Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/1978, n. 1629
CASS
Sentenza 8 aprile 1978

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Per attivita pericolose - per il cui svolgimento l'art 2050 cod civ stabilisce una presunzione di responsabilita a carico di chi le esercita - debbono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonche quelle che comportino la rilevante possibilita del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati: restano percio escluse da tale nozione, e quindi dall'ambito di applicazione della norma suindicata, tutte quelle attivita nelle quali l'eventuale pericolosita, non configurabile in re ipsa, possa soltanto insorgere ove intervengano errori o colpe da parte di terzi utenti del mezzo adoperato. (nella specie, e stato escluso che una piccola giostra, non rientrante fra quelle definite pericolose dalla legge, presentasse in concreto elementi di pericolosita per le caratteristiche stesse dell'impianto). ( Conf 1712/72, mass n 358611).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/1978, n. 1629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1629
    Data del deposito : 8 aprile 1978

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