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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1188/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Divorzio congiunto
- Cessazione effetti civili”,
congiuntamente promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Lorefice
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina CP C.F._2
Messina
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) –
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.6.2024, e chiedevano Parte_1 CP congiuntamente all'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Vittoria
(RG) il 26.8.2001.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal 26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal
Tribunale di Ragusa con sentenza n. 504/2022, pubblicata il 19.4.2022, dalla quale risulta che le parti sono comparse per il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 15.3.2015. pagina 1 di 5 Le parti hanno rappresentato che dalla loro unione è nato il figlio (31.12.2006). Per_1
Le parti hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riportano:
“A) I SI.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, CP Pt_2 dichiarano di non aver diritto all'assegno divorziale, al quale in ogni caso rinunciano reciprocamente, e dichiarano l'un l'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo. B) Quanto alle disposizioni relative all'affido condiviso e al diritto di visita del figlio minore le parti confermano le condizioni stabilite per la separazione, e quindi: Per_1
- affido condiviso ad entrambi i genitori;
- quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre considerata l'età già raggiunta da
, prossimo alla maggiore età, la regolamentazione dei tempi di permanenza del Per_1 minore col padre saranno organizzati direttamente da padre e figlio.
C) Quanto al mantenimento, alla luce del trasferimento della proprietà della casa coniugale ancorché gravata da usufrutto a tempo determinato, le parti congiuntamente concordano e stabiliscono che il SI. verserà alla SI.ra entro il CP Pt_2 giorno 20 di ogni mese, già a decorrere dal mese di Giugno 2024 a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio la somma di €. 250,00 mensili, suscettibile annualmente Per_1 di adeguamento secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche documentate e straordinarie concordate.
L'assegno unico e universale per i figli a carico ex d.lgs. 230/2021 con decorrenza dalla sottoscrizione verrà interamente percepito dalla SI.ra che verserà la quota di Pt_2 competenza del SI. direttamente al figlio, sino al raggiungimento della maggiore età di CP
. Per_1
A decorrere dal 01/01/2025 quest'ultimo provvederà ad inoltrare domanda per conto proprio, ed in ogni caso, qualora egli non dovesse provvedervi, i ricorrenti corrisponderanno l'intera somma percepita a tale titolo direttamente ad . Per_1
D) ASSETTO PATRIMONIALE:
In ordine agli assetti patrimoniali le parti intendono sciogliere la comunione tra loro e regolare definitivamente i loro rapporti di dare ed avere per come descritti dettagliatamente in premessa mediante reciproci trasferimenti, e precisamente: D.1) Ai sensi dell'art. 1197 c.c. il SI. offre, in luogo dell'adempimento del credito CP vantato dalla SI.ra pari ad €. 41.710,00 (diconsi €. Pt_2
Quarantunomilasettecentodieci/00) di cui ai punti 4 e 5 del superiore ricorso1, la costituzione, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili o 1 “4) che dalla presentazione del ricorso di separazione ad oggi la SI.ra ha maturato un credito nei confronti del Pt_2CP_ SI. , a titolo di mantenimento per il figlio pari ad €. 6.450,00 ed €. 4.500,00 per il mantenimento della Per_1 moglie (da giugno 2015 a febbraio 2019) che ad oggi ammonta complessivamente ad € 10.950,00; 5) la SI.ra ha altresì maturato un credito risarcitorio derivante dalla condanna di cui alla sentenza passata in Pt_2 giudicato n. 77/2017 del Gip di Ragusa – proc. N. 3491/14 R.G. GIP e 2099/2014 R.G.N.R pari ad € 20.000,00, oltre € 10.760,00 per spese legali dei due gradi del giudizio, per un totale complessivo di € 30.760,00”. pagina 2 di 5 dalla autorizzazione del Giudice tutelare al trasferimento della proprietà al minore (di cui al successivo punto D.2), salvo proroga per fatti non addebitali alle parti, a favore della sig.ra del diritto di usufrutto per la durata di 20 anni sull'immobile di proprietà del SI. Pt_2
, sito in Vittoria via Cacciatori delle Alpi n. 439, e precisamente Casa per civile CP abitazione sita al secondo piano elevato composto da ingresso, corridoio, salone, cucina, ripostiglio, doppio servizio, bagno e due camere da letto, con ingresso dalla via Cacciatori delle Alpi n. 439, confinante con , , e con la CP_2 Controparte_3 CP_4 detta via: in catasto al foglio 221 mappale 996 sub. 3, zona censuaria 1, categoria A/3, vani
6,5, r.c. € 352,48, e lastrico solare, foglio 221 mappale 996 sub. 4 categoria F/5, senza rendita, quest'ultimo in comproprietà con il fratello . CP_2
La SI.ra ai sensi dell'art. 1197 c.c., dichiara di prestare consenso ed accettare Pt_2
a che il sig. costituisca diritto di usufrutto ventennale sull'immobile sovra descritto, in CP luogo dell'adempimento del credito di €. 41.710,00 (diconsi €.
Quarantunomilasettecentodieci/00) vantato nei suoi confronti.
Il sig. dispensa la sig.ra quale usufruttuaria, dal fare l'inventario del bene CP Pt_2
a dal prestare idonea garanzia, e qualora necessario, si impegna e obbliga a specificare tale richiesta in seno alla istanza di autorizzazione al giudice tutelare a trasferire l'immobile gravato da usufrutto a termine al figlio.
D.2) Il SI. si obbliga altresì a trasferire la proprietà del suddetto immobile, già CP gravato dalla previa costituzione di usufrutto ventennale a favore della SI.ra Parte_3
, al figlio , nato a Comiso il [...], in [...] al quale, decorso il
[...] Controparte_5 termine di durata di vent'anni dell'usufrutto della sig.ra si consoliderà la proprietà Pt_2 piena ed esclusiva.
Detto compendio immobiliare è pervenuto al SI. giusta donazione del CP
10/1/2003, contestualmente accettata, mediante atto rogato dal Dott. , Persona_2
Notaio in Vittoria, Rep. 104604, racc. 24002, registrato a Vittoria il 22/01/2003 al n. 144 e trascritto all'Ufficio provinciale di Ragusa, servizio pubbl. immobiliare il 05/02/2003, Reg. gen. 1916, reg. part. 1493.
La consistenza immobiliare in oggetto verrà trasferita con tutti i diritti, accessioni, accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, esistenti e nascenti dallo stato dei luoghi da precedenti titoli e dalla legge;
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
A seguito del trasferimento, il credito vantato dalla SI.ra nei confronti del SI. Pt_2
si riterrà estinto e la SI.ra si dichiarerà soddisfatta e tacitata e di non aver più CP Pt_2 nulla a pretendere per i suddetti titoli dal SI. . CP
D.3) Le parti convengono che sarà onere della far predisporre l'APE e tutti gli Pt_2 adempimenti preliminari e propedeutici al reale effetto traslativo, e ciò considerato che la stessa allo stato attuale abita nell'immobile.
D.4) La SI.ra si obbliga a trasferire al SI. tutti i diritti a lei Pt_2 CP spettanti sul compendio immobiliare costituito da appezzamento di terreno sito in Vittoria C.da pagina 3 di 5 Anguilla – Resinè esteso are 51,68, sul quale terreno insistono serre dell'estensione di 3700 mq, garage di mq 38 e pozzo vasca regolarmente registrato all'ufficio del Genio Civile di
Ragusa (certificazione n. 1505 del 20.11.1987). Detto compendio risulta censito quanto al terreno al Catasto terreni di Vittoria al foglio 153 alle particelle 38, cla IV (seminativo), are
11.90 rend. Dominicale €. 2.46, rend. agraria 0,55; part. 42 cla V (vigneto), are 11.50 rend. Dominicale €. 2.08, rend agraria 3,27; part. 48, cl 2 (agrumeto) rend. 118,16 e rend. Agr. 36,02.
Quanto al garage si dà atto che esso (ex part. 409 e ex part. 44 catasto terreni) è stato inserito nel catasto fabbricati di Vittoria a Foglio 153 part. 409 sub. 1 cat. d/10 rend. catastale
€. 76,00, e che a seguito della costituzione della suddetta particella erroneamente unico proprietario è stato indicato il SI. mentre di fatto il bene cade in comunione. CP
La SI.ra dichiara di rinunciare, così come rinuncia, ai frutti maturati dalla data Pt_2 di separazione a quella del trasferimento.
D.5) Il SI. si obbliga a proprie cure e spese al conseguimento di certificato di CP destinazione urbanistica ai fini del trasferimento e tutti gli adempimenti preliminari e propedeutici al reale effetto traslativo, e ciò considerato che lo stesso allo stato attuale ha l'utilizzo esclusivo dell'immobile.
E) Le parti espressamente convengono e stabiliscono che la costituzione di usufrutto a tempo determinato quale prestazione in luogo all'adempimento delle diverse obbligazioni risarcitorie e di mantenimento di cui ai punti 4 e 5 della premessa alla SI.ra , Parte_3 il trasferimento della proprietà gravato da usufrutto ventennale al figlio e la Controparte_5 cessione dei diritti sul terreno in comunione dalla sig.ra al SI. costituiscono Pt_2 CP elemento funzionale, imprescindibile e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
F) I beni, come sopra elencati e con le modalità indicate verranno trasferiti con tutti i diritti, accessioni, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, esistenti e nascenti dallo stato dei luoghi da precedenti titoli e dalla legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con la comproprietà proporzionale delle parti e dei servizi comuni, libera di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
A tal fine la SI.ra si obbliga alla cancellazione dell'ipoteca da essa iscritta a Pt_2 danno del SI. . CP
G) Le parti, ognuna per quanto di competenza, si obbligano ed impegnano a fare quanto dovesse essere necessario per la compiuta realizzazione dell'atto traslativo del presente accordo.
H) Per la conclusione dell'atto di trasferimento, le parti fissano il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio o dalla concessione dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare al trasferimento dell'immobile al minore, obbligandosi a prestare entro tale termine quiescenza presso la cancelleria. I ricorrenti stabiliscono, nel caso di mancato adempimento di una delle parti dell'obbligazione di concludere i suddetti contratti nel termine pagina 4 di 5 sovra indicato, che l'altra parte potrà agire per l'esecuzione in forma specifica, salvo che il ritardo sia dovuto a fatto ad esse non imputabile.
I) Le parti dichiarano di aver regolato qualsiasi altra pendenza tra di loro esistente e di non aver nulla a pretendere l'un l'altro. L) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti”.
Le superiori condizioni di divorzio, concordate dalle parti ed inerenti alla prole ed ai rapporti economici, possono – anche alla luce delle risultanze documentali in atti - essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi del figlio, né alla legge.
Si prende atto, altresì, della reciproca rinuncia al mantenimento delle parti, nonché delle pattuizioni di natura patrimoniale intervenute tra le parti stesse, nei termini surrichiamati.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1188/2024 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 CP
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto con rito concordatario a Vittora
(RG), il 26.8.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 149, parte II, Serie A, anno 2001, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi a contenuto patrimoniale intervenuti tra le parti, nei termini indicati in motivazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 28.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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