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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 61/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ CONSIGLIERA
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERA rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.C. 61/2025 promossa in sede di appello da
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Parte_1
IA LO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre Annunziata (NA), via Maresca n. 12;
- APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Controparte_1
CA TO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Asti, via Pietro Micca n. 11;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE (condizionato)
avverso la sentenza n. 617/2024 emessa in data 25.09.2024 (dep. in data 30.09.2024) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 765/2024), in ordine all'affidamento della figlia minore Per_1 dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 7.11.2025, in particolare:
Parte appellante:
“1) accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza nonché della sentenza oggetto della spiegata impugnativa e per l'effetto rimettere in termini l'esponente per controdedurre , in ogni caso respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto
2) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_1 rideterminando altresì l'esercizio della potestà genit d il diritto di visita dello stesso
3) con vittoria di spese.”.
Parte appellata:
“1. dichiarare inammissibile il ricorso, per essere stato proposto oltre i termini di legge;
2. Nel merito, confermare la sentenza di primo grado, e respingere l'appello perché infondato;
3. In via di appello incidentale, condizionato anche al solo parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, condannare il al Pt_1 versamento della somma di euro 250,00 mensili, oltre aggiornamen le ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
Con condanna alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Dall'unione dei signori e è nata ad [...] la Controparte_1 Parte_1 figlia il 17.10.2019. Persona_2
Con ricorso in data 10.04.2024 la sig.ra adiva il Tribunale Ordinario di CP_1
Asti chiedendo che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore Nonostante la ritualità della notifica, Per_1 il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Con sentenza in data 25.09.2024 (dep. il 30.09.2024) il Tribunale Ordinario di Asti ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con possibilità per il padre, ove interessato a vedere la figlia, di concordare con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, incontri con cadenza inizialmente quindicinale;
ha posto a carico del sig. un contributo per Pt_1 il mantenimento della figlia pari a € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha condannato il sig. a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, Pt_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nella sentenza in esame, il Primo Giudice evidenziava quanto segue. In punto affidamento della minore, il Giudice osservava che il disinteresse affettivo e materiale manifestato dal sig. nei confronti della figlia (come Pt_1 dichiarato dalla madre nel ricorso introduttivo, il padre nel 2022 si era trasferito in Campania, disinteressandosi di dal punto di vista morale e affettivo), Per_1 confermato anche in primo grado con la scelta del resistente di non costituirsi e non presenziare personalmente all'udienza, era indice di una capacità genitoriale carente, idonea ad arrecare pregiudizio alla minore. Il Tribunale accoglieva, pertanto, la domanda di affidamento esclusivo della minore avanzata dalla madre, prevedendo tuttavia la possibilità per il padre, ove avesse voluto recuperare il rapporto con la figlia, di concordare con la sig.ra eventuali incontri con CP_1 la figlia. In punto mantenimento della minore, il Tribunale, in assenza di elementi di segno contrario, presumeva la normale capacità lavorativa del sig. Pt_1
e dava atto che: la sig.ra era dipendente delle percepiva una CP_1 CP_2 retribuzione mensile di € 1.400/1.500 mensili per 14 mensilità, viveva unitamente alla figlia in casa di proprietà ed era titolare di una vettura appena acquistata per la quale pagava una rata di mutuo di € 328 al mese;
il sig.
era titolare di una ditta individuale, AG WORLD SHOP DI GARGIULO Pt_1
CIRO, con sede in Torre Annunziata – che trattava la vendita, la riparazione e l'assemblaggio di computer, nonché il commercio al dettaglio di qualunque prodotto non alimentare via internet – e non risultava titolare di beni immobili. Alla luce di tali elementi e ai fini della determinazione dell'entità del contributo per il mantenimento di il Tribunale, tenuto conto, da una parte, Per_1 dell'esclusiva permanenza della minore presso la madre e del diritto della minore ad un mantenimento tale da assicurarle il soddisfacimento delle esigenze primarie e, dall'altro, delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, quantificava il contributo per il mantenimento in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il sig. , chiedendo Pt_1 di accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo in primo grado, del decreto di fissazione di udienza e della sentenza appellata e, per l'effetto, di essere rimesso in termini per controdedurre;
in riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia, con rideterminazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di visita padre-figlia. In merito alla nullità della notifica, l'appellante dava atto di essere venuto a conoscenza della sentenza qui appellata solo in data 9.11.2024 a seguito di un messaggio whatsapp inoltrato dalla sig.ra Il sig. CP_1 Pt_1 rappresentava, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente al decreto di fissazione di udienza, veniva notificato all'indirizzo pec del quale l'odierno appellante non era a Email_1 conoscenza, essendo stato aperto d'ufficio dalla Camera di Commercio a seguito della scadenza, in data 19.10.2022, della casella pec all'epoca utilizzata dal
, ossia (cfr. doc. di parte, in atti). L'appellante, Pt_1 Email_2 preliminarmente, dava atto dell'ammissibilità dell'appello interposto, deducendo che, per giurisprudenza costante e come previsto da ultimo con la Riforma Cartabia, il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio è quello ordinario, ossia quello di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.: pertanto, essendo venuto a conoscenza della sentenza de qua solo in data 9.11.2024, l'appello sarebbe da considerare tempestivo (in quanto iscritto telematicamente il 6.12.2024). Ciò premesso, nel merito l'appellante contestava quanto in sentenza rappresentato circa la sua “scelta di non costituirsi né di presenziare personalmente” all'udienza fissata in primo grado, precisando che egli non aveva avuto alcuna contezza della pendenza del procedimento. Tutto ciò evidenziato, l'appellante riteneva la sentenza erronea e ne chiedeva la riforma in punto affidamento esclusivo non sussistendone i presupposti.
Si è costituita l'appellata, sig.ra chiedendo, in via preliminare, di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto intempestivo. Nel merito, chiedeva di confermare la sentenza impugnata e, in via di appello incidentale, ma condizionato anche al solo parziale accoglimento dell'appello, chiedeva di aumentare il contributo per il mantenimento della figlia posto a carico dell'appellante a € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con condanna alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Preliminarmente la sig.ra eccepiva la tardività dell'appello. CP_1
Rappresentava che la sentenza risultava notificata al sig. , a mezzo Pt_1 pec, in data 04.10.2024 al suo domicilio digitale, tratto dal registro delle imprese, (attivo e collegato all'impresa del sig. CodiceFiscale_1
); ne conseguiva, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza Pt_1 appellata. La parte depositava sul punto prova dell'avvenuta notifica. L'appellata contestava poi la dichiarazione di parte ricorrente secondo cui lo stesso era titolare di una pec “a sua insaputa” ed era venuto a conoscenza della gravata sentenza solo in data 9.11.2024, precisando che il sig. aveva, in ogni Pt_1 caso, l'obbligo di conoscere il proprio domicilio digitale – peraltro anche attivo – e di consultarlo, essendo destinato alla ricezione di ogni tipo di atto. Aggiungeva, tra l'altro, di aver effettuato la notifica della sentenza a mezzo pec ai sensi dell'art. 137 c.p.c., essendo il destinatario titolare di domicilio digitale inserito in pubblici elenchi. Nel merito, ove ritenuto l'appello tempestivo, la sig.ra chiedeva il CP_1 rigetto dello stesso, in quanto infondato, deducendo che: il sig. non Pt_1 andava a trovare la figlia a Canelli dal 2022 (essendo sempre stata la madre ad accompagnare la figlia, in estate, in Campania per incontrare il padre); non pagava le spese straordinarie (asilo e visite mediche); insultava e minacciava l'odierna appellata;
non comunicava le proprie risorse finanziarie;
non aveva pagato nulla di quanto imposto dal Giudice, eccetto l'assegno mensile di € 200,00. Secondo la madre, quindi, il sig. aveva dimostrato con il suo Pt_1 comportamento di essere del tutto assente non solo fisicamente, ma anche rispetto alle necessità educative della figlia e ciò dimostrava la correttezza della decisione del Primo Giudice rispetto all'affidamento esclusivo della minore alla madre, dal momento che un eventuale affidamento condiviso ad entrambi i genitori avrebbe potuto rivelarsi contrario all'interesse della piccola. Infine, la sig.ra ove l'appello fosse stato accolto anche solo parzialmente, CP_1 riproponeva in via incidentale la domanda di contributo per il mantenimento della figlia formulata nel proprio ricorso introduttivo, pari a € 250,00 mensili, alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, considerando tra l'altro che il sig. non aveva ancora prodotto alcunché al riguardo. Pt_1
** All'udienza del 13.6.2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 7.11.2025, assegnando termine alle parti fino al 4.9.2025 per le note conclusive e fino al 27.10.2025 per le note di replica e invitando a trattare la questione della validità della notifica a mezzo pec.
All'udienza del 07.11.2025, le parti richiamavano i propri rispettivi atti e chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione.
**
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività dell'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Deve osservarsi, invero, che non è contestato (come peraltro risultante in atti dalla documentazione prodotta dalla convenuta) che la sentenza di primo grado sia stata notificata al sig. , al suo domicilio digitale PEC, in data Pt_1
4.10.2024 (il ricorso in appello è stato poi da lui iscritto telematicamente in data 6.12.2024 e quindi già decorsi i 30 giorni ai sensi dell'art. 325 c.p.c.).
Neppur è contestato che tale domicilio digitale fosse attivo e collegato alla sua impresa, in CodiceFiscale_1 quanto attivato d'ufficio dall'autorità competente (Camera di Commercio, ai sensi dell' art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76) sin dall'11.1.2023, in seguito alla disattivazione di precedente casella PEC in data 19.10.2022, non rinnovata (come peraltro risultante dalle stesse dichiarazioni e produzioni del sig. ). Pt_1
Orbene, il sig. aveva, in ogni caso, l'obbligo di conoscere il proprio Pt_1 domicilio digitale – peraltro anche attivo – e di consultarlo, essendo destinato alla ricezione di ogni tipo di atto, non potendo ritenersi scusabile una sua omissione in tal senso (domicilio digitale inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC). Invero, l'articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 ha introdotto per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario: a) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese); b) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese). Secondo l'art. 3 bis della medesima legge la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
La notificazione, dunque, della sentenza di primo grado è stata eseguita correttamente dalla parte attualmente appellata, sig.ra all'appellante, CP_1 sig. , ai sensi della normativa specifica sopra ricordata, in combinato Pt_1 disposto con la previsione generale dell'art. 137 c.p.c., ultimo comma.
A ciò deve aggiungersi che del tutto correttamente la notifica è stata eseguita all'indirizzo PEC indicato anche se afferente ad atto giudiziario non relativo all'attività di impresa del titolare. Sul punto deve infatti ricordarsi la pronuncia della Suprema Corte (Sez. I civile, ordinanza n.1615/25, pubblicata il 22.1.2025) laddove si afferma che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”.
Pertanto, anche sotto tale profilo la notifica della sentenza di primo grado alla parte attualmente appellante, sig. , deve ritenersi validamente Pt_1 perfezionata in data 4.10.2024, con conseguente tardività del ricorso in appello dallo stesso iscritto telematicamente il successivo 6.12.2024.
L'appello deve, quindi, dichiararsi inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale inammissibilità processuale assorbe ogni altro e diverso profilo di merito (compreso l'appello incidentale condizionato anche al solo parziale accoglimento dell'appello principale, proposto dalla sig.ra . CP_1 Alla luce della natura articolata e processuale della decisione non sussistono gli estremi per accogliere la richiesta (di parte appellata) di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig. Parte_1
, soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite
[...] dall'appellata, sig.ra , spese che vengono liquidate secondo i Controparte_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 per fase decisoria ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa..
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Visto l'art. 473 bis.30 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 617/2024 emessa in data 25.9.2024 dal Tribunale Ordinario di Asti, proposto da (appellante) nei confronti di (appellata), Parte_1 Controparte_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
dichiara l'appello inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle spese Parte_1 del grado sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese Controparte_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 per fase decisoria ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa..
Si comunichi.
