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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2184/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
14.10.2025 tra:
nato ad [...] il 01\06\1955, residente in [...]( Parte_1
RI) Frazione Grotti, Via Cicolana n. 54, cod. Fisc. , in proprio e C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della società con sede in Roma Via CP_1
Topino 35 Partita IVA , di legale rappresentante della società con P.IVA_1 CP_2 sede in Cittaducale Via Cicolana 60\A Partita IVA , di Presidente del P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione della con sede in Rieti Viale E. Controparte_3
RA 77, Partita IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Autizi ( P.IVA_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rieti C.F._2
Via Marchetti 13, giusta delega in calce all'atto di citazione in primo grado.
- APPELLANTI -
CONTRO nato a Fara in [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Giovanni Falcone, 32 (C.F. ); d'ora in avanti C.F._3 Parte_2 più brevemente “ ) con sede a Roma in Via Rapagnano, 74 (C.F. e P. IVA n. Pt_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_4 Controparte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Martelli (C.F. - C.F._4
PEC: ) in forza di procura in calce alla comparsa di Email_1 risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, a Rieti, Via
Bevilacqua, 27;
- APPELLATI –
C.F. e P. I.V.A. , con sede legale a Rieti, Via Controparte_3 P.IVA_3
MI RA n°77, in persona del curatore speciale, Avv. Luca Giapicchelli, nominato ex art. 78 e segg. c.p.c. con provvedimento emesso dalla Dott.ssa Clelia Buonocore in data
26/01/2021, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n° 268/A presso lo studio dell'Avv. Luca Giapicchelli, dal quale è rappresentata e difesa
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 14359/23 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza n. 14359/23 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la impugnazione della delibera del 29.2.2020 adottata dal CdA. della e con cui Controparte_3 il era stato eletto nuovo Presidente del CdA medesimo, statuendo in particolare nei CP_4 seguenti termini:
pag. 2/7 “dichiara il difetto di legittimazione della e del Sig. in Parte_2 Controparte_4 proprio;
dichiara il difetto di interesse ad agire della parte attrice;
condanna la parte attrice a rifondere in favore della e del Sig. Parte_2 CP_4 in proprio e, per essi, nei confronti del procuratore antistatario, le spese del presente
[...] giudizio che si liquidano nell'importo complessivo pari ad € 3.972,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
condanna la parte attrice a rifondere in favore della difesa della curatela speciale ex art 78
c.p.c. della le spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_3 nell'importo complessivo di € 3.972,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Il Primo Giudice ha così motivato: “..la deliberazione del C.d.A. impugnata, oggetto di indagine, già all'atto della introduzione del giudizio, era risultata revocata da due deliberazioni assembleari (rispettivamente del 03/02/2020 e del 18/06/2020) che avevano ripristinato la situazione quo ante.
Non giova obiettare che la validità delle richiamate delibere fosse sub iudice per essere state le stesse impugnate dinanzi all'intestato ufficio.
Quel che rileva ai fini della adozione della presente decisione è il rilievo secondo cui, all'atto della instaurazione della controversia, già non avesse efficacia la deliberazione del C.d.A. del 29/02/2020 per essere stata espressamente rimossa dalle delibere assembleari del
03/02/2020 e del 18/06/2020”.
Si sono costituiti il e la i quali, nel contestare l'avverso gravame in CP_4 Parte_2 quanto, a loro dire, inammissibile in carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire degli odierni appellanti, hanno eccepito in ogni caso la loro carenza di legittimazione passiva non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza di primo grado.
Hanno altresì ritenuto l'appello del tutto infondato, stante la piena validità della delibera impugnata e la sussistenza dei presupposti per la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la temerarietà del proposto gravame.
Hanno, a loro volta, proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese a carico degli attori come da relativa liquidazione, laddove non si sarebbe tenuto conto del valore indeterminabile della pag. 3/7 controversia e degli ulteriori aumenti spettanti per la manifesta fondatezza delle eccezioni sollevate, della difesa di più parti e dell'utilizzo di tecniche informatiche.
Hanno, pertanto, così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale, confermare la sentenza impugnata e dichiarare: a) il difetto di interesse ad agire degli attori;
b) il difetto di legittimazione ad agire degli attori;
c) il difetto di legittimazione passiva dei concludenti e, per l'effetto, rigettare l'appello; in via subordinata, voglia rigettare l'appello nel merito in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni illustrate in primo grado ed espressamente riproposte con il capitolo n. 3 della presente comparsa di risposta.
In accoglimento dell'appello incidentale voglia riformare la sentenza del Tribunale di Roma impugnata e condannare gli odierni appellanti a rifondere ai concludenti le spese di lite del primo grado come da nota spese ivi depositata con la comparsa conclusionale, ad esclusione dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche. Voglia altresì l'adita
Corte di Appello condannare gli odierni appellanti al pagamento in favore dei concludenti di una somma equitativamente determinata per le ragioni illustrate al capitolo n. 4 della narrativa. Il tutto con vittoria di spese del grado. Si rinuncia alla distrazione”.
Non si sono costituite le benchè ritualmente citate per cui ne Controparte_3 va dichiarata la contumacia.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
La difesa appellante lamenta la erroneità della detta statuizione in quanto emessa in violazione del disposto dell'art. 2388 c.c..
Il Primo Giudice, infatti, avrebbe errato nel ritenere la insussistenza di un interesse ad agire da parte dell'attore ab origine in considerazione della intervenute successive delibere con cui era stata ripristinata la situazione antecedente, avendo egli sottovalutato gli effetti della pur remota possibilità di un esito positivo della impugnazione proposta avverso le delibere del 3.3.2020 e del 18.6.2020, soprattutto in considerazione della necessità di rispettare il principio di sicurezza nei rapporti commerciali e di quella di assicurare stabilità degli atti societari della e dei singoli soci. Controparte_3
pag. 4/7 Alla luce di dette considerazioni, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto convenire per l'interesse ad agire di esso appellante, sia in proprio ma anche nelle diverse qualità indicate espressamente in citazione anche nell'interesse stesso dei soci della detta Controparte_3
della Pro. Se s.r.l. e della tenuto conto dell'innegabile conflitto di
[...] CP_2 interesse che nei confronti di queste aveva il CP_4
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento e vada rigettato.
Va infatti preliminarmente evidenziato, che non è stata impugnata la sentenza di primo grado in punto della statuizione sulla carenza di legittimazione passiva del e della CP_4
, essendosi effettivamente il gravame incentrato esclusivamente sulla tematica CP_5 relativa all'effettivo interesse ad impugnare la delibera da parte degli odierni appellanti.
Ne consegue, che con riferimento a tale capo della sentenza si è formato il giudicato e la richiesta di condanna dei predetti appellati è del tutto inammissibile.
Va altresì rilevata la carenza di legittimazione attiva ad agire del nella sua Parte_1 qualità di che è rappresentata dal curatore speciale Controparte_6 nominato già in primo grado in considerazione del chiaro conflitto di interesse dell'attore odierno appellante.
Ugualmente, va ritenuto infondato nel merito l'appello, non essendovi alcun dubbio in ordine alla carenza di interesse del alla impugnazione della delibera del Parte_1
29.2.2020 in quanto già sostituita e, quindi, resa inefficace, dalle altre due successive delibere che avevano ripristinato la situazione antecedente quanto alla carica del predetto di
Presidente del CdA della Controparte_3
Né può essere sufficiente la prospettazione di un potenziale interesse subordinato all'eventuale accoglimento della impugnazione avverso le successive delibere.
E' infatti principio consolidato della S.C. che “la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dalla idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto da cui il primo muove, e in tele aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale;
nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione della indispensabilità di un interesse attuale
,coordinata ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione” (Cass. Ord.
10.2.2022 n. 4410).
pag. 5/7 L'appello va, dunque, respinto.
Stante la palese infondatezza di esso, ritiene la Corte che sussistano anche i presupposti per la condanna dell'appellante in proprio e nella sua qualità, della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. da indicarsi nella somma di € 1.000,00 al cui pagamento egli, in proprio e nella sua qualità, va condannato in favore di ciascuna delle altre parti costituite oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo.
Quanto all'appello incidentale, esso è meritevole di essere accolto nei seguenti termini: non c'è dubbio che il valore della controversia fosse di valore indeterminabile sicchè, in ogni caso, il valore minimo non poteva che essere di € 5.431,00 in considerazione della complessità media e previa liquidazione al minimo in considerazione della concreta attività professionale svolta dalla difesa delle parti costituite, da aumentarsi del 30% in considerazione della difesa plurima delle parti rappresentate, per un totale di € 7.060,30.
Non va invece, accolta la istanza di modifica della sentenza con riferimento all'ulteriore aumento per la palese fondatezza delle eccezioni sollevate in quanto esse hanno richiesto comunque una disamina anche nel merito della questione.
Si deve prendere atto della rinuncia all'ulteriore aumento per l'uso di strumenti informatici e della rinuncia alla antistatarietà da parte del difensore.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella sua qualità, escluso quella di l.r. della Parte_1 Controparte_3 avverso la sentenza n. n. 14539/23 del Tribunale di Roma, nonché su quello incidentale avverso la stessa sentenza proposta da e ogni Parte_3 Parte_2 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara la contumacia delle Controparte_3 in accoglimento dell'appello incidentale, condanna , in proprio e nella Parte_1 sua qualità (gli attori in solido), alla rifusione in favore degli appellati delle competenze del primo grado del giudizio che per l'intero liquida come da parte motiva in € 7.060,30 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
pag. 6/7 Condanna il sempre in proprio e nella sua qualità, (sempre gli appellanti in Parte_1 solido) al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate costituite ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, nonché alla rifusione in favore delle stesse delle competenze del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.902,70 (considerato l'aumento del numero delle parti), oltre spese generali, IVA e CPA come è per legge.
Compensa le spese tra gli appellanti e la parte appellata contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti principali dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2184/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
14.10.2025 tra:
nato ad [...] il 01\06\1955, residente in [...]( Parte_1
RI) Frazione Grotti, Via Cicolana n. 54, cod. Fisc. , in proprio e C.F._1 nella qualità di legale rappresentante della società con sede in Roma Via CP_1
Topino 35 Partita IVA , di legale rappresentante della società con P.IVA_1 CP_2 sede in Cittaducale Via Cicolana 60\A Partita IVA , di Presidente del P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione della con sede in Rieti Viale E. Controparte_3
RA 77, Partita IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Autizi ( P.IVA_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rieti C.F._2
Via Marchetti 13, giusta delega in calce all'atto di citazione in primo grado.
- APPELLANTI -
CONTRO nato a Fara in [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Giovanni Falcone, 32 (C.F. ); d'ora in avanti C.F._3 Parte_2 più brevemente “ ) con sede a Roma in Via Rapagnano, 74 (C.F. e P. IVA n. Pt_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_4 Controparte_4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Martelli (C.F. - C.F._4
PEC: ) in forza di procura in calce alla comparsa di Email_1 risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, a Rieti, Via
Bevilacqua, 27;
- APPELLATI –
C.F. e P. I.V.A. , con sede legale a Rieti, Via Controparte_3 P.IVA_3
MI RA n°77, in persona del curatore speciale, Avv. Luca Giapicchelli, nominato ex art. 78 e segg. c.p.c. con provvedimento emesso dalla Dott.ssa Clelia Buonocore in data
26/01/2021, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n° 268/A presso lo studio dell'Avv. Luca Giapicchelli, dal quale è rappresentata e difesa
- APPELLATA CONTUMACE –
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 14359/23 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza n. 14359/23 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la impugnazione della delibera del 29.2.2020 adottata dal CdA. della e con cui Controparte_3 il era stato eletto nuovo Presidente del CdA medesimo, statuendo in particolare nei CP_4 seguenti termini:
pag. 2/7 “dichiara il difetto di legittimazione della e del Sig. in Parte_2 Controparte_4 proprio;
dichiara il difetto di interesse ad agire della parte attrice;
condanna la parte attrice a rifondere in favore della e del Sig. Parte_2 CP_4 in proprio e, per essi, nei confronti del procuratore antistatario, le spese del presente
[...] giudizio che si liquidano nell'importo complessivo pari ad € 3.972,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
condanna la parte attrice a rifondere in favore della difesa della curatela speciale ex art 78
c.p.c. della le spese del presente giudizio che si liquidano Controparte_3 nell'importo complessivo di € 3.972,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Il Primo Giudice ha così motivato: “..la deliberazione del C.d.A. impugnata, oggetto di indagine, già all'atto della introduzione del giudizio, era risultata revocata da due deliberazioni assembleari (rispettivamente del 03/02/2020 e del 18/06/2020) che avevano ripristinato la situazione quo ante.
Non giova obiettare che la validità delle richiamate delibere fosse sub iudice per essere state le stesse impugnate dinanzi all'intestato ufficio.
Quel che rileva ai fini della adozione della presente decisione è il rilievo secondo cui, all'atto della instaurazione della controversia, già non avesse efficacia la deliberazione del C.d.A. del 29/02/2020 per essere stata espressamente rimossa dalle delibere assembleari del
03/02/2020 e del 18/06/2020”.
Si sono costituiti il e la i quali, nel contestare l'avverso gravame in CP_4 Parte_2 quanto, a loro dire, inammissibile in carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire degli odierni appellanti, hanno eccepito in ogni caso la loro carenza di legittimazione passiva non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza di primo grado.
Hanno altresì ritenuto l'appello del tutto infondato, stante la piena validità della delibera impugnata e la sussistenza dei presupposti per la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la temerarietà del proposto gravame.
Hanno, a loro volta, proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese a carico degli attori come da relativa liquidazione, laddove non si sarebbe tenuto conto del valore indeterminabile della pag. 3/7 controversia e degli ulteriori aumenti spettanti per la manifesta fondatezza delle eccezioni sollevate, della difesa di più parti e dell'utilizzo di tecniche informatiche.
Hanno, pertanto, così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in via principale, confermare la sentenza impugnata e dichiarare: a) il difetto di interesse ad agire degli attori;
b) il difetto di legittimazione ad agire degli attori;
c) il difetto di legittimazione passiva dei concludenti e, per l'effetto, rigettare l'appello; in via subordinata, voglia rigettare l'appello nel merito in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni illustrate in primo grado ed espressamente riproposte con il capitolo n. 3 della presente comparsa di risposta.
In accoglimento dell'appello incidentale voglia riformare la sentenza del Tribunale di Roma impugnata e condannare gli odierni appellanti a rifondere ai concludenti le spese di lite del primo grado come da nota spese ivi depositata con la comparsa conclusionale, ad esclusione dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche. Voglia altresì l'adita
Corte di Appello condannare gli odierni appellanti al pagamento in favore dei concludenti di una somma equitativamente determinata per le ragioni illustrate al capitolo n. 4 della narrativa. Il tutto con vittoria di spese del grado. Si rinuncia alla distrazione”.
Non si sono costituite le benchè ritualmente citate per cui ne Controparte_3 va dichiarata la contumacia.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti costituite, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
La difesa appellante lamenta la erroneità della detta statuizione in quanto emessa in violazione del disposto dell'art. 2388 c.c..
Il Primo Giudice, infatti, avrebbe errato nel ritenere la insussistenza di un interesse ad agire da parte dell'attore ab origine in considerazione della intervenute successive delibere con cui era stata ripristinata la situazione antecedente, avendo egli sottovalutato gli effetti della pur remota possibilità di un esito positivo della impugnazione proposta avverso le delibere del 3.3.2020 e del 18.6.2020, soprattutto in considerazione della necessità di rispettare il principio di sicurezza nei rapporti commerciali e di quella di assicurare stabilità degli atti societari della e dei singoli soci. Controparte_3
pag. 4/7 Alla luce di dette considerazioni, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto convenire per l'interesse ad agire di esso appellante, sia in proprio ma anche nelle diverse qualità indicate espressamente in citazione anche nell'interesse stesso dei soci della detta Controparte_3
della Pro. Se s.r.l. e della tenuto conto dell'innegabile conflitto di
[...] CP_2 interesse che nei confronti di queste aveva il CP_4
Ritiene la Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento e vada rigettato.
Va infatti preliminarmente evidenziato, che non è stata impugnata la sentenza di primo grado in punto della statuizione sulla carenza di legittimazione passiva del e della CP_4
, essendosi effettivamente il gravame incentrato esclusivamente sulla tematica CP_5 relativa all'effettivo interesse ad impugnare la delibera da parte degli odierni appellanti.
Ne consegue, che con riferimento a tale capo della sentenza si è formato il giudicato e la richiesta di condanna dei predetti appellati è del tutto inammissibile.
Va altresì rilevata la carenza di legittimazione attiva ad agire del nella sua Parte_1 qualità di che è rappresentata dal curatore speciale Controparte_6 nominato già in primo grado in considerazione del chiaro conflitto di interesse dell'attore odierno appellante.
Ugualmente, va ritenuto infondato nel merito l'appello, non essendovi alcun dubbio in ordine alla carenza di interesse del alla impugnazione della delibera del Parte_1
29.2.2020 in quanto già sostituita e, quindi, resa inefficace, dalle altre due successive delibere che avevano ripristinato la situazione antecedente quanto alla carica del predetto di
Presidente del CdA della Controparte_3
Né può essere sufficiente la prospettazione di un potenziale interesse subordinato all'eventuale accoglimento della impugnazione avverso le successive delibere.
E' infatti principio consolidato della S.C. che “la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dalla idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto da cui il primo muove, e in tele aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale;
nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione della indispensabilità di un interesse attuale
,coordinata ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione” (Cass. Ord.
10.2.2022 n. 4410).
pag. 5/7 L'appello va, dunque, respinto.
Stante la palese infondatezza di esso, ritiene la Corte che sussistano anche i presupposti per la condanna dell'appellante in proprio e nella sua qualità, della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. da indicarsi nella somma di € 1.000,00 al cui pagamento egli, in proprio e nella sua qualità, va condannato in favore di ciascuna delle altre parti costituite oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo.
Quanto all'appello incidentale, esso è meritevole di essere accolto nei seguenti termini: non c'è dubbio che il valore della controversia fosse di valore indeterminabile sicchè, in ogni caso, il valore minimo non poteva che essere di € 5.431,00 in considerazione della complessità media e previa liquidazione al minimo in considerazione della concreta attività professionale svolta dalla difesa delle parti costituite, da aumentarsi del 30% in considerazione della difesa plurima delle parti rappresentate, per un totale di € 7.060,30.
Non va invece, accolta la istanza di modifica della sentenza con riferimento all'ulteriore aumento per la palese fondatezza delle eccezioni sollevate in quanto esse hanno richiesto comunque una disamina anche nel merito della questione.
Si deve prendere atto della rinuncia all'ulteriore aumento per l'uso di strumenti informatici e della rinuncia alla antistatarietà da parte del difensore.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella sua qualità, escluso quella di l.r. della Parte_1 Controparte_3 avverso la sentenza n. n. 14539/23 del Tribunale di Roma, nonché su quello incidentale avverso la stessa sentenza proposta da e ogni Parte_3 Parte_2 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara la contumacia delle Controparte_3 in accoglimento dell'appello incidentale, condanna , in proprio e nella Parte_1 sua qualità (gli attori in solido), alla rifusione in favore degli appellati delle competenze del primo grado del giudizio che per l'intero liquida come da parte motiva in € 7.060,30 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
pag. 6/7 Condanna il sempre in proprio e nella sua qualità, (sempre gli appellanti in Parte_1 solido) al pagamento in favore di ciascuna delle parti appellate costituite ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, nonché alla rifusione in favore delle stesse delle competenze del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 7.902,70 (considerato l'aumento del numero delle parti), oltre spese generali, IVA e CPA come è per legge.
Compensa le spese tra gli appellanti e la parte appellata contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti principali dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7