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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/01/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/01/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3704 /2022 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BONINA AMELIA e Bonina Carmela, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIANNICO GIUSEPPINA;
- resistente -
OGGETTO: reversibilità della pensione in favore del figlio inabile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20/10/2022 Parte_1
, adiva il Giudice del Lavoro, esponendo che aveva presentato domanda alla competente
[...]
CP_ sede al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità sulla pensione di cui era titolare il padre, nato il [...] e deceduto 29/08/2021; Persona_1
CP_ che, nonostante fosse affetta da gravi infermità, l' rigettava la domanda in quanto non era stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare;
che, esperito l'iter amministrativo anche con il ricorso in secondo grado, anch'esso respinto, aveva presentato azione giudiziaria, chiedendo, pertanto, il riconoscimento al diritto alla pensione di reversibilità a decorrere dal primo giorno al mese CP_ successivo alla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite.
CP_ L' costituitosi, eccepiva l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda, contestando la sussistenza dei requisiti sanitario e socioeconomico, chiedendo il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Svolta l'istruttoria documentale, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. Preliminarmente occorre osservare che non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare va rilevata l'insussistenza della prescrizione e decadenza, essendo l'azione presentata nei termini di legge.
Nel merito, la domanda deve essere dichiarata infondata in quanto non ricorrono gli estremi di cui all'art. 13 rdl n. 636/39 e succ. mod. e integr.
La norma indicata stabilisce che hanno diritto alla pensione di reversibilità, tra gli altri, i figli maggiorenni totalmente inabili che vivevano a carico del pensionato. La stessa disposizione statuisce che i figli superstiti si considerano a carico del pensionato se questi provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
In merito alla determinazione di elementi oggettivi per la valutazione della c.d. vivenza a CP_ carico, l' con delibera 31.10.2000, n. 478, ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Tale criterio è stato ritenuto valido dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. 14996/2007).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad allegare di essere totalmente invalida alla morte del genitore e di non aver mai posseduto redditi, ma nulla ha validamente dimostrato in ordine al suindicato requisito socioeconomico, né tanto meno ha offerto prova del possesso del medesimo con produzione documentale quale un'attestazione proveniente dall' Organizzazione_1
limitandosi ad offrire un'autocertificazione in tal senso, come tale priva di valore probatorio in giudizio in quanto atto di parte contenente dichiarazioni a sé favorevoli.
Vi è di più. L' , nel costituirsi in giudizio ha specificamente contestato che la ricorrente CP_1
possedesse il requisito socioeconomico anzidetto, soffermandosi proprio sulla inidoneità dell'autocertificazione a dimostrare in giudizio il possesso del detto requisito.
Orbene, neppure a seguito di tale specifica contestazione la ricorrente ha inteso produrre
(recte, di essere autorizzata a produrre) documentazione attestante, con valore certificativo, il mancato possesso di redditi propri ed ogni altra circostanza utile a fondare il convincimento della propria effettiva vivenza a carico del defunto padre.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito agli ulteriori requisiti richiesti dalla legge (quale quello sanitario) per l'ottenimento della pensione di reversibilità appare superflua.
Consegue che la domanda, infondata per carenza della prova del requisito socio-economico, va rigettata.
In considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Patti, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato in Cancelleria il 20/10/2022 , così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Patti, 11/01/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena