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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 199/2025 promossa da:
(C.F: , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini della presente procedura domiciliato alla via Cavour n. 25, presso lo studio dell'Avv. Pina Scigliano (C.F: ; pec C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 ricorrente
E
(C.F: ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(Lu), via Pesciatina n. 546, ed ai fini della presente procedura domiciliata in Cirò Marina alla Terza Traversa di Via Virghe, 1 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Liotti (C.F. C.F._4 pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 17.02.2025, esponeva: Parte_1
- di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con;
CP_1
- che dalla loro unione è nato, in data 24.08.2023, il figlio , regolarmente riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori;
- che la famiglia ha avuto residenza abituale in Cirò Marina;
- che nel mese di maggio 2024, la IG.ra ha deciso di ritornare nel proprio paese di CP_1 origine, in provincia di Lucca, portando con sé il figlio . Per_1 Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponendo: affido condiviso del minore con residenza abituale presso il padre;
Per_1 stabilire che la madre potrà fare visita al figlio ogni volta che lo riterrà opportuno;
previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre in favore del figlio pari ad Euro 250,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie.
1).1 Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , la quale faceva rilevare di CP_1 aver trovato un accordo con il IG. . Parte_1
1).2 Con decreto di assegnazione della causa del 09.03.2025, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 21.05.2025; a quest'ultima udienza compariva il difensore di parte ricorrente che chiedeva la decisione della causa alle condizioni concordate tra le parti.
Per consentire alle parti la produzione di integrazione documentale, l'udienza veniva rinviata al
28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; per tale udienza i difensori depositavano note scritte unitamente all'accordo sottoscritto, chiedendo che la causa fosse decisa alle condizioni ivi contenute:
“1) nato a [...] il [...] è affidato in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso la madre, in Capannori- Fraz. Segromigno In Piano, via Pesciatina
n. 546;
2) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e preavviso di giorni quindici, compatibilmente con le eIGenze di vita del bambino;
3) Le festività di Natale, Capodanno e di Pasqua e le vacanze estive, saranno alternate tra i genitori;
durante questi periodi sarà la IG.ra ad accompagnare il figlio presso la residenza del padre CP_1 che lo terrà per una durata non inferiore a 10 giorni;
4) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio - anche quelle di natura economica - relativamente all'istruzione, all'educazione
(orientamento scolastico e lavorativo, socializzazione primaria e secondaria) ed alla salute
(prevenzione e benessere fisico e psicologico) tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni.
5) corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio, la somma di € 250,00 mensili;
6) Le spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche, che si renderanno necessarie, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico sarà percepito interamente da CP_1
8) Ogni eventuale variazione di residenza dovrà essere comunicata in via preventiva al genitore non collocatario;
9) Il rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori”. Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, i fatti desunti dalla trattazione della causa infatti dimostrano: - che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
-che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
- che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che, di conseguenza, il Tribunale può pronunciarsi in senso conforme.
Avendo le parti raggiunto un accordo in corso di causa, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 199/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 199/2025 promossa da:
(C.F: , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini della presente procedura domiciliato alla via Cavour n. 25, presso lo studio dell'Avv. Pina Scigliano (C.F: ; pec C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1 ricorrente
E
(C.F: ), nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
(Lu), via Pesciatina n. 546, ed ai fini della presente procedura domiciliata in Cirò Marina alla Terza Traversa di Via Virghe, 1 presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Liotti (C.F. C.F._4 pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 17.02.2025, esponeva: Parte_1
- di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con;
CP_1
- che dalla loro unione è nato, in data 24.08.2023, il figlio , regolarmente riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori;
- che la famiglia ha avuto residenza abituale in Cirò Marina;
- che nel mese di maggio 2024, la IG.ra ha deciso di ritornare nel proprio paese di CP_1 origine, in provincia di Lucca, portando con sé il figlio . Per_1 Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, disponendo: affido condiviso del minore con residenza abituale presso il padre;
Per_1 stabilire che la madre potrà fare visita al figlio ogni volta che lo riterrà opportuno;
previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre in favore del figlio pari ad Euro 250,00 mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie.
1).1 Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , la quale faceva rilevare di CP_1 aver trovato un accordo con il IG. . Parte_1
1).2 Con decreto di assegnazione della causa del 09.03.2025, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 21.05.2025; a quest'ultima udienza compariva il difensore di parte ricorrente che chiedeva la decisione della causa alle condizioni concordate tra le parti.
Per consentire alle parti la produzione di integrazione documentale, l'udienza veniva rinviata al
28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; per tale udienza i difensori depositavano note scritte unitamente all'accordo sottoscritto, chiedendo che la causa fosse decisa alle condizioni ivi contenute:
“1) nato a [...] il [...] è affidato in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso la madre, in Capannori- Fraz. Segromigno In Piano, via Pesciatina
n. 546;
2) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e preavviso di giorni quindici, compatibilmente con le eIGenze di vita del bambino;
3) Le festività di Natale, Capodanno e di Pasqua e le vacanze estive, saranno alternate tra i genitori;
durante questi periodi sarà la IG.ra ad accompagnare il figlio presso la residenza del padre CP_1 che lo terrà per una durata non inferiore a 10 giorni;
4) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio - anche quelle di natura economica - relativamente all'istruzione, all'educazione
(orientamento scolastico e lavorativo, socializzazione primaria e secondaria) ed alla salute
(prevenzione e benessere fisico e psicologico) tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni.
5) corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio, la somma di € 250,00 mensili;
6) Le spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche, che si renderanno necessarie, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) L'assegno unico sarà percepito interamente da CP_1
8) Ogni eventuale variazione di residenza dovrà essere comunicata in via preventiva al genitore non collocatario;
9) Il rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori”. Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, i fatti desunti dalla trattazione della causa infatti dimostrano: - che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
-che anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
- che l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- che, pertanto, le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che, di conseguenza, il Tribunale può pronunciarsi in senso conforme.
Avendo le parti raggiunto un accordo in corso di causa, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 199/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli