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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MAZZOLA PAOLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. LUBRANO FRANCESCA)
- resistente -
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.030,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 30.12.2022 il ricorrente in epigrafe impugnava la sanzione disciplinare irrogata dall' con provvedimento prot. n. 02/R del Controparte_2
10/12/2020 (sospensione per venti giorni dal servizio e dalla retribuzione per il periodo 11/12/2020
– 30/12/2020); premesso che, costituitasi in giudizio, l' contestava la fondatezza del Controparte_2
ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso infine che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che il ricorrente contesta innanzitutto la tardività della contestazione disciplinare ed invoca il disposto dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter, del D.lgs. n. 165/01, rubricato Forme e termini del procedimento disciplinare” a tenore del quale “per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”, “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Il ricorrente lamenta la violazione del termine di 30 giorni per la contestazione dell'addebito in quanto l' dell' resistente, avendo ricevuto in data 08/07/2020 a mezzo pec la CP_3 CP_1
richiesta di attivazione del procedimento disciplinare da parte del Direttore Medico del Distretto 42 di , aveva comunicato al ricorrente l'attivazione del procedimento medesimo e la CP_2
contestazione disciplinare con nota riservata prot. n. 167/upd/COMPARTO datata 28/07/2020, inviata all'indirizzo di Via Montessori n. 5, Cefalù (PA), ove questi non risiedeva più dal 2015, sicché la nota era stata restituita al mittente in quanto il destinatario risultava sconosciuto al superiore indirizzo, ragion per cui la contestazione disciplinare veniva rinnovata con nota prot.n.
316/UPD/Comparto del 21.10.2020, consegnata al ricorrente presso la sede di lavoro in data
21.10.2020, oltre il termine perentorio di 30 giorni contemplato nella richiamata disposizione.
Deve tuttavia a riguardo considerarsi che, risultando pacifica la tempestività della nota n.
167/upd/COMPARTO del 28/07/2020, la rinnovazione della contestazione disciplinare con nota
21.10.2020, non lede il diritto di difesa del ricorrente, né tantomeno comporta la decadenza del procedimento disciplinare, non avendo il ricorrente dimostrato di aver ritualmente comunicato il mutamento di residenza alla Azienda, come previsto dall'art. 64, commi 2 e 3 lett. n), del CCNL
2016-2018 Comparto Sanità, rubricato “Obblighi del dipendente” - trasfuso nell'art.7 lett. p) del
Codice Disciplinare Comparto adottato con delib.n.508 del 28.06.2017 e nell'art. 83, comma 3 lett. n) del CCNL 2019-2021 Comparto Sanità) - a tenore del quale “
2.Il dipendente si comporta in modo da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare (…) n) comunicare alla Azienda o Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse. (…)”; a fronte di un così preciso e stringente obbligo previsto per il dipendente, e da questi disatteso, non può rilevare l'eventuale e non specificamente provata conoscenza aliunde acquista dalla datrice di lavoro del nuovo indirizzo di residenza, senza considerare che nel documento di identità esibito dal ricorrente in sede disciplinare ed allegato alla istanza di accesso agli atti del
13.11.2020 risulta ancora indicato come indirizzo di residenza Via Montessori n.
5 - Cefalù.
Né tantomeno può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, che la comunicazione debba necessariamente essere effettuata tramite pec o consegna a mano e, solo in via subordinata, tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, essendo espressamente contemplata la comunicazione della contestazione dell'addebito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno come “alternativa”
e non come “subordinata” (cfr. art. 55 bis, comma 5, d. lgs. D.lgs. n. 165/01).
Infine, come correttamente dedotto dalla convenuta, la giurisprudenza di legittimità CP_1 ha ritenuto che “1.1.2. Si deve altresì aggiungere un'ulteriore e autonoma ragione che conferma la correttezza del dispositivo adottato dalla Corte d'Appello. L'affermazione della ricorrente di non avere ricevuto la comunicazione dell'atto di contestazione è strumentale all'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni fissato, per tale atto, dall'art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001.
Ebbene, per il rispetto di tale termine non è necessario che l'atto di contestazione disciplinare sia comunicato al lavoratore, essendo sufficiente che esso sia emanato dall'apposito ufficio (Cass. n. 16900/2016). Infatti, benché l'atto di contestazione sia un atto recettizio, che deve essere portato a conoscenza del destinatario per produrre i suoi effetti, tuttavia in caso di emissione tempestiva, il ritardo nella comunicazione può dare luogo a nullità solo se l'interessato provi di avere subito un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 6555/2019).
Nel caso di specie, non è in discussione la tempestiva emissione dell'atto di contestazione disciplinare, ma solo la tempestività della sua comunicazione, e la ricorrente non ha allegato in alcun modo che il preteso ritardo abbia pregiudicato il suo diritto di difendersi già in sede disciplinare.
È poi appena il caso di aggiungere, poiché nella rubrica del motivo si fa cenno anche alla
"Violazione dei termini complessivi di durata" del procedimento disciplinare, che l'eventuale ritardo nella contestazione dell'addebito avrebbe eventualmente procrastinato, e non certo abbreviato, il termine di 120 giorni per concludere il procedimento disciplinare, posto che tale termine decorre proprio dalla contestazione dell'addebito (art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del
2001, con la precisazione che trova applicazione, nel caso di specie, il testo novellato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 75 del 2017).” (cfr. Cass. Lav. 18.01.2024 n.1931). Il ricorrente non ha peraltro allegato e provato di aver subito un concerto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa a seguito della comunicazione della contestazione disciplinare in data 21.10.2020 (cfr. Cass. 6555/2019).
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore contestazione di parte ricorrente relativa alla genericità della contestazione disciplinare, avendo questi effettuato l'accesso agli atti del procedimento (istanza del 13.11.2020 e trasmissione dei documenti il 17.11.2020), avendo richiesto ed ottenuto un differimento della convocazione dal 17.11.2020 al 23.11.2023, avendo personalmente presenziato alla convocazione insieme al Legale di fiducia ed avendo depositato una memoria difensiva ove ha articolato puntuali difese relative agli episodi occorsi con le lavoratrici specificamente nominate e conosciute dal medesimo (cfr. p.
9-12 della memoria del 23.11.2020).
Infine, la sussistenza delle condotte contestate è stata acclarata nel procedimento disciplinare
(cfr. verbale del 23.11.2025); ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MAZZOLA PAOLO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. LUBRANO FRANCESCA)
- resistente -
Avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
A seguito dell'udienza del 11/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.030,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 30.12.2022 il ricorrente in epigrafe impugnava la sanzione disciplinare irrogata dall' con provvedimento prot. n. 02/R del Controparte_2
10/12/2020 (sospensione per venti giorni dal servizio e dalla retribuzione per il periodo 11/12/2020
– 30/12/2020); premesso che, costituitasi in giudizio, l' contestava la fondatezza del Controparte_2
ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso infine che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che il ricorrente contesta innanzitutto la tardività della contestazione disciplinare ed invoca il disposto dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter, del D.lgs. n. 165/01, rubricato Forme e termini del procedimento disciplinare” a tenore del quale “per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”, “sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Il ricorrente lamenta la violazione del termine di 30 giorni per la contestazione dell'addebito in quanto l' dell' resistente, avendo ricevuto in data 08/07/2020 a mezzo pec la CP_3 CP_1
richiesta di attivazione del procedimento disciplinare da parte del Direttore Medico del Distretto 42 di , aveva comunicato al ricorrente l'attivazione del procedimento medesimo e la CP_2
contestazione disciplinare con nota riservata prot. n. 167/upd/COMPARTO datata 28/07/2020, inviata all'indirizzo di Via Montessori n. 5, Cefalù (PA), ove questi non risiedeva più dal 2015, sicché la nota era stata restituita al mittente in quanto il destinatario risultava sconosciuto al superiore indirizzo, ragion per cui la contestazione disciplinare veniva rinnovata con nota prot.n.
316/UPD/Comparto del 21.10.2020, consegnata al ricorrente presso la sede di lavoro in data
21.10.2020, oltre il termine perentorio di 30 giorni contemplato nella richiamata disposizione.
Deve tuttavia a riguardo considerarsi che, risultando pacifica la tempestività della nota n.
167/upd/COMPARTO del 28/07/2020, la rinnovazione della contestazione disciplinare con nota
21.10.2020, non lede il diritto di difesa del ricorrente, né tantomeno comporta la decadenza del procedimento disciplinare, non avendo il ricorrente dimostrato di aver ritualmente comunicato il mutamento di residenza alla Azienda, come previsto dall'art. 64, commi 2 e 3 lett. n), del CCNL
2016-2018 Comparto Sanità, rubricato “Obblighi del dipendente” - trasfuso nell'art.7 lett. p) del
Codice Disciplinare Comparto adottato con delib.n.508 del 28.06.2017 e nell'art. 83, comma 3 lett. n) del CCNL 2019-2021 Comparto Sanità) - a tenore del quale “
2.Il dipendente si comporta in modo da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare (…) n) comunicare alla Azienda o Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse. (…)”; a fronte di un così preciso e stringente obbligo previsto per il dipendente, e da questi disatteso, non può rilevare l'eventuale e non specificamente provata conoscenza aliunde acquista dalla datrice di lavoro del nuovo indirizzo di residenza, senza considerare che nel documento di identità esibito dal ricorrente in sede disciplinare ed allegato alla istanza di accesso agli atti del
13.11.2020 risulta ancora indicato come indirizzo di residenza Via Montessori n.
5 - Cefalù.
Né tantomeno può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, che la comunicazione debba necessariamente essere effettuata tramite pec o consegna a mano e, solo in via subordinata, tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, essendo espressamente contemplata la comunicazione della contestazione dell'addebito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno come “alternativa”
e non come “subordinata” (cfr. art. 55 bis, comma 5, d. lgs. D.lgs. n. 165/01).
Infine, come correttamente dedotto dalla convenuta, la giurisprudenza di legittimità CP_1 ha ritenuto che “1.1.2. Si deve altresì aggiungere un'ulteriore e autonoma ragione che conferma la correttezza del dispositivo adottato dalla Corte d'Appello. L'affermazione della ricorrente di non avere ricevuto la comunicazione dell'atto di contestazione è strumentale all'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni fissato, per tale atto, dall'art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001.
Ebbene, per il rispetto di tale termine non è necessario che l'atto di contestazione disciplinare sia comunicato al lavoratore, essendo sufficiente che esso sia emanato dall'apposito ufficio (Cass. n. 16900/2016). Infatti, benché l'atto di contestazione sia un atto recettizio, che deve essere portato a conoscenza del destinatario per produrre i suoi effetti, tuttavia in caso di emissione tempestiva, il ritardo nella comunicazione può dare luogo a nullità solo se l'interessato provi di avere subito un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 6555/2019).
Nel caso di specie, non è in discussione la tempestiva emissione dell'atto di contestazione disciplinare, ma solo la tempestività della sua comunicazione, e la ricorrente non ha allegato in alcun modo che il preteso ritardo abbia pregiudicato il suo diritto di difendersi già in sede disciplinare.
È poi appena il caso di aggiungere, poiché nella rubrica del motivo si fa cenno anche alla
"Violazione dei termini complessivi di durata" del procedimento disciplinare, che l'eventuale ritardo nella contestazione dell'addebito avrebbe eventualmente procrastinato, e non certo abbreviato, il termine di 120 giorni per concludere il procedimento disciplinare, posto che tale termine decorre proprio dalla contestazione dell'addebito (art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del
2001, con la precisazione che trova applicazione, nel caso di specie, il testo novellato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 75 del 2017).” (cfr. Cass. Lav. 18.01.2024 n.1931). Il ricorrente non ha peraltro allegato e provato di aver subito un concerto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa a seguito della comunicazione della contestazione disciplinare in data 21.10.2020 (cfr. Cass. 6555/2019).
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore contestazione di parte ricorrente relativa alla genericità della contestazione disciplinare, avendo questi effettuato l'accesso agli atti del procedimento (istanza del 13.11.2020 e trasmissione dei documenti il 17.11.2020), avendo richiesto ed ottenuto un differimento della convocazione dal 17.11.2020 al 23.11.2023, avendo personalmente presenziato alla convocazione insieme al Legale di fiducia ed avendo depositato una memoria difensiva ove ha articolato puntuali difese relative agli episodi occorsi con le lavoratrici specificamente nominate e conosciute dal medesimo (cfr. p.
9-12 della memoria del 23.11.2020).
Infine, la sussistenza delle condotte contestate è stata acclarata nel procedimento disciplinare
(cfr. verbale del 23.11.2025); ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno