Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1919/2022 R.G., promosso in grado di appello da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Silvia Repetto (p.e.c.: ) e dall'avv. Email_1
Biancamaria De Bianchi (p.e.c.: ) Email_2
appellante nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Francesco Bellingeri (p.e.c.:
Email_3 appellato
e di sito in Agrigento, via Soffici 24, (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante ed amministratore pro tempore P.IVA_1 appellato contumace
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo respinta ogni contraria istanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado n. 1261/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento pubblicata in data 17/10/2022 nel procedimento RG 1474/2021 Repertorio n.
1457/2022 del 17/10/2022 ex art. 283 c.p.c. riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare il difetto di rappresentanza del geometra quale amministratore del condominio “ sito in CP_1 CP_2
Agrigento via Soffici 24 in assenza di delibera assembleare autorizzativa a introdurre il giudizio di primo grado;
- in via principale: respingere tutte le domande formulate dal Geometra
c.f. in proprio e quale amministratore pro CP_1 C.F._2 tempore del sito in Agrigento Via Soffici 24, c.f Controparte_2
nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e per P.IVA_1
l'effetto voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 305/2021 del
30/03/2021 RG n. 621/2021.
- In ogni caso, voglia dichiarare il geometra personalmente o quale CP_1 amministratore del sito in Agrigento Via Soffici 24, tenuto Controparte_2
a consegnare al sig. i documenti ancora mancanti rispetto al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 305/2021 RG 621/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento e di seguito dettagliati:
Rispetto alla voce “ : Parte_2
a) lettera d'ordine 21.01.2015;
b) copia delle Ritenute versate per € 1.480,00;
c) copia degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti.
Rispetto alla voce “ ”: Parte_3
a) del contratto di appalto;
3
b) di copia degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti
Rispetto alla voce “ ”: Parte_4
a) del contratto di appalto;
b) delle fatture mancanti per € 1.000,00
c) degli ordini di bonifico mancanti per € 1.000,00
d) delle ritenute versate;
e) di copia degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti.
Rispetto alla voce “ DM impianti”: Pt_2
a) del contratto di appalto;
b) di copia degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti.
Rispetto alla voce “Spese tecniche”:
a) delle fatture mancanti relative all'ing. er € 2.462,40 Per_1
b) degli ordini di bonifico mancanti per € 4.123,68 relativi ad Ing. Per_1
Versaci e ordini di bonifico eseguiti relativi al Dott.ssa Per_2
d) delle ritenute versate
e) di copia degli estratti conto corrente relativi ai pagamenti CP_3 eseguiti.
Rispetto alla voce “Spese amministrazione, acquisto terreno notarili e catastali”
a) delle fatture o dei giustificativi mancanti per € 6.085,43 tra cui
- bonifico per acquisto terreno € 5.000,00
- compenso amministratore per € 500,00
- spese comune genio civile e trascrizioni licenze per € 715,80
- pulizia straordinaria vano scale
- spese postali per bonifici ristrutturazioni edilizia;
4
b) degli ordini di bonifico o dei pagamenti mancanti per gli stessi importi
c) di copia degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti
d) delle ricevute di versamento delle ritenute d'acconto
Rispetto alla voce “Spese Enel”
a) di copia degli estratti conto corrente condominiale relativi ai pagamenti eseguiti.
Vinte le spese di entrambi i giudizi.”
Conclusioni per Controparte_1
“Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) condannare l'appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art.283 c.p.c., II° comma, nella misura che riterrà di giustizia, per manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecituva della sentenza impugnata;
2) rigettare l'appello proposto da controparte e, conseguentemente, confermare la sentenza n.1261/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
2) in caso di riforma, annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo
n.305/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento, per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa;
3) condannare l'appellante per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., giusta istanza formulata in primo grado con memoria ex art.183 c.p.c. 6° comma
n.2;
4) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. quale condomino dello stabile sito in Parte_1 CP_2 5
Agrigento, via Soffici n. 24, premettendo di aver rilevato alcune discrepanze tra le somme versate nel 2016 per l'installazione dell'ascensore condominiale e quelle risultanti dalla certificazione redatta dall'amministratore, geom. ai fini CP_1 della relativa detrazione fiscale, agiva in via monitoria contro il Condominio e contro il predetto amministratore al fine di ottenere la consegna della documentazione condominiale indicata nell'istanza (attinente, essenzialmente, a: fatture/quietanze/pagamenti/bollettini e ogni ulteriore giustificativo di spesa per la realizzazione dell'ascensore, spese murarie, finestre e cancello, impianto elettrico e ascensore, progettazione e direzione dei lavori, sicurezza, compenso amministratore, spese Comune, Genio civile, trascrizioni e licenze, pulizia, ristrutturazione edilizia, allaccio contatore) unitamente all'elenco dei condomini morosi.
