TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16911 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
EF AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34222/2025 , vertente
TRA
(EGITTO, 16/05/1981), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. FABIOLA SALVATI;
ricorrente
E
(EGITTO, 09/02/1981), con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. LEONARDO BRUSCHETTI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1 pronunciare la sua separazione da Controparte_1
per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione
[...] dell'originario progetto di vita comune, rappresentando peraltro di essere stata vittima di violenza domestica.
nel costituirsi non ha Controparte_1 contestato la ricorrenza dei presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha 2 offerto una ben diversa ricostruzione della vita matrimoniale e delle ragioni della crisi.
Su richiesta delle parti la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter, applicabile anche ai cittadini di paesi terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in conformità ai criteri previsti dal regolamento medesimo, come stabilito nella vigenza del regolamento 2201/2003 dalla Corte di Giustizia UE (sent.
29.11.2007 causa C.68/07), giacché i coniugi hanno residenza abituale in Roma;
è inoltre applicabile alla separazione la legge italiana, dal momento che l'art. 31 l.
218/1995 (nella formulazione vigente) richiama ai fini della individuazione della legge applicabile alla separazione e al divorzio in cui vi siano elementi transfrontalieri il regolamento UE 1259/2010, il cui art. 8 dispone che in mancanza di scelta da parte dei coniugi della legge applicabile alla separazione e al divorzio, tali istituti sono disciplinati tra l'altro dalla legge dello stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Tanto premesso, dalle circostanze esposte e dalle dichiarazioni rese a verbale dai coniugi si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34222/2025 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(EGITTO, 16/05/1981) e Parte_1 [...]
(EGITTO, 09/02/1981), che hanno contratto Controparte_1
matrimonio a KOM HAMADA in data 07/09/2016, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 162, parte 2 serie
C06, anno 2021. 3 dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 18/11/2025
Il IU estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
EF AN IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34222/2025 , vertente
TRA
(EGITTO, 16/05/1981), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. FABIOLA SALVATI;
ricorrente
E
(EGITTO, 09/02/1981), con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. LEONARDO BRUSCHETTI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1 pronunciare la sua separazione da Controparte_1
per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione
[...] dell'originario progetto di vita comune, rappresentando peraltro di essere stata vittima di violenza domestica.
nel costituirsi non ha Controparte_1 contestato la ricorrenza dei presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha 2 offerto una ben diversa ricostruzione della vita matrimoniale e delle ragioni della crisi.
Su richiesta delle parti la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter, applicabile anche ai cittadini di paesi terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in conformità ai criteri previsti dal regolamento medesimo, come stabilito nella vigenza del regolamento 2201/2003 dalla Corte di Giustizia UE (sent.
29.11.2007 causa C.68/07), giacché i coniugi hanno residenza abituale in Roma;
è inoltre applicabile alla separazione la legge italiana, dal momento che l'art. 31 l.
218/1995 (nella formulazione vigente) richiama ai fini della individuazione della legge applicabile alla separazione e al divorzio in cui vi siano elementi transfrontalieri il regolamento UE 1259/2010, il cui art. 8 dispone che in mancanza di scelta da parte dei coniugi della legge applicabile alla separazione e al divorzio, tali istituti sono disciplinati tra l'altro dalla legge dello stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Tanto premesso, dalle circostanze esposte e dalle dichiarazioni rese a verbale dai coniugi si trae conferma del venir meno del fondamento della loro unione, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34222/2025 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(EGITTO, 16/05/1981) e Parte_1 [...]
(EGITTO, 09/02/1981), che hanno contratto Controparte_1
matrimonio a KOM HAMADA in data 07/09/2016, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 162, parte 2 serie
C06, anno 2021. 3 dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Roma, 18/11/2025
Il IU estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente AR EN