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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 199/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VAIRA LORETTA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO MARCO, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.
Conclusioni: come da verbale del 9.1.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Vasto, la in indennizzo diretto, per il sinistro Controparte_1 stradale occorso in data 28.5.2018, affinché questa, in qualità di garante per la r.c.a. del motociclo
Kymco, targato CK52702, di sua proprietà, venisse condannata al risarcimento dei danni subiti a causa della collisione con il veicolo Hyundai, targato BW854BF, condotto da , il Parte_2 quale, durante una manovra da un'uscita secondaria, ometteva di concedergli la precedenza, causando così l'impatto col motociclo, che ha determinato l'insorgere di danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 7.323,7.
Pag. 1 a 5
2. La si è costituita in giudizio di primo grado deducendo: Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per non avere l'attore inoltrato la richiesta risarcitoria al danneggiante ai sensi dell'art. 145, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 nonché la prescrizione del diritto e l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 209/2005 ed infine l'esclusiva responsabilità dell'attore per il sinistro de quo e l'eccessività ed erroneità del quantum richiesto.
3. Compiuta la trattazione della causa, il processo di I grado si è concluso con sentenza n.
163/2021, depositata in data 18.8.2021, con la quale il Giudice di Pace ha rilevato l'omesso invio della richiesta risarcitoria all'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 145, comma 2, d.lgs.
n. 209/2005 nonché l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio, dichiarando l'inammissibilità dell'appello con compensazione delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha tempestivamente proposto appello , Parte_1 deducendo l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subìto ed ha, quindi, chiesto: “In riforma dell'impugnata sentenza ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità per intervenuta prescrizione per tutti i motivi sopra esposti;
e per l'effetto 1 ritenere fondata ed accoglibile, nel merito, la presente domanda e per l'effetto condannare la compagnia Controparte_2 all'integrale risarcimento in favore del Signor per i soli danni fisici patiti a seguito Parte_1 del sinistro per cui è causa , nella misura di € 4687,45, come specificata nell'atto di citazione o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come per legge, da contenersi nei limiti della competenza per valore dall'adito Giudice con rinuncia ad ogni esubero;
- 2 condannare, altresì, la compagnia al pagamento Controparte_2 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
5. La compagnia appellata, nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo evidenziato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha rilevato l'improcedibilità della domanda per l'omessa richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 145, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e dedotto l'infondatezza del motivo di appello;
in via subordinata, ha contestato l'operatività della polizza e il raggiungimento della prova in merito alle pretese fatte valere, l'esclusiva o, quantomeno, concorrente responsabilità dell'appellante in ordine al sinistro e l'eccessività del quantum richiesto.
6. Sulla scorta di tali considerazioni ha, quindi, così concluso: “- in via principale: a) dichiarare
Pag. 2 a 5 inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal Sig. - in subordine: b) Parte_1 rigettare la domanda dell'appellante, in quanto infondata e sfornita di prova. Con vittoria delle spese di giudizio.”.
7. Il processo, eseguita la fase di trattazione della causa, concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c., giunge alla odierna decisione.
****
Alla luce della valenza potenzialmente assorbente di ogni altra determinazione è d'uopo, preliminarmente, procedere all'analisi della questione inerente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'omessa trasmissione della richiesta risarcitoria all'impresa di assicurazione del danneggiante e, quindi, l'improcedibilità della domanda.
Innanzitutto, sul punto vale la pena precisare che la decisione di prime cure, pur non avendo dichiarato espressamente l'improcedibilità della domanda per la richiamata questione, ha accertato l'effettiva mancanza di prova in ordine all'invio della richiesta prevista dall'art. 145, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'odierna appellante, risultando anzi pacifica tra le parti, cosicché su di essa si è formato definitivamente il giudicato.
L'art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 prevede: “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.”.
Dal dato letterale della norma, l'appellante - nella propria memoria conclusionale e, quindi, tardivamente - ha desunto e sostenuto che l'invio “per conoscenza” all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto escluda che siffatto adempimento sia previsto a pena di improcedibilità della domanda.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta più
Pag. 3 a 5 volte sul punto spiegando che l'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria ad entrambe le imprese assicuratrici coinvolte nel sinistro configura una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale (cfr. tra le tante:
Cass. civ., sent. n. 5832/2019, Cass. civ., ord. n. 31376/2021).
In particolare, l'adempimento di tale formalità ha una sua propria funzione poiché, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l'assicurazione è obbligata provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime, ai sensi dell'art. 149, comma C.d.A.
Pertanto, risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire tale effetto favorevole, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di alcune formalità (Cass. civ. sent. n. 5832/2019).
Conseguentemente, facendo seguito al consolidato orientamento del giudice di legittimità
(formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22, ma pienamente riferibile anche all'analogo art. 145 c.d.a.), il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento a tutte le assicurazioni coinvolte nel sinistro determina l'improponibilità della domanda, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in
Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. 25/08/2006, n. 18493; Cass.
21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655).
Ebbene, da tutto ciò consegue l'improponibilità della domanda e conseguentemente l'inammissibilità dell'appello.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'inammissibilità dell'odierno gravame, esse devono essere poste interamente a carico dell'appellante soccombente, che si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di fase istruttoria nella fase di gravame e dei parametri minimi in ragione dell'omessa valutazione del merito della questione.
Visto l'esito del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R. n.
115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo
Pag. 4 a 5 di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame o di sua inammissibilità,
l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improponibilità della domanda e l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 852,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 199/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VAIRA LORETTA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. DI PAOLO MARCO, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.
Conclusioni: come da verbale del 9.1.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Vasto, la in indennizzo diretto, per il sinistro Controparte_1 stradale occorso in data 28.5.2018, affinché questa, in qualità di garante per la r.c.a. del motociclo
Kymco, targato CK52702, di sua proprietà, venisse condannata al risarcimento dei danni subiti a causa della collisione con il veicolo Hyundai, targato BW854BF, condotto da , il Parte_2 quale, durante una manovra da un'uscita secondaria, ometteva di concedergli la precedenza, causando così l'impatto col motociclo, che ha determinato l'insorgere di danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 7.323,7.
Pag. 1 a 5
2. La si è costituita in giudizio di primo grado deducendo: Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per non avere l'attore inoltrato la richiesta risarcitoria al danneggiante ai sensi dell'art. 145, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 nonché la prescrizione del diritto e l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 209/2005 ed infine l'esclusiva responsabilità dell'attore per il sinistro de quo e l'eccessività ed erroneità del quantum richiesto.
3. Compiuta la trattazione della causa, il processo di I grado si è concluso con sentenza n.
163/2021, depositata in data 18.8.2021, con la quale il Giudice di Pace ha rilevato l'omesso invio della richiesta risarcitoria all'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 145, comma 2, d.lgs.
n. 209/2005 nonché l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio, dichiarando l'inammissibilità dell'appello con compensazione delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha tempestivamente proposto appello , Parte_1 deducendo l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subìto ed ha, quindi, chiesto: “In riforma dell'impugnata sentenza ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità per intervenuta prescrizione per tutti i motivi sopra esposti;
e per l'effetto 1 ritenere fondata ed accoglibile, nel merito, la presente domanda e per l'effetto condannare la compagnia Controparte_2 all'integrale risarcimento in favore del Signor per i soli danni fisici patiti a seguito Parte_1 del sinistro per cui è causa , nella misura di € 4687,45, come specificata nell'atto di citazione o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, come per legge, da contenersi nei limiti della competenza per valore dall'adito Giudice con rinuncia ad ogni esubero;
- 2 condannare, altresì, la compagnia al pagamento Controparte_2 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
5. La compagnia appellata, nel costituirsi in giudizio, ha in primo luogo evidenziato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha rilevato l'improcedibilità della domanda per l'omessa richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 145, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e dedotto l'infondatezza del motivo di appello;
in via subordinata, ha contestato l'operatività della polizza e il raggiungimento della prova in merito alle pretese fatte valere, l'esclusiva o, quantomeno, concorrente responsabilità dell'appellante in ordine al sinistro e l'eccessività del quantum richiesto.
6. Sulla scorta di tali considerazioni ha, quindi, così concluso: “- in via principale: a) dichiarare
Pag. 2 a 5 inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dal Sig. - in subordine: b) Parte_1 rigettare la domanda dell'appellante, in quanto infondata e sfornita di prova. Con vittoria delle spese di giudizio.”.
7. Il processo, eseguita la fase di trattazione della causa, concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c., giunge alla odierna decisione.
****
Alla luce della valenza potenzialmente assorbente di ogni altra determinazione è d'uopo, preliminarmente, procedere all'analisi della questione inerente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'omessa trasmissione della richiesta risarcitoria all'impresa di assicurazione del danneggiante e, quindi, l'improcedibilità della domanda.
Innanzitutto, sul punto vale la pena precisare che la decisione di prime cure, pur non avendo dichiarato espressamente l'improcedibilità della domanda per la richiamata questione, ha accertato l'effettiva mancanza di prova in ordine all'invio della richiesta prevista dall'art. 145, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'odierna appellante, risultando anzi pacifica tra le parti, cosicché su di essa si è formato definitivamente il giudicato.
L'art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 prevede: “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.”.
Dal dato letterale della norma, l'appellante - nella propria memoria conclusionale e, quindi, tardivamente - ha desunto e sostenuto che l'invio “per conoscenza” all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto escluda che siffatto adempimento sia previsto a pena di improcedibilità della domanda.
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta più
Pag. 3 a 5 volte sul punto spiegando che l'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria ad entrambe le imprese assicuratrici coinvolte nel sinistro configura una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale (cfr. tra le tante:
Cass. civ., sent. n. 5832/2019, Cass. civ., ord. n. 31376/2021).
In particolare, l'adempimento di tale formalità ha una sua propria funzione poiché, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l'assicurazione è obbligata provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime, ai sensi dell'art. 149, comma C.d.A.
Pertanto, risulta del tutto coerente con la finalità della norma che al danneggiato, per conseguire tale effetto favorevole, certamente più oneroso per le assicurazioni, venga imposto il rispetto di alcune formalità (Cass. civ. sent. n. 5832/2019).
Conseguentemente, facendo seguito al consolidato orientamento del giudice di legittimità
(formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22, ma pienamente riferibile anche all'analogo art. 145 c.d.a.), il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento a tutte le assicurazioni coinvolte nel sinistro determina l'improponibilità della domanda, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in
Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. 25/08/2006, n. 18493; Cass.
21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655).
Ebbene, da tutto ciò consegue l'improponibilità della domanda e conseguentemente l'inammissibilità dell'appello.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ragione dell'inammissibilità dell'odierno gravame, esse devono essere poste interamente a carico dell'appellante soccombente, che si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di fase istruttoria nella fase di gravame e dei parametri minimi in ragione dell'omessa valutazione del merito della questione.
Visto l'esito del gravame e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1- quater del D.P.R. n.
115/2002, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, dell'ulteriore importo a titolo
Pag. 4 a 5 di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame o di sua inammissibilità,
l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improponibilità della domanda e l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 852,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 5 a 5