Il Tribunale di Agrigento accoglieva il ricorso e con decreto n. 305/2021 ingiungeva al in persona dell'amministratore p.t. nonché Controparte_2 all'amministratore personalmente, di consegnare la Controparte_1 documentazione suddetta.
Avverso il citato decreto proponevano opposizione, con un unico atto,
e il : che la controparte aveva richiesto Controparte_1 Controparte_4 all'amministratore in sede stragiudiziale non già di prendere visione dei documenti e di estrarne copie a proprie spese, in base a quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c., bensì l'invio con sollecitudine delle copie dei documenti, senza peraltro alcun riferimento ai costi;
che l'amministratore, pur a fronte di tale irrituale richiesta, aveva comunque consegnato copia della documentazione in proprio possesso;
che ne era seguito uno scambio di ulteriore corrispondenza con richiesta da parte dell'avversario di chiarimenti e integrazioni cui l'amministratore aveva comunque dato seguito;
che era stata la controparte a tenere un atteggiamento non collaborativo;
che, con precipuo riferimento all'elenco dei condomini morosi, la ratio della disposizione contenuta nell'art. 63 disp. att. c.c. è di permettere a soggetti 6
terzi rispetto al , che siano necessariamente creditori del , CP_2 CP_2 di venire a conoscenza di dati che altrimenti non sarebbero loro disponibili, mentre nel caso in esame non risulta che sia un creditore del e, in Parte_1 CP_2 ogni caso, egli, in quanto condomino, è pienamente a conoscenza della situazione contabile condominiale, essendo sempre stato invitato alle riunioni assembleari ed avendo sempre ricevuto i verbali, i bilanci ed i prospetti di ripartizione delle spese.
Domandavano pertanto l'annullamento e/o la revoca del decreto monitorio.
Si costituiva l'opposto eccependo, preliminarmente, il difetto di rappresentanza del geom. quale amministratore del , CP_1 Controparte_2 in assenza di delibera assembleare autorizzativa a introdurre il giudizio;
nel merito, reiterava la fondatezza della pretesa azionata in monitorio.
La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza n.
1261/2022 con cui il Tribunale adito dichiarava l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo condannando l'opposto al pagamento delle spese processuali.
2. Ha interposto gravame . Parte_1
È censurata, innanzi tutto, la statuizione di improcedibilità, per l'assunta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010, atteso che la questione relativa alla procedibilità della domanda non è mai stata eccepita né rilevata nel corso dell'intero processo bensì sollevata per la prima volta soltanto all'interno della sentenza impugnata. Nel merito, l'appellante insiste per l'accoglimento della domanda avanzata, ribadendo l'incompletezza della documentazione fornita dalla controparte anche nel corso del giudizio e reiterando il proprio interesse ad ottenere pure l'elenco dei condomini morosi. E' riproposta infine l'eccezione sul “difetto di rappresentazione” in capo all'amministratore, in assenza dell'autorizzazione dell'assemblea alla costituzione in giudizio, essendo stato l'amministratore evocato non in rappresentanza dei condomini, ma quale 7
soggetto inadempiente alle funzioni dallo stesso svolte nei confronti del singolo condomino.
Si è costituito il quale, precisando altresì di non essere più Controparte_1 amministratore del a far data dal 24.2.2023, ha domandato la conferma CP_2 della sentenza impugnata o, in caso di sua riforma, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nessuno si è costituito nel presente grado per il . CP_2
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di quarantasette dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per le memorie di replica.
* * *
3. Va innanzi tutto dichiarata la contumacia del che non Controparte_2 si è costituito nell'odierno giudizio di gravame, nonostante la regolare notifica dell'atto di impugnazione.
4. Sempre in via preliminare, deve essere affrontata la questione della intervenuta, in data 24.2.2023, cessazione della carica di amministratore in capo a
(cfr. nel fascicolo di entrambe le parti) che, a dire dall'odierno Controparte_1 appellante, determinerebbe la “improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione” proposta dal predetto e, inoltre, della relativa CP_1
“partecipazione al presente giudizio di appello” per “carenza di interesse a resistere” (v. nelle note di trattazione scritta depositate dall'appellante in data
20.4.2023, ma v. anche il tenore della relativa comparsa conclusionale).
Ora, premesso che l'ingiunzione oggetto dell'odierno giudizio di opposizione
è stata chiesta e ottenuta anche nei confronti di “personalmente”, Controparte_1 ritiene la Corte che la sopravvenuta cessazione della carica di amministratore non 8
possa incidere né sulla legittimazione dello stesso a coltivare CP_1
l'opposizione avverso l'ingiunzione emessa, come detto, anche nei suoi confronti
“personalmente” né e, comunque, sulla prosecuzione del processo e/o sull'interesse del medesimo a parteciparvi. CP_1
Osservato infatti che l'obbligo di consegna grava sull'amministratore, non in proprio, ma quale mandatario con rappresentanza dei condomini e depositario, proprio in virtù del suo mandato, della documentazione condominiale, sì che la domanda dell'ingiungente andava proposta e coltivata unicamente nei confronti del
, è comunque il tenore delle conclusioni di merito comunque rassegnate CP_2
e precisate dall'appellante, anche in epoca successiva all'intervenuta cessazione della carica di amministratore, ad evidenziare la persistenza dell'interesse di alla partecipazione al giudizio, avendo non Controparte_1 Parte_5 solo reiteratamente richiesto “in via principale” la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ma altresì domandato “In ogni caso” dichiararsi il “geometra CP_1 personalmente” tenuto a consegnare la documentazione mancante.
5. Va peraltro rilevato che nemmeno appare possibile l'adozione di una pronuncia di “cessazione della materia del contendere” in relazione alla posizione assunta dal come pure ipotizzato dall'appellante (v. sempre il tenore CP_2 delle note di trattazione scritta depositate dall'appellante in data 20.4.2023), non risultando che la documentazione persistentemente domandata da Parte_1
sia stata da egli medio tempore acquisita, nonostante il deliberato del
[...]
7.12.2022 (v. all. B alle citate note di trattazione scritta dell'appellante). La citata pronuncia (di cessazione della materia del contendere) è comunque incompatibile, ancora una volta, con il contenuto delle conclusioni rassegnate dal medesimo impugnante, che sono espressive del suo perdurante interesse ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la consegna della documentazione domandata.
6. Passando, quindi, al merito del gravame, deve osservarsi quanto segue. 9
6.1. E' in effetti fondato il primo motivo relativo alla declaratoria di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Dalla lettura degli atti di causa emerge che nessuna eccezione o rilievo sul tema della procedibilità della domanda sono stati sollevati tempestivamente.
A mente dell'art.5 del D.lgs. 28/2010, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ne consegue che, una volta tenutasi la prima udienza senza che nessuno abbia contestato il mancato avvio del procedimento di mediazione, la domanda non può più essere dichiarata improcedibile (v. anche recentemente sul tema Cass. 205/2024). L'eccezione di improcedibilità non è del resto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 21381/2018 pure richiamata da Cass. 12896/2021) e, peraltro, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ed ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso anche al giudice di appello rilevare l'improcedibilità.
6.2. Deve ora osservarsi che l'accoglimento del primo motivo non comporta per ciò solo la conferma dell'ingiunzione emessa, dovendosi valutare la fondatezza della pretesa fatta vale da . Parte_1
Sotto tale profilo, esclusa la necessità della delibera assembleare di autorizzazione dell'amministratore all'introduzione del giudizio di opposizione nell'interesse del già destinatario dell'ingiunzione e, dunque, evocato CP_2 in giudizio dal presunto creditore, peraltro correttamente in quanto unico legittimato rispetto alla pretesa azionata, collocandosi la consegna richiesta all'amministratore, pur sempre, nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al e gravando dunque, come sopra detto, CP_2
l'obbligo di consegna sull'amministratore quale mandatario con rappresentanza dei condomini – mentre la citata autorizzazione dell'assemblea è necessaria solo con riferimento alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore ex art. 10
1131 commi 2 e 3 c.c. (v. tra le più recenti Cass. 342/2023) – deve innanzi tutto considerarsi che ciascun comproprietario ha la facoltà chiedere e ottenere l'esibizione dei documenti contabili del in qualsiasi tempo e senza CP_2
l'onere di specificare le ragioni della richiesta , sempre che l'esercizio di tale facoltà non sia di ostacolo all'attività di amministrazione, non risulti contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , atteso che CP_2
i costi relativi alle operazioni compiute deve gravare esclusivamente sul condomino richiedente (Cass. civ., sez. II, 21/09/2011, n. 19210). La facoltà del singolo condomino di richiedere e di ottenere dall'amministratore del CP_2
l'esibizione dei documenti rimane, quindi, correlata al rispetto di principi di correttezza, spettando, in particolare, al condomino istante l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito di esercitare detta facoltà (v. Cass.
15996/2020 che richiama altresì Cass., Sez. 2, 28/01/2004, n. 1544; Cass. Sez. 2,
19/05/2008, n. 12650). In altri termini, con riferimento all'esibizione dei documenti condominiali nessun obbligo di consegna incombe sull'amministratore in favore del singolo condomino, il quale ha solo diritto di prendere visione dei documenti stessi ed eventualmente estrarne copia a sue spese, così esercitando il diritto di accesso agli atti e rilevando, eventualmente quale grave inadempimento, una condotta ostativa dell'amministratore rispetto all'esercizio di tale diritto.
Nel caso in esame, deve escludersi che sia stata dimostrata a cura del richiedente l'indisponibilità dell'amministratore a consentire la visione dei documenti come prescritto dall'art. 1130 bis c.c., né risulta una qualche condotta ostativa al riguardo imputabile al convenuto. Emerge, al contrario, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti che il geom. ha riscontrato la prima CP_1 richiesta del 18.3.2018 con cui il condomino domandava “l'invio con sollecitudine delle copie delle ricevute fiscali e/o fatture di pagamento” relativamente alle spese sostenute per l'installazione dell'ascensore ed il rilascio della certificazione necessaria per le connesse detrazioni fiscali e che tale documentazione veniva 11
offerta e “consegnata” al legale dello stesso richiedente, avv. Carta, seppur ritenuta dal destinatario incompleta ma senza indicazione della specifica documentazione mancante (v. la missiva nell'interesse di del 4.4.2019). Parte_6
L'amministratore provvedeva a riscontrare anche la successiva missiva del 4.4.2019 fornendo una serie di indicazioni sulle spese e sulla consultabilità, inoltre, dell'elenco condomini morosi in base al riparto consuntivo 2018 già trasmesso, con invito comunque al richiedente a far pervenire un elenco delle fatture ed atti in suo possesso onde consentire all'amministratore medesimo di procedere all'integrazione sollecitata (v. la missiva dell'amministratore del 15.4.2019). In seguito, l'amministratore manifestava anche la propria disponibilità ad un incontro con il richiedente per eventuali ulteriori chiarimenti (v. la missiva del 12.6.2019).
Non risulta che tale incontro sia mai avvenuto, né è stato allegato, dedotto o dimostrato un postumo rifiuto dell'amministratore all'incontro con il condomino.
Per ciò che riguarda poi la chiesta consegna dell'elenco dei condomini morosi, in disparte ogni considerazione sull'assenza di una specifica posizione di credito che, in base al tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 63 disp.
Att. c.c., legittimerebbe il richiedente ad esercitare la facoltà ivi prevista, va comunque rilevato che l'elencazione richiesta da è ricavabile Parte_1 dai bilanci consuntivi, l'ultimo dei quali specificamente trasmesso dall'amministratore all'odierno appellante nel mese di maggio 2020 (v. all. 11 nel fascicolo dell'appellato) anteriormente alla richiesta di ingiunzione.
Alla luce delle su esposte considerazioni deve escludersi la concreta ricorrenza dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordine di consegna persistentemente domandato da , con conseguente necessaria Parte_1 reiezione delle pretese da quest'ultimo fatte valere e conferma, quindi, sia pure sulla di motivazioni differenti da quelle adottate dal Tribunale, della revoca del provvedimento monitorio opposto.
6. Per ciò che attiene alle spese del presente grado, l'appellante, 12
sostanzialmente soccombente, va condannato a rifondere all'appellato costituito le spese suddette, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e della natura e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Nulla va disposto sulle spese del presente grado nei rapporti processuali tra l'appellante e il rimasto contumace. CP_2
Non ricorrono infine le condizioni, stante l'accoglimento del primo motivo di gravame, per la condanna dell'impugnante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come invece domandato da Controparte_1
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 1261/22 resa in data 17.10.2022 dal
Tribunale di Agrigento, accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 305/2021 reso dal Tribunale di Agrigento in data 30.3.2021 e, per l'effetto, revoca il citato provvedimento monitorio;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Controparte_1 presente grado che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 7.5.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo