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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 696/2024 R.G., promossa da
e per essa quale Parte_1 Parte_2
(P. IVA n. ) e per questa, quale
[...] P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ) Parte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA e dall'Avv. PESENTI MARCO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: come da nota di trattazione scritta del 07.02.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, deve confermarsi la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto, sebbene evocato ritualmente in giudizio, non risulta costituito.
Ciò posto, l'odierna ricorrente, allegando di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla e derivante dal Controparte_2
contratto di mutuo fondiario ipotecario, concluso dalla predetta banca, quale mutuante, da quale mutuatario, e da quale CP_1 Persona_1
fideiussore e terzo datore di ipoteca, il 03.01.2007 con atto a rogito del Notaio
Dott.ssa Rep. n. 12988, Racc. n. 7666, che è Persona_2 Persona_1
morto il 09.03.2011, che il resistente ha proceduto alla redazione e trascrizione della denuncia di successione di e alla volturazione Persona_1
dell'intestazione catastale degli immobili oggetto di ipoteca, che, stante l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo,
è interesse della ricorrente accertare l'accettazione tacita dell'eredità di
[...]
ad opera del resistente, così da sanare la continuità delle trascrizioni Per_1
e procedere esecutivamente contro il resistente per la soddisfazione del proprio credito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE - accertata e dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità da parte del Sig.
disporre che la richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità del Sig. CP_1
venga eseguita da e per essa la Persona_1 Parte_1 [...]
in via surrogatoria, in ogni caso emettendo i provvedimenti opportuni al Parte_4
fine indicato;
IN VIA ISTRUTTORIA - si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio;
IN OGNI CASO - condannare il sig. a rifondere CP_1
a parte ricorrente tutte le spese che la stessa sosterrà per la trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità, in seguito meglio specificate”.
La domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
In punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa accettare l'eredità di un altro soggetto defunto, acquisendo la qualità di erede, deve essere un delato all'eredità del de cuius, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità (art. 459 c.c.) può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico-giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente sostiene che il resistente avrebbe accettato tacitamente l'eredità di mediante la richiesta di Persona_1
voltura dell'intestazione catastale degli immobili di quest'ultimo.
Ebbene, non risulta compiutamente provato che il resistente è delato all'eredità di Persona_1
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che è Persona_1
morto il 09.03.2011 (cfr. all. 8 fasc. ricorrente).
Non risultano, di contro, atti dello stato civile che consentano di affermare che il resistente sia delato all'eredità del suddetto defunto.
Invero, non assume alcun valore probatorio, al suddetto scopo, la nota di trascrizione della denuncia di successione di prodotta dalla Persona_1
parte ricorrente (cfr. all. 9 fasc. ricorrente), non essendo atto idoneo a dimostrare un vincolo di parentela tra il denunciante e il defunto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
Né assumono valore probatorio le visure catastali per soggetto e il contratto di mutuo sopra richiamato, depositati dalla ricorrente, non essendo atti idonei a provare uno status in capo ad un soggetto (cfr. all.ti 6, 7 e 10 fasc. ricorrente).
In definitiva, non essendovi una adeguata prova di un rapporto di parentela tra e il resistente, idoneo a conferire a quest'ultimo la qualità Persona_1
di delato all'eredità del primo, non risultando prodotti i relativi atti dello stato civile, non risulta possibile accertare alcun atto di accettazione dell'eredità di da parte del resistente. Persona_1 Ciò importa l'irrilevanza dell'esame dell'idoneità dei documenti prodotti dalla ricorrente quali atti sintomatici di accettazione dell'eredità, risultando tale questione assorbita dal difetto di prova della delazione ereditaria in capo al resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande di parte ricorrente vanno respinte, in quanto infondate.
Stante la contumacia del resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 696/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande della parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 07.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 696/2024 R.G., promossa da
e per essa quale Parte_1 Parte_2
(P. IVA n. ) e per questa, quale
[...] P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ) Parte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA e dall'Avv. PESENTI MARCO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: come da nota di trattazione scritta del 07.02.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, deve confermarsi la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto, sebbene evocato ritualmente in giudizio, non risulta costituito.
