Articolo 10 della Legge 7 ottobre 2024, n. 152
Articolo 9Articolo 11
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1 novembre 2024
Art. 10.

Principi relativi al patrimonio culturale immateriale

1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunita' locali e la comunita' nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonche' agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunita', i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
Entrata in vigore il 1 novembre 2024