Sentenza 10 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07726/2025REG.PROV.COLL.
N. 07355/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7355 del 2022, proposto da
AR UG, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesta Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 440/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra AR UG ha impugnato innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, il provvedimento prot. n. 11592/12, con cui il Comune di Eboli ha rigettato l’istanza di condono da lei proposta in data 25.3.1986 in realizzazione al fabbricato di sua proprietà (ric. n. 464/13 R.G.).
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, nonché la lesione del legittimo affidamento.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Eboli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con distinto ricorso n. 2090/13 R.G. la ricorrente ha impugnato il successivo ordine di demolizione emesso dal Comune di Eboli in relazione al manufatto abusivo.
A sostegno di tale ricorso, la ricorrente ha dedotto plurime violazioni di legge, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento di tale ulteriore atto, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Eboli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 440/22 il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, riuniti i ricorsi, li ha definiti con sentenza di rigetto.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra UG ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; violazione degli artt. 32 l. n. 47/85 e 2-3 l. n. 241/90, in relazione all’art. 112 c.p.c; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento, eccesso di potere; difetto di istruttoria e di motivazione; riproposizione dei motivi articolati in primo grado.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, instando altresì per il risarcimento del danno da lei subito nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Eboli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 17.9.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta l’errore compiuto dall’Amministrazione, e di poi convalidato dal giudice di prime cure, secondo cui non vi sarebbe prova dell’ultimazione dell’opera entro il 1°.10.1983.
In subordine, l’appellante lamenta che “ … essendo decorsi più di venticinque anni tra l’istanza e l’adozione del provvedimento impugnato, il termine per il condono, fissato originariamente dall'art. 2 della L. 28 febbraio n. 47 al 01.10.1983, è stato successivamente prorogato dal primo comma della L. 23 dicembre 1994 n. 724 con estensione del beneficio agli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1993 … senza che sia necessaria la presentazione di una nuova istanza ” (atto di appello, pp. 11-12).
L’assunto è infondato.
4. Si legge nel verbale VV.UU. 15.11.1984 che “ le opere succitate consistono nella realizzazione di una costruzione in c.a. composta da piano terra già tampognato e il 1° piano senza solaio, con perimetro di m. 40,50 circa x h 7 ”.
Dunque, alla data del 15.11.1984 l’immobile mancava del solaio, ciò che impediva che potesse ritenersi completo, seppur solo al rustico.
Inoltre, il rapporto giudiziario del comando dei vigili urbani del 16.05.1985 prot. n. 3125 evidenzia l’accertamento, alla data del 10.05.1985, di un ulteriore abuso, consistente in “ una sopraelevazione a forma di L tampagnata quasi del tutto, con messa in opera del solaio di copertura non gittato di dimensioni di mt. circa 18,60 x 80 x h3,10 e 6 x 7, 10 x h 3,10 ”.
Emerge pertanto da tali emergenze documentali (che in quanto provenienti da pubblici ufficiali devono ritenersi fidefacenti sino a querela di falso) che non solo alla data dell’1.10.1983 l’immobile non era ultimato, ma in prosieguo di tempo sono stati commessi ulteriori abusi da parte dell’appellante.
5. Di contro, la documentazione prodotta dall’appellante (fatture per lavori edilizi) non prova in maniera certa la data di ultimazione dei lavori, essendo smentita dalle suddette acquisizioni documentali, munite di fede privilegiata.
6. L’appellante invoca poi la proroga prevista dalla l. n. 724/94, la quale avrebbe determinato estensione del beneficio agli immobili ultimati entro il 31.12.1993, senza necessità di presentazione di nuova istanza.
Tale circostanza è giuridicamente irrilevante, essendo comunque mancata la prova dell’ultimazione dell’immobile anche a tale data, in difetto di elementi certi (es. foto aventi data certa anteriore a quella dell’1.10.1983, ovvero 31.12.1993) da cui inferire tale circostanza.
7. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
8. Va del pari rigettato l’ulteriore motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta il diniego di motivazione in ordine alle ragioni del diniego di condono. Sul punto, è sufficiente osservare che, per le ragioni sopra dette, l’immobile non poteva dirsi ultimato nel termine di legge. Ebbene, tale circostanza, opportunamente evidenziata dall’Amministrazione nell’atto impugnato, costituisce motivazione sufficiente al diniego, avuto riguardo alla natura vincolata di tale atto, che consegue all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti di legge.
9. Per tali ragioni, le censure dedotte con riguardo al provvedimento di diniego sono infondate, e vanno dunque disattese, iva inclusa la coeva domanda risarcitoria.
10. Vanno ora esaminati i motivi di gravame dedotti con riferimento all’ordinanza di demolizione.
Sul punto, l’appellante lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, nonché la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Le censure sono infondate.
11. Per quel che attiene al denunciato difetto di motivazione, questo Consiglio di Stato ha da tempo chiarito, e di recente ribadito, che: “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (C.d.S, III, 30.4.2025, n. 3695).
Orbene, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha descritto compiutamente gli abusi realizzati dall’appellante, la qual cosa consente di ritenere pienamente assolto il relativo onere motivazionale.
12. Per quel che attiene invece al denunciato difetto di partecipazione procedimentale, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (C.d.S, VII, 14.4.2025, n. 3168).
13. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno pertanto disattesi.
14. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
15. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 – riunita in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO