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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 434/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 434/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. RUFFA ROBERTA per parte ricorrente che chiede l'acquisizione della Parte_1 documentazione depositata in telematico.
Nonché, per parte resistente l'avv. LEZZI ROBERTA. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Ammette la documentazione depositata in data 24 giugno 2025; all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 434/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RUFFA ROBERTA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. LUPOLI MARIA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione Avviso di Addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è stato accolto, sulla base delle seguenti considerazioni:
1- L'avviso di addebito oggetto di impugnazione, per la parte che interessa in questa sede, si riferisce a somme asseritamente dovute dalla società ricorrente a titolo di contributi previdenziali sulla base del presupposto che benefici contributivi pagina 2 di 6 relativi al periodo 3/2023-1/2024 non sarebbero da considerarsi spettanti, a seguito del mancato rilascio del DURC e delle relative note di rettifica ai DM10 presentati dall'opponente.
Al contrario, parte ricorrente eccepisce la validità e legittimità della condotta e l'infondatezza dell'avviso, sul presupposto che la mancata concessione del DURC sarebbe frutto di un errore dell , emendato solo a CP_2 febbraio 2024, con lo sgravio dell'avviso di addebito del 2016 originario delle pretese irregolarità.
2- Nel merito, in via pregiudiziale, è opportuno ricordare che, pur essendo corretto l'assetto processuale che vede nell'Istituto previdenziale la parte onerata a fornire la prova dei presupposti del potere impositivo, detta regola subisce almeno due eccezioni.
La prima relativa alle pretese fondate sui DM10, in quanto si tratta di dichiarazioni provenienti direttamente dal contribuente e la seconda allorquando si tratti di benefici o sgravi contributivi (applicati dal datore di lavoro in autonomia, senza preventiva autorizzazione dell' , in quanto, laddove tali benefici siano CP_1 dichiarati non applicabili in sede di accertamento, spetta, viceversa, alla parte opponente (che, in sostanza, ne chiede l'applicazione) la dimostrazione in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti per goderne.
In tal senso è pacifica la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2004, n. 19373: «In tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti»; per il merito, cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 29 aprile 2009: «Benché nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'opponente rivesta il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in materia di sgravi contributivi
l'onere probatorio si inverte: l'opponente che invochi tali sgravi deve, infatti, dare prova della sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti, non potendo limitarsi alla contestazione dei motivi di revoca del beneficio sollevati dall' ) e, CP_1 tale orientamento, deve essere condiviso, non sussistendo ragioni per disattenderlo, atteso che la ratio dello stesso risiede proprio nella natura che gli pagina 3 di 6 sgravi e i benefici contributivi posseggono in relazione alle conseguenza sui contributi dovuti.
3- Nel caso di specie, non si tratta di DM10, quanto, piuttosto, di note di rettifica ai
DM10 presentati dall'azienda ricorrente, con la conseguenza che non può dirsi sussistente il presupposto relativo alla prima eccezione all'onere probatorio.
Seguendo le allegazioni di soltanto per il periodo 3/2023 la nota di CP_1 rettifica avrebbe ad oggetto un Durc non regolare con riferimento all'avviso di addebito poi sgravando, in relazione ai benefici contributivi previsti dalla L.
407/1990 in materia di assunzione di disoccupati di lunga durata.
Il beneficio contributivo è individuato dall'art. 8 co. 9, secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1,
2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi».
Si tratta dunque di una situazione con due presupposti, oltre alla regolarità del DURC, quello dell'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da due anni e quello relativo al particolare tipo di datore di lavoro.
Non vi è prova in giudizio della sussistenza dei presupposti suddetti, con la conseguenza che l'avviso di addebito deve essere confermato con riferimento al periodo 3/2023
4- Per quanto concerne, invece, le ulteriori pretese, si limita ad allegare che CP_1 le pretese contributive «scaturiscono da DURC emessi non regolari per la scopertura relativa al 08/2023, il cui flusso è stato trasmesso il 30/07/2024».
pagina 4 di 6 Sul punto, considerando che l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», la doglianza parrebbe relativa ad una copertura ritardata del flusso, avvenuta soltanto a luglio 2024.
In realtà, con riferimento al periodo 8/2023, parte ricorrente ha dimostrato il versamento già ad ottobre 2023, dunque in data precedente rispetto al luglio
2024 e nessuna allegazione in senso contrario (irregolarità del versamento, somme ulteriori non dovute) è stata fornita da con la conseguenza che la generica CP_1 contestazione non è idonea a supportare le richieste in rettifica.
5- Alla luce delle considerazioni svolte, l'avviso di addebito oggetto di impugnazione deve essere annullato con riferimento ai periodi da 9/2023 a 1/2024
e confermato soltanto con riguardo al periodo 3/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Addebito n.
43920240000815151000 000 emesso nei confronti della società ricorrente con riferimento ai periodi da 9/2023 a 1/2024 e lo conferma soltanto con riguardo al periodo 3/2023;
pagina 5 di 6 B) Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.750,00 per CP_1 onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesta in atti.
Bologna il 26/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 434/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. RUFFA ROBERTA per parte ricorrente che chiede l'acquisizione della Parte_1 documentazione depositata in telematico.
Nonché, per parte resistente l'avv. LEZZI ROBERTA. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Ammette la documentazione depositata in data 24 giugno 2025; all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6 N. R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 434/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RUFFA ROBERTA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. LUPOLI MARIA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione Avviso di Addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è stato accolto, sulla base delle seguenti considerazioni:
1- L'avviso di addebito oggetto di impugnazione, per la parte che interessa in questa sede, si riferisce a somme asseritamente dovute dalla società ricorrente a titolo di contributi previdenziali sulla base del presupposto che benefici contributivi pagina 2 di 6 relativi al periodo 3/2023-1/2024 non sarebbero da considerarsi spettanti, a seguito del mancato rilascio del DURC e delle relative note di rettifica ai DM10 presentati dall'opponente.
Al contrario, parte ricorrente eccepisce la validità e legittimità della condotta e l'infondatezza dell'avviso, sul presupposto che la mancata concessione del DURC sarebbe frutto di un errore dell , emendato solo a CP_2 febbraio 2024, con lo sgravio dell'avviso di addebito del 2016 originario delle pretese irregolarità.
2- Nel merito, in via pregiudiziale, è opportuno ricordare che, pur essendo corretto l'assetto processuale che vede nell'Istituto previdenziale la parte onerata a fornire la prova dei presupposti del potere impositivo, detta regola subisce almeno due eccezioni.
La prima relativa alle pretese fondate sui DM10, in quanto si tratta di dichiarazioni provenienti direttamente dal contribuente e la seconda allorquando si tratti di benefici o sgravi contributivi (applicati dal datore di lavoro in autonomia, senza preventiva autorizzazione dell' , in quanto, laddove tali benefici siano CP_1 dichiarati non applicabili in sede di accertamento, spetta, viceversa, alla parte opponente (che, in sostanza, ne chiede l'applicazione) la dimostrazione in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti per goderne.
In tal senso è pacifica la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2004, n. 19373: «In tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti»; per il merito, cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 29 aprile 2009: «Benché nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'opponente rivesta il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in materia di sgravi contributivi
l'onere probatorio si inverte: l'opponente che invochi tali sgravi deve, infatti, dare prova della sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti, non potendo limitarsi alla contestazione dei motivi di revoca del beneficio sollevati dall' ) e, CP_1 tale orientamento, deve essere condiviso, non sussistendo ragioni per disattenderlo, atteso che la ratio dello stesso risiede proprio nella natura che gli pagina 3 di 6 sgravi e i benefici contributivi posseggono in relazione alle conseguenza sui contributi dovuti.
3- Nel caso di specie, non si tratta di DM10, quanto, piuttosto, di note di rettifica ai
DM10 presentati dall'azienda ricorrente, con la conseguenza che non può dirsi sussistente il presupposto relativo alla prima eccezione all'onere probatorio.
Seguendo le allegazioni di soltanto per il periodo 3/2023 la nota di CP_1 rettifica avrebbe ad oggetto un Durc non regolare con riferimento all'avviso di addebito poi sgravando, in relazione ai benefici contributivi previsti dalla L.
407/1990 in materia di assunzione di disoccupati di lunga durata.
Il beneficio contributivo è individuato dall'art. 8 co. 9, secondo il quale «A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1,
2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi».
Si tratta dunque di una situazione con due presupposti, oltre alla regolarità del DURC, quello dell'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da due anni e quello relativo al particolare tipo di datore di lavoro.
Non vi è prova in giudizio della sussistenza dei presupposti suddetti, con la conseguenza che l'avviso di addebito deve essere confermato con riferimento al periodo 3/2023
4- Per quanto concerne, invece, le ulteriori pretese, si limita ad allegare che CP_1 le pretese contributive «scaturiscono da DURC emessi non regolari per la scopertura relativa al 08/2023, il cui flusso è stato trasmesso il 30/07/2024».
pagina 4 di 6 Sul punto, considerando che l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», la doglianza parrebbe relativa ad una copertura ritardata del flusso, avvenuta soltanto a luglio 2024.
In realtà, con riferimento al periodo 8/2023, parte ricorrente ha dimostrato il versamento già ad ottobre 2023, dunque in data precedente rispetto al luglio
2024 e nessuna allegazione in senso contrario (irregolarità del versamento, somme ulteriori non dovute) è stata fornita da con la conseguenza che la generica CP_1 contestazione non è idonea a supportare le richieste in rettifica.
5- Alla luce delle considerazioni svolte, l'avviso di addebito oggetto di impugnazione deve essere annullato con riferimento ai periodi da 9/2023 a 1/2024
e confermato soltanto con riguardo al periodo 3/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Avviso di Addebito n.
43920240000815151000 000 emesso nei confronti della società ricorrente con riferimento ai periodi da 9/2023 a 1/2024 e lo conferma soltanto con riguardo al periodo 3/2023;
pagina 5 di 6 B) Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.750,00 per CP_1 onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesta in atti.
Bologna il 26/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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