Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1394/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1394/2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
- (C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta Codiglione, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Palermo (Pa), Piazzetta B. Cairoli;
OPPONENTE
CONTRO
P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Michele Mauceri e Salvatore Maiolino, elettivamente domiciliata in Siracusa
(Sr), viale Santa Panagia n. 136/A;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2021 la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il D.I. immediatamente esecutivo n. 146/2021 - emesso dal Tribunale di Siracusa il 19.01.2021 per la somma di Euro 29.932,19, oltre interessi e spese, e notificato a mezzo p.e.c. il 5.02.2021 - al fine di ottenere, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto – nonché sospensione del giudizio, altresì, ex art. 295, per asserite e sussistenti ragioni di pregiudizialità - e, nel merito, la revoca e/o l'annullamento dello stesso per asserita non debenza delle somme ingiunte. Con ogni consequenziale statuizione liberatoria del caso nonché vittoria di spese.
A fondamento della spiegata opposizione ha dedotto, nel merito, l'inesistenza del credito ingiunto nonché l'annullabilità della scrittura privata in data 20.11.2019 per vizi di volontà – errore e/o dolo - specie in ordine alle effettive quantità delle prestazioni annotate nelle fatture, nonché l'erroneità dell'importo ingiunto in quanto omnicomprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la società opposta, la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto integrale della spiegata opposizione, con conferma del decreto opposto nonché con condanna dell'opponente ex art. 96, III co., c.p.c., al pagamento in proprio favore dell'importo pari ad Euro 10.000,00 - ovvero il differente importo ritenuto di giustizia - a titolo di risarcimento danni patiti.
Giusta ordinanza in data 29.10.2021 è stata rigettata sia la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto opposto, sia la chiesta sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, per insussistenza dei relativi presupposti di legge;
inoltre, è stato autorizzato i deposito di documentazione cartacea da parte dell'opposta nonché sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Rilevato il fallimento della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la definizione secondo l'iter definitorio più snello di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti del termine per il deposito di note.
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La causa va decisa in base alla ragione più liquida. Il contrasto residuale fra le parti riguarda l'applicabilità o meno al caso di specie dell'istituto dello
“split payment”, incidente sul quantum delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto n.
146/2021 - emesso dal Tribunale di Siracusa il 19.01.2021.
Orbene, nel caso di specie, le cui somme ingiunte risultano dall'atto di riconoscimento di debito come prodotto da parte opponente, trova applicazione l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti, in quanto la società opponente è partecipata al 100% del suo capitale dal Parte_2
, quale affidataria del servizio di igiene ambientale della città di .
[...] Pt_1
Pertanto, in relazione alle somme effettivamente da corrispondersi a parte opposta ed all'istituto della scissione dei pagamenti, l'Iva gravante su una data operazione è applicata dal fornitore al momento dell'emissione della fattura di vendita ma versata all'erario dalla Pubblica Amministrazione, nell'ambito di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici.
Pertanto, considerata la previsione di cui all'art. 17 ter del d.p.r. 633/1972 e dal decreto del 27.6.2017 del MEF, nelle relative operazioni assoggettate allo split payment, come quella nel caso di specie,
l'imposta è versata direttamente dai cessionari o committenti all'Erario, sicché la fattura di pagamento della cedente, in regime di split payment, nei confronti del fornitore, dovrà esporre l'importo totale al netto dell'IVA (non dovuta al fornitore in virtù del predetto istituto fiscale).
Orbene, ritenuto che la somma ingiunta alla società opponente con il decreto ingiuntivo corrisponde esattamente alla somma di cui al riconoscimento di debito e che per stessa ammissione di parte opposta nei propri atti difensivi detta somma deve considerarsi al lordo dell'IVA, il decreto ingiuntivo va revocato, con consequenziale rimodulazione dell'importo ingiunto da considerarsi al netto dell'IVA per le ragioni sopra indicate e dovute all'applicazione, nel caso di specie, dell'istituto dello
“split payment”.
Così stando le cose l'opposizione va parzialmente accolta.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e la rideterminazione dell'importo dovuto da parte opponente a parte opposta, vanno determinate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, nell'importo pari ad Euro 4.358,00 - ai medi per le fasi studio ed introduttiva, nei mini per la fase decisoria atteso l'iter definitorio più snello adottato, con esclusione della fase istruttoria;
le stesse vanno poste per due terzi a carico di parte opponente e, per un terzo si segue il criterio della compensazione fra le parti, tenuto conto della natura documentale della causa e del tenore delle difese espletate.
Infine, in riferimento alla domanda i parte opposta ex art 96 c.p.c., non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale della parte opponente, causativa di un tangibile danno a parte opposta. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1394/2021:
- Accoglie parzialmente l'opposizione,
e, per l'effetto
- Revoca il D.I. n. 146/2021, emesso dal Tribunale di Siracusa il 19.01.2021 per la somma di Euro
29.932,19, oltre interessi e spese;
- Condanna la società opponente - al Parte_1 pagamento nei confronti della società opposta, ella somma di € Controparte_1
24.534,58, e al pagamento a favore dell'Erario della somma di € 5.397,61.
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
- Compensa tra le parti per 1/3 le spese di lite, e ponendole per 2/3 a carico di parte opponente che si liquidano in complessivi Euro 2.905,33 ( pari a 2/3) , oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute nella misura di legge, pari a due terzi della somma determinata in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., in Siracusa, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011