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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ES IS Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa IS AN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2209/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN IO
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MARINONI ROBERTO
APPELLATO
e contro
CP_2
[...] CP_3
Controparte_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 6 OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 572/2024 pubblicata il
19/02/2024; materia: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Il , premesso di essere creditore di nella sua Controparte_1 CP_1 qualità di ex socio, ex amministratore ed ex liquidatore della società poi fallita per € 715.000, come da domanda risarcitoria proposta dinanzi alla sezione specializzata imprese del Tribunale di Milano, a causa dei danni provocati dalla mala gestio di al patrimonio sociale a partire dal 2011, avendo CP_1 lo stesso portato avanti l'attività d'impresa nonostante l'irreversibile stato di crisi della stessa, e premesso, dunque, di essere creditore della sua erede con beneficio d'inventario, la moglie CP_2
ciò premesso, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore ha
[...] CP_1
“impugnato” dinanzi al Tribunale di Monza tre distinti atti dispositivi, chiedendone in via principale la declaratoria di nullità per simulazione assoluta e in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c.:
1. l'atto di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della RO e NI S.r.l. perfezionato tra (dante causa), a mezzo della procuratrice speciale CP_1 CP_4
(anch'essa amministratrice della , e (avente causa) in data Controparte_1 Parte_1
11 maggio 2016, al prezzo vile - e mai incassato - di € 30.000;
2. l'atto di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Controparte_5 perfezionato tra il (dante causa), a mezzo della procuratrice e CP_1 CP_4 [...]
(avente causa) in data 18 aprile 2016, al prezzo vile – e mai incassato - di € 30.000 (cfr. Parte_1 ns. doc. 2);
3. l'atto di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Controparte_5 perfezionato tra (dante causa) e (avente causa) in Parte_1 Controparte_6 data 12 ottobre 2020, al prezzo vile di € 1.500 (cfr. ns. doc. 3).
si è costituito, eccependo il difetto di legittimazione attiva del , stante l'assenza di Pt_1 CP_1 un titolo e/o diritto nei confronti della massa personale di l'inesistenza della pretesa CP_1 creditoria del , l'assenza del presupposto dell'eventus damni, considerata la congruità del CP_1 prezzo versato per la cessione delle quote e, in ogni caso, l'assenza del consilium fraudis. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del Fallimento “alla corresponsione della somma di Pt_1
Euro 100.000,00 per ogni anno in cui il SI. non potrà disporre liberamente del patrimonio Pt_1 della RO e NI Srl per ripianare l'esposizione debitoria della stessa. In via subordinata, nella pagina 2 di 6 denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di nullità per simulazione assoluta e/o l'azione revocatoria ex art 2901 c.c., ha chiesto accertarsi “il diritto di ex art. 20 Parte_1 dello statuto della RO e NI Srl e come da delibera del 25.01.2019 a ricevere la somma di Euro
60.000,00 a titolo di emolumenti sia per l'anno 2019, che per l'anno 2020 e per i successivi anni in cui rivestirà detta carica nella in relazione all'attività di amministrazione da Parte_2 questi prestata e per l'effetto condannare il e/o l'erede Controparte_1 beneficiata .”. CP_7
Con intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituita in giudizio chiedendo di CP_4 dichiarare simulati erga omnes e, pertanto, nulli e, comunque, inefficaci, gli atti di trasferimento delle quote delle società e di RO e NI SR compiuti da (società Controparte_5 Persona_1 costituita in data 2.12.21992 da quale unica socia) e da a CP_4 CP_4 [...]
in quanto sarebbero asseritamente avvenuti “a titolo esclusivamente fiduciario, per l'effetto, CP_1 dichiarare che le partecipazioni di dette società sono di proprietà di . “Il tutto con ogni CP_4 conseguente statuizione restitutoria”.
erede beneficiata di si è costituita in giudizio tardivamente, aderendo alle CP_2 CP_1 conclusioni del Fallimento quanto alla declaratoria di nullità per simulazione assoluta degli atti di cessione delle quote di partecipazione della RO e NI s.r.l. e della Controparte_5 compiuti nel 2016, nonché di riflesso anche dell'atto di cessione delle quote di partecipazione rappresentanti l'intero capitale sociale della perfezionato tra Controparte_5 Parte_1
e in data 12 ottobre 2020, con conseguente accertamento della piena
[...] Controparte_6 ed esclusiva proprietà dell'intero capitale sociale della e dell'intero capitale Controparte_5 sociale della in capo al de cuius e, di riflesso, all'eredità Controparte_8 CP_1 beneficiata. La convenuta ha altresì chiesto di respingere le domande proposte dal convenuto
[...]
e dalla terza intervenuta Parte_1 CP_4
e sono rimasti contumaci. CP_6 CP_4
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Monza ha:
- respinto la domanda principale di nullità per simulazione assoluta dei tre atti non essendo stata raggiunta la prova della mancanza di volontà del trasferimento, non essendovi elementi sufficienti per accertare che il prezzo non sia stato pagato;
- accolto la domanda ex art. 2901 c.c., posto che: i) il credito risarcitorio vantato sarebbe sorto, nella prospettazione del , in relazione ad atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore CP_1
pagina 3 di 6 sin dal 2011, ii) l'eventus damni era ricavabile sia dal fatto che il prezzo concordato non era in CP_1 alcun modo coerente con l'effettivo valore delle quote societarie cedute, come emerso in sede di CTU
(le quote delle due società sono state valutate, all'epoca della cessione del 2016, rispettivamente in oltre un milione e in oltre due milioni di euro), sia in re ipsa, posto che la conversione della quota societaria in denaro costituisce un peggioramento della garanzia patrimoniale generica spettante ai creditori, iii) la scientia damni in capo a e a era evincibile dal fatto che gli atti di CP_1 Pt_1 cessione delle quote furono eseguiti nel 2016, in pendenza di concordato preventivo, iv) l'atto di cessione delle quote da a del 2020, è caratterizzato da Controparte_5 Pt_1 CP_6 interposizione fittizia, come dimostrato in causa dalle dichiarazioni di e di (ex compagno di CP_9 CP_4
e padre della figlia di ) e dunque avvenuto in realtà tra e che era ben CP_9 CP_9 Pt_1 CP_4 consapevole del danno che la prima cessione del 2016 aveva provocato ai creditori;
- dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna del Fallimento proposta da
; Pt_1
- dichiarato inammissibili perché tardive le domande proposte da CP_2
- respinto le domande di , quella relativa alla cessione tra la s.r.l. di cui era socia e per CP_4 CP_1 carenza di legittimazione attiva, quella relativa alla cessione tra e perché ricostruita dalla CP_4 CP_1 medesima come “intestazione fiduciaria”, come tale non comportante alcuna simulazione e, CP_4 dunque, alcuna nullità dell'atto.
2. Il presente giudizio di appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
1) nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale deciso sulla propria eccezione di carenza di legittimazione attiva del fallimento. In particolare, , nella sua comparsa di Pt_1 costituzione in primo grado, aveva dedotto che “il fallimento non è creditore né della RO e NI SR, né tanto meno della E, come è stato dimostrato, il SI. Controparte_5 CP_1 nell'ambito della procedura concordataria iscritta al ruolo RG. 50799/2016 Tribunale di Milano non si è impegnato in alcun modo personalmente a garantire i crediti ammessi al concordato n. 132/2015.
Al contrario, egli metteva a disposizione della predetta procedura esclusivamente n. 3 immobili, due di proprietà della RO e NI ed uno suo personale. Così l'aspettativa creditoria derivante dall'azione di accertamento della responsabilità ex art. 146 L.Fall. nei confronti dell'erede beneficiata, peraltro non ancora promossa al momento della presentazione della domanda, è soltanto
pagina 4 di 6 eventuale ed ipotetica, se non addirittura remota, anche alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 3. I fatti esposti non sono affatto idonei a creare il fumus della radicanda azione. Ed invero, il fallimento non ha fatto menzione alcuna a quali atti di mala gestio sarebbero addebitabili al CP_1
, ex amministratore, unitamente alla SI.ra , della Società fallita. Nella
[...] CP_4 fattispecie in commento non è controverso il quantum dell'eventuale credito vantato dal nei CP_1 confronti del SI. ma lo stesso an della pretesa. Alla stregua di ciò, è consequenziale CP_1 che venga meno non soltanto la legittimazione attiva del , ma altresì il presupposto logico CP_1 che ogni azione ex art 2901 cod. civ. richiede: ovvero la consapevolezza da parte dell'alienante di pregiudicare le ragioni di suoi creditori.” Su questa eccezione di carenza di legittimazione attiva il
Tribunale non si sarebbe pronunciato, né potrebbe ritenere che tale pronuncia sia stata implicita, non essendovi neppure in atti la prova che possa ritenersi anche solo eventualmente debitore CP_1 della curatela, potendo l'azione ex art. 146 l.f. proporsi solo contro gli amministratori di una s.p.a. (qui invece abbiamo una s.r.l.) e non avendo il nemmeno fornito prova di avere iscritto a ruolo la CP_1 causa di responsabilità contro l'erede di da cui originerebbe il preteso credito. CP_1
2) Motivazione apparente in ordine al preteso credito vantato dal . CP_1
Secondo la motivazione utilizzata dal Tribunale per affermare che sussiste una “ragione di Pt_1 credito” vantata dal sarebbe solo apparente e, in particolare, lamenta che il Tribunale CP_1 avrebbe sul punto concluso “illogicamente” “con il seguente periodo: “Nel caso di specie, il ha fin dalla premessa dell'atto introduttivo ben chiarito che ha agito nel presente giudizio CP_1 per ricostituire la garanzia patrimoniale del socio ed amministrare della fallita CP_1 CP_1 ritenuto colpevole di aver agito con plurimi e reiterati atti di mala gestio ed aver quindi generato
[...] un danno all'attivo societario quantificato in euro 715.000,00.” senza minimamente considerare la sussistenza di una autonomia patrimoniale perfetta della fallita rispetto alla Controparte_10 persona fisica del , come previsto dall'art. 2325 cc, né la circostanza che la curatela non CP_1 abbia assolto all'onere della prova in relazione alla sussistenza delle asserite responsabilità del SI.
CP_1
3) Fondatezza nel merito dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva del . CP_1
Con questo motivo l'appellante, per il denegato caso di rigetto dei primi due motivi, ha ribadito nel merito la propria eccezione.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale condizionato. pagina 5 di 6 Le altre parti non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
*
In data 30 giugno 2025 parte appellante ha depositato in atti atto di rinuncia agli atti, con istanza di estinzione del procedimento a spese integralmente compensate, debitamente notificato all'appellato costituito.
In pari data, il Fallimento appellato ha depositato rituale atto di accettazione della rinuncia, con istanza di estinzione del procedimento a spese integralmente compensate, debitamente notificato all'appellante.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve dunque essere dichiarata l'estinzione del processo, a spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c.:
Dichiara l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 3 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
IS AN ES IS
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ES IS Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa IS AN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2209/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN IO
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MARINONI ROBERTO
APPELLATO
e contro
CP_2
[...] CP_3
Controparte_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 6 OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 572/2024 pubblicata il
19/02/2024; materia: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Il , premesso di essere creditore di nella sua Controparte_1 CP_1 qualità di ex socio, ex amministratore ed ex liquidatore della società poi fallita per € 715.000, come da domanda risarcitoria proposta dinanzi alla sezione specializzata imprese del Tribunale di Milano, a causa dei danni provocati dalla mala gestio di al patrimonio sociale a partire dal 2011, avendo CP_1 lo stesso portato avanti l'attività d'impresa nonostante l'irreversibile stato di crisi della stessa, e premesso, dunque, di essere creditore della sua erede con beneficio d'inventario, la moglie CP_2
ciò premesso, al fine di ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore ha
[...] CP_1
“impugnato” dinanzi al Tribunale di Monza tre distinti atti dispositivi, chiedendone in via principale la declaratoria di nullità per simulazione assoluta e in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c.:
1. l'atto di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della RO e NI S.r.l. perfezionato tra (dante causa), a mezzo della procuratrice speciale CP_1 CP_4
(anch'essa amministratrice della , e (avente causa) in data Controparte_1 Parte_1
11 maggio 2016, al prezzo vile - e mai incassato - di € 30.000;
2. l'atto di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Controparte_5 perfezionato tra il (dante causa), a mezzo della procuratrice e CP_1 CP_4 [...]
(avente causa) in data 18 aprile 2016, al prezzo vile – e mai incassato - di € 30.000 (cfr. Parte_1 ns. doc. 2);
3. l'atto di cessione delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Controparte_5 perfezionato tra (dante causa) e (avente causa) in Parte_1 Controparte_6 data 12 ottobre 2020, al prezzo vile di € 1.500 (cfr. ns. doc. 3).
si è costituito, eccependo il difetto di legittimazione attiva del , stante l'assenza di Pt_1 CP_1 un titolo e/o diritto nei confronti della massa personale di l'inesistenza della pretesa CP_1 creditoria del , l'assenza del presupposto dell'eventus damni, considerata la congruità del CP_1 prezzo versato per la cessione delle quote e, in ogni caso, l'assenza del consilium fraudis. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del Fallimento “alla corresponsione della somma di Pt_1
Euro 100.000,00 per ogni anno in cui il SI. non potrà disporre liberamente del patrimonio Pt_1 della RO e NI Srl per ripianare l'esposizione debitoria della stessa. In via subordinata, nella pagina 2 di 6 denegata ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di nullità per simulazione assoluta e/o l'azione revocatoria ex art 2901 c.c., ha chiesto accertarsi “il diritto di ex art. 20 Parte_1 dello statuto della RO e NI Srl e come da delibera del 25.01.2019 a ricevere la somma di Euro
60.000,00 a titolo di emolumenti sia per l'anno 2019, che per l'anno 2020 e per i successivi anni in cui rivestirà detta carica nella in relazione all'attività di amministrazione da Parte_2 questi prestata e per l'effetto condannare il e/o l'erede Controparte_1 beneficiata .”. CP_7
Con intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituita in giudizio chiedendo di CP_4 dichiarare simulati erga omnes e, pertanto, nulli e, comunque, inefficaci, gli atti di trasferimento delle quote delle società e di RO e NI SR compiuti da (società Controparte_5 Persona_1 costituita in data 2.12.21992 da quale unica socia) e da a CP_4 CP_4 [...]
in quanto sarebbero asseritamente avvenuti “a titolo esclusivamente fiduciario, per l'effetto, CP_1 dichiarare che le partecipazioni di dette società sono di proprietà di . “Il tutto con ogni CP_4 conseguente statuizione restitutoria”.
erede beneficiata di si è costituita in giudizio tardivamente, aderendo alle CP_2 CP_1 conclusioni del Fallimento quanto alla declaratoria di nullità per simulazione assoluta degli atti di cessione delle quote di partecipazione della RO e NI s.r.l. e della Controparte_5 compiuti nel 2016, nonché di riflesso anche dell'atto di cessione delle quote di partecipazione rappresentanti l'intero capitale sociale della perfezionato tra Controparte_5 Parte_1
e in data 12 ottobre 2020, con conseguente accertamento della piena
[...] Controparte_6 ed esclusiva proprietà dell'intero capitale sociale della e dell'intero capitale Controparte_5 sociale della in capo al de cuius e, di riflesso, all'eredità Controparte_8 CP_1 beneficiata. La convenuta ha altresì chiesto di respingere le domande proposte dal convenuto
[...]
e dalla terza intervenuta Parte_1 CP_4
e sono rimasti contumaci. CP_6 CP_4
All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale di Monza ha:
- respinto la domanda principale di nullità per simulazione assoluta dei tre atti non essendo stata raggiunta la prova della mancanza di volontà del trasferimento, non essendovi elementi sufficienti per accertare che il prezzo non sia stato pagato;
- accolto la domanda ex art. 2901 c.c., posto che: i) il credito risarcitorio vantato sarebbe sorto, nella prospettazione del , in relazione ad atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore CP_1
pagina 3 di 6 sin dal 2011, ii) l'eventus damni era ricavabile sia dal fatto che il prezzo concordato non era in CP_1 alcun modo coerente con l'effettivo valore delle quote societarie cedute, come emerso in sede di CTU
(le quote delle due società sono state valutate, all'epoca della cessione del 2016, rispettivamente in oltre un milione e in oltre due milioni di euro), sia in re ipsa, posto che la conversione della quota societaria in denaro costituisce un peggioramento della garanzia patrimoniale generica spettante ai creditori, iii) la scientia damni in capo a e a era evincibile dal fatto che gli atti di CP_1 Pt_1 cessione delle quote furono eseguiti nel 2016, in pendenza di concordato preventivo, iv) l'atto di cessione delle quote da a del 2020, è caratterizzato da Controparte_5 Pt_1 CP_6 interposizione fittizia, come dimostrato in causa dalle dichiarazioni di e di (ex compagno di CP_9 CP_4
e padre della figlia di ) e dunque avvenuto in realtà tra e che era ben CP_9 CP_9 Pt_1 CP_4 consapevole del danno che la prima cessione del 2016 aveva provocato ai creditori;
- dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna del Fallimento proposta da
; Pt_1
- dichiarato inammissibili perché tardive le domande proposte da CP_2
- respinto le domande di , quella relativa alla cessione tra la s.r.l. di cui era socia e per CP_4 CP_1 carenza di legittimazione attiva, quella relativa alla cessione tra e perché ricostruita dalla CP_4 CP_1 medesima come “intestazione fiduciaria”, come tale non comportante alcuna simulazione e, CP_4 dunque, alcuna nullità dell'atto.
2. Il presente giudizio di appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
1) nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale deciso sulla propria eccezione di carenza di legittimazione attiva del fallimento. In particolare, , nella sua comparsa di Pt_1 costituzione in primo grado, aveva dedotto che “il fallimento non è creditore né della RO e NI SR, né tanto meno della E, come è stato dimostrato, il SI. Controparte_5 CP_1 nell'ambito della procedura concordataria iscritta al ruolo RG. 50799/2016 Tribunale di Milano non si è impegnato in alcun modo personalmente a garantire i crediti ammessi al concordato n. 132/2015.
Al contrario, egli metteva a disposizione della predetta procedura esclusivamente n. 3 immobili, due di proprietà della RO e NI ed uno suo personale. Così l'aspettativa creditoria derivante dall'azione di accertamento della responsabilità ex art. 146 L.Fall. nei confronti dell'erede beneficiata, peraltro non ancora promossa al momento della presentazione della domanda, è soltanto
pagina 4 di 6 eventuale ed ipotetica, se non addirittura remota, anche alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo 3. I fatti esposti non sono affatto idonei a creare il fumus della radicanda azione. Ed invero, il fallimento non ha fatto menzione alcuna a quali atti di mala gestio sarebbero addebitabili al CP_1
, ex amministratore, unitamente alla SI.ra , della Società fallita. Nella
[...] CP_4 fattispecie in commento non è controverso il quantum dell'eventuale credito vantato dal nei CP_1 confronti del SI. ma lo stesso an della pretesa. Alla stregua di ciò, è consequenziale CP_1 che venga meno non soltanto la legittimazione attiva del , ma altresì il presupposto logico CP_1 che ogni azione ex art 2901 cod. civ. richiede: ovvero la consapevolezza da parte dell'alienante di pregiudicare le ragioni di suoi creditori.” Su questa eccezione di carenza di legittimazione attiva il
Tribunale non si sarebbe pronunciato, né potrebbe ritenere che tale pronuncia sia stata implicita, non essendovi neppure in atti la prova che possa ritenersi anche solo eventualmente debitore CP_1 della curatela, potendo l'azione ex art. 146 l.f. proporsi solo contro gli amministratori di una s.p.a. (qui invece abbiamo una s.r.l.) e non avendo il nemmeno fornito prova di avere iscritto a ruolo la CP_1 causa di responsabilità contro l'erede di da cui originerebbe il preteso credito. CP_1
2) Motivazione apparente in ordine al preteso credito vantato dal . CP_1
Secondo la motivazione utilizzata dal Tribunale per affermare che sussiste una “ragione di Pt_1 credito” vantata dal sarebbe solo apparente e, in particolare, lamenta che il Tribunale CP_1 avrebbe sul punto concluso “illogicamente” “con il seguente periodo: “Nel caso di specie, il ha fin dalla premessa dell'atto introduttivo ben chiarito che ha agito nel presente giudizio CP_1 per ricostituire la garanzia patrimoniale del socio ed amministrare della fallita CP_1 CP_1 ritenuto colpevole di aver agito con plurimi e reiterati atti di mala gestio ed aver quindi generato
[...] un danno all'attivo societario quantificato in euro 715.000,00.” senza minimamente considerare la sussistenza di una autonomia patrimoniale perfetta della fallita rispetto alla Controparte_10 persona fisica del , come previsto dall'art. 2325 cc, né la circostanza che la curatela non CP_1 abbia assolto all'onere della prova in relazione alla sussistenza delle asserite responsabilità del SI.
CP_1
3) Fondatezza nel merito dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva del . CP_1
Con questo motivo l'appellante, per il denegato caso di rigetto dei primi due motivi, ha ribadito nel merito la propria eccezione.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale condizionato. pagina 5 di 6 Le altre parti non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
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In data 30 giugno 2025 parte appellante ha depositato in atti atto di rinuncia agli atti, con istanza di estinzione del procedimento a spese integralmente compensate, debitamente notificato all'appellato costituito.
In pari data, il Fallimento appellato ha depositato rituale atto di accettazione della rinuncia, con istanza di estinzione del procedimento a spese integralmente compensate, debitamente notificato all'appellante.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve dunque essere dichiarata l'estinzione del processo, a spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 306 c.p.c.:
Dichiara l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 3 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
IS AN ES IS
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