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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2052/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Candidoni - Via Dottor Antonio Monea 89020 Candidoni RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1065 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7586/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria notificato il 27.3.2025 a mezzo pec al
Comune di Candidoni, Ricorrente1
con sede in Catanzaro, Indirizzo_1, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, C.F.: P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante e Commissario avv. Rappresentante_1 Rappresentante_1, C.F. CF_Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019, provvedimento n. 1065 del 28.11.2024, del 10.1.2025, e l'avviso di accertamento TASI per l'anno 2019, provvedimento n. 151 del 28.11.2024, del 02.01.2025, sostenendo l'illegittimità di tale atto perché emesso in relazione a alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e come tali esenti dall'IMU, e che la TASI non è dovuta per gli alloggi dell'ATERP, in quanto immobili destinati all'esercizio dell'attività di ricettività sociale e che possiedono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del DL n. 201/2011, nullità dell'atto perché privo di attestazione di conformità all'originale, mancanza di motivazione;
Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio il Comune di Candidoni eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la notifica è priva del formato eml, e per il mancato deposito della attestazione di notifica dell'atto onde verificare la tempestività di proposizione del ricorso;
l'infondatezza nel merito del ricorso, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito dell'atto impugnato.
Parte ricorrente, premesso il subentro della Società_1 nei rapporti delle estinte ATERP provinciali giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell' Società_1, come da Legge regionale n. 24/2013, e quindi la legittimazione, adiva il giudice tributario per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU per l'anno 2019, provvedimento n. 1065 del 28.11.2024, notificato in data 10.01.2025 ed acquisito al protocollo in ingresso ATERP n. 0000450 del 10.01.2025, e
TASI per l'anno 2019, provvedimento n. 151 del 28.11.2024, notificato in data 02.01.2025 ed acquisito al protocollo in ingresso ATERP n. 0000048 del 02.01.2025, emessi dal Comune di Candidoni (RC), per complessivi € 2.224,02, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, deducendo la mancata attestazione degli atti notificati di conformità all'originale, violazione del DL 31 AGOSTO 2013, N. 102, art. 2 CO. 2, LETT. B), nella parte in cui stabilisce che a decorrere dal 1.1.2014 l'IMU non si applica agli alloggi sociali, e nullità dell'atto per mancanza di motivazione.
Orbene, infondato è il motivo di mancata attestazione di conformità agli originali, degli atti notificati, atteso che -come da orientamento giurisprudenziale costante – è legittima la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte degli enti locali mediante apposizione della cosiddetta “firma a stampa” del funzionario responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
La S.C. di recente ha riaffermato l'orientamento secondo cui “Gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere sottoscritti, in base a legge speciale, con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo. Gli atti devono essere prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, sulla base di un provvedimento dirigenziale che deve essere indicato nell'atto impositivo unitamente alle generalità del funzionario. (ord. n. 6142/2024 ).
Infondato è altresì il motivo principale: invero l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, la cui violazione invoca la ricorrente, stabilisce dal 1.1.2014 l'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ma solo a date condizioni e non con effetto di esenzione tout court, in specie, prevede che il fabbricato sia adibito a “abitazione principale” per cui il soggetto passivo dell'imposta, (chi occupa effettivamente l'immobile) deve risultare abitarlo con il nucleo familiare effettivamente e come abitazione principale. Di tanto manca la prova da parte dell'Ente ricorrente, e manca la dichiarazione ai fini IMU prevista per legge. Inoltre, anche la pretesa assimilazione degli alloggi in questione agli alloggi popolari si rileva mera asserzione, non avendo la parte fornito prova delle caratteristiche di alloggi sociali proprie degli immobili. Pertanto il motivo è infondato.
La presunta violazione del diritto di difesa per la genericità dell'atto (modello prestampato) non sussiste, atteso che l'atto in motivazione fa riferimento alle normative in materia di IMU e TASI e la determinazione delle somme dovute risponde alle modalità di calcolo dell'imposta per l'applicazione dell'aliquota approvata dal competente settore comunale, in base alla base imponibile costituita dal valore del bene.
L'atto contiene i dati identificativi dell'immobile e della pretesa, tanto che il contribuente dimostra con il ricorso di aver ben compreso le motivazioni e le fonti di prova rispetto alle quali attrezzare la difesa tecnica, per cui l'atto ha certamente raggiunto il suo scopo.
