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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3539 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
29/11/1984,
e
, C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._2
24/08/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FARINON CORRADO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, il sig. provvederà a trasferire CP_1
la propria residenza anagrafica;
la sig.ra rimarrà con il figlio CP_2 Per_1
1 nell'abitazione in Lonigo (VI) via Q. Rossi n. 23;
2. il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
Per_1
3. viene stabilito il collocamento del figlio minore in misura paritaria presso i genitori precisando a tal riguardo quanto segue:
- quando la madre sarà impegnata nel turno di notte e mattina, il minore dormirà presso il padre che lo accompagnerà a scuola mentre poi la madre lo preleverà al termine delle lezioni;
quando la madre sarà impegnata nel turno di pomeriggio, la stessa accompagnerà alla mattina il figlio a scuola che sarà prelevato all'uscita dalla nonna paterna (sig.ra nata a [...] il [...]) per poi Persona_2
essere raggiunto dal padre dopo che questi avrà finito la sua giornata di lavoro e verrà riportato presso la madre dal sig. dopo cena;
CP_1
- il minore trascorrerà due fine settimana con la madre ed uno con il padre;
- festività: il minore trascorrerà alternativamente con i genitori le festività e, più precisamente, il Natale sempre con la madre, il Capodanno sempre con il padre, come già in uso da tempo;
Per quanto riguarda le vacanze Pasquali, trascorrerà alternativamente il Per_1 giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi in Albis con l'altro genitore;
- ai coniugi resterà la proprietà esclusiva dei rispettivi veicoli: VW Golf tg. DT848BL al sig. , Fiat Punto tg. EH602PJ alla sig.ra ; i coniugi Controparte_1 CP_2
hanno già diviso tutti i beni e gli effetti personali;
4. le spese relative all'uso e al godimento dell'abitazione di via Q. Rossi n. 23 a Lonigo
(VI), già residenza familiare, rimangono a carico esclusivo della sig.ra che CP_2 subentrerà ex lege nel relativo contratto di locazione;
entro due mesi dall'omologa della separazione, inoltre, la sig.ra formalizzerà il cambio di intestazione delle CP_2
utenze;
5. il mantenimento ordinario del figlio rimarrà assolto in via diretta da Per_1
entrambi i genitori, mentre le spese straordinarie di qualsivoglia natura (mediche, scolastiche, ecc., ecc.) relative il figlio saranno a carico dei coniugi in misura paritaria tra loro in base al Protocollo del Tribunale di Vicenza che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed avere già in copia;
6. i coniugi prestano reciprocamente il consenso per l'espatrio;
2
7. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole e si impegnano a comunicare eventuali variazioni del numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del figlio minore;
8. i coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di Legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Montecchio Maggiore (VI) in data 09/10/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 26/09/2023, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 1917/2023 pubblicata in data 12/10/2023 e passata in giudicato in data 13/04/2024.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 1917/2023 del 12/10/2023, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è
3 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla collocazione sostanzialmente paritaria dello stesso presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio Per_1
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori in misura paritaria così come concordato;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato alcuna reciproca richiesta avendo già regolato ogni rapporto patrimoniale ed il Collegio non può che statuire conformemente;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
4 da in Montecchio Maggiore (VI) il 09/10/2010 alle condizioni in CP_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecchio Maggiore (VI) al n. 18, parte I, anno
2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3539 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
29/11/1984,
e
, C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._2
24/08/1985, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato FARINON CORRADO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, il sig. provvederà a trasferire CP_1
la propria residenza anagrafica;
la sig.ra rimarrà con il figlio CP_2 Per_1
1 nell'abitazione in Lonigo (VI) via Q. Rossi n. 23;
2. il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
Per_1
3. viene stabilito il collocamento del figlio minore in misura paritaria presso i genitori precisando a tal riguardo quanto segue:
- quando la madre sarà impegnata nel turno di notte e mattina, il minore dormirà presso il padre che lo accompagnerà a scuola mentre poi la madre lo preleverà al termine delle lezioni;
quando la madre sarà impegnata nel turno di pomeriggio, la stessa accompagnerà alla mattina il figlio a scuola che sarà prelevato all'uscita dalla nonna paterna (sig.ra nata a [...] il [...]) per poi Persona_2
essere raggiunto dal padre dopo che questi avrà finito la sua giornata di lavoro e verrà riportato presso la madre dal sig. dopo cena;
CP_1
- il minore trascorrerà due fine settimana con la madre ed uno con il padre;
- festività: il minore trascorrerà alternativamente con i genitori le festività e, più precisamente, il Natale sempre con la madre, il Capodanno sempre con il padre, come già in uso da tempo;
Per quanto riguarda le vacanze Pasquali, trascorrerà alternativamente il Per_1 giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi in Albis con l'altro genitore;
- ai coniugi resterà la proprietà esclusiva dei rispettivi veicoli: VW Golf tg. DT848BL al sig. , Fiat Punto tg. EH602PJ alla sig.ra ; i coniugi Controparte_1 CP_2
hanno già diviso tutti i beni e gli effetti personali;
4. le spese relative all'uso e al godimento dell'abitazione di via Q. Rossi n. 23 a Lonigo
(VI), già residenza familiare, rimangono a carico esclusivo della sig.ra che CP_2 subentrerà ex lege nel relativo contratto di locazione;
entro due mesi dall'omologa della separazione, inoltre, la sig.ra formalizzerà il cambio di intestazione delle CP_2
utenze;
5. il mantenimento ordinario del figlio rimarrà assolto in via diretta da Per_1
entrambi i genitori, mentre le spese straordinarie di qualsivoglia natura (mediche, scolastiche, ecc., ecc.) relative il figlio saranno a carico dei coniugi in misura paritaria tra loro in base al Protocollo del Tribunale di Vicenza che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed avere già in copia;
6. i coniugi prestano reciprocamente il consenso per l'espatrio;
2
7. i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole e si impegnano a comunicare eventuali variazioni del numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse del figlio minore;
8. i coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di Legge.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Montecchio Maggiore (VI) in data 09/10/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 26/09/2023, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 1917/2023 pubblicata in data 12/10/2023 e passata in giudicato in data 13/04/2024.
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 1917/2023 del 12/10/2023, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è
3 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla collocazione sostanzialmente paritaria dello stesso presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio Per_1
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori in misura paritaria così come concordato;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato alcuna reciproca richiesta avendo già regolato ogni rapporto patrimoniale ed il Collegio non può che statuire conformemente;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1
4 da in Montecchio Maggiore (VI) il 09/10/2010 alle condizioni in CP_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecchio Maggiore (VI) al n. 18, parte I, anno
2010;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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