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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 3808/2025 V.G. e contestuale domanda di divorzio promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/06/1970, residente in [...], VIA PRIVATA GOLFO PARADISO 14 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BERNI FRANCESCA
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti e
, C.F. nato a [...]_2 C.F._3
(GE), il 01/01/1968, residente in [...], VIA PRIVATA STENERI 18, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LAMBERTI
EL (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in RECCO (GE) il
05/04/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione coniugale è nato a [...] il [...] il figlio;
Per_1
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con separata ordinanza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. i coniugi hanno già stabilito la loro nuova residenza, il signor Parte_2
presso l'immobile sito in Avegno (GE) alla Via Steneri n. 18, e la signora presso l'immobile sito in Recco (GE) alla Via Privata Golfo Pt_1
Paradiso 14; il Sig. , entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla Parte_2
sottoscrizione del presente accordo si impegna a trasferire la propria residenza in luogo differente dall'immobile sito in Via Steneri 18, Avegno
(GE), in ragione degli accordi di seguito convenuti in relazione a tale immobile.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. il figlio , attualmente minorenne (compirà 18 anni a breve), resta Per_1
affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora Per_1
materna, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori e fermo restando la volontà e le esigenze del ragazzo quasi diciottenne:
4.a) con frequenza bisettimanale secondo le esigenze del minore;
4.b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 gennaio di ogni anno;
4.c) quando il figlio sarà maggiorenne, deciderà autonomamente Per_1 dove vivere e avere la propria residenza, nonché di decidere il regime di frequentazione con i propri genitori.
5. verserà a tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00 mensili, importo che sarà Per_1
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
l'obbligo di versamento dell'importo come sopra stabilito quale contributo al mantenimento del figlio avrà decorrenza dal mese Per_1 di gennaio 2025. Il Sig. , contestualmente alla sottoscrizione Parte_2
del presente accordo, consegna alla Sig.ra l'importo Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 complessivo di Euro 1.400,00, a saldo di arretrati dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio per i mesi da gennaio 2025 Per_1
ad aprile 2025 compreso.
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico Per_1
di ciascun genitore nella misura del 50% seguendo il criterio adottato dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova;
7. la somma di cui all'assegno unico, ad oggi suddivisa equamente tra le parti nell'interesse del minore, verrà acquisita direttamente dal figlio al raggiungimento della maggiore età. Per_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
9. Nel contesto delle presenti condizioni di separazione, nonché a definizione e tacitazione delle reciproche pretese economiche, le proprietà immobiliari dei coniugi e quelle confluite nel fondo patrimoniale verranno così assegnate:
a) l'appartamento sito in Avegno (GE), Via Steneri Piano T-1, iscritto a
N.C.E.U. di detto Comune, Foglio 20, Numero 730, Categoria A/3,
b) locale ad uso autorimessa sito in Avegno (GE), Via Steneri Piano T-1, iscritto a N.C.E.U. di detto Comune, Foglio 20, Numero 687, Sub. 1,
Categoria C/6,
c) gli immobili siti in Avegno (GE), iscritto al Catasto Terreni di detto
Comune, Foglio 20, Particelle 142, 336 e 738, meglio descritti nelle premesse del presente atto, oggi cointestati ai coniugi in ragione di quote paritetiche, verranno trasferiti, in ragione della nuda proprietà e del diritto di usufrutto, secondo le seguenti modalità: la quota pari al 50% della proprietà dell'appartamento sito in Avegno (GE), Via Steneri Piano T-1 e la quota pari al 50% della proprietà locale ad uso autorimessa sito in Avegno (GE), Via Steneri
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Piano T-1, nonché la quota del 50% dei terreni siti in Avegno (GE), iscritto al Catasto Terreni di detto Comune, Foglio 20, Particelle 142,
336 e 738, oggi di pertinenza del sig. , verranno dal Parte_2
medesimo così trasferiti: a favore del figlio la Controparte_2 nuda proprietà, nonchè, a favore della sig.ra Parte_1
l'usufrutto sulla propria quota degli immobili predetti che così, a seguito dell'indicato trasferimento, il figlio sarà Controparte_2
titolare della nuda proprietà e la sig.ra del diritto di Parte_1 usufrutto in riferimento alla quota oggi di pertinenza del sig.
sui suddetti beni immobili;
per l'effetto del presente Parte_2
accordo il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa su detti Parte_2 immobili, rinunciando a far valere nei confronti della Sig.ra
[...]
qualsivoglia pretesa sui suindicati immobili, sia in relazione Pt_1 all'acquisto dei terreni sui quali gli stessi sono stati costruiti, sia in relazione ai costi sostenuti per la costruzione dei suindicati immobili;
il Sig. si impegna a trasferire altrove la propria Parte_2
residenza nel termine di giorni 30 dal deposito della sentenza di separazione;
d) l'autorimessa sita in Recco (GE), Piazzale 2 Giugno civ. 2° int. 6
Piano T, iscritto a N.C.E.U. di detto Comune, Foglio 2, Numero 1476,
Sub. 5, Categoria C/6, cointestata al signor e alla Parte_2
signora (mamma del ricorrente) in ragione di quote Persona_2 paritetiche, rimarrà al signor che così, a seguito a Parte_2
seguito della cessazione del fondo patrimoniale e rinuncia della signora , rimarrà titolare in via esclusiva della quota del Pt_1 suddetto bene immobile confluito nel fondo patrimoniale stesso;
e) la quota di proprietà pari ad un quarto dell'intero dell'appartamento sito in Recco (GE), Salita San Martino 2/7, piano 2, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Recco, Foglio 6, particella 48, Sub. 10,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4,5, rendita Euro 650,74, cointestata al signor e alla signora Parte_2 Persona_2
(mamma del ricorrente) in ragione della quota di un quarto al primo e di tre quarti la seconda, rimarrà nella disponibilità del signor che così, a seguito della cessazione del fondo Parte_2
patrimoniale e rinuncia della signora , rimarrà titolare in via Pt_1 esclusiva della quota del suddetto bene immobile confluito nel fondo patrimoniale stesso;
ogni adempimento e/o onere e/o spesa derivanti dalla cessazione del fondo patrimoniale saranno integralmente a carico del Sig. ; per l'effetto del presente accordo Parte_2
la Sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa su detti immobili, Parte_1 rinunciando a far valere nei confronti del Sig. Parte_2
qualsivoglia pretesa sui suindicati immobili, anche in relazione agli eventuali costi sostenuti per la gestione e/o manutenzione degli stessi;
ogni adempimento e/o onere e/o spesa derivanti dalla cessazione del fondo patrimoniale saranno integralmente a carico del Sig. Parte_2
.
[...]
10. in riferimento ai suddetti immobili e per tutto quanto non espressamente qui richiamato, le parti, comunque, fanno riferimento, quale oggetto della presente cessione, con relative pertinenze, allo stato di fatto e di diritto di cui ai rispettivi atti di provenienza;
11. la signora , sempre nel contesto delle presenti condizioni Parte_1
di separazione, nonché a definizione e tacitazione delle reciproche pretese economiche preso atto delle suddette attribuzioni e delle suddette imputazioni, provvederà a corrispondere al signor la Parte_2 somma complessiva di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 alla firma del ricorso, mediante assegno bancario consegnato contestualmente, fatto salvo il buon fine del titolo, ed € 10.000,00 al rogito notarile, che dovrà
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 avvenire entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, assumendosene tutte le spese notarili;
12. le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, poiché essi coniugi, con il presente accordo, provvedono ad attribuzioni immobiliari, i coniugi stessi chiedono, fin d'ora,
l'applicazione in loro proprio favore e in relazione ai successivi atti notarili necessari per la formalizzazione di quanto pattuito nel presente atto, tutte le agevolazioni fiscali e tributarie che prevedano l'esenzione e/o imposte fisse per atti di conferimento tra i coniugi in ambito del divorzio e ciò ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74, così come interpretata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e ss., richiamata, per quanto occorrer possa, la Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2E del 21 febbraio 2014;
13. i coniugi, preso atto delle suddette attribuzioni e delle suddette imputazioni in via esclusiva, da intendersi per effettuate con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, fatta salva l'esatta esecuzione di quanto previsto dal presente ricorso;
14. gli effetti personali di entrambi i coniugi nonché i regali di nozze sono ormai divisi e, pertanto, nulla hanno più a pretendere reciprocamente in tal senso, ad eccezione delle attrezzature agricole collocate presso la casa di Avegno, quali n. 1 motocarretta motore, n. 1 decespugliatore, n. 1 motosega e n. 1 betoniera, che rimarranno a beneficio del figlio , Per_1
a cui verranno dal padre donate;
15. i coniugi si concedono fin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 passaporto;
16. i coniugi manifestano il consenso ex art. 1376 c.c. a voler procedere al trasferimento degli immobili come indicato al punto n. 12 e conseguentemente ad accettarne il trasferimento, anche in nome e per conto del figlio , ancora minore di età, previa autorizzazione del Per_1
Giudice Tutelare.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Recco, Anno 1997, Numero 8, Parte 2, Serie
A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 3808/2025 V.G. e contestuale domanda di divorzio promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/06/1970, residente in [...], VIA PRIVATA GOLFO PARADISO 14 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BERNI FRANCESCA
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti e
, C.F. nato a [...]_2 C.F._3
(GE), il 01/01/1968, residente in [...], VIA PRIVATA STENERI 18, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LAMBERTI
EL (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in RECCO (GE) il
05/04/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione coniugale è nato a [...] il [...] il figlio;
Per_1
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con separata ordinanza
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. i coniugi hanno già stabilito la loro nuova residenza, il signor Parte_2
presso l'immobile sito in Avegno (GE) alla Via Steneri n. 18, e la signora presso l'immobile sito in Recco (GE) alla Via Privata Golfo Pt_1
Paradiso 14; il Sig. , entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla Parte_2
sottoscrizione del presente accordo si impegna a trasferire la propria residenza in luogo differente dall'immobile sito in Via Steneri 18, Avegno
(GE), in ragione degli accordi di seguito convenuti in relazione a tale immobile.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. il figlio , attualmente minorenne (compirà 18 anni a breve), resta Per_1
affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora Per_1
materna, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori e fermo restando la volontà e le esigenze del ragazzo quasi diciottenne:
4.a) con frequenza bisettimanale secondo le esigenze del minore;
4.b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 gennaio di ogni anno;
4.c) quando il figlio sarà maggiorenne, deciderà autonomamente Per_1 dove vivere e avere la propria residenza, nonché di decidere il regime di frequentazione con i propri genitori.
5. verserà a tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00 mensili, importo che sarà Per_1
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
l'obbligo di versamento dell'importo come sopra stabilito quale contributo al mantenimento del figlio avrà decorrenza dal mese Per_1 di gennaio 2025. Il Sig. , contestualmente alla sottoscrizione Parte_2
del presente accordo, consegna alla Sig.ra l'importo Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 complessivo di Euro 1.400,00, a saldo di arretrati dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio per i mesi da gennaio 2025 Per_1
ad aprile 2025 compreso.
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico Per_1
di ciascun genitore nella misura del 50% seguendo il criterio adottato dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova;
7. la somma di cui all'assegno unico, ad oggi suddivisa equamente tra le parti nell'interesse del minore, verrà acquisita direttamente dal figlio al raggiungimento della maggiore età. Per_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
9. Nel contesto delle presenti condizioni di separazione, nonché a definizione e tacitazione delle reciproche pretese economiche, le proprietà immobiliari dei coniugi e quelle confluite nel fondo patrimoniale verranno così assegnate:
a) l'appartamento sito in Avegno (GE), Via Steneri Piano T-1, iscritto a
N.C.E.U. di detto Comune, Foglio 20, Numero 730, Categoria A/3,
b) locale ad uso autorimessa sito in Avegno (GE), Via Steneri Piano T-1, iscritto a N.C.E.U. di detto Comune, Foglio 20, Numero 687, Sub. 1,
Categoria C/6,
c) gli immobili siti in Avegno (GE), iscritto al Catasto Terreni di detto
Comune, Foglio 20, Particelle 142, 336 e 738, meglio descritti nelle premesse del presente atto, oggi cointestati ai coniugi in ragione di quote paritetiche, verranno trasferiti, in ragione della nuda proprietà e del diritto di usufrutto, secondo le seguenti modalità: la quota pari al 50% della proprietà dell'appartamento sito in Avegno (GE), Via Steneri Piano T-1 e la quota pari al 50% della proprietà locale ad uso autorimessa sito in Avegno (GE), Via Steneri
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Piano T-1, nonché la quota del 50% dei terreni siti in Avegno (GE), iscritto al Catasto Terreni di detto Comune, Foglio 20, Particelle 142,
336 e 738, oggi di pertinenza del sig. , verranno dal Parte_2
medesimo così trasferiti: a favore del figlio la Controparte_2 nuda proprietà, nonchè, a favore della sig.ra Parte_1
l'usufrutto sulla propria quota degli immobili predetti che così, a seguito dell'indicato trasferimento, il figlio sarà Controparte_2
titolare della nuda proprietà e la sig.ra del diritto di Parte_1 usufrutto in riferimento alla quota oggi di pertinenza del sig.
sui suddetti beni immobili;
per l'effetto del presente Parte_2
accordo il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa su detti Parte_2 immobili, rinunciando a far valere nei confronti della Sig.ra
[...]
qualsivoglia pretesa sui suindicati immobili, sia in relazione Pt_1 all'acquisto dei terreni sui quali gli stessi sono stati costruiti, sia in relazione ai costi sostenuti per la costruzione dei suindicati immobili;
il Sig. si impegna a trasferire altrove la propria Parte_2
residenza nel termine di giorni 30 dal deposito della sentenza di separazione;
d) l'autorimessa sita in Recco (GE), Piazzale 2 Giugno civ. 2° int. 6
Piano T, iscritto a N.C.E.U. di detto Comune, Foglio 2, Numero 1476,
Sub. 5, Categoria C/6, cointestata al signor e alla Parte_2
signora (mamma del ricorrente) in ragione di quote Persona_2 paritetiche, rimarrà al signor che così, a seguito a Parte_2
seguito della cessazione del fondo patrimoniale e rinuncia della signora , rimarrà titolare in via esclusiva della quota del Pt_1 suddetto bene immobile confluito nel fondo patrimoniale stesso;
e) la quota di proprietà pari ad un quarto dell'intero dell'appartamento sito in Recco (GE), Salita San Martino 2/7, piano 2, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Recco, Foglio 6, particella 48, Sub. 10,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4,5, rendita Euro 650,74, cointestata al signor e alla signora Parte_2 Persona_2
(mamma del ricorrente) in ragione della quota di un quarto al primo e di tre quarti la seconda, rimarrà nella disponibilità del signor che così, a seguito della cessazione del fondo Parte_2
patrimoniale e rinuncia della signora , rimarrà titolare in via Pt_1 esclusiva della quota del suddetto bene immobile confluito nel fondo patrimoniale stesso;
ogni adempimento e/o onere e/o spesa derivanti dalla cessazione del fondo patrimoniale saranno integralmente a carico del Sig. ; per l'effetto del presente accordo Parte_2
la Sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa su detti immobili, Parte_1 rinunciando a far valere nei confronti del Sig. Parte_2
qualsivoglia pretesa sui suindicati immobili, anche in relazione agli eventuali costi sostenuti per la gestione e/o manutenzione degli stessi;
ogni adempimento e/o onere e/o spesa derivanti dalla cessazione del fondo patrimoniale saranno integralmente a carico del Sig. Parte_2
.
[...]
10. in riferimento ai suddetti immobili e per tutto quanto non espressamente qui richiamato, le parti, comunque, fanno riferimento, quale oggetto della presente cessione, con relative pertinenze, allo stato di fatto e di diritto di cui ai rispettivi atti di provenienza;
11. la signora , sempre nel contesto delle presenti condizioni Parte_1
di separazione, nonché a definizione e tacitazione delle reciproche pretese economiche preso atto delle suddette attribuzioni e delle suddette imputazioni, provvederà a corrispondere al signor la Parte_2 somma complessiva di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 alla firma del ricorso, mediante assegno bancario consegnato contestualmente, fatto salvo il buon fine del titolo, ed € 10.000,00 al rogito notarile, che dovrà
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 avvenire entro e non oltre 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, assumendosene tutte le spese notarili;
12. le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, poiché essi coniugi, con il presente accordo, provvedono ad attribuzioni immobiliari, i coniugi stessi chiedono, fin d'ora,
l'applicazione in loro proprio favore e in relazione ai successivi atti notarili necessari per la formalizzazione di quanto pattuito nel presente atto, tutte le agevolazioni fiscali e tributarie che prevedano l'esenzione e/o imposte fisse per atti di conferimento tra i coniugi in ambito del divorzio e ciò ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74, così come interpretata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e ss., richiamata, per quanto occorrer possa, la Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2E del 21 febbraio 2014;
13. i coniugi, preso atto delle suddette attribuzioni e delle suddette imputazioni in via esclusiva, da intendersi per effettuate con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo, fatta salva l'esatta esecuzione di quanto previsto dal presente ricorso;
14. gli effetti personali di entrambi i coniugi nonché i regali di nozze sono ormai divisi e, pertanto, nulla hanno più a pretendere reciprocamente in tal senso, ad eccezione delle attrezzature agricole collocate presso la casa di Avegno, quali n. 1 motocarretta motore, n. 1 decespugliatore, n. 1 motosega e n. 1 betoniera, che rimarranno a beneficio del figlio , Per_1
a cui verranno dal padre donate;
15. i coniugi si concedono fin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 passaporto;
16. i coniugi manifestano il consenso ex art. 1376 c.c. a voler procedere al trasferimento degli immobili come indicato al punto n. 12 e conseguentemente ad accettarne il trasferimento, anche in nome e per conto del figlio , ancora minore di età, previa autorizzazione del Per_1
Giudice Tutelare.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Recco, Anno 1997, Numero 8, Parte 2, Serie
A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9