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Ordinanza 15 febbraio 2025
Ordinanza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 15/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2006/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
La giudice,
letti gli atti introduttivi nel procedimento indicato in epigrafe;
rilevato che il termine di cui all'art. 166 c.p.c. risulta scaduto e che, pertanto, occorre procedere alle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c.;
rilevato che la convenuta non si è costituita nel termine di legge e verificata la regolarità della notifica effettuata, sicché deve esserne dichiarata la contumacia;
rilevato che in data 13.2.2025 i difensori della parte attrice/opponente hanno depositato in atti una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio;
considerato che l'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalla parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti;
che, pertanto, il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo;
dato atto che predetta dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dai difensori di parte attrice muniti del relativo potere in forza di espressa previsione contenuta nella procura alle liti allegata all'atto introduttivo, deve ritenersi univoca e incondizionata;
ritenuto che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza,
l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi dell'art. 306, co.
Pag. 1 di 2 2, c.p.c. (v. in termini, tra le altre, Cass. 3905/1995 e Cass. 6850/2011), sicché può procedersi all'immediata dichiarazione di estinzione del presente procedimento;
considerato che il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali (v. Cass. 5756/2011 e Cass. 23620/2017);
visto l'art. 171 bis c.p.c.,
dichiara
la contumacia di P.IVA: Controparte_1
); P.IVA_1
visto l'art. 306 c.p.c.,
dichiara
l'estinzione del procedimento iscritto al n. R.G. 2006/2024.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Siena, 14/02/2025
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
La giudice,
letti gli atti introduttivi nel procedimento indicato in epigrafe;
rilevato che il termine di cui all'art. 166 c.p.c. risulta scaduto e che, pertanto, occorre procedere alle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c.;
rilevato che la convenuta non si è costituita nel termine di legge e verificata la regolarità della notifica effettuata, sicché deve esserne dichiarata la contumacia;
rilevato che in data 13.2.2025 i difensori della parte attrice/opponente hanno depositato in atti una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio;
considerato che l'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalla parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti;
che, pertanto, il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo;
dato atto che predetta dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dai difensori di parte attrice muniti del relativo potere in forza di espressa previsione contenuta nella procura alle liti allegata all'atto introduttivo, deve ritenersi univoca e incondizionata;
ritenuto che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza,
l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi dell'art. 306, co.
Pag. 1 di 2 2, c.p.c. (v. in termini, tra le altre, Cass. 3905/1995 e Cass. 6850/2011), sicché può procedersi all'immediata dichiarazione di estinzione del presente procedimento;
considerato che il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali (v. Cass. 5756/2011 e Cass. 23620/2017);
visto l'art. 171 bis c.p.c.,
dichiara
la contumacia di P.IVA: Controparte_1
); P.IVA_1
visto l'art. 306 c.p.c.,
dichiara
l'estinzione del procedimento iscritto al n. R.G. 2006/2024.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Siena, 14/02/2025
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
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