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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6457 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.”, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Liliana Vicedomini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecorvino
Rovella (SA) al Corso Umberto I n. 17;
Opponente
E
Controparte_1
, C.F. in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Pannunzio, unitamente alla quale elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Simonetti in Palma Campania (NA), piazza De Martino, n. 68;
Opposto
Nonché
, P. Iva: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Sabrina Scarparo, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ribera, n. 4;
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex artt. 615 c.p.c., parte opponente impugnava la cartella di pagamento n. 100 2020 0011727406000 dell'importo di € 36.199,65, notificata in data 29.07.2024 a mezzo raccomandata a/r, per un credito inerente al finanziamento agevolato DL 185/00 concesso nell'anno 2009 da Sviluppo IT S.p.A. (oggi Controparte_1
).
[...]
In via preliminare, l'istante contestava la titolarità della pretesa creditoria in capo ad , CP_1 assumendo di aver concluso, a suo tempo, l'operazione di finanziamento con la società Sviluppo IT S.p.A. Deduceva, poi, l'illegittimità dell'atto opposto in quanto non preceduto dalla valida notifica di quello supposto, nonché la sopravvenuta prescrizione del credito, anche con riguardo agli importi dovuti a titolo di interessi, per i quali lamentava la mancata indicazione dei criteri di calcolo adoperati.
Concludeva, pertanto, domandando all'adito giudicante di provvedere a: “In via preliminare e cautelare sospendere l'esecuzione della cartella di pagamento impugnata per tutte le ragioni innanzi esplicate;
Nel merito:
1. Accogliere la domanda attrice e per l'effetto dichiarare illegittima, invalida
e/o nulla la cartella di pagamento n. 100 20200011727406000, avente ad oggetto il recupero del credito inerente un finanziamento agevolato D.L. 185/00, con ogni conseguente statuizione.
2. Per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal contribuente all'
[...]
a titolo di sorta capitale e di interessi con riferimento al Controparte_1 contratto stipulato, attesa la mancanza di legittimazione ad agire da parte della stessa;
3. Sempre nel merito e per l'effetto dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo e richieste con la cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del debito;
4. In ogni caso, revocare la cartella di pagamento opposta per le ragioni innanzi argomentate;
5. In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui all'impugnato provvedimento dovesse essere riconosciuta una qualche legittimità e/o validità, ricalcolare l'effettivo dare/avere tra le parti alla luce delle circostanziate eccezioni e deduzioni formulate dall'attrice;
6. Condannarsi parte convenuta alle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistario2.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l' che domandava il Controparte_3 rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese processuali.
In dettaglio, osservava come la pretesa iscritta a ruolo non fosse estinta, trovando applicazione il termine decennale di prescrizione.
1.2 Si costituiva altresì l' Controparte_1
(in prosieguo ) che, in via preliminare, ricostruiva la vicenda
[...] CP_1 sostanziale, puntualizzando come la pretesa in contestazione originasse da un finanziamento agevolato concesso in favore dell'attrice e successivamente revocato per inadempimento della stessa, cui seguiva la notifica, in data 12.04.2017, dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 5895 GPE del
21.03.2017. In ordine al primo motivo di censura afferente alla propria carenza di legittimazione, precisava come la società Sviluppo IT S.p.A. avesse cambiato denominazione in già CP_1 dall'anno 2009. Nel merito, lamentava l'inammissibilità dei motivi spiegati avverso il titolo esecutivo, e, nondimeno, sosteneva che lo stesso era stato ritualmente notificato. Quanto alla dedotta prescrizione rilevava la applicabilità del termine decennale anche con riguardo agli interessi dovuti sui singoli ratei. Concludeva, infine, per il rigetto delle domande e la vittoria di spese processuali.
2. In via del tutto preliminare, il Tribunale condivide il rilievo di parte opposta in ordine alla mutata denominazione della società Sviluppo IT nell'attuale , quale circostanza, peraltro, CP_1 già venuta in essere alla stipulazione del contratto di finanziamento agevolato, che nell'intestazione reca indicazione dell'“ Controparte_1
l'originaria denominazione della società era come sopra
[...] Parte_2 modificata dall'assemblea dai soci in data 18 luglio 2007”. Ne discende l'infondatezza del motivo articolato sulla carenza di potere ad emettere l'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella ivi opposta.
2.1 Sempre in limine litis, va rilevato che l'azione promossa da parte dell'opponente è da qualificarsi cumulativamente quale opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (essendo dedotta tanto la sopravvenuta inesistenza del diritto di credito in capo a controparte, quanto vizi di regolarità formale della sequenza procedimentale adottata).
Conseguentemente, va scrutinata la tempestività dell'azione in relazione ai motivi di censura concernenti al quomodo dell'azione esecutiva, da ricondursi al perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per la quale il termine di proposizione della domanda è quello di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume viziato (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487). Ebbene, detto termine risulta elasso avendo l'opponente proceduto a notificare l'atto introduttivo di lite solamente in data 26.08.2024, a fronte del ricevimento della cartella di pagamento in data
29.07.2024, con la conseguenza che le contestazioni sussumibili nella opposizione agli atti esecutivi non siano ammissibili.
3. Con riguardo a quelle sussumibili nell'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., va rilevato come l'attore deduca la sopravvenuta prescrizione del credito in contestazione, articolando la doglianza anche in riferimento agli importi richiesti a titolo di interessi. In atri termini, sostiene che la pretesa creditoria sia prescritta nella sua interezza, sia con riguardo alla sorte capitale afferente al recupero delle somme erogate da per il finanziamento ex d.lgs. 185/00 sia per quelle CP_1 computate a titolo di interessi dovuti.
In proposito, deve rilevarsi come nel contratto di mutuo l'obbligazione restitutoria sia considerata unica e la ripartizione in rate rappresenti soltanto una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario. Ciò comporta che la prescrizione del diritto al rimborso della somma inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (cfr. Cass.
Civ., n. 17798 del 30.8.2011; cfr. anche Cass. Civ., n. 18951 dell'8.8.2013). Inoltre, "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti"
(cfr. Cass. civ. n. 4232/2023, n. n. 18915/2013, n. 17798/2011, n. 12707/2002, n. 1110/1994, etc.).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ribadito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4, c.c. si riferisca alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non sia applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ., n. 30546 del 20.12.2017).
3.1 Tanto chiarito sul piano interpretativo, si osserva come parte opponente invochi la sopravvenuta prescrizione del credito lamentandone il decorso dalla stipulazione del contratto di finanziamento, nell'anno 2009, e sino alla notifica della cartella opposta, avvenuta nell'anno 2024.
Di contro, le parti convenute sostengono la piena validità ed efficacia della pretesa richiamata nell'intimazione impugnata, ritualmente preceduta dalla notifica del titolo sotteso all'incoata azione esecutiva, in data 12.04.2017. In dettaglio, , quale ente impositore, allega il relativo avviso CP_1 di ricevimento sottoscritto dalla madre di parte attorea.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 139 comma 1 del codice di procedura civile preveda che, in assenza del destinatario, la notificazione debba essere effettuata nel comune di sua residenza, ricercandolo nella sua abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In base al successivo comma 2, se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. È principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, quello secondo cui: "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa"
(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003). Infatti, ai fini della regolarità della notificazione di atti mediante consegna a persona addetta alla casa od alla sede, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che è da presumere, così come il fatto che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, spettando, quindi, al destinatario vincere la presunzione in parola con la prova contraria.
Ancora, pare utile rammentare che qualora si dubiti della valenza probatoria della documentazione offerta dalla controparte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Nello specifico, la parte attorea, a fronte delle allegazioni prodotte dalle controparti, ha genericamente lamentato la produzione della documentazione in copia e non in originale. Invero, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, occorreva una manifestazione chiara, circostanziata ed inequivoca del perché il documento prodotto in copia non corrispondesse all'originale (cfr. Cass. sentenza n. 15790 del 29.7.2016), qui mancata.
A tanto discende, al lume del valore probatorio del compendio documentale offerto, che la prescrizione ordinaria decennale non sia affatto decorsa in ordine alla pretesa oggetto di contestazione, essendo stato interrotto il termine estintivo in data 12.4.2017, con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento.
4. A seguire va considerato il denunziato vizio di omessa motivazione. Parte opponente sostiene che l'atto di intimazione sia illegittimo in quanto non recante in modo dettagliato le modalità di calcolo degli interessi moratori praticati per il credito in esame.
Sul punto, va rilevato come gli interessi di mora siano dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo e che l'indicazione riportata nelle cartelle di pagamento mediante rinvio all'art. 30 del d.P.R. n. 602 del
1973, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, assurga a motivazione chiara poiché riferita ad atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (cfr. Cass. 21/02/2017, n. 4376).
Non può dirsi, dunque, sussistente alcun vizio motivatorio in punto di determinazione degli interessi di mora.
Dal mancato accoglimento anche di tale ultimo profilo di doglianza, discende l'integrale rigetto della domanda attorea.
5. Non resta che regolamentare le spese di giudizio, le quali al lume degli orientamenti ondivaghi espressi nella materia vanno integralmente compensate tra le parti di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Compensa le spese tra le parti di lite.
Così deciso in Salerno, lì 20.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6457 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c.”, vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Liliana Vicedomini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecorvino
Rovella (SA) al Corso Umberto I n. 17;
Opponente
E
Controparte_1
, C.F. in persona del procuratore speciale,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Pannunzio, unitamente alla quale elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Simonetti in Palma Campania (NA), piazza De Martino, n. 68;
Opposto
Nonché
, P. Iva: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Sabrina Scarparo, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ribera, n. 4;
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex artt. 615 c.p.c., parte opponente impugnava la cartella di pagamento n. 100 2020 0011727406000 dell'importo di € 36.199,65, notificata in data 29.07.2024 a mezzo raccomandata a/r, per un credito inerente al finanziamento agevolato DL 185/00 concesso nell'anno 2009 da Sviluppo IT S.p.A. (oggi Controparte_1
).
[...]
In via preliminare, l'istante contestava la titolarità della pretesa creditoria in capo ad , CP_1 assumendo di aver concluso, a suo tempo, l'operazione di finanziamento con la società Sviluppo IT S.p.A. Deduceva, poi, l'illegittimità dell'atto opposto in quanto non preceduto dalla valida notifica di quello supposto, nonché la sopravvenuta prescrizione del credito, anche con riguardo agli importi dovuti a titolo di interessi, per i quali lamentava la mancata indicazione dei criteri di calcolo adoperati.
Concludeva, pertanto, domandando all'adito giudicante di provvedere a: “In via preliminare e cautelare sospendere l'esecuzione della cartella di pagamento impugnata per tutte le ragioni innanzi esplicate;
Nel merito:
1. Accogliere la domanda attrice e per l'effetto dichiarare illegittima, invalida
e/o nulla la cartella di pagamento n. 100 20200011727406000, avente ad oggetto il recupero del credito inerente un finanziamento agevolato D.L. 185/00, con ogni conseguente statuizione.
2. Per
l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal contribuente all'
[...]
a titolo di sorta capitale e di interessi con riferimento al Controparte_1 contratto stipulato, attesa la mancanza di legittimazione ad agire da parte della stessa;
3. Sempre nel merito e per l'effetto dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo e richieste con la cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del debito;
4. In ogni caso, revocare la cartella di pagamento opposta per le ragioni innanzi argomentate;
5. In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui all'impugnato provvedimento dovesse essere riconosciuta una qualche legittimità e/o validità, ricalcolare l'effettivo dare/avere tra le parti alla luce delle circostanziate eccezioni e deduzioni formulate dall'attrice;
6. Condannarsi parte convenuta alle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistario2.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l' che domandava il Controparte_3 rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese processuali.
In dettaglio, osservava come la pretesa iscritta a ruolo non fosse estinta, trovando applicazione il termine decennale di prescrizione.
1.2 Si costituiva altresì l' Controparte_1
(in prosieguo ) che, in via preliminare, ricostruiva la vicenda
[...] CP_1 sostanziale, puntualizzando come la pretesa in contestazione originasse da un finanziamento agevolato concesso in favore dell'attrice e successivamente revocato per inadempimento della stessa, cui seguiva la notifica, in data 12.04.2017, dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 5895 GPE del
21.03.2017. In ordine al primo motivo di censura afferente alla propria carenza di legittimazione, precisava come la società Sviluppo IT S.p.A. avesse cambiato denominazione in già CP_1 dall'anno 2009. Nel merito, lamentava l'inammissibilità dei motivi spiegati avverso il titolo esecutivo, e, nondimeno, sosteneva che lo stesso era stato ritualmente notificato. Quanto alla dedotta prescrizione rilevava la applicabilità del termine decennale anche con riguardo agli interessi dovuti sui singoli ratei. Concludeva, infine, per il rigetto delle domande e la vittoria di spese processuali.
2. In via del tutto preliminare, il Tribunale condivide il rilievo di parte opposta in ordine alla mutata denominazione della società Sviluppo IT nell'attuale , quale circostanza, peraltro, CP_1 già venuta in essere alla stipulazione del contratto di finanziamento agevolato, che nell'intestazione reca indicazione dell'“ Controparte_1
l'originaria denominazione della società era come sopra
[...] Parte_2 modificata dall'assemblea dai soci in data 18 luglio 2007”. Ne discende l'infondatezza del motivo articolato sulla carenza di potere ad emettere l'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella ivi opposta.
2.1 Sempre in limine litis, va rilevato che l'azione promossa da parte dell'opponente è da qualificarsi cumulativamente quale opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (essendo dedotta tanto la sopravvenuta inesistenza del diritto di credito in capo a controparte, quanto vizi di regolarità formale della sequenza procedimentale adottata).
Conseguentemente, va scrutinata la tempestività dell'azione in relazione ai motivi di censura concernenti al quomodo dell'azione esecutiva, da ricondursi al perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per la quale il termine di proposizione della domanda è quello di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume viziato (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487). Ebbene, detto termine risulta elasso avendo l'opponente proceduto a notificare l'atto introduttivo di lite solamente in data 26.08.2024, a fronte del ricevimento della cartella di pagamento in data
29.07.2024, con la conseguenza che le contestazioni sussumibili nella opposizione agli atti esecutivi non siano ammissibili.
3. Con riguardo a quelle sussumibili nell'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., va rilevato come l'attore deduca la sopravvenuta prescrizione del credito in contestazione, articolando la doglianza anche in riferimento agli importi richiesti a titolo di interessi. In atri termini, sostiene che la pretesa creditoria sia prescritta nella sua interezza, sia con riguardo alla sorte capitale afferente al recupero delle somme erogate da per il finanziamento ex d.lgs. 185/00 sia per quelle CP_1 computate a titolo di interessi dovuti.
In proposito, deve rilevarsi come nel contratto di mutuo l'obbligazione restitutoria sia considerata unica e la ripartizione in rate rappresenti soltanto una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario. Ciò comporta che la prescrizione del diritto al rimborso della somma inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata. Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (cfr. Cass.
Civ., n. 17798 del 30.8.2011; cfr. anche Cass. Civ., n. 18951 dell'8.8.2013). Inoltre, "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti"
(cfr. Cass. civ. n. 4232/2023, n. n. 18915/2013, n. 17798/2011, n. 12707/2002, n. 1110/1994, etc.).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ribadito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4, c.c. si riferisca alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non sia applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ., n. 30546 del 20.12.2017).
3.1 Tanto chiarito sul piano interpretativo, si osserva come parte opponente invochi la sopravvenuta prescrizione del credito lamentandone il decorso dalla stipulazione del contratto di finanziamento, nell'anno 2009, e sino alla notifica della cartella opposta, avvenuta nell'anno 2024.
Di contro, le parti convenute sostengono la piena validità ed efficacia della pretesa richiamata nell'intimazione impugnata, ritualmente preceduta dalla notifica del titolo sotteso all'incoata azione esecutiva, in data 12.04.2017. In dettaglio, , quale ente impositore, allega il relativo avviso CP_1 di ricevimento sottoscritto dalla madre di parte attorea.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 139 comma 1 del codice di procedura civile preveda che, in assenza del destinatario, la notificazione debba essere effettuata nel comune di sua residenza, ricercandolo nella sua abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In base al successivo comma 2, se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. È principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, quello secondo cui: "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa"
(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003). Infatti, ai fini della regolarità della notificazione di atti mediante consegna a persona addetta alla casa od alla sede, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che è da presumere, così come il fatto che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, spettando, quindi, al destinatario vincere la presunzione in parola con la prova contraria.
Ancora, pare utile rammentare che qualora si dubiti della valenza probatoria della documentazione offerta dalla controparte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Nello specifico, la parte attorea, a fronte delle allegazioni prodotte dalle controparti, ha genericamente lamentato la produzione della documentazione in copia e non in originale. Invero, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, occorreva una manifestazione chiara, circostanziata ed inequivoca del perché il documento prodotto in copia non corrispondesse all'originale (cfr. Cass. sentenza n. 15790 del 29.7.2016), qui mancata.
A tanto discende, al lume del valore probatorio del compendio documentale offerto, che la prescrizione ordinaria decennale non sia affatto decorsa in ordine alla pretesa oggetto di contestazione, essendo stato interrotto il termine estintivo in data 12.4.2017, con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento.
4. A seguire va considerato il denunziato vizio di omessa motivazione. Parte opponente sostiene che l'atto di intimazione sia illegittimo in quanto non recante in modo dettagliato le modalità di calcolo degli interessi moratori praticati per il credito in esame.
Sul punto, va rilevato come gli interessi di mora siano dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo e che l'indicazione riportata nelle cartelle di pagamento mediante rinvio all'art. 30 del d.P.R. n. 602 del
1973, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, assurga a motivazione chiara poiché riferita ad atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (cfr. Cass. 21/02/2017, n. 4376).
Non può dirsi, dunque, sussistente alcun vizio motivatorio in punto di determinazione degli interessi di mora.
Dal mancato accoglimento anche di tale ultimo profilo di doglianza, discende l'integrale rigetto della domanda attorea.
5. Non resta che regolamentare le spese di giudizio, le quali al lume degli orientamenti ondivaghi espressi nella materia vanno integralmente compensate tra le parti di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Compensa le spese tra le parti di lite.
Così deciso in Salerno, lì 20.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)