Così deciso il 21.11.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Cons. est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ CONSIGLIERA
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERA rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.C. 61/2025 promossa in sede di appello da
, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Parte_1
IA LO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre Annunziata (NA), via Maresca n. 12;
- APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Controparte_1
CA TO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Asti, via Pietro Micca n. 11;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE (condizionato)
avverso la sentenza n. 617/2024 emessa in data 25.09.2024 (dep. in data 30.09.2024) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 765/2024), in ordine all'affidamento della figlia minore Per_1 dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 7.11.2025, in particolare:
Parte appellante:
“1) accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza nonché della sentenza oggetto della spiegata impugnativa e per l'effetto rimettere in termini l'esponente per controdedurre , in ogni caso respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto
2) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_1 rideterminando altresì l'esercizio della potestà genit d il diritto di visita dello stesso
3) con vittoria di spese.”.
Parte appellata:
“1. dichiarare inammissibile il ricorso, per essere stato proposto oltre i termini di legge;
2. Nel merito, confermare la sentenza di primo grado, e respingere l'appello perché infondato;
3. In via di appello incidentale, condizionato anche al solo parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, condannare il al Pt_1 versamento della somma di euro 250,00 mensili, oltre aggiornamen le ISTAT, quale contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
Con condanna alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Dall'unione dei signori e è nata ad [...] la Controparte_1 Parte_1 figlia il 17.10.2019. Persona_2
Con ricorso in data 10.04.2024 la sig.ra adiva il Tribunale Ordinario di CP_1
Asti chiedendo che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore Nonostante la ritualità della notifica, Per_1 il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Con sentenza in data 25.09.2024 (dep. il 30.09.2024) il Tribunale Ordinario di Asti ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con possibilità per il padre, ove interessato a vedere la figlia, di concordare con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, incontri con cadenza inizialmente quindicinale;
ha posto a carico del sig. un contributo per Pt_1 il mantenimento della figlia pari a € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha condannato il sig. a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, Pt_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nella sentenza in esame, il Primo Giudice evidenziava quanto segue. In punto affidamento della minore, il Giudice osservava che il disinteresse affettivo e materiale manifestato dal sig. nei confronti della figlia (come Pt_1 dichiarato dalla madre nel ricorso introduttivo, il padre nel 2022 si era trasferito in Campania, disinteressandosi di dal punto di vista morale e affettivo), Per_1 confermato anche in primo grado con la scelta del resistente di non costituirsi e non presenziare personalmente all'udienza, era indice di una capacità genitoriale carente, idonea ad arrecare pregiudizio alla minore. Il Tribunale accoglieva, pertanto, la domanda di affidamento esclusivo della minore avanzata dalla madre, prevedendo tuttavia la possibilità per il padre, ove avesse voluto recuperare il rapporto con la figlia, di concordare con la sig.ra eventuali incontri con CP_1 la figlia. In punto mantenimento della minore, il Tribunale, in assenza di elementi di segno contrario, presumeva la normale capacità lavorativa del sig. Pt_1
e dava atto che: la sig.ra era dipendente delle percepiva una CP_1 CP_2 retribuzione mensile di € 1.400/1.500 mensili per 14 mensilità, viveva unitamente alla figlia in casa di proprietà ed era titolare di una vettura appena acquistata per la quale pagava una rata di mutuo di € 328 al mese;
il sig.
era titolare di una ditta individuale, AG WORLD SHOP DI GARGIULO Pt_1
CIRO, con sede in Torre Annunziata – che trattava la vendita, la riparazione e l'assemblaggio di computer, nonché il commercio al dettaglio di qualunque prodotto non alimentare via internet – e non risultava titolare di beni immobili. Alla luce di tali elementi e ai fini della determinazione dell'entità del contributo per il mantenimento di il Tribunale, tenuto conto, da una parte, Per_1 dell'esclusiva permanenza della minore presso la madre e del diritto della minore ad un mantenimento tale da assicurarle il soddisfacimento delle esigenze primarie e, dall'altro, delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori, quantificava il contributo per il mantenimento in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il sig. , chiedendo Pt_1 di accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo in primo grado, del decreto di fissazione di udienza e della sentenza appellata e, per l'effetto, di essere rimesso in termini per controdedurre;
in riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia, con rideterminazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto di visita padre-figlia. In merito alla nullità della notifica, l'appellante dava atto di essere venuto a conoscenza della sentenza qui appellata solo in data 9.11.2024 a seguito di un messaggio whatsapp inoltrato dalla sig.ra Il sig. CP_1 Pt_1 rappresentava, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente al decreto di fissazione di udienza, veniva notificato all'indirizzo pec del quale l'odierno appellante non era a Email_1 conoscenza, essendo stato aperto d'ufficio dalla Camera di Commercio a seguito della scadenza, in data 19.10.2022, della casella pec all'epoca utilizzata dal
, ossia (cfr. doc. di parte, in atti). L'appellante, Pt_1 Email_2 preliminarmente, dava atto dell'ammissibilità dell'appello interposto, deducendo che, per giurisprudenza costante e come previsto da ultimo con la Riforma Cartabia, il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio è quello ordinario, ossia quello di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.: pertanto, essendo venuto a conoscenza della sentenza de qua solo in data 9.11.2024, l'appello sarebbe da considerare tempestivo (in quanto iscritto telematicamente il 6.12.2024). Ciò premesso, nel merito l'appellante contestava quanto in sentenza rappresentato circa la sua “scelta di non costituirsi né di presenziare personalmente” all'udienza fissata in primo grado, precisando che egli non aveva avuto alcuna contezza della pendenza del procedimento. Tutto ciò evidenziato, l'appellante riteneva la sentenza erronea e ne chiedeva la riforma in punto affidamento esclusivo non sussistendone i presupposti.
Si è costituita l'appellata, sig.ra chiedendo, in via preliminare, di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto intempestivo. Nel merito, chiedeva di confermare la sentenza impugnata e, in via di appello incidentale, ma condizionato anche al solo parziale accoglimento dell'appello, chiedeva di aumentare il contributo per il mantenimento della figlia posto a carico dell'appellante a € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con condanna alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Preliminarmente la sig.ra eccepiva la tardività dell'appello. CP_1
Rappresentava che la sentenza risultava notificata al sig. , a mezzo Pt_1 pec, in data 04.10.2024 al suo domicilio digitale, tratto dal registro delle imprese, (attivo e collegato all'impresa del sig. CodiceFiscale_1
); ne conseguiva, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza Pt_1 appellata. La parte depositava sul punto prova dell'avvenuta notifica. L'appellata contestava poi la dichiarazione di parte ricorrente secondo cui lo stesso era titolare di una pec “a sua insaputa” ed era venuto a conoscenza della gravata sentenza solo in data 9.11.2024, precisando che il sig. aveva, in ogni Pt_1 caso, l'obbligo di conoscere il proprio domicilio digitale – peraltro anche attivo – e di consultarlo, essendo destinato alla ricezione di ogni tipo di atto. Aggiungeva, tra l'altro, di aver effettuato la notifica della sentenza a mezzo pec ai sensi dell'art. 137 c.p.c., essendo il destinatario titolare di domicilio digitale inserito in pubblici elenchi. Nel merito, ove ritenuto l'appello tempestivo, la sig.ra chiedeva il CP_1 rigetto dello stesso, in quanto infondato, deducendo che: il sig. non Pt_1 andava a trovare la figlia a Canelli dal 2022 (essendo sempre stata la madre ad accompagnare la figlia, in estate, in Campania per incontrare il padre); non pagava le spese straordinarie (asilo e visite mediche); insultava e minacciava l'odierna appellata;
non comunicava le proprie risorse finanziarie;
non aveva pagato nulla di quanto imposto dal Giudice, eccetto l'assegno mensile di € 200,00. Secondo la madre, quindi, il sig. aveva dimostrato con il suo Pt_1 comportamento di essere del tutto assente non solo fisicamente, ma anche rispetto alle necessità educative della figlia e ciò dimostrava la correttezza della decisione del Primo Giudice rispetto all'affidamento esclusivo della minore alla madre, dal momento che un eventuale affidamento condiviso ad entrambi i genitori avrebbe potuto rivelarsi contrario all'interesse della piccola. Infine, la sig.ra ove l'appello fosse stato accolto anche solo parzialmente, CP_1 riproponeva in via incidentale la domanda di contributo per il mantenimento della figlia formulata nel proprio ricorso introduttivo, pari a € 250,00 mensili, alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, considerando tra l'altro che il sig. non aveva ancora prodotto alcunché al riguardo. Pt_1
** All'udienza del 13.6.2025, la Corte rinviava la causa all'udienza del 7.11.2025, assegnando termine alle parti fino al 4.9.2025 per le note conclusive e fino al 27.10.2025 per le note di replica e invitando a trattare la questione della validità della notifica a mezzo pec.
All'udienza del 07.11.2025, le parti richiamavano i propri rispettivi atti e chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione.
**
L'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività dell'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Deve osservarsi, invero, che non è contestato (come peraltro risultante in atti dalla documentazione prodotta dalla convenuta) che la sentenza di primo grado sia stata notificata al sig. , al suo domicilio digitale PEC, in data Pt_1
4.10.2024 (il ricorso in appello è stato poi da lui iscritto telematicamente in data 6.12.2024 e quindi già decorsi i 30 giorni ai sensi dell'art. 325 c.p.c.).
Neppur è contestato che tale domicilio digitale fosse attivo e collegato alla sua impresa, in CodiceFiscale_1 quanto attivato d'ufficio dall'autorità competente (Camera di Commercio, ai sensi dell' art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76) sin dall'11.1.2023, in seguito alla disattivazione di precedente casella PEC in data 19.10.2022, non rinnovata (come peraltro risultante dalle stesse dichiarazioni e produzioni del sig. ). Pt_1
Orbene, il sig. aveva, in ogni caso, l'obbligo di conoscere il proprio Pt_1 domicilio digitale – peraltro anche attivo – e di consultarlo, essendo destinato alla ricezione di ogni tipo di atto, non potendo ritenersi scusabile una sua omissione in tal senso (domicilio digitale inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC). Invero, l'articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 ha introdotto per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario: a) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese); b) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese). Secondo l'art. 3 bis della medesima legge la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
La notificazione, dunque, della sentenza di primo grado è stata eseguita correttamente dalla parte attualmente appellata, sig.ra all'appellante, CP_1 sig. , ai sensi della normativa specifica sopra ricordata, in combinato Pt_1 disposto con la previsione generale dell'art. 137 c.p.c., ultimo comma.
A ciò deve aggiungersi che del tutto correttamente la notifica è stata eseguita all'indirizzo PEC indicato anche se afferente ad atto giudiziario non relativo all'attività di impresa del titolare. Sul punto deve infatti ricordarsi la pronuncia della Suprema Corte (Sez. I civile, ordinanza n.1615/25, pubblicata il 22.1.2025) laddove si afferma che “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”.
Pertanto, anche sotto tale profilo la notifica della sentenza di primo grado alla parte attualmente appellante, sig. , deve ritenersi validamente Pt_1 perfezionata in data 4.10.2024, con conseguente tardività del ricorso in appello dallo stesso iscritto telematicamente il successivo 6.12.2024.
L'appello deve, quindi, dichiararsi inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Tale inammissibilità processuale assorbe ogni altro e diverso profilo di merito (compreso l'appello incidentale condizionato anche al solo parziale accoglimento dell'appello principale, proposto dalla sig.ra . CP_1 Alla luce della natura articolata e processuale della decisione non sussistono gli estremi per accogliere la richiesta (di parte appellata) di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig. Parte_1
, soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite
[...] dall'appellata, sig.ra , spese che vengono liquidate secondo i Controparte_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 per fase decisoria ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa..
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni – Famiglia
Visto l'art. 473 bis.30 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 617/2024 emessa in data 25.9.2024 dal Tribunale Ordinario di Asti, proposto da (appellante) nei confronti di (appellata), Parte_1 Controparte_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
dichiara l'appello inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle spese Parte_1 del grado sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese Controparte_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00 per fase decisoria ossia 3.470,00/2, attesa la semplicità delle memorie conclusive), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa..
Si comunichi.
Così deciso il 21.11.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Cons. est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO