Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/2008, n. 27879
CASS
Sentenza 24 novembre 2008

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In tema di liquidazione della pensione di anzianità, ove l'assicurato consegua il requisito di anzianità assicurativa e contributiva minima di trentacinque anni in base, dapprima, al versamento di contributi obbligatori (nella specie, per ventitre anni) e, successivamente, all'accreditamento di contributi figurativi (nella specie, per dodici anni), quest'ultimo tipo di contribuzione, proprio perché necessaria ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), non può essere neutralizzata ai fini del relativo calcolo, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma ottavo, della legge 26 maggio 1982, n. 297 e cioè tenuto conto "delle ultime duecentosessanta settimane di retribuzione rispetto al requisito minimo di contribuzione di trentacinque anni". Né siffatta interpretazione del citato art. 3, comma ottavo - nella formulazione conseguente ai ripetuti interventi della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 307 del 1989, n. 482 del 1992, n. 364 del 1994, n. 388 del 1995 e n. 433 del 1999) - contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., essendo invece coerente con il principio che si ricava dalle pronunce anzidette e cioè della neutralizzazione della contribuzione - sia obbligatoria, che figurativa o volontaria - che sia sopravvenuta alla maturazione della anzianità assicurativa e contributiva minima, ove il relativo apporto conduca ad un risultato meno favorevole per l'assicurato, con la conseguenza che è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

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  • 1La “neutralizzazione” dei contributi previdenziali
    Avv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/2008, n. 27879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27879
Data del deposito : 24 novembre 2008

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