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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5179/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 10 luglio 2025 nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-opponente
E
Controparte_1
-opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
R.G.N. 5179/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
1
SENTENZA definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 5179/2021 tra
(c.f.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Aniello Di Palma ed elett.te domiciliata in Nola, alla Via Mario De Sena, n. 156;
-opponente
e
(c.f.: ), in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2
presentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Di Perna, ed elett.te domici- liata presso il suo studio sito in Napoli, alla Traversa A.C. De Meis, Parco Rose, n.
12;
-opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1460/2021, emesso in
[...]
data 14.07.2021, con il quale il Tribunale di Nola le ha ingiunto il pagamento, in fa- vore della della somma di euro 16.340,43, oltre Controparte_1
interessi, compensi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per la prestazione di forniture di merce, come da fatture ed estratto autentico notarile.
L'opponente, non contestando l'esistenza del rapporto obbligatorio o la fornitura del- la merce, ha dedotto la sussistenza di vizi e difetti dei materiali, formulando eccezio- ne ex art. 1460 c.c.; sulla scorta di tali difese ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari.
2
Si è costituita l'opposta ed ha contestato in toto l'avversa opposizione, concludendo per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e disattese le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di co- gnizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la po- sizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostan- ziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della pro- va.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n.
13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussi- stenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanzia- le di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle ecce- zioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di
3
convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Nella fattispecie, l' opposta ha fornito la prova della esistenza del proprio credito producendo in giudizio fatture e corrispondenti ddt recanti la sottoscrizione del desti- natario (sottoscrizione non disconosciuta nel presente giudizio di opposizione), e se- gnatamente le fatture: n. 2323/2019 del 31.10.2019 per l'importo di euro 2.370,75; n.
2505/2019 del 30.11.2019 per l'importo di euro 1.213,57; n. 2729/2019 del
17.12.2019 per l'importo di euro 186,01; n. 113/2020 del 31.01.2020 per l'importo di euro 1.741,57; n. 356/2020 del 29.02.2020 per l'importo di euro 10.916,74; n.
557/2020 del 31.03.2020 per l'importo di euro 64,90; n. 661/2020 del 30.04.2020 per l'importo di euro 1.761,47; n. 889/2020 del 31.05.2020 per l'importo di euro 235,73;
n. 1086/2020 del 30.06.2020 per l'importo di euro 344,61 e n. 1251/20 del
31.07.2020 per l'importo di euro 31,92.
La opposta ha, altresì, prodotto corrispondenza mail avente ad oggetto il credito in esame (pec del 9 e 15 febbraio 2021, non disconosciuta da parte opponente), nel qua- le la stessa riconosce l' esistenza del debito, rappresentando esclusivamente una im- possibilità temporanea nei pagamenti: si richiama, in particolare, il contenuto della pec del febbraio 2021 –non disconosciuta da parte opponente- con la quale, alla ri- chiesta di pagamento formulata dalla opposta sulla base del programma di rientro ar- ticolato in sei rate mensili, l' opponente rispondeva: “la presente per comunicarvi la nostra impossibilità temporanea nel pagamento immediato del vostro scaduto. Tale impossibilità perdurerà fino a maggio 2021, a seguito di pronunce di vari tribunali su proposte di ristrutturazioni debiti nostri primari clienti che ci hanno bloccato i flussi di incasso” (vedi mail pec del 15 febbraio 2021, nella produzione telematica della opposta).
4
A fronte di tale prova, la parte opponente, non contestando il rapporto né la esecuzio- ne delle prestazioni da parte dell' opposta, ha eccepito – invero genericamente – la esistenza di vizi nella merce fornita.
Quanto all' esame della eccezione formulata dall' acquirente relativa alla esistenza di vizi nella merce, giova ricordare che “l'esistenza del vizio è il fatto costitutivo del di- ritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compra- vendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore. È pro- prio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal vendi- tore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato. Infine, ove venga in questione la esistenza di vi- zi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi
a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la mate- riale disponibilità” (Cfr. Corte di Cass., sent. n. 28224 del 2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, occorre darsi atto che la società opponente non ha fornito la prova, secondo i principi in precedenza espressi, della sussistenza dei vizi lamentati.
La stessa, infatti, si è limitata a produrre una missiva, inoltrate nella fase stragiudizia- le, con le quali venivano contestate, in modo generico ed approssimativo, le qualità delle merci fornite (si richiama, sul punto, la documentazione allegata alle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. di parte opponente: mail del 02.03.20202 ove si legge:
“il materiale fornito non rispetta le tolleranze e le lunghezze richieste” e mail del
03.06.2020 in cui si sollecita la sostituzione del materiale).
Tali contestazione, alquanto generica e non riconducibile univocamente alla merce oggetto della fornitura in esame, non ha poi trovato alcun riscontro nella istruttoria espletata, tenuto conto che non risulta depositato alcun documento idoneo a compro- vare la esistenza dei vizi (es. fotografie) e che le istanze di prova testimoniale inam-
5
missibili, in quanto generiche ovvero relative a circostanze non articolate nei termini per le preclusioni assertive;
né, del resto, avrebbe potuto disporsi ctu per quantificare i vizi, tenuto conto che (anche a tacere della genericità della allegazione) secondo quanto rappresentato dallo stesso opponente la merce è andata quasi del tutto consu- mata/distrutta, e che la documentazione in atti risultava del tutto insufficiente per l' espletamento della consulenza.
In definitiva, da tali motivazioni, che assorbono ogni altra questione, discende il ri- getto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, con applicazio- ne dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, mi- nimi per la fase decisionale in ragione della ridotta attività svolta e medi per le resi- due, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1460/2021 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, Parte_2
in favore della opposta e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giovanni Di
Perna, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 10 luglio 2025 Il Giudice
6
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 10 luglio 2025 nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del
Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-opponente
E
Controparte_1
-opposta
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
R.G.N. 5179/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
1
SENTENZA definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 5179/2021 tra
(c.f.: ), in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Aniello Di Palma ed elett.te domiciliata in Nola, alla Via Mario De Sena, n. 156;
-opponente
e
(c.f.: ), in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_2
presentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Di Perna, ed elett.te domici- liata presso il suo studio sito in Napoli, alla Traversa A.C. De Meis, Parco Rose, n.
12;
-opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1460/2021, emesso in
[...]
data 14.07.2021, con il quale il Tribunale di Nola le ha ingiunto il pagamento, in fa- vore della della somma di euro 16.340,43, oltre Controparte_1
interessi, compensi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per la prestazione di forniture di merce, come da fatture ed estratto autentico notarile.
L'opponente, non contestando l'esistenza del rapporto obbligatorio o la fornitura del- la merce, ha dedotto la sussistenza di vizi e difetti dei materiali, formulando eccezio- ne ex art. 1460 c.c.; sulla scorta di tali difese ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari.
2
Si è costituita l'opposta ed ha contestato in toto l'avversa opposizione, concludendo per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Concessa la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e disattese le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Com' è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di co- gnizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la po- sizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostan- ziale: l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della pro- va.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n.
13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussi- stenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanzia- le di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle ecce- zioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di
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convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Nella fattispecie, l' opposta ha fornito la prova della esistenza del proprio credito producendo in giudizio fatture e corrispondenti ddt recanti la sottoscrizione del desti- natario (sottoscrizione non disconosciuta nel presente giudizio di opposizione), e se- gnatamente le fatture: n. 2323/2019 del 31.10.2019 per l'importo di euro 2.370,75; n.
2505/2019 del 30.11.2019 per l'importo di euro 1.213,57; n. 2729/2019 del
17.12.2019 per l'importo di euro 186,01; n. 113/2020 del 31.01.2020 per l'importo di euro 1.741,57; n. 356/2020 del 29.02.2020 per l'importo di euro 10.916,74; n.