Ciò posto, l'odierna ricorrente, allegando di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla e derivante dal Controparte_2
contratto di mutuo fondiario ipotecario, concluso dalla predetta banca, quale mutuante, da quale mutuatario, e da quale CP_1 Persona_1
fideiussore e terzo datore di ipoteca, il 03.01.2007 con atto a rogito del Notaio
Dott.ssa Rep. n. 12988, Racc. n. 7666, che è Persona_2 Persona_1
morto il 09.03.2011, che il resistente ha proceduto alla redazione e trascrizione della denuncia di successione di e alla volturazione Persona_1
dell'intestazione catastale degli immobili oggetto di ipoteca, che, stante l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo,
è interesse della ricorrente accertare l'accettazione tacita dell'eredità di
[...]
ad opera del resistente, così da sanare la continuità delle trascrizioni Per_1
e procedere esecutivamente contro il resistente per la soddisfazione del proprio credito, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRINCIPALE - accertata e dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità da parte del Sig.
disporre che la richiesta di trascrizione dell'accettazione dell'eredità del Sig. CP_1
venga eseguita da e per essa la Persona_1 Parte_1 [...]
in via surrogatoria, in ogni caso emettendo i provvedimenti opportuni al Parte_4
fine indicato;
IN VIA ISTRUTTORIA - si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio;
IN OGNI CASO - condannare il sig. a rifondere CP_1
a parte ricorrente tutte le spese che la stessa sosterrà per la trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità, in seguito meglio specificate”.
La domanda della ricorrente è infondata e va respinta.
In punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa accettare l'eredità di un altro soggetto defunto, acquisendo la qualità di erede, deve essere un delato all'eredità del de cuius, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità (art. 459 c.c.) può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico-giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, al fine di accertare l'accettazione tacita dell'eredità, “mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. Civ. n.
1438/2020; Cass. Civ. n. 12259/2022; Cass. Civ. n. 10796/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente sostiene che il resistente avrebbe accettato tacitamente l'eredità di mediante la richiesta di Persona_1
voltura dell'intestazione catastale degli immobili di quest'ultimo.
Ebbene, non risulta compiutamente provato che il resistente è delato all'eredità di Persona_1
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che è Persona_1
morto il 09.03.2011 (cfr. all. 8 fasc. ricorrente).
Non risultano, di contro, atti dello stato civile che consentano di affermare che il resistente sia delato all'eredità del suddetto defunto.
Invero, non assume alcun valore probatorio, al suddetto scopo, la nota di trascrizione della denuncia di successione di prodotta dalla Persona_1
parte ricorrente (cfr. all. 9 fasc. ricorrente), non essendo atto idoneo a dimostrare un vincolo di parentela tra il denunciante e il defunto, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
Né assumono valore probatorio le visure catastali per soggetto e il contratto di mutuo sopra richiamato, depositati dalla ricorrente, non essendo atti idonei a provare uno status in capo ad un soggetto (cfr. all.ti 6, 7 e 10 fasc. ricorrente).
In definitiva, non essendovi una adeguata prova di un rapporto di parentela tra e il resistente, idoneo a conferire a quest'ultimo la qualità Persona_1
di delato all'eredità del primo, non risultando prodotti i relativi atti dello stato civile, non risulta possibile accertare alcun atto di accettazione dell'eredità di da parte del resistente. Persona_1 Ciò importa l'irrilevanza dell'esame dell'idoneità dei documenti prodotti dalla ricorrente quali atti sintomatici di accettazione dell'eredità, risultando tale questione assorbita dal difetto di prova della delazione ereditaria in capo al resistente.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande di parte ricorrente vanno respinte, in quanto infondate.
Stante la contumacia del resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 696/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande della parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 07.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia