Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4093/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Bellegrandi Presidente
dott. Laura Cortellaro Giudice Relatore
dott. Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4093/2024 promossa da: con l'Avv. FERRARI LUIGI MARIO Parte 1 C.F. C.F. 1
RICORRENTE
Contro
CP 1 C.F. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
"1) dichiarare la separazione dei coniugi Parte 1 e CP 1
2) assegnare alla ricorrente, nella sua qualità di esclusiva proprietaria, la casa di abitazione familiare con termine al marito sino alla udienza presidenziale di asportare tutti i propri effetti personali."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione dal marito con cui si era sposata in data 06.08.2018 in Tunisia, affermando che era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione collegiale.
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti nonché il fatto che la ricorrente ha riferito che il marito esercita un controllo ossessivo sulla sua vita impedendole di spostarsi anche all'interno della stessa abitazione, ritiene che la convivenza tra i coniugi sia ormai divenuta intollerabile e che allo stato non vi sono i presupposti per la continuazione della stessa. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Quanto alla richiesta della ricorrente di assegnazione della ex casa coniugale, si osserva che tale domanda può essere avanzata solo in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare.
Pertanto, nel caso di specie, non può essere adottato alcun provvedimento in tal senso poiché dall'unione coniugale non sono nati figli e di conseguenza il godimento dell'immobile dovrà essere regolato secondo le norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso fonda.
Stante la pronuncia sul solo status si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi Parte 1 e da CP 1 posatisi in Tunisia il
6.08.2018, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Vigevano al n. 233 Parte II Serie C Anno
2018 Atti di Matrimonio.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- rigetta le ulteriori istanze.
Pavia, camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi