Articolo 2 della Legge 1 febbraio 1962, n. 367
Articolo 1
Versione
28 giugno 1962
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.

Entrata in vigore il 28 giugno 1962