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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3189/2024 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
e
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Davide Ambrassa che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in TA (Albania) il 12.12.2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano in data 18.12.2019 al n. 58, parte II, serie C, dell'anno
2019; pagina 1 di 3 che dal matrimonio non sono nati figli, anche se la Sig.ra ha partorito in data 16.09.2021 in Pt_1
Las Vegas (Stati Uniti) una figlia nata da una relazione con un altro uomo, di intendere avvalersi delle norme previste dal Codice Civile albanese (artt. 125 ss), legge nazionale di entrambi i coniugi, che consentono di addivenire direttamente alla pronuncia di divorzio in caso di concorde richiesta dei coniugi.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Con ordinanza del 20.1.2025 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria al fine di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alla figlia nata in [...] matrimonio. Forniti i richiesti chiarimenti, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La legge albanese consente infatti di addivenire al divorzio su concorde richiesta dei coniugi, senza che vi sia necessità di preventiva pronuncia di separazione. Risulta inoltre documentalmente provato, per il tramite di certificato di nascita e di provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 7.12.2022, che la
PE minore è figlia della sola ricorrente Nessun provvedimento va pertanto adottato Parte_2
in questa sede nell'interesse della minore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 12.12.2016 in TA (Albania) da Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] Parte_2
18/12/1984, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Comune di Savigliano al n. 58, parte II, serie C, dell'anno 2019,
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savigliano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
pagina 2 di 3 Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3189/2024 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
e
nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Davide Ambrassa che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in TA (Albania) il 12.12.2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano in data 18.12.2019 al n. 58, parte II, serie C, dell'anno
2019; pagina 1 di 3 che dal matrimonio non sono nati figli, anche se la Sig.ra ha partorito in data 16.09.2021 in Pt_1
Las Vegas (Stati Uniti) una figlia nata da una relazione con un altro uomo, di intendere avvalersi delle norme previste dal Codice Civile albanese (artt. 125 ss), legge nazionale di entrambi i coniugi, che consentono di addivenire direttamente alla pronuncia di divorzio in caso di concorde richiesta dei coniugi.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Con ordinanza del 20.1.2025 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria al fine di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alla figlia nata in [...] matrimonio. Forniti i richiesti chiarimenti, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La legge albanese consente infatti di addivenire al divorzio su concorde richiesta dei coniugi, senza che vi sia necessità di preventiva pronuncia di separazione. Risulta inoltre documentalmente provato, per il tramite di certificato di nascita e di provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 7.12.2022, che la
PE minore è figlia della sola ricorrente Nessun provvedimento va pertanto adottato Parte_2
in questa sede nell'interesse della minore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 12.12.2016 in TA (Albania) da Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] Parte_2
18/12/1984, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Comune di Savigliano al n. 58, parte II, serie C, dell'anno 2019,
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savigliano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
pagina 2 di 3 Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 6 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3