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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2503/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2503/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CIRIÈ (TO), VIA P. BRACCINI 11/A, presso lo studio dell'avv.
CAUDERA GIADA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte datate 29/10/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio civile in COCCONATO Parte_1 Parte_2
(AT) il 17/06/2018 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COCCONATO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/01/2010 a Moncalieri. Persona_1
Con ricorso depositato il 31/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative al figlio minore rispondono al prevalente interesse dello stesso, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COCCONATO (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Attualmente il OR nato a [...] il [...] ( ) è residente in [...], mentre la RA nata a [...] il [...], è tutt'oggi Parte_1 residente in [...] ma dimora in Moncalieri, corso Savona 109 ( C.F._1
2. DISPONE che viene affidato in modo condiviso ad entrambi e genitori, il minore Per_1 manterrà la residenza anagrafica presso la madre ove viene fissata la dimora nonché collocazione prevalente, i genitori continueranno a prendere insieme le decisioni importanti riguardanti l'educazione, la scolarità e la salute del di Loro figlio;
3. DÀ ATTO che il OR ha già provveduto ad allontanarsi dalla casa coniugale condotta Pt_2 in locazione il 15 novembre 2023 e lo stesso ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali e non e nulla avrà più a che pretendere dalla RA . Lo stesso provvederà (ove non vi abbia già Pt_1 provveduto a trasferire la propria residenza;
4. DISPONE che il OR nell'interesse superiore del minore e compatibilmente alla Pt_2 volontà, agli impegni scolastici dello stesso e stante gli impegni lavorativi del padre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé il minore:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle 21.00
- a fine settimana alterni: dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola a carico del padre e/o presso l'abitazione materna
- durante le vacanze estive (comprese dal 10/6 al 10/9) per un periodo di quindici giorni consecutivi e quindici giorni non consecutivi, da concordarsi con il coniuge coaffidatario entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di mancato accordo negli anni dispari i primi 15 giorni del mese di luglio e di agosto (1- 15) verranno trascorsi con la madre ed i secondi del mese di luglio e di agosto (16-31) con il papà e viceversa negli anni pari, nel caso in cui i genitori non dovessero recarsi in vacanza gli stessi attueranno le modalità di visita di cui ai presenti punti.
pagina 2 di 4 - nelle festività natalizie ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre, l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio alternando la sera della Vigilia con il giorno del Santo Natale. Il Natale 2023 verrà trascorso con la madre;
- ad anni alterni nelle vacanze scolastiche pasquali e di carnevale, alternando il giorno della Santa Pasqua con il lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni il giorno del compleanno, in caso di accordo i coniugi potranno trascorrere insieme la giornata con la minore;
- se i genitori avranno in animo di trascorrere qualche giorno di vacanza con i figli nel periodo delle festività invernali e/o vacanze di carnevale, lo concorderanno rispettando le esigenze ed i bisogni del minore;
- durante ogni altra Festività o ricorrenza, alternandosi con la madre coaffidataria.
5. DISPONE che a far data dal mese di settembre 2024 il OR contribuirà al Pt_2 mantenimento del figlio minore e sino al raggiungimento dell' autonomia economica:
- versando, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, alla RA nella sua qualità Pt_1 di genitore convivente, l'importo di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT a partire dal settembre 2025;
- rimborsando alla RA il 50% le spese extra riguardanti il figlio e di cui in Pt_1 Per_1
Protocollo del Tribunale di Torino.
Le parti concordano fin d'ora che:
- tutte le spese mediche dovranno essere sottoposte a preventivo accordo scritto
- rientrano nelle spese extra concordate tra i coniugi i costi per prodotti omeopatici, integratori e/o fisioterapia
Tutte le suddette spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa, che la sig.ra Pt_1 provvederà a trasmettere al sig. a mezzo mail entro il giorno 10 del mese successivo al mese di Pt_2 sostenimento delle stesse, e che il sig. si obbliga a rimborsare entro il giorno 30 del mese di Pt_2 presentazione delle ricevute;
6. DÀ ATTO che l'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla RA , il Pt_1 OR rinuncia sin d'ora alla propria quota dell'assegno unico e ad ogni altra misura economica Pt_2
a sostegno delle famiglie con figli a carico, che verrà percepita interamente dalla RA . Pt_1
7. DÀ ATTO che le detrazioni fiscali per il figlio verranno beneficiate interamente (nella Per_1 misura del 100%) dalla RA;
Pt_1
8. PRENDE ATTO che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
9. PRENDE ATTO che il motoveicolo PIAGGIO VESPA 50 targato XB2FWB intestato al PRA alla RA resterà in uso al OR;
Parte_3 Parte_2
10. PRENDE ATTO che i coniugi nel corso del matrimonio hanno acquistato diversi animali e precisamente:
- un cane di razza maltese intestato a vive presso l'abitazione di quest'ultima Parte_1
- due gatti di razza europea intestato a vive presso l'abitazione di quest'ultima Parte_1
pagina 3 di 4 - un rettile drago barbuto resterà con il OR , non avendolo però ritirato dall'abitazione Pt_2 di Pecetto, la RA l'ha portato a vivere con sé presso l'abitazione di quest'ultima ed il OR Pt_1
provvederà a prenderlo entro il 31.10.24; Pt_2
- un cavallo di razza maremmano dapprima intestato ad attualmente è stato Persona_1 intestato alla RA (nonna di . Le decisioni importanti che riguardano Persona_2 Per_1 l'animale verranno condivise tra la RA ed il OR;
Persona_2 Parte_4
11. DÀ ATTO che i genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per il proprio figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2503/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CIRIÈ (TO), VIA P. BRACCINI 11/A, presso lo studio dell'avv.
CAUDERA GIADA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note congiunte datate 29/10/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio civile in COCCONATO Parte_1 Parte_2
(AT) il 17/06/2018 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COCCONATO (atto n. 5 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/01/2010 a Moncalieri. Persona_1
Con ricorso depositato il 31/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative al figlio minore rispondono al prevalente interesse dello stesso, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COCCONATO (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Attualmente il OR nato a [...] il [...] ( ) è residente in [...], mentre la RA nata a [...] il [...], è tutt'oggi Parte_1 residente in [...] ma dimora in Moncalieri, corso Savona 109 ( C.F._1
2. DISPONE che viene affidato in modo condiviso ad entrambi e genitori, il minore Per_1 manterrà la residenza anagrafica presso la madre ove viene fissata la dimora nonché collocazione prevalente, i genitori continueranno a prendere insieme le decisioni importanti riguardanti l'educazione, la scolarità e la salute del di Loro figlio;
3. DÀ ATTO che il OR ha già provveduto ad allontanarsi dalla casa coniugale condotta Pt_2 in locazione il 15 novembre 2023 e lo stesso ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali e non e nulla avrà più a che pretendere dalla RA . Lo stesso provvederà (ove non vi abbia già Pt_1 provveduto a trasferire la propria residenza;
4. DISPONE che il OR nell'interesse superiore del minore e compatibilmente alla Pt_2 volontà, agli impegni scolastici dello stesso e stante gli impegni lavorativi del padre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé il minore:
- il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle 21.00
- a fine settimana alterni: dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola a carico del padre e/o presso l'abitazione materna
- durante le vacanze estive (comprese dal 10/6 al 10/9) per un periodo di quindici giorni consecutivi e quindici giorni non consecutivi, da concordarsi con il coniuge coaffidatario entro il 31 maggio di ogni anno, in caso di mancato accordo negli anni dispari i primi 15 giorni del mese di luglio e di agosto (1- 15) verranno trascorsi con la madre ed i secondi del mese di luglio e di agosto (16-31) con il papà e viceversa negli anni pari, nel caso in cui i genitori non dovessero recarsi in vacanza gli stessi attueranno le modalità di visita di cui ai presenti punti.
pagina 2 di 4 - nelle festività natalizie ad anni alterni, un anno dal 23 al 30 dicembre, l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio alternando la sera della Vigilia con il giorno del Santo Natale. Il Natale 2023 verrà trascorso con la madre;
- ad anni alterni nelle vacanze scolastiche pasquali e di carnevale, alternando il giorno della Santa Pasqua con il lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni il giorno del compleanno, in caso di accordo i coniugi potranno trascorrere insieme la giornata con la minore;
- se i genitori avranno in animo di trascorrere qualche giorno di vacanza con i figli nel periodo delle festività invernali e/o vacanze di carnevale, lo concorderanno rispettando le esigenze ed i bisogni del minore;
- durante ogni altra Festività o ricorrenza, alternandosi con la madre coaffidataria.
5. DISPONE che a far data dal mese di settembre 2024 il OR contribuirà al Pt_2 mantenimento del figlio minore e sino al raggiungimento dell' autonomia economica:
- versando, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, alla RA nella sua qualità Pt_1 di genitore convivente, l'importo di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT a partire dal settembre 2025;
- rimborsando alla RA il 50% le spese extra riguardanti il figlio e di cui in Pt_1 Per_1
Protocollo del Tribunale di Torino.
Le parti concordano fin d'ora che:
- tutte le spese mediche dovranno essere sottoposte a preventivo accordo scritto
- rientrano nelle spese extra concordate tra i coniugi i costi per prodotti omeopatici, integratori e/o fisioterapia
Tutte le suddette spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa, che la sig.ra Pt_1 provvederà a trasmettere al sig. a mezzo mail entro il giorno 10 del mese successivo al mese di Pt_2 sostenimento delle stesse, e che il sig. si obbliga a rimborsare entro il giorno 30 del mese di Pt_2 presentazione delle ricevute;
6. DÀ ATTO che l'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla RA , il Pt_1 OR rinuncia sin d'ora alla propria quota dell'assegno unico e ad ogni altra misura economica Pt_2
a sostegno delle famiglie con figli a carico, che verrà percepita interamente dalla RA . Pt_1
7. DÀ ATTO che le detrazioni fiscali per il figlio verranno beneficiate interamente (nella Per_1 misura del 100%) dalla RA;
Pt_1
8. PRENDE ATTO che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
9. PRENDE ATTO che il motoveicolo PIAGGIO VESPA 50 targato XB2FWB intestato al PRA alla RA resterà in uso al OR;
Parte_3 Parte_2
10. PRENDE ATTO che i coniugi nel corso del matrimonio hanno acquistato diversi animali e precisamente:
- un cane di razza maltese intestato a vive presso l'abitazione di quest'ultima Parte_1
- due gatti di razza europea intestato a vive presso l'abitazione di quest'ultima Parte_1
pagina 3 di 4 - un rettile drago barbuto resterà con il OR , non avendolo però ritirato dall'abitazione Pt_2 di Pecetto, la RA l'ha portato a vivere con sé presso l'abitazione di quest'ultima ed il OR Pt_1
provvederà a prenderlo entro il 31.10.24; Pt_2
- un cavallo di razza maremmano dapprima intestato ad attualmente è stato Persona_1 intestato alla RA (nonna di . Le decisioni importanti che riguardano Persona_2 Per_1 l'animale verranno condivise tra la RA ed il OR;
Persona_2 Parte_4
11. DÀ ATTO che i genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per il proprio figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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