In definitiva non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione (vizio proprio dell'atto) in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, liquidate come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, e delle fasi della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 400,00 per spese di lite in favore dell'Ente resistente, oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2052/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Candidoni - Via Dottor Antonio Monea 89020 Candidoni RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1065 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 151 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7586/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla Corte di Giustizia Tributaria notificato il 27.3.2025 a mezzo pec al
Comune di Candidoni, Ricorrente1
con sede in Catanzaro, Indirizzo_1, Loc. Germaneto, Cittadella Regionale, C.F.: P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante e Commissario avv. Rappresentante_1 Rappresentante_1, C.F. CF_Rappresentante_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019, provvedimento n. 1065 del 28.11.2024, del 10.1.2025, e l'avviso di accertamento TASI per l'anno 2019, provvedimento n. 151 del 28.11.2024, del 02.01.2025, sostenendo l'illegittimità di tale atto perché emesso in relazione a alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e come tali esenti dall'IMU, e che la TASI non è dovuta per gli alloggi dell'ATERP, in quanto immobili destinati all'esercizio dell'attività di ricettività sociale e che possiedono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del DL n. 201/2011, nullità dell'atto perché privo di attestazione di conformità all'originale, mancanza di motivazione;
Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio il Comune di Candidoni eccependo l'inammissibilità del ricorso perché la notifica è priva del formato eml, e per il mancato deposito della attestazione di notifica dell'atto onde verificare la tempestività di proposizione del ricorso;
l'infondatezza nel merito del ricorso, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato nel merito dell'atto impugnato.
Parte ricorrente, premesso il subentro della Società_1 nei rapporti delle estinte ATERP provinciali giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell' Società_1, come da Legge regionale n. 24/2013, e quindi la legittimazione, adiva il giudice tributario per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU per l'anno 2019, provvedimento n. 1065 del 28.11.2024, notificato in data 10.01.2025 ed acquisito al protocollo in ingresso ATERP n. 0000450 del 10.01.2025, e
TASI per l'anno 2019, provvedimento n. 151 del 28.11.2024, notificato in data 02.01.2025 ed acquisito al protocollo in ingresso ATERP n. 0000048 del 02.01.2025, emessi dal Comune di Candidoni (RC), per complessivi € 2.224,02, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, deducendo la mancata attestazione degli atti notificati di conformità all'originale, violazione del DL 31 AGOSTO 2013, N. 102, art. 2 CO. 2, LETT. B), nella parte in cui stabilisce che a decorrere dal 1.1.2014 l'IMU non si applica agli alloggi sociali, e nullità dell'atto per mancanza di motivazione.
Orbene, infondato è il motivo di mancata attestazione di conformità agli originali, degli atti notificati, atteso che -come da orientamento giurisprudenziale costante – è legittima la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte degli enti locali mediante apposizione della cosiddetta “firma a stampa” del funzionario responsabile del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
La S.C. di recente ha riaffermato l'orientamento secondo cui “Gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere sottoscritti, in base a legge speciale, con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo. Gli atti devono essere prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, sulla base di un provvedimento dirigenziale che deve essere indicato nell'atto impositivo unitamente alle generalità del funzionario. (ord. n. 6142/2024 ).
Infondato è altresì il motivo principale: invero l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, la cui violazione invoca la ricorrente, stabilisce dal 1.1.2014 l'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ma solo a date condizioni e non con effetto di esenzione tout court, in specie, prevede che il fabbricato sia adibito a “abitazione principale” per cui il soggetto passivo dell'imposta, (chi occupa effettivamente l'immobile) deve risultare abitarlo con il nucleo familiare effettivamente e come abitazione principale. Di tanto manca la prova da parte dell'Ente ricorrente, e manca la dichiarazione ai fini IMU prevista per legge. Inoltre, anche la pretesa assimilazione degli alloggi in questione agli alloggi popolari si rileva mera asserzione, non avendo la parte fornito prova delle caratteristiche di alloggi sociali proprie degli immobili. Pertanto il motivo è infondato.
La presunta violazione del diritto di difesa per la genericità dell'atto (modello prestampato) non sussiste, atteso che l'atto in motivazione fa riferimento alle normative in materia di IMU e TASI e la determinazione delle somme dovute risponde alle modalità di calcolo dell'imposta per l'applicazione dell'aliquota approvata dal competente settore comunale, in base alla base imponibile costituita dal valore del bene.
L'atto contiene i dati identificativi dell'immobile e della pretesa, tanto che il contribuente dimostra con il ricorso di aver ben compreso le motivazioni e le fonti di prova rispetto alle quali attrezzare la difesa tecnica, per cui l'atto ha certamente raggiunto il suo scopo.
In definitiva non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione (vizio proprio dell'atto) in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, liquidate come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, e delle fasi della stessa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di euro 400,00 per spese di lite in favore dell'Ente resistente, oltre accessori di legge.