambi al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia, via Passo Buole, BUOLE, Foglio 186: mappale 136 - sub. 34 - piano 3 - z.c.
2 - cat. A/2 - cl.
3 - vani 7,5 - R.C. 735,95 mappale 136 - sub. 94 - piano 1S - z.c.
2 - cat. C/6 - cl.
6 - mq. 16 - R.C. 66,11.
- che a sostegno della propria domanda, ha rappresentato:
- di avere un credito nei confronti di per le somme dovute, da questo mai Controparte_1 versate, in forza del verbale di separazione n. 1679/1999 del Tribunale di Reggio Emilia e della sentenza di divorzio n. 1277/2007 emessa dall'intestato Tribunale;
- che con la sentenza n.1956/2015, è stato condannato dal Tribunale penale di Controparte_1
Reggio Emilia per il reato di cui all'art.12 sexies L.698/1970 ad una pena detentiva nonché al
Pagina 1 pagamento di una provvisionale di 10.000 per ciascuno dei figli e di € 7.500,00 per Parte_1
oltre alle spese di costituzione parte civile;
[...]
- che con la sentenza n. 608/2019, il Tribunale penale di Reggio Emilia ha condannato
[...]
ad un'ulteriore pena detentiva per il medesimo reato, oltre alle spese di costituzione di CP_1 parte civile;
- che con la sentenza n.1668/2021, il Tribunale penale di Reggio Emilia ha condannato
[...]
ad una pena pecuniaria per avere omesso di riferire all'Ufficiale Giudiziario la CP_1 disponibilità di beni utilmente pignorabili (doc. 5 di parte ricorrente) in occasione di un pignoramento mobiliare il 7 settembre 2017 (doc. 6 di parte ricorrente), affermando falsamente di essere completamente nullatenente;
- che l'atto di alienazione di usufrutto, oggetto di revocatoria, avrebbe pregiudicato le ragioni della ricorrente in quanto il debitore non è proprietario di ulteriori beni mobili o immobili sui quali la ricorrente stessa possa eventualmente soddisfare il proprio credito;
-che con comparse depositate in data 8 giugno 2023, si costituivano le resistenti le quali contestavano l'esistenza dei crediti della ricorrente, la sussistenza dei presupposti delle azioni ex adverso proposte;
deducevano la loro buona fede nella cessione dell'usufrutto in questione sul presupposto che l'immobile, in quanto assegnato alla moglie con sentenza di divorzio, fosse bene non utilmente pignorabile;
concludevano per l'integrale rigetto delle domande.
- che la prima udienza di comparizione delle parti, attesa l'assegnazione del ruolo da altro magistrato e le necessità di riorganizzazione del calendario d'udienza, è stata differita in data 1 dicembre 2023;
- che la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all' udienza del 12 novembre 2024 con termine per note conclusive;
- che l'azione revocatoria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni); 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente;
-che tali presupposti debbono sussistere congiuntamente, sicché l'assenza di anche uno soltanto di essi è ostativa all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. Ritenuto
- che nella fattispecie ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria azionata dalla ricorrente atteso che: 1) Sussiste, innanzitutto, il credito da tutelare attraverso la revocatoria. Risulta pacifico e documentale, infatti, come parte ricorrente sia titolare di un credito mensile, a titolo di assegno divorzile, derivante da sentenza di divorzio del Tribunale di Reggio Emilia del 28/9/2007, con cui il è stato condannato a pagare alla la somma mensile di CP_1 Pt_1 complessivi € 800,00 a titolo di assegno divorzile, atteso che il Tribunale di Reggio Emilia, adito dal per la modifica delle condizioni di divorzio ha respinto la domanda di revoca CP_1
Pagina 2 dell'assegno di mantenimento a favore della moglie che ne mantiene pertanto la titolarità (doc.ti 5, 6,7). Ininfluente che tale credito sia stato contestato in altri giudizi, come eccepito da parte convenuta atteso che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Ciò in quanto l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. 2) sussiste, in secondo luogo, l'eventus damni, perché la cessione del diritto di usufrutto del alla società rappresenta certamente un atto dispositivo idoneo a CP_1 Controparte_2 compromettere la garanzia patrimoniale del debitore, determinando una variazione quantitativa e qualitativa del suo patrimonio. Con riferimento all'elemento oggettivo dell'azione, ossia l'eventus damni, rappresentato dalla lesione effettiva dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, la Suprema Corte ha ribadito che l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre il debitore è, in ogni caso, tenuto a provare che il suo patrimonio residuo è in grado di soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. 23907/2019) e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (così ex multis Cass. 5649/2023, e cfr. Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 19207 del 2018; Cass. n. 966/2007). A questo proposito il ha ceduto una parte del proprio patrimonio e, in merito al CP_1 patrimonio residuo, e pertanto avrebbe dovuto provare di non avre pregiudicato il diritto di credito della ricorrente;
tuttavia non vi è prova sufficiente a fornire la garanzia patrimoniale pretesa dall'articolo 2740 c.c., rendendo così evidente (e automatico) il pregiudizio della Pt_1
3) deve, poi, ritenersi sussistente la consapevolezza dell'evento dannoso sia in capo al CP_1 che alla quale amministratore unico della società Parte_2 Controparte_2
Quanto al primo, è pacifico che egli fosse a conoscenza dell'esistenza del credito, e non è escluso dalle allegazioni sui bonifici effettuati nei confronti dell'attuale ricorrente, che risultano comunque precedenti alle sentenze di condanna che l'autorità giudiziaria ha pronunciato nei confronti del per essersi sottratto ai propri obblighi nei confronti della ex moglie e dei CP_1 figli. Quanto alla seconda, la consapevolezza si desume in via presuntiva da una serie di elementi: a) il rapporto di convivenza tra i resistenti, atteso che la notifica dell'atto di precetto indirizzato dall'attrice è stato ritirato dalla stessa in qualità di convivente;
b) la circostanza che dagli atti difensivi della società resistente nella persona della Controparte_2 propria legale rappresentante emerge una ricostruzione dettagliata con Parte_3
Pagina 3 particolare riferimento ai rapporti di credito e debito tra e la ricorrente;
c) il Controparte_1 fatto che sul punto le parti resistenti non hanno fornito alcun elemento volto a sconfessare la ricostruzione della ricorrente.
- che la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici. (Cass. Sez. III sent. n. 30486/2023; in termini anche Cass. 29.5.2013 n. 13447);
- che la domanda deve pertanto essere accolta con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione;
- ritenuto infine che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza e liquidarsi in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminato, dovendosi precisare che, ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili da debitore (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 10089 del 9/5/2014);
P.Q.M.
Visto l'art. 702 ter c.p.c.
- ACCOGLIE la domanda formulata ex art. 2901 c.c. e per l'effetto
- DICHIARA l'inefficacia, nei confronti della Ricorrente, dell'atto autenticato nelle firme dal Notaio in data 05/11/2018 Rep. 33.900, Racc. 11.100 tra e Persona_1 Controparte_1
, quale amministratore unico della società inerente la rinuncia ad Parte_3 Controparte_2 usufrutto a titolo oneroso a favore della società trascritto in data 7/11/2018 al n. Controparte_2
24152 r.g. e al n. 16523 r.p;
- ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.902,00 di cui € 286,00 per spese ed € 7.616,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e CPA. Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. addetto all'UPP. Controparte_3
Si comunichi. Reggio Emilia il 21/03/2025
IL GOP Dott.ssa IC BA
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