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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 100594/2009
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100594/2009
TRA
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Faraci Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) – Avv. Emidio Riolo
[...] C.F._3
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare il diritto di proprietà pro indiviso dell'attrice Parte_1
sulla soffitta di mq. 200 circa posta alla sommità del fabbricato sito in
[...]
Acquedolci Corso Italia n.11 e precisamente al terzo livello dello stesso;
2) Ritenere e dichiarare che e occupano Controparte_1 Controparte_2 con materiali vari e con l'apposizione dei portoni di ingresso la soffitta di mq.
200 circa posta alla sommità della palazzina sita in Acquedolci Corso Italia n.11 per cui impediscono all'attrice l'esercizio del possesso corrispondente al suo diritto di proprietà sulla predetta soffitta comune;
3) Conseguentemente condannare e a Controparte_1 Controparte_2
rimuovere tutti i materiali depositati nella predetta soffitta;
ad eliminare i portoni di ingresso, ivi apposti, e consentire all'attrice di Parte_1
1 esercitare il libero possesso sulla soffitta posta al terzo livello del fabbricato sito in Acquedolci Corso Italia n.11 corrispondente al suo diritto di proprietà;
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
“Il sottoscritto procuratore, nell'interesse delle odierne convenute, si riporta alla propria posizione processuale, contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, si contesta in particolare quanto rappresentato nelle note di trattazione scritta di controparte in quanto non veritiere di cui non si accetta il contraddittorio.
Si chiede, pertanto, che la causa sia rinviata ex art. 281-sexies c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice deduceva di essere comproprietaria di una soffitta sita nell'immobile posto in Acquedolci (ME), corso Italia
n. 11, sovrastante unità immobiliari di proprietà in parte dell'attrice medesima, in parte delle convenute. Allegava che queste ultime avevano apposto a tale soffitta portoni di ingresso e l'avevano occupata con materiali vari, impedendo in tal modo all'attrice di esercitarne il compossesso ed il pari uso in violazione dell'articolo 1102 c.c.
Chiedeva quindi di condannare le convenute alla rimessione in pristino della soffitta.
Le convenute si costituivano allegando di aver posseduto la soffitta pubblicamente e pacificamente per oltre un ventennio e di averne quindi acquistato la comproprietà per usucapione.
Chiedevano quindi, in riconvenzionale, di accertare l'intervenuto acquisto della comproprietà esclusiva e di rigettare pertanto la domanda di parte attrice.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022. Va quindi rigettata l'istanza formulata dalle convenute con le note di trattazione scritta depositate il 04/07/2025, nelle quali “Si chiede, pertanto, che la causa sia rinviata ex art. 281-sexies c.p.c.”, essendo già stato indicato alle parti che la causa era stata rinviata per la decisione ai sensi della predetta normativa (decreti del 31/01/2025, 14/02/2025 e 19/06/2025).
La domanda riconvenzionale delle convenute, logicamente preliminare e che deve perciò essere esaminata per prima, è infondata.
La problematica dell'usucapibilità di un bene da parte del comproprietario si ripropone frequentemente in giurisprudenza, atteggiandosi in modo analogo sia che si
2 tratti di beni ereditari (essendo in tal caso espressamente prevista dall'art. 714 c.c.), sia nel caso di comunione ordinaria.
In linea di principio, si ammette che “il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass.
7221/2009).
In tale ipotesi, non si richiede alcun atto di interversione: il mutamento del titolo richiesto per il comunista dall'art. 1102 comma 2 c.c., difatti, si atteggia in modo diverso dall'interversione ad opera del detentore (art. 1141 c. 2° c.c.) o del titolare di un diritto reale su cosa altrui (art. 1164 c.c.), dal momento che, essendo il comunista già comproprietario, egli possiede ab origine a tale titolo, non potendosi dubitare dell'esistenza di un animus possidendi corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
La questione si pone perciò sotto il diverso profilo dell'estensione del possesso, che deve essere esercitato in qualità di proprietario esclusivo (“uti dominus”), e non più come semplice comproprietario (“uti condominus”): “il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cass. 10734/2018); “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità
3 incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass.
9359/2021); “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. 24781/2017).
Particolarmente significativa – sia sotto il profilo dell'uniformità di disciplina fra beni ereditari e beni in comunione ordinaria, sia sotto quello dell'elemento soggettivo richiesto – Cass. 16841/2005, la quale, dopo aver chiarito che “Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui”, precisa che “non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri”.
Tale ultimo principio corrisponde a quello generale secondo cui il possesso deve essere “accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria” e che vi “corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore”
(Cass. 19196/2005).
Ciò in quanto la particolare situazione soggettiva che si determina in caso di comunione non può che rendere particolarmente rigorosa la valutazione del preteso possesso da parte di uno o più comunisti in termini di esclusività, tenuto conto che la ratio stessa dell'usucapione è quella di preferire, con l'acquisto della proprietà a titolo originario, la persona che possiede il bene nel disinteresse del proprietario formale, e non invece quella di far perdere la proprietà del bene al comproprietario che ne consenta l'uso, anche esclusivo, ad altro o altri comproprietari.
4 Nel caso di specie, attrice e convenute sono legate da vincoli di parentela e abitano nel medesimo complesso immobiliare.
La pretesa delle convenute di aver usucapito la soffitta avrebbe perciò dovuto essere ancorata ad elementi ben più solidi rispetto alla mera allegazione di aver posseduto per oltre un ventennio, dovendo invece essere dedotto e provato quel quid pluris necessario a vincere la presunzione di avvenuta gestione nell'interesse comune e, soprattutto, di aver posseduto in virtù della tolleranza dovuta a rapporti familiari, ed a far viceversa ritenere che l'originario possesso uti condominus fosse divenuto, da un certo momento in poi, uti dominus.
Tanto le allegazioni, quanto le testimonianze raccolte in fase istruttoria non offrono invece alcuna contezza di ciò, non venendo in particolar modo dimostrata l'epoca in cui sarebbe cessata la tolleranza derivante da rapporti familiari e le convenute avrebbero perciò mutato il titolo del proprio compossesso in possesso esclusivo.
In tal senso, un elemento di segno contrario è anzi ravvisabile nella sentenza penale di questo Tribunale n. 9336/2002, procedimento che vedeva imputate tutte e tre le odierne parti in causa per i lavori edilizi effettuati abusivamente sulla soffitta, e nella quale vi è stata assoluzione per prescrizione per essere i lavori già terminati prima del 1995, epoca comunque anteriore al ventennio rispetto alla data di proposizione del presente giudizio e nella quale vi era evidentemente ancora una situazione di compossesso.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda principiale, dovendo le convenute essere condannate a rimuovere portoni di ingresso e materiali che ingombrano la soffitta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di delle convenute in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass.
S.U.17405/2012), in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.800,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 192,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100594/2009 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
5 1) accoglie le domande di parte attrice e, per l'effetto, condanna le convenute a sgombrare la soffitta sita in Acquedolci (ME), corso Italia n. 11, da porte d'accesso e materiali d'ingombro;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute;
3) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi ed € 192,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 23/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100594/2009
TRA
(C.F. ) – Avv. Giuseppe Faraci Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) – Avv. Emidio Riolo
[...] C.F._3
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1) Ritenere e dichiarare il diritto di proprietà pro indiviso dell'attrice Parte_1
sulla soffitta di mq. 200 circa posta alla sommità del fabbricato sito in
[...]
Acquedolci Corso Italia n.11 e precisamente al terzo livello dello stesso;
2) Ritenere e dichiarare che e occupano Controparte_1 Controparte_2 con materiali vari e con l'apposizione dei portoni di ingresso la soffitta di mq.
200 circa posta alla sommità della palazzina sita in Acquedolci Corso Italia n.11 per cui impediscono all'attrice l'esercizio del possesso corrispondente al suo diritto di proprietà sulla predetta soffitta comune;
3) Conseguentemente condannare e a Controparte_1 Controparte_2
rimuovere tutti i materiali depositati nella predetta soffitta;
ad eliminare i portoni di ingresso, ivi apposti, e consentire all'attrice di Parte_1
1 esercitare il libero possesso sulla soffitta posta al terzo livello del fabbricato sito in Acquedolci Corso Italia n.11 corrispondente al suo diritto di proprietà;
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
“Il sottoscritto procuratore, nell'interesse delle odierne convenute, si riporta alla propria posizione processuale, contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, si contesta in particolare quanto rappresentato nelle note di trattazione scritta di controparte in quanto non veritiere di cui non si accetta il contraddittorio.
Si chiede, pertanto, che la causa sia rinviata ex art. 281-sexies c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice deduceva di essere comproprietaria di una soffitta sita nell'immobile posto in Acquedolci (ME), corso Italia
n. 11, sovrastante unità immobiliari di proprietà in parte dell'attrice medesima, in parte delle convenute. Allegava che queste ultime avevano apposto a tale soffitta portoni di ingresso e l'avevano occupata con materiali vari, impedendo in tal modo all'attrice di esercitarne il compossesso ed il pari uso in violazione dell'articolo 1102 c.c.
Chiedeva quindi di condannare le convenute alla rimessione in pristino della soffitta.
Le convenute si costituivano allegando di aver posseduto la soffitta pubblicamente e pacificamente per oltre un ventennio e di averne quindi acquistato la comproprietà per usucapione.
Chiedevano quindi, in riconvenzionale, di accertare l'intervenuto acquisto della comproprietà esclusiva e di rigettare pertanto la domanda di parte attrice.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022. Va quindi rigettata l'istanza formulata dalle convenute con le note di trattazione scritta depositate il 04/07/2025, nelle quali “Si chiede, pertanto, che la causa sia rinviata ex art. 281-sexies c.p.c.”, essendo già stato indicato alle parti che la causa era stata rinviata per la decisione ai sensi della predetta normativa (decreti del 31/01/2025, 14/02/2025 e 19/06/2025).
La domanda riconvenzionale delle convenute, logicamente preliminare e che deve perciò essere esaminata per prima, è infondata.
La problematica dell'usucapibilità di un bene da parte del comproprietario si ripropone frequentemente in giurisprudenza, atteggiandosi in modo analogo sia che si
2 tratti di beni ereditari (essendo in tal caso espressamente prevista dall'art. 714 c.c.), sia nel caso di comunione ordinaria.
In linea di principio, si ammette che “il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass.
7221/2009).
In tale ipotesi, non si richiede alcun atto di interversione: il mutamento del titolo richiesto per il comunista dall'art. 1102 comma 2 c.c., difatti, si atteggia in modo diverso dall'interversione ad opera del detentore (art. 1141 c. 2° c.c.) o del titolare di un diritto reale su cosa altrui (art. 1164 c.c.), dal momento che, essendo il comunista già comproprietario, egli possiede ab origine a tale titolo, non potendosi dubitare dell'esistenza di un animus possidendi corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
La questione si pone perciò sotto il diverso profilo dell'estensione del possesso, che deve essere esercitato in qualità di proprietario esclusivo (“uti dominus”), e non più come semplice comproprietario (“uti condominus”): “il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cass. 10734/2018); “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità
3 incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass.
9359/2021); “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. 24781/2017).
Particolarmente significativa – sia sotto il profilo dell'uniformità di disciplina fra beni ereditari e beni in comunione ordinaria, sia sotto quello dell'elemento soggettivo richiesto – Cass. 16841/2005, la quale, dopo aver chiarito che “Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui”, precisa che “non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri”.
Tale ultimo principio corrisponde a quello generale secondo cui il possesso deve essere “accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria” e che vi “corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore”
(Cass. 19196/2005).
Ciò in quanto la particolare situazione soggettiva che si determina in caso di comunione non può che rendere particolarmente rigorosa la valutazione del preteso possesso da parte di uno o più comunisti in termini di esclusività, tenuto conto che la ratio stessa dell'usucapione è quella di preferire, con l'acquisto della proprietà a titolo originario, la persona che possiede il bene nel disinteresse del proprietario formale, e non invece quella di far perdere la proprietà del bene al comproprietario che ne consenta l'uso, anche esclusivo, ad altro o altri comproprietari.
4 Nel caso di specie, attrice e convenute sono legate da vincoli di parentela e abitano nel medesimo complesso immobiliare.
La pretesa delle convenute di aver usucapito la soffitta avrebbe perciò dovuto essere ancorata ad elementi ben più solidi rispetto alla mera allegazione di aver posseduto per oltre un ventennio, dovendo invece essere dedotto e provato quel quid pluris necessario a vincere la presunzione di avvenuta gestione nell'interesse comune e, soprattutto, di aver posseduto in virtù della tolleranza dovuta a rapporti familiari, ed a far viceversa ritenere che l'originario possesso uti condominus fosse divenuto, da un certo momento in poi, uti dominus.
Tanto le allegazioni, quanto le testimonianze raccolte in fase istruttoria non offrono invece alcuna contezza di ciò, non venendo in particolar modo dimostrata l'epoca in cui sarebbe cessata la tolleranza derivante da rapporti familiari e le convenute avrebbero perciò mutato il titolo del proprio compossesso in possesso esclusivo.
In tal senso, un elemento di segno contrario è anzi ravvisabile nella sentenza penale di questo Tribunale n. 9336/2002, procedimento che vedeva imputate tutte e tre le odierne parti in causa per i lavori edilizi effettuati abusivamente sulla soffitta, e nella quale vi è stata assoluzione per prescrizione per essere i lavori già terminati prima del 1995, epoca comunque anteriore al ventennio rispetto alla data di proposizione del presente giudizio e nella quale vi era evidentemente ancora una situazione di compossesso.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda principiale, dovendo le convenute essere condannate a rimuovere portoni di ingresso e materiali che ingombrano la soffitta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di delle convenute in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014 (applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, datata 03/04/2014, in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da Cass.
S.U.17405/2012), in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.800,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 192,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100594/2009 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
5 1) accoglie le domande di parte attrice e, per l'effetto, condanna le convenute a sgombrare la soffitta sita in Acquedolci (ME), corso Italia n. 11, da porte d'accesso e materiali d'ingombro;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute;
3) condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.800,00 per compensi ed € 192,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 23/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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