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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 1407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato il collegio nella seguente composizione:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso congiunto iscritto al n. 1407/2024 v.g. promosso da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Pt_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CINZIA FABIANA GOTI ed elettivamente domiciliati in
Prato, Via Modigliani, 7, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: piaccia al Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i SI.ri e in data 21/02/2012 ( Atti Matrimonio n. Parte_1 Pt_2
51, Parte I, anno 2012), con obbligo della relativa annotazione agli uffici competenti, alle seguenti condizioni: 1) I ricorrenti concordano l'affidamento congiunto del figlio , che Persona_1
continuerà ad abitare prevalentemente, anche per motivi scolastici, con il padre in Prato, Via
Pistoiese, 54/int.
3. Gli stessi si impegnano ad accordarsi in merito alle visite del genitore non collocatario, garantendogli la frequentazione con lo stesso almeno un fine settimana ogni quindici giorni, nonchè le visite anche al di fuori dei predetti giorni, previo accordo con l'altro genitore Per quanto riguarda le ricorrenze festive tradizionali, i ricorrenti si comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità circa il periodo che potranno trascorrere con il figlio. 2) I ricorrenti si impegnano a rispettare i preminenti interessi del figlio minore, comunicandosi anticipatamente ogni eventuale cambiamento del programma concordato. Si impegnano altresì a trasmettere il proprio recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in località che non sia quella della residenza, qualora abbiano con loro il figlio. I genitori avranno cura altresì di contattarsi direttamente in merito a ogni questione riguardante lo stesso, al fine di essere presenti nella vita di costui anche scolastica e ricreativa. 3)La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. a titolo di contributo per Pt_2 Pt_3 il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 200,00, entro il cinque di ogni Persona_1
mese; tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Il SI. Parte_1
provvederà a sopportare per intero le spese mediche straordinarie occorrenti per il minore non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche, quelle attinenti al tempo libero e all'educazione del figlio. 5) Il
SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , la somma mensile di € 200,00 a titolo Parte_1 Pt_2
di mantenimento della stessa, entro il cinque di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.6) Il SI. rinuncia all'assegno di mantenimento. 7) I coniugi si Parte_1
danno reciprocamente atto di aver definito, prima e fuori del presente atto, ogni altro rapporto patrimoniale.
Pubblico Ministero: «Visto» del 11/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/12/2024, e hanno proposto domanda congiunta Parte_1 Pt_2
di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Prato in data 21/02/2012 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei registri degli Atti Matrimonio del predetto Comune al n. 51, Parte I, anno 2012), secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data
(13/11/2019) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti (n. cronol. 7762/2019 del 30/11/2019), senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
nato in data [...], al suo collocamento presso il padre (essendosi la madre Persona_1
traferita fuori regione), e al suo mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'assegno divorzile da corrispondere mensilmente alla sig.ra
, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni Pt_2 concordate che appaiano conformi ai criteri di cui all'art. 5 comma 6 e comma 8 della L. n. 898/1970.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , sposati a Parte_1 Pt_2
Prato il 21/02/2012 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.51, parte I, anno 2012;
B) omologa l'accordo delle parti condizioni che di seguito si trascrivono:
1) I ricorrenti concordano l'affidamento congiunto del figlio , che Persona_1
continuerà ad abitare prevalentemente, anche per motivi scolastici, con il padre in Prato, Via
Pistoiese, 54/int.
3. Gli stessi si impegnano ad accordarsi in merito alle visite del genitore non collocatario, garantendogli la frequentazione con lo stesso almeno un fine settimana ogni quindici giorni, nonché le visite anche al di fuori dei predetti giorni, previo accordo con l'altro genitore Per quanto riguarda le ricorrenze festive tradizionali, i ricorrenti si comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità circa il periodo che potranno trascorrere con il figlio. 2) I ricorrenti si impegnano a rispettare i preminenti interessi del figlio minore, comunicandosi anticipatamente ogni eventuale cambiamento del programma concordato. Si impegnano altresì a trasmettere il proprio recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in località che non sia quella della residenza, qualora abbiano con loro il figlio. I genitori avranno cura altresì di contattarsi direttamente in merito a ogni questione riguardante lo stesso, al fine di essere presenti nella vita di costui anche scolastica e ricreativa.
3)La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. a titolo di contributo per Pt_2 Parte_1 il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 200,00, entro il cinque Persona_1
di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il SI. provvederà a sopportare per intero le spese mediche straordinarie Parte_1
occorrenti per il minore non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche, quelle attinenti al tempo libero e all'educazione del figlio.
5) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , la somma mensile di € Parte_1 Pt_2
200,00 a titolo di mantenimento della stessa, entro il cinque di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Il SI. rinuncia all'assegno di mantenimento;
Parte_1
C) prende atto della seguente condizione:
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, prima e fuori del presente atto, ogni altro rapporto patrimoniale
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 5/02/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato il collegio nella seguente composizione:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente
Dott.ssa Costanza Comunale Giudice
Dott.ssa Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso congiunto iscritto al n. 1407/2024 v.g. promosso da:
C.F. ; Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Pt_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CINZIA FABIANA GOTI ed elettivamente domiciliati in
Prato, Via Modigliani, 7, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: piaccia al Tribunale adito, previ gli incombenti di rito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i SI.ri e in data 21/02/2012 ( Atti Matrimonio n. Parte_1 Pt_2
51, Parte I, anno 2012), con obbligo della relativa annotazione agli uffici competenti, alle seguenti condizioni: 1) I ricorrenti concordano l'affidamento congiunto del figlio , che Persona_1
continuerà ad abitare prevalentemente, anche per motivi scolastici, con il padre in Prato, Via
Pistoiese, 54/int.
3. Gli stessi si impegnano ad accordarsi in merito alle visite del genitore non collocatario, garantendogli la frequentazione con lo stesso almeno un fine settimana ogni quindici giorni, nonchè le visite anche al di fuori dei predetti giorni, previo accordo con l'altro genitore Per quanto riguarda le ricorrenze festive tradizionali, i ricorrenti si comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità circa il periodo che potranno trascorrere con il figlio. 2) I ricorrenti si impegnano a rispettare i preminenti interessi del figlio minore, comunicandosi anticipatamente ogni eventuale cambiamento del programma concordato. Si impegnano altresì a trasmettere il proprio recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in località che non sia quella della residenza, qualora abbiano con loro il figlio. I genitori avranno cura altresì di contattarsi direttamente in merito a ogni questione riguardante lo stesso, al fine di essere presenti nella vita di costui anche scolastica e ricreativa. 3)La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. a titolo di contributo per Pt_2 Pt_3 il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 200,00, entro il cinque di ogni Persona_1
mese; tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Il SI. Parte_1
provvederà a sopportare per intero le spese mediche straordinarie occorrenti per il minore non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche, quelle attinenti al tempo libero e all'educazione del figlio. 5) Il
SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , la somma mensile di € 200,00 a titolo Parte_1 Pt_2
di mantenimento della stessa, entro il cinque di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.6) Il SI. rinuncia all'assegno di mantenimento. 7) I coniugi si Parte_1
danno reciprocamente atto di aver definito, prima e fuori del presente atto, ogni altro rapporto patrimoniale.
Pubblico Ministero: «Visto» del 11/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/12/2024, e hanno proposto domanda congiunta Parte_1 Pt_2
di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Prato in data 21/02/2012 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei registri degli Atti Matrimonio del predetto Comune al n. 51, Parte I, anno 2012), secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data
(13/11/2019) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti (n. cronol. 7762/2019 del 30/11/2019), senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
nato in data [...], al suo collocamento presso il padre (essendosi la madre Persona_1
traferita fuori regione), e al suo mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'assegno divorzile da corrispondere mensilmente alla sig.ra
, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni Pt_2 concordate che appaiano conformi ai criteri di cui all'art. 5 comma 6 e comma 8 della L. n. 898/1970.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , sposati a Parte_1 Pt_2
Prato il 21/02/2012 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.51, parte I, anno 2012;
B) omologa l'accordo delle parti condizioni che di seguito si trascrivono:
1) I ricorrenti concordano l'affidamento congiunto del figlio , che Persona_1
continuerà ad abitare prevalentemente, anche per motivi scolastici, con il padre in Prato, Via
Pistoiese, 54/int.
3. Gli stessi si impegnano ad accordarsi in merito alle visite del genitore non collocatario, garantendogli la frequentazione con lo stesso almeno un fine settimana ogni quindici giorni, nonché le visite anche al di fuori dei predetti giorni, previo accordo con l'altro genitore Per quanto riguarda le ricorrenze festive tradizionali, i ricorrenti si comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità circa il periodo che potranno trascorrere con il figlio. 2) I ricorrenti si impegnano a rispettare i preminenti interessi del figlio minore, comunicandosi anticipatamente ogni eventuale cambiamento del programma concordato. Si impegnano altresì a trasmettere il proprio recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in località che non sia quella della residenza, qualora abbiano con loro il figlio. I genitori avranno cura altresì di contattarsi direttamente in merito a ogni questione riguardante lo stesso, al fine di essere presenti nella vita di costui anche scolastica e ricreativa.
3)La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. a titolo di contributo per Pt_2 Parte_1 il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 200,00, entro il cinque Persona_1
di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il SI. provvederà a sopportare per intero le spese mediche straordinarie Parte_1
occorrenti per il minore non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche, quelle attinenti al tempo libero e all'educazione del figlio.
5) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , la somma mensile di € Parte_1 Pt_2
200,00 a titolo di mantenimento della stessa, entro il cinque di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Il SI. rinuncia all'assegno di mantenimento;
Parte_1
C) prende atto della seguente condizione:
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, prima e fuori del presente atto, ogni altro rapporto patrimoniale
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 5/02/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni