Sentenza 27 febbraio 1979
Massime • 2
La mancata indicazione nella procura ad litem, rilasciata da legale rappresentante del soggetto che agisce in giudizio, della qualita in cui essa e conferita non esclude che l'atto sia riferibile al soggetto che agisce, se il potere di rappresentanza di colui che ha sottoscritto la procura non sia controverso e dal contesto dell'atto introduttivo del giudizio risulti chiaro che questo e stato proposto nell'Esercizio di detto potere. (nella specie la procura era stata sottoscritta dal legale rappresentante della societa sotto il timbro della societa stessa, a margine dell'atto introduttivo nel quale risultava che il giudizio era stato proposto dalla societa, in persona del legale rappresentante che aveva sottoscritto la procura). ( V 3165/75, mass n 377266).*
La Mancanza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullita dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimento in esso contenuti e al contesto in cui esso e inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attivita processuali da lui compiute. Non puo, percio, ritenersi nulla la procura priva del nome del difensore, qualora questi abbia autenticato la sottoscrizione apposta dal cliente in calce alla procura, la quale inoltre risulti incorporata nell'atto di appello in cui detto avvocato si sia qualificato appunto difensore dell'appellante in forza di procura a margine dell'atto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1979, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1979 |
Testo completo
La Mancanza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullita dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimento in esso contenuti e al contesto in cui esso e inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attivita processuali da lui compiute. Non puo, percio, ritenersi nulla la procura priva del nome del difensore, qualora questi abbia autenticato la sottoscrizione apposta dal cliente in calce alla procura, la quale inoltre risulti incorporata nell'atto di appello in cui detto avvocato si sia qualificato appunto difensore dell'appellante in forza di procura a margine dell'atto.*