Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.