Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 648/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 16/06/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi sono comparsi per il ricorrente l'Avv. IOP e per il Parte_1 resistente l'Avv. PASTORINO in sostituzione dell'Avv. PISANU. CP_1
E' altresì presente il funzionario informato in servizio presso Controparte_2
l' della sede di Savona, il quale Controparte_3 richiesto di chiarimento dichiara:
“Effettivamente, la motivazione data dall' a seguito dell'iniziale richiesta di CP_4 indebito era insussistente, posto che non è mai venuto meno il requisito della continuativa residenza in Italia del richiedente. In autotutela, quindi, la richiesta di indebito è stata annullata fino al marzo del 2022. Poi vi sono stati ulteriori problemi relativi all'entrata ed uscita dal nucleo familiare della figlia del A seguito Parte_1 della prima uscita del nucleo familiare, infatti, si è verificata una prima decadenza per mancata presentazione di una nuova domanda. La figlia del ricorrente poi è rientrata nel nucleo familiare e quando ne è successivamente uscita per una seconda volta, il ricorrente ha inoltrato nuova domanda amministrativa. Preciso tuttavia che il reddito di cittadinanza poteva essere erogato solo per 18 mensilità e che le mensilità residue a seguito della prima decadenza sono state erogate tra ottobre 2022 e gennaio 2023. Di queste rate secondo me due sono ad oggi formalmente indebite, ma occorre valutare la sanatoria connessa alla tempestiva presentazione della nuova ISEE. A seguito della nuova domanda amministrativa di aprile 2023 l'ufficio, probabilmente per problemi di
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18 mesi per l'erogazione della prestazione, poi cessata a seguito di modifica legislativa a dicembre 2023. È stato poi riconosciuto il reddito di inclusione. Aggiungo che il RdC è una prestazione a gestione centralizzata, noi dell'ufficio di Savona possiamo solo segnalare la problematica”.
Il funzionario viene, quindi, congedato.
L'avv. IOP a questo punto chiede il riconoscimento della prestazione in favore del suo assistito quanto ai ratei da aprile a dicembre 2023, insistendo come in atti tenendo presente anche l'intervenuta cessata materia del contendere, con vittoria di spese.
L'avv. PASTORINO insiste come in memoria;
chiede la compensazione delle spese in ragione delle difficoltà operative incontrate dall'istituto.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.45 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 16/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 648/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. IOP ALESSIO, che Parte_1
lo rappresenta e difende, in forza di mandato in atti ricorrente e
- , elettiv. dom. Controparte_5
presso l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, che lo rappresenta e difende, in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti e nell'odierno verbale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 ha chiamato in causa Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto On.le Tribunale, CP_1
contrariis reiectis, previa fissazione di udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente ricorso e per le ragioni sopraesposte: accertare e dichiarare nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
la sussistenza dei requisiti per il godimento del Reddito di cittadinanza (domande
[...]
CP_
e , per i sopra illustrati motivi. Condannare a Parte_2 Parte_3
ripristinare la prestazione in questione fin dalla data della revoca (aprile 2023) con pagamento degli arretrati oltre accessori di legge. Con ogni più ampia conseguenza in relazione agli atti antecedenti e successivi ed in particolare dichiarando che non sussiste alcun indebito relativamente al provvedimento 03/11/2023. Con la vittoria delle competenze professionali CP_1
del giudizio, ex DM 55/2014, e ss.mm.ii., anche ex art. 4, comma 8, DM cit., attesa la paese fondatezza della domanda, e rimborso spese gen.li 15%, CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore costituito, antistatario, applicati i valori medi. Sentenza esecutiva come per
Legge”.
Nell'atto introduttivo l'attore ha esposto quanto segue:
- aveva proposto domanda di Reddito di Cittadinanza nel gennaio 2021, accolta dall'Istituto;
- aveva, quindi, percepito la prestazione dal febbraio di quello stesso anno;
- aveva sempre presentato le prescritte attestazioni ISEE: il 16.1.2023 aveva presentato tale documento per il proprio nucleo familiare composto da egli stesso, dalla moglie,
e dalla figlia , ma il successivo 17.4.2023 aveva Controparte_6 Persona_1 presentato nuova dichiarazione a modifica dell'ISEE dando conto dell'avvenuto trasferimento ad altro indirizzo della figlia , come da allegate certificazioni Per_1
anagrafiche;
- il 24.4.2023, quindi, aveva proposto nuova domanda di Reddito di Cittadinanza conseguente al mutamento del nucleo familiare, corredata dell'intera documentazione;
4 - tale domanda era rimasta “bloccata” e solo nel successivo mese di agosto il patronato era venuto a conoscenza della sua reiezione con motivazione: “non accertata veridicità del nucleo dichiarato in dsu ai fini dell'art 3 del dpcm 159/2013” perchè vi sarebbe stata la “presenza di una persona in più nel nucleo rispetto ai dati dell'anagrafe comunale”;
- la funzionaria del patronato aveva sollecitato il riesame della pratica alla luce dell'errore in cui era incorso l' , senza esito;
CP_4
- il 3.11.2023 era, poi, giunta da richiesta di indebito per il Reddito di CP_1
Cittadinanza percepito dal ricorrente dal 2021 al luglio 2023 con motivazione: “non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”;
- l'esponente aveva, in realtà, sempre risieduto in Italia, come da risultanze anagrafiche in possesso dell'Istituto (dal 13/08/2014 al 09/08/2020 in Urbe, Via Profondo, 13/4, e dal 10/08/2020 si è trasferito sempre in Urbe Via Vara Inferiore, 60/1);
- aveva, poi, presentato domanda di Assegno di Inclusione Protocollo: CP_7
2024-1454909 al momento in fase di lavorazione;
- i provvedimenti emessi da erano ingiusti e privi di fondamento. CP_1
La prima udienza del 29.10.2024 è stata rinviata al fine di verificare la regolarità della notifica del ricorso ad , non costituito in giudizio. CP_1
L' si è, poi, costituito in data 30.10.2024 affermando che la prestazione revocata CP_4
era stata ripristinata come da relazione amministrativa e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere “in quanto il flusso delle comunicazioni anagrafiche pervenuto all'istituto attraverso incrocio telematico con le banche dati esterne ha determinato l'adozione in automatico di un provvedimento illegittimo, avendo il richiedente sempre mantenuto i requisiti di residenza e cittadinanza”. Secondo l'Istituto, dunque, il Reddito di Cittadinanza era effettivamente spettante al per il periodo febbraio 2021 – marzo 2022, epoca di Parte_1
trasferimento della residenza e uscita della figlia dal nucleo familiare;
per il periodo Per_1 successivo, invece, i provvedimenti adottati dall' erano da considerarsi “corretti in quanto CP_1
5 perfettamente in linea con le risultanze anagrafiche, relativamente alla composizione del nucleo familiare”.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione di cui al verbale e l'escussione del funzionario informato della pratica. CP_1
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive argomentazioni concludendo come in atti.
Quanto al periodo febbraio 2021 – marzo 2022 la prestazione è stata ripristinata in via amministrativa ed è stato annullato l'indebito: per tale periodo, quindi, è cessata la materia del contendere tra le parti, come concordemente affermato dalle parti.
Nella relazione amministrativa si legge, infatti, che la circostanza posta alla base della richiesta di indebito, vale a dire la mancanza del requisito della residenza in modo continuativo in Italia nei due anni antecedenti la domanda, non era rispondente al vero in quanto isultava essere stati residente in Italia per almeno 10 anni ed aver mantenuto tale Parte_1
condizione in modo continuativo fino alla data della domanda e anche in seguito.
ha quindi annullato in autotutela il provvedimento avente ad oggetto CP_1
“Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto...” del
3.11.2023.
Allo stesso modo, risulta che attualmente sia stata accolta la domanda di reddito di inclusione depositata dal ricorrente: anche sotto tale aspetto, quindi, non vi è più motivo di contesa.
Resta, invece, controversa tra le parti la spettanza della prestazione in favore del ricorrente per il periodo successivo.
La prestazione, infatti, era stata interrotta a far data dalla rata di aprile 2022, sulla base della ritenuta non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva unica rilasciata ai fini ISEE.
Secondo l'Istituto, infatti, la figlia del ricorrente era già uscita dal nucleo Persona_1
familiare e la circostanza era stata indicata nella nuova DSU presentata il 10.3.2022, ma secondo la normativa vigente in caso di eventi che modificavano la composizione del nucleo familiare, diversi da nascite e decessi, non era sufficiente l'aggiornamento della DSU, ma era necessaria la presentazione di una nuova domanda di RDC.
6 Risulta dalla documentazione in atti che ha presentato: Parte_1
- domanda di Reddito di Cittadinanza prot. RDC-2021-3781755; CP_1
- dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE sottoscritta il 12.3.2022 in cui risulta, quale componente del suo nucleo familiare, la moglie (depositata Controparte_6
da il 22.1.2025); CP_1
- ISEE rilasciata il 20.1.2023 (a seguito di dichiarazione del 16.1.2023) da cui risultano, quali componenti del suo nucleo familiare, la moglie e Controparte_6
la figlia (doc. 2 allegato al ricorso); Persona_1
- il 17.4.2023 nuova domanda di Reddito di Cittadinanza a seguito di variazione del nucleo familiare, prot. CodiceFiscale_1
- nuova ISEE rilasciata il 20.4.2023 (a seguito di dichiarazione del 17.4.2023), da cui risulta quale componente del suo nucleo familiare solo la moglie Controparte_6
(doc. 3 allegato al ricorso).
La Comunicazione di Stato di Famiglia Storico rilasciata dal Comune di Urbe il
21.6.2023 attesta la cancellazione di dall'anagrafe della popolazione Persona_1
residente avvenuta il 12.4.2023 per GENOVA ed aggiunge che precedentemente con abitazione in Via Vara Inferiore 60/01 era iscritto al numero di foglio famiglia 6273 il nucleo familiare composto da e Parte_1 Persona_1 Controparte_6
Risulta tuttavia dalla documentazione acquista agli atti che il ricorrente nel marzo del
2022 ha attestato il mutamento del proprio nucleo familiare (presentando la DSU depositata da
) per avvenuto trasferimento della figlia , trasferimento però non formalizzato CP_1 Per_1 innanzi all'anagrafe.
Il ricorrente, poi, nel gennaio 2023 ha presentato DSU indicando di nuovo quali componenti del nucleo familiare sia la moglie sia la figlia.
Due mesi dopo, quindi, a seguito della formalizzazione del trasferimento di residenza della figlia, il ricorrente ha presentato la terza DSU (indicante nuovamente solo la moglie) e nuova domanda di Reddito di Cittadinanza.
7 Indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, quindi, è dimostrato che Per_1
sia fuoriuscita dal nucleo familiare del padre una prima volta (quantomeno) da marzo
[...]
2022 a gennaio 2023 e poi, una seconda volta, nel successivo mese di aprile.
A fronte della prima variazione del nucleo familiare, il ricorrente risulta aver depositato
DSU aggiornata, ma non una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza, come invece fatto il
17.4.2023.
L'art. 4 comma 12 del D.L. 4/19 recitava: “In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi
e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.”.
La circolare precisa che “Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il CP_1 modello “Rdc/Pdc-Com” c.d. Esteso (Allegato n. 3), entro trenta giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio”: non è dato sapere se il ricorrente abbia inoltrato tale modello, ma la nuova domanda di RdC risulta presentata solo il 17.4.2023.
Nel corso dell'odierna udienza il funzionario informato della pratica ha chiarito che CP_1
effettivamente l'Istituto ha incontrato delle difficoltà a ricostruire l'uscita e l'entrata dal nucleo familiare del ricorrente della figlia sulla base di mere risultanze anagrafiche, spesso non Per_1
aggiornate. Il funzionario, in particolare, ha dichiarato: “la figlia del ricorrente poi è rientrata nel nucleo familiare e quando ne è successivamente uscita per una seconda volta, il ricorrente ha inoltrato nuova domanda amministrativa. Preciso tuttavia che il reddito di cittadinanza poteva essere erogato solo per 18 mensilità e che le mensilità residue a seguito della prima decadenza sono state erogate tra ottobre 2022 e gennaio 2023”; “a seguito della nuova domanda amministrativa di aprile 2023 l'ufficio, probabilmente per problemi di aggiornamento dell'anagrafica, ha emesso una respinta per presenza del nucleo familiare di un soggetto in più.
8 Anche tale motivazione è incongrua, perchè probabilmente la nuova domanda di aprile 2023, in presenza dei necessari requisiti reddituali, avrebbe dovuto essere accolta. Tale domanda era, infatti, tempestiva ed il controllo incrociato è stato effettuato con dati anagrafici non ancora incrociati. Preciso ancora che a seguito di tale nuova domanda sarebbe nuovamente decorso il termine di 18 mesi per l'erogazione della prestazione, poi cessata a seguito di modifica legislativa a dicembre 2023”.
Non avendo specificamente contestato la sussistenza in capo al ricorrente del CP_1
requisito reddituale necessario per la liquidazione della prestazione oggetto di causa al momento della nuova domanda amministrativa del 17.4.2023, il rifiuto opposto dall' appare CP_4
illegittimo, come emerso anche nel corso dell'odierna udienza.
, quindi, deve essere condannato ad erogare in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
i ratei di Reddito di Cittadinanza, nell'ammontare e con le modalità previste dalla legge,
[...]
a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.4.2023 e fino al dicembre dello stesso anno.
Su tali importi matura la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, come per legge.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della natura della controversia, del provvedimento in autotutela adottato dall' (sia pure in corso di causa) e delle difficoltà CP_4
connesse al mancato tempestivo aggiornamento anagrafico del nucleo familiare del ricorrente, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di indebito inizialmente prospettata dall' con riferimento al periodo febbraio 2021 – marzo 2022 e CP_4
annullata in autotutela in corso di causa.
Dichiara tenuto e condanna ad erogare in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
i ratei di Reddito di Cittadinanza, nell'ammontare e con le modalità previste dalla legge,
[...]
a decorrere dalla domanda amministrativa del 17.4.2023 e fino al dicembre dello stesso anno, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle maturazioni al saldo effettivo.
9 Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida CP_1 in € 2.697,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Savona, 16.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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