Sentenza 24 novembre 2008
Massime • 1
In tema di liquidazione della pensione di anzianità, ove l'assicurato consegua il requisito di anzianità assicurativa e contributiva minima di trentacinque anni in base, dapprima, al versamento di contributi obbligatori (nella specie, per ventitre anni) e, successivamente, all'accreditamento di contributi figurativi (nella specie, per dodici anni), quest'ultimo tipo di contribuzione, proprio perché necessaria ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), non può essere neutralizzata ai fini del relativo calcolo, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma ottavo, della legge 26 maggio 1982, n. 297 e cioè tenuto conto "delle ultime duecentosessanta settimane di retribuzione rispetto al requisito minimo di contribuzione di trentacinque anni". Né siffatta interpretazione del citato art. 3, comma ottavo - nella formulazione conseguente ai ripetuti interventi della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 307 del 1989, n. 482 del 1992, n. 364 del 1994, n. 388 del 1995 e n. 433 del 1999) - contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., essendo invece coerente con il principio che si ricava dalle pronunce anzidette e cioè della neutralizzazione della contribuzione - sia obbligatoria, che figurativa o volontaria - che sia sopravvenuta alla maturazione della anzianità assicurativa e contributiva minima, ove il relativo apporto conduca ad un risultato meno favorevole per l'assicurato, con la conseguenza che è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Commentario • 1
- 1. La “neutralizzazione” dei contributi previdenzialiAvv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/2008, n. 27879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27879 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA - GAROFALO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFALO DOMENICO giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 100/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/05/2005 R.G.N. 215/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2008 dal Consigliere Dott. DE LUCA MICHELE;
udito l'Avvocato GHERA per delega GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Larino, che aveva rigettato la domanda, proposta da AB PP contro l'INPS, per ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità, della quale era titolare, nella più elevata misura risultante dal calcolo - sulla base della retribuzione per la prestazione di lavoro subordinato, che ha dato luogo alla maturazione di un'anzianità assicurativa e contributiva pari a ventitre anni, anziché sulla base delle ultime duecentosessanta settimane, antecedenti la decorrenza della pensione, di contribuzione figurativa (in dipendenza del proprio collocamento in cassa integrazione straordinaria, prima, ed in mobilità, successivamente), che aveva concorso, tuttavia, ad integrare il requisito di anzianità assicurativa e contributiva (pari a trentacinque anni) per l'accesso alla pensione di anzianità - in base, essenzialmente, al rilievo che l'importo della pensione di anzianità va calcolato (ai sensi della L. n. 297 del 1982, articolo 3, comma 8, come si legge dopo i ripetuti interventi della Corte
costituzionale ed, in particolare della sentenza n. 388 del 1996) "tenendo conto delle ultime duecentosessanta settimane di retribuzione rispetto al requisito minimo di contribuzione di trentacinque anni" - richiesto per l'accesso, appunto, alla pensione di anzianità - senza che ne risultino violati le disposizioni della costituzione (di cui agli artt. 3 e 38), in quanto "l'assicurato non ha riportato alcun danno, non essendo sufficienti gli anni di contribuzione obbligatoria a fargli conseguire la pensione (di vecchiaia), stante l'età anagrafica, mentre il diritto alla pensione di anzianità è stato conseguito proprio grazie al cumulo dei vari periodi contributivi".
Avverso la sentenza d'appello, AB PP propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L'intimato INPS ha depositato procura speciale alle liti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3) violazione falsa applicazione di norme di diritto
(L. 26 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8) - AB PP censura la sentenza impugnata - per avere rigettato e la propria domanda, diretta ad ottenere che la pensione di anzianità, della quale era titolare, fosse commisurata alla retribuzione per la prestazione di lavoro subordinato, anziché alle ultime duecentosessanta settimane, antecedenti la decorrenza della pensione, di contribuzione figurativa - sebbene inducessero ad opposta decisione, essenzialmente, le circostanze e le considerazioni seguenti:
la Corte costituzionale (sentenza n. 388 del 1995) ha stabilito che, "se la pensione, calcolata sulla sola contribuzione obbligatoria è di importo superiore a quella derivante considerando anche l'ulteriore contribuzione, non si può impedire al pensionato di optare per il trattamento più favorevole";
"una volta raggiunto il requisito assicurativo e contributivo per il pensionamento, il lavoratore matura il diritto alla pensione, che non è inficiato dal fatto che, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, non si tenga conto della contribuzione figurativa, in quanto ciò riguarda il diritto al trattamento pensionistico"; nel caso di pecie, l'attuale ricorrente "ha maturato, sino all'anno 1983, un'anzianità contributiva di 1.216 settimane, paro a ventitre anni, superiore all'anzianità contributiva minima per il pensionamento, che, ai sensi dell'articolo del D.Lgs. n. 503 del 1992, è pari a venti anni;
successivamente, nel periodo compresotra gennaio 1984 e maggio 1994, è stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e poi in mobilità sino all'aprile 1995 (settimane 604), raggiungendo un'anzianità contributiva complessiva pari a trentacinque anni (settimane 1.820)";
la Corte costituzionale, quindi, "risolve la questione della contemperazione tra il vantaggio, derivante al lavoratore per l'anticipazione del collocamento in pensione grazie alla contribuzione figurativa, e la contemporanea richiesta di non considerare tale contribuzione nel calcolo del trattamento pensionistico"; "infatti, nel caso di specie, il ricorrente non chiede il ricalcalo della pensione, sulla base del parametro retributivo relativo agli ultimi cinque anni in cui è stato in servizio attivo, commisurato a trentacinque anni di anzianità, ma il ricalcalo della pensione sulla base del parametro retributivo (ovviamente relativo agli ultimi cinque anni in cui è stato in servizio attivo) commisurato a ventitre anni di anzianità corrispondente alla contribuzione obbligatoria versata". Con i secondo motivo, il ricorrente - subordinatamente al rigetto del primo motivo - ripropone la questione di legittimità costituzionale - in riferimento alle medesime norme della costituzione (di cui agli artt. 3 e 38) - della disposizione di legge invocata (L. 26 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8), se interpretata nel senso proposto dalla sentenza impugnata - in quanto ne risulterebbe - per il lavoratore che cumula, ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità, contribuzione obbligatoria e contribuzione figurativa - un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che gli sarebbe spettato sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Il ricorso non è fondato.
2. Invero la disposizione (L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) - che disciplina la dedotta fattispecie - sancisce testualmente:
"Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione". Ne risultano, quindi, stabiliti soltanto i criteri di calcolo - con sistema retributivo, appunto - delle pensioni "con decorrenza successiva al 30 giugno 1982", mentre restano stabiliti aliunde i requisiti (anagrafici e, per quel che qui interessa, di anzianità assicurativa e contributiva) per il perfezionamento del diritto a ciascun tipo di pensione.
Coerentemente, la stessa disposizione - come si legge dopo i ripetuti interventi della Corte costituzionale (vedi infra) - sostanzialmente impone, bensì, che la misura della pensione - quale risulta sulla base del requisito assicurativo e contributivo minimo, maturato in costanza del rapporto di lavoro - non possa, in nessun caso, subire riduzioni in dipendenza delle contribuzioni sopravvenute - siano esse contribuzioni figurative o volontarie oppure contribuzioni obbligatorie commisurate a retribuzioni imponibili meno elevate - mentre restano, tuttavia, stabiliti aliunde, appunto, i requisiti per il perfezionamento del diritto a pensione.
3. Con riferimento specifico a pensionamento anticipato (e, segnatamente, prepensionamento) - quale, appunto, (anche) la pensione di anzianità, pretesa in questo giudizio - la Corte costituzionale (sentenza n. 388/1995), infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittima (in riferimento all'art. 3 Cost., e art. 38 Cost., comma 2) la disposizione in esame (cit. L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8), nella parte in cui non prevede che - nella ipotesi di lavoratore prepensionato (perché sottoposto ad integrazione salariale), per il quale, pure avendo già maturato l'anzianità assicurativa e contributiva minima, la pensione sia stata liquidata sulla base del concorso della sopravvenuta contribuzione figurativa (da trattamento di integrazione salariale, appunto) - non possa, comunque, essere liquidata una pensione di importo inferiore - rispetto a quella che sarebbe spettata, tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria - dovendosi assicurare al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, senza possibilità di sommare, tuttavia, eventuali vantaggi - anche in termini di anzianità contributiva - derivanti dalla successiva contribuzione figurativa.
In altri termini - secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 388/1995, cit.) - "nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto che si appalesa irragionevole, siccome non rispondente all'esigenza di conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia ed equità connaturati al principio sancito dall'art. 3 Cost., oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo art. 38". Coerentemente, lo stesso principio risulta sostanzialmente ribadito dalla Corte costituzionale - parimenti in ipotesi di contribuzione successiva alla maturazione, in costanza di rapporto di lavoro, del requisito assicurativo e contributivo minimo - a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame (cit. L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8), nella parte in cui non prevede che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore - rispetto a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile appunto, sulla base della sola contribuzione obbligatoria - nelle ipotesi di concorso di contribuzione volontaria (Corte cost. n. 307/89) e di contribuzione obbligatoria commisurata alle minori retribuzioni delle "ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione" (Corte cost. n. 264/94). Del pari coerentemente, è stata dichiarata, altresì (Corte cost. n. 428/92), l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione (cit. L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8), nella parte in cui non consente - nel caso di godimento di pensione di anzianità, in virtù di posizione assicurativa mista - che la pensione di vecchiaia successivamente maturata, al raggiungimento dell'età pensionabile appunto, debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora porti ad un risultato più favorevole per il pensionato.
4. Applicando, alla dedotta fattispecie, la disposizione in esame (cit. L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8) - come si legge dopo i ripetuti interventi della Corte costituzionale (vedi retro) - ritiene la Corte che la maturazione, in costanza del rapporto di lavoro, del requisito assicurativo e contributivo minimo (pari, nella specie, a ventitre anni) - per l'accesso alla pensione di vecchiaia (di venti anni: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 2) - imponga, bensì, di calcolare la pensione stessa - sulla base della sola contribuzione obbligatoria, senza subire riduzioni in dipendenza della contribuzione sopravvenuta (nella specie, figurativa) - ma non ne consenta, tuttavia, il perfezionamento del diritto prima del raggiungimento dell'età pensionabile (tabella A allegata alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, che la sostituito, ai sensi della cit. L. art. 11, la tabella A allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; sul punto, vedi Cass. n. 12877/2002 ed, ivi, riferimenti di giurisprudenza, anche della Corte costituzionale). Tantomeno la maturazione dello stesso requisito assicurativo e contributivo minimo -per l'accesso, appunto, alla pensione di vecchiaia - consente di calcolare - sulla base della sola contribuzione obbligatoria - la pensione di anzianità, nella ipotesi - che ricorre, incontrovertibilmente, nella specie - in cui la sopravvenuta contribuzione figurativa concorra ad integrare il requisito - della anzianità assicurativa e contributiva di almeno trentacinque anni (L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22) - per il perfezionamento del diritto alla stessa pensione di anzianità (sul punto, vedi Cass. n. 11801/2003 ed, ivi, riferimenti di giurisprudenza, anche della Corte costituzionale). Nella ipotesi ora prospettata, infatti, i contributi figurativi - in quanto concorrono, con i contributi obbligatori, ad integrare il requisito (della anzianità assicurativa e contributiva di almeno trentacinque anni) per il perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità - non possono, all'evidenza, essere neutralizzati, ai fini della liquidazione della pensione medesima.
Solo quando abbia maturato, in costanza di rapporto di lavoro, l'anzianità assicurativa e contributiva (di trentacinque anni) - per l'accesso alla pensione di anzianità (cit. L. 30 aprile 1969, n.153, art. 22) - l'assicurato può pretenderne, infatti, la liquidazione - sulla base, soltanto, della stessa contribuzione obbligatoria - senza tenere conto della contribuzione sopravvenuta - qualunque ne sia la natura (obbligatoria, figurativa o volontaria) - ove conduca ad un risultato meno favorevole per l'assicurato (vedi Cass. n. 11801/2003, cit.). Nè risultano - manifestamente - le violazioni della costituzione (e, segnatamente, degli artt. 3 e 38), denunciate con il secondo motivo di ricorso - attesa la palese coerenza della conclusione raggiunta con l'esaminata giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi retro).
La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati - in quanto ritiene che l'importo della pensione di anzianità vada, nella specie, calcolato (ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, come si legge dopo i ripetuti interventi della Corte costituzionale ed, in particolare della sentenza n. 388 del 1996) "tenendo conto delle ultime duecentosessanta settimane di retribuzione rispetto al requisito minimo di contribuzione di trentacinque anni" - e non merita, quindi, (neanche) le censure, che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
Tanto basta per rigettare il ricorso, integralmente, perché infondato.
Resta, tuttavia, per l'attuale ricorrente - sia detto per inciso - la possibilità di ottenere -una volta raggiunta l'età pensionabile, appunto - il ricalcolo della pensione di vecchiaia - sulla base della sola contribuzione obbligatoria - ove conduca ad un risultato più favorevole per lo stesso pensionato (sul punto, vedi Cass. n. 9990/2000 ed, ivi, riferimenti di giurisprudenza, anche della Corte costituzionale).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente non può essere condannato, tuttavia, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto alcuna attività defensionale nello stesso giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2008