557/2020 del 31.03.2020 per l'importo di euro 64,90; n. 661/2020 del 30.04.2020 per l'importo di euro 1.761,47; n. 889/2020 del 31.05.2020 per l'importo di euro 235,73;
n. 1086/2020 del 30.06.2020 per l'importo di euro 344,61 e n. 1251/20 del
31.07.2020 per l'importo di euro 31,92.
La opposta ha, altresì, prodotto corrispondenza mail avente ad oggetto il credito in esame (pec del 9 e 15 febbraio 2021, non disconosciuta da parte opponente), nel qua- le la stessa riconosce l' esistenza del debito, rappresentando esclusivamente una im- possibilità temporanea nei pagamenti: si richiama, in particolare, il contenuto della pec del febbraio 2021 –non disconosciuta da parte opponente- con la quale, alla ri- chiesta di pagamento formulata dalla opposta sulla base del programma di rientro ar- ticolato in sei rate mensili, l' opponente rispondeva: “la presente per comunicarvi la nostra impossibilità temporanea nel pagamento immediato del vostro scaduto. Tale impossibilità perdurerà fino a maggio 2021, a seguito di pronunce di vari tribunali su proposte di ristrutturazioni debiti nostri primari clienti che ci hanno bloccato i flussi di incasso” (vedi mail pec del 15 febbraio 2021, nella produzione telematica della opposta).
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A fronte di tale prova, la parte opponente, non contestando il rapporto né la esecuzio- ne delle prestazioni da parte dell' opposta, ha eccepito – invero genericamente – la esistenza di vizi nella merce fornita.
Quanto all' esame della eccezione formulata dall' acquirente relativa alla esistenza di vizi nella merce, giova ricordare che “l'esistenza del vizio è il fatto costitutivo del di- ritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compra- vendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore. È pro- prio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal vendi- tore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato. Infine, ove venga in questione la esistenza di vi- zi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi
a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la mate- riale disponibilità” (Cfr. Corte di Cass., sent. n. 28224 del 2023).
Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, occorre darsi atto che la società opponente non ha fornito la prova, secondo i principi in precedenza espressi, della sussistenza dei vizi lamentati.
La stessa, infatti, si è limitata a produrre una missiva, inoltrate nella fase stragiudizia- le, con le quali venivano contestate, in modo generico ed approssimativo, le qualità delle merci fornite (si richiama, sul punto, la documentazione allegata alle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. di parte opponente: mail del 02.03.20202 ove si legge:
“il materiale fornito non rispetta le tolleranze e le lunghezze richieste” e mail del
03.06.2020 in cui si sollecita la sostituzione del materiale).
Tali contestazione, alquanto generica e non riconducibile univocamente alla merce oggetto della fornitura in esame, non ha poi trovato alcun riscontro nella istruttoria espletata, tenuto conto che non risulta depositato alcun documento idoneo a compro- vare la esistenza dei vizi (es. fotografie) e che le istanze di prova testimoniale inam-
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missibili, in quanto generiche ovvero relative a circostanze non articolate nei termini per le preclusioni assertive;
né, del resto, avrebbe potuto disporsi ctu per quantificare i vizi, tenuto conto che (anche a tacere della genericità della allegazione) secondo quanto rappresentato dallo stesso opponente la merce è andata quasi del tutto consu- mata/distrutta, e che la documentazione in atti risultava del tutto insufficiente per l' espletamento della consulenza.
In definitiva, da tali motivazioni, che assorbono ogni altra questione, discende il ri- getto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, con applicazio- ne dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, mi- nimi per la fase decisionale in ragione della ridotta attività svolta e medi per le resi- due, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1460/2021 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, Parte_2
in favore della opposta e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giovanni Di
Perna, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 10 luglio 2025 Il Giudice
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dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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