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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1140/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 675/2024 emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv.to Giovanni Angelozzi PEC:
; Email_1 [...]
[...]
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Ivanoe Ciocca PEC
t , in virtù di procura generale alle liti a rogito del Email_2 dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del Persona_1
22.3.2024; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 30 aprile 2024 ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 675/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Velletri il
18 aprile 2024.
Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità e sancendo il riconoscimento del diritto “con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa del 16.09.2021, oltre ai relativi accessori”. Ha, quindi, liquidato le spese del grado a favore della parte vittoriosa in euro 1700, 00 oltre iva cpa e spese generali.
Con l'impugnazione è devoluta l'erronea determinazione della decorrenza del diritto e l'erronea quantificazione dell'ammontare delle spese.
L' nel costituirsi, ha dedotto di avere posto in liquidazione la prestazione a decorrere CP_1 dall'agosto 2021, mese successivo al decesso della (dante causa del , Per_2 Parte_1 accordando gli arretrati e che il pagamento è avvenuto con valuta il 20 novembre 2024 presso le Poste Italiane ABI 07601 CAB 55093. L' afferma di avere interpretato il CP_1 titolo giudiziale in tal senso sulla base della parte della statuizione contenente “condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi a titolo di pensione di reversibilità, con decorrenza di legge…”.Ha osservato che, in ragione del reddito derivante dalla liquidazione della reversibilità, il ricorrente ha perso il diritto alla maggiorazione sociale sulla prestazione di invalidità civile già percepita
(per il periodo coincidente) e l' ha conseguentemente operato la trattenuta di 1/5 CP_1 sulla liquidazione degli arretrati. Ha contrastato la pretesa dell'appellante ad una maggiore misura in punto di spese assumendo che fosse infondata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponendo domanda giudiziale chiedeva l'affermazione del diritto Parte_1 alla pensione di reversibilità, quale figlio superstite inabile della madre, , Parte_2 titolare di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti n. Numero_1
13281960 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, avvenuto il 7 luglio 2021.
Espletata ctu per accertare la condizione di inabilità del richiedente al momento del decesso del genitore, il Tribunale accoglieva la domanda accertando al 7 luglio 2021 sia la condizione della vivenza a carico della madre che l'inabilità. Nel dispositivo, come nella motivazione, statuiva il diritto con la “decorrenza di legge rispetto alla domanda
Pag. 2 di 6 amministrativa”, che era stata presentata il 16 settembre 2021. Liquidava le spese a favore della parte ricorrente in euro 1.700,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A.), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso tale determinazione, propone impugnazione assumendo Parte_1
l'erroneità della determinazione sulla decorrenza, che in base al tenore della sentenza avrebbe dovuto intendersi come fissato al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, ed invece, avrebbe dovuto stabilirsi, più correttamente, in riferimento al decesso della madre e dunque dal primo giorno del mese successivo a tale data. Lamenta altresì l'inadeguata liquidazione dei compensi professionali che, oltre che essere stati determinati al di sotto dei minimi tariffari, avrebbero dovuto essere definiti in corrispondenza ala misura media delle tabelle.
Sotto tale ultimo profilo evidenzia che la giurisprudenza di legittimità sarebbe costante nel ritenere che in materia previdenziale i valori della controversia si determinano sulla scorta di due annualità della prestazione rivendicata, con l'effetto che lo scaglione applicabile sarebbe stato quello che va da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 e le spese avrebbero dovuto essere così quantificate nei valori medi :fase di studio euro 885,00, fase introduttiva euro
740,00, fase istruttoria euro 1.585,00, fase decisionale euro 1.925,00 per un totale di euro
5.135,00.
La fase istruttoria e quella decisionale sarebbero avvenute avendo il Tribunale disposto consulenza tecnica d'ufficio ed il deposito di note di trattazione scritta per le udienze del
22.11.2022 e del 3.4.2024.
Nessuna motivazione si sarebbe potuta evincere dalla sentenza circa la riduzione del 50% dei compensi tabellari a norma dell'art. 4 del DM n. 55 del 10 marzo 2014, mentre la materia sarebbe stata complessa ed avrebbe richiesto lo studio della disciplina da parte del difensore ed il reperimento dei documenti. La complessità della materia avrebbe potuto desumersi dalla stessa sentenza nella quale l'accoglimento del ricorso sarebbe stato motivato dal riferimento alla legislazione che impone la verifica dei requisiti, legati non soltanto alla totale e permanente inabilità del richiedente, figlio maggiorenne, ma anche della vivenza a carico del defunto.
Pag. 3 di 6 In relazione al primo motivo va ritenuta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere avendo l'ente previdenziale provveduto a dare esecuzione -documentata- al titolo giudiziale posteriormente al deposito dell'impugnazione da parte del Parte_1 fornendone – meritevolmente- un'interpretazione conforme al dettato legislativo e nei termini richiesti nell'appello.
Invero, il tenore del dispositivo della sentenza “condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi a titolo di pensione di reversibilità, con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa del 16.09.2021” appare perplesso e fonte di legittimi dubbi circa la sua portata, in ragione della menzione della domanda amministrativa quale dato di riferimento della decorrenza
(“rispetto alla domanda amministrativa”) in contraddizione al rimando alla legge che dispone altrimenti, dubbi che, tuttavia, appaiono fugati dall'esecuzione che l'
[...]
ha dato al titolo valorizzando il rinvio alla legge. CP_2
Statuisce, infatti, l'art.5 del d.lgs. 1945 n.39 che:” La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato”. A tal proposito, la decorrenza fissata dalla legge esclude inequivocabilmente la rilevanza, ai fini della determinazione della data cui ancorare l'insorgenza del diritto, della domanda amministrativa riconnettendolo piuttosto alla morte del pensionato (v.
Cass. 18241/2011,721/1997, 18200/2022).
In ordine alla misura dei compensi professionali se la violazione dei minimi tariffari è riscontrabile, come si spiegherà appresso, non si ravvisano le condizioni per accordare una misura superiore a quella prossima ai minimi, considerato che la materia è regolata dalla legge e sulla stessa si è pronunciata una giurisprudenza di legittimità del tutto uniforme e costante nel tempo.
Quanto al valore della controversia, va osservato che facendosi questione di una prestazione previdenziale lo stesso va parametrato all'art.13 comma 2 cpc (e non il primo comma richiamato indirettamente dall'appellante) in quanto, come si legge ex multis in
Cass. n.24692/2025, 21353/2023 36261/2022, 32551/2022, SSUU 10454/2015 «nella fattispecie, nella quale pacificamente viene in rilievo una prestazione previdenziale […] e
Pag. 4 di 6 non assistenziale, ai fini della determinazione del valore della causa si deve applicare il criterio previsto dall'art.13, comma 1°, cod. proc. civ. e, pertanto, se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per dieci anni (Cass.
S.U. n. 10455/2015)». Infatti, «questa Corte da tempo ha affermato che in materia di controversie previdenziali il valore della causa va determinato in base all'art. 13, comma
2, cod. proc. civ. "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci", in quanto le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia […] (Cass. S.U. n. 10454/2015). Il richiamato principio è stato applicato anche ai fini della determinazione del valore della causa nei procedimenti disciplinati dall'art. 445 bis cod. proc. civ. e, di conseguenza, ribadita l'inderogabilità dei minimi fissati dal d.m. 55/2014, lo scaglione di riferimento è stato individuato per le controversie assistenziali in quello compreso fra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (cfr. fra le tante Cass. n. 10791/2020) e per le controversie previdenziali, pur tenuto conto dell'ammontare variabile della prestazione in contestazione, solitamente in quello compreso fra € 26.000,01 ed €52.000,00 (cfr. Cass. 28090/2021)» (così Cass. n.
35737/2022).
Trattandosi, quindi, di controversia previdenziale (vedasi sulla natura della prestazione di reversibilità Cass.2692/2024, 26878/2022, 18615/2021), gli importi prossimi ai minimi da liquidare nello scaglione fra € 26.000,01 ed €52.000,00 sono in base al DM 147/2022, includendo la fase istruttoria oltre a quelle di studio, introduttiva e decisionale, €4098
(risultanti dalla somma di €851 per studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva ed € 808 per la fase istruttoria ed euro 1837 per la fase decisionale, dovendosi per le prime due fasi e dell'ultima fase ridurre i valori medi in tabella del 50% e per la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014 e succ.mod.).
Non vi è ostacolo alla rideterminazione dei compensi con applicazione di uno scaglione diverso da quello indicato dalla parte, perché trattasi di aspetto attinente al potere qualificatorio giudiziale (compete al giudice l'esatta identificazione dello scaglione dei compensi professionali applicabile attenendo tale profilo al diritto) che incontra l'unico
Pag. 5 di 6 limite nell'ammontare domandato, che è nel caso rispettato essendo riconosciuto un importo contenuto nei limiti di quanto richiesto nelle conclusioni dell'appello.
Di conseguenza, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza risulta inferiore ai minimi di legge.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' in parte in ragione della CP_1 soccombenza virtuale in parte in base a quella effettiva.
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello alla circostanza che il disputatum – con il correttivo del decisum- concerne la decorrenza del diritto (anticipata, in sostanza, di un mese rispetto a quanto accordato in primo grado) oltre alla misura delle spese (rappresentate dalla misura differenziale fra quanto riconosciuto in questa sede e quanto accordato in primo grado e dunque corrispondente ad euro 2398,00) con la conseguente applicazione del secondo scaglione del dm 147/2022 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore del difensore del che ha Parte_1 formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data 30 aprile Parte_1
2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 675/2024 emessa il giorno 18 aprile 2024 dal Tribunale-GL di
Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento alla decorrenza della prestazione, mentre, ridetermina le spese del primo grado in euro 4098,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Angelozzi.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro CP_1
1000,00 oltre iva cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Giovanni Angelozzi.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1140/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 675/2024 emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv.to Giovanni Angelozzi PEC:
; Email_1 [...]
[...]
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Ivanoe Ciocca PEC
t , in virtù di procura generale alle liti a rogito del Email_2 dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del Persona_1
22.3.2024; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 30 aprile 2024 ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 675/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Velletri il
18 aprile 2024.
Il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità e sancendo il riconoscimento del diritto “con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa del 16.09.2021, oltre ai relativi accessori”. Ha, quindi, liquidato le spese del grado a favore della parte vittoriosa in euro 1700, 00 oltre iva cpa e spese generali.
Con l'impugnazione è devoluta l'erronea determinazione della decorrenza del diritto e l'erronea quantificazione dell'ammontare delle spese.
L' nel costituirsi, ha dedotto di avere posto in liquidazione la prestazione a decorrere CP_1 dall'agosto 2021, mese successivo al decesso della (dante causa del , Per_2 Parte_1 accordando gli arretrati e che il pagamento è avvenuto con valuta il 20 novembre 2024 presso le Poste Italiane ABI 07601 CAB 55093. L' afferma di avere interpretato il CP_1 titolo giudiziale in tal senso sulla base della parte della statuizione contenente “condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi a titolo di pensione di reversibilità, con decorrenza di legge…”.Ha osservato che, in ragione del reddito derivante dalla liquidazione della reversibilità, il ricorrente ha perso il diritto alla maggiorazione sociale sulla prestazione di invalidità civile già percepita
(per il periodo coincidente) e l' ha conseguentemente operato la trattenuta di 1/5 CP_1 sulla liquidazione degli arretrati. Ha contrastato la pretesa dell'appellante ad una maggiore misura in punto di spese assumendo che fosse infondata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proponendo domanda giudiziale chiedeva l'affermazione del diritto Parte_1 alla pensione di reversibilità, quale figlio superstite inabile della madre, , Parte_2 titolare di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti n. Numero_1
13281960 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, avvenuto il 7 luglio 2021.
Espletata ctu per accertare la condizione di inabilità del richiedente al momento del decesso del genitore, il Tribunale accoglieva la domanda accertando al 7 luglio 2021 sia la condizione della vivenza a carico della madre che l'inabilità. Nel dispositivo, come nella motivazione, statuiva il diritto con la “decorrenza di legge rispetto alla domanda
Pag. 2 di 6 amministrativa”, che era stata presentata il 16 settembre 2021. Liquidava le spese a favore della parte ricorrente in euro 1.700,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A.), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso tale determinazione, propone impugnazione assumendo Parte_1
l'erroneità della determinazione sulla decorrenza, che in base al tenore della sentenza avrebbe dovuto intendersi come fissato al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, ed invece, avrebbe dovuto stabilirsi, più correttamente, in riferimento al decesso della madre e dunque dal primo giorno del mese successivo a tale data. Lamenta altresì l'inadeguata liquidazione dei compensi professionali che, oltre che essere stati determinati al di sotto dei minimi tariffari, avrebbero dovuto essere definiti in corrispondenza ala misura media delle tabelle.
Sotto tale ultimo profilo evidenzia che la giurisprudenza di legittimità sarebbe costante nel ritenere che in materia previdenziale i valori della controversia si determinano sulla scorta di due annualità della prestazione rivendicata, con l'effetto che lo scaglione applicabile sarebbe stato quello che va da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 e le spese avrebbero dovuto essere così quantificate nei valori medi :fase di studio euro 885,00, fase introduttiva euro
740,00, fase istruttoria euro 1.585,00, fase decisionale euro 1.925,00 per un totale di euro
5.135,00.
La fase istruttoria e quella decisionale sarebbero avvenute avendo il Tribunale disposto consulenza tecnica d'ufficio ed il deposito di note di trattazione scritta per le udienze del
22.11.2022 e del 3.4.2024.
Nessuna motivazione si sarebbe potuta evincere dalla sentenza circa la riduzione del 50% dei compensi tabellari a norma dell'art. 4 del DM n. 55 del 10 marzo 2014, mentre la materia sarebbe stata complessa ed avrebbe richiesto lo studio della disciplina da parte del difensore ed il reperimento dei documenti. La complessità della materia avrebbe potuto desumersi dalla stessa sentenza nella quale l'accoglimento del ricorso sarebbe stato motivato dal riferimento alla legislazione che impone la verifica dei requisiti, legati non soltanto alla totale e permanente inabilità del richiedente, figlio maggiorenne, ma anche della vivenza a carico del defunto.
Pag. 3 di 6 In relazione al primo motivo va ritenuta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere avendo l'ente previdenziale provveduto a dare esecuzione -documentata- al titolo giudiziale posteriormente al deposito dell'impugnazione da parte del Parte_1 fornendone – meritevolmente- un'interpretazione conforme al dettato legislativo e nei termini richiesti nell'appello.
Invero, il tenore del dispositivo della sentenza “condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi a titolo di pensione di reversibilità, con decorrenza di legge rispetto alla domanda amministrativa del 16.09.2021” appare perplesso e fonte di legittimi dubbi circa la sua portata, in ragione della menzione della domanda amministrativa quale dato di riferimento della decorrenza
(“rispetto alla domanda amministrativa”) in contraddizione al rimando alla legge che dispone altrimenti, dubbi che, tuttavia, appaiono fugati dall'esecuzione che l'
[...]
ha dato al titolo valorizzando il rinvio alla legge. CP_2
Statuisce, infatti, l'art.5 del d.lgs. 1945 n.39 che:” La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato”. A tal proposito, la decorrenza fissata dalla legge esclude inequivocabilmente la rilevanza, ai fini della determinazione della data cui ancorare l'insorgenza del diritto, della domanda amministrativa riconnettendolo piuttosto alla morte del pensionato (v.
Cass. 18241/2011,721/1997, 18200/2022).
In ordine alla misura dei compensi professionali se la violazione dei minimi tariffari è riscontrabile, come si spiegherà appresso, non si ravvisano le condizioni per accordare una misura superiore a quella prossima ai minimi, considerato che la materia è regolata dalla legge e sulla stessa si è pronunciata una giurisprudenza di legittimità del tutto uniforme e costante nel tempo.
Quanto al valore della controversia, va osservato che facendosi questione di una prestazione previdenziale lo stesso va parametrato all'art.13 comma 2 cpc (e non il primo comma richiamato indirettamente dall'appellante) in quanto, come si legge ex multis in
Cass. n.24692/2025, 21353/2023 36261/2022, 32551/2022, SSUU 10454/2015 «nella fattispecie, nella quale pacificamente viene in rilievo una prestazione previdenziale […] e
Pag. 4 di 6 non assistenziale, ai fini della determinazione del valore della causa si deve applicare il criterio previsto dall'art.13, comma 1°, cod. proc. civ. e, pertanto, se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per dieci anni (Cass.
S.U. n. 10455/2015)». Infatti, «questa Corte da tempo ha affermato che in materia di controversie previdenziali il valore della causa va determinato in base all'art. 13, comma
2, cod. proc. civ. "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci", in quanto le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia […] (Cass. S.U. n. 10454/2015). Il richiamato principio è stato applicato anche ai fini della determinazione del valore della causa nei procedimenti disciplinati dall'art. 445 bis cod. proc. civ. e, di conseguenza, ribadita l'inderogabilità dei minimi fissati dal d.m. 55/2014, lo scaglione di riferimento è stato individuato per le controversie assistenziali in quello compreso fra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (cfr. fra le tante Cass. n. 10791/2020) e per le controversie previdenziali, pur tenuto conto dell'ammontare variabile della prestazione in contestazione, solitamente in quello compreso fra € 26.000,01 ed €52.000,00 (cfr. Cass. 28090/2021)» (così Cass. n.
35737/2022).
Trattandosi, quindi, di controversia previdenziale (vedasi sulla natura della prestazione di reversibilità Cass.2692/2024, 26878/2022, 18615/2021), gli importi prossimi ai minimi da liquidare nello scaglione fra € 26.000,01 ed €52.000,00 sono in base al DM 147/2022, includendo la fase istruttoria oltre a quelle di studio, introduttiva e decisionale, €4098
(risultanti dalla somma di €851 per studio della controversia, € 602 per la fase introduttiva ed € 808 per la fase istruttoria ed euro 1837 per la fase decisionale, dovendosi per le prime due fasi e dell'ultima fase ridurre i valori medi in tabella del 50% e per la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014 e succ.mod.).
Non vi è ostacolo alla rideterminazione dei compensi con applicazione di uno scaglione diverso da quello indicato dalla parte, perché trattasi di aspetto attinente al potere qualificatorio giudiziale (compete al giudice l'esatta identificazione dello scaglione dei compensi professionali applicabile attenendo tale profilo al diritto) che incontra l'unico
Pag. 5 di 6 limite nell'ammontare domandato, che è nel caso rispettato essendo riconosciuto un importo contenuto nei limiti di quanto richiesto nelle conclusioni dell'appello.
Di conseguenza, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza risulta inferiore ai minimi di legge.
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell' in parte in ragione della CP_1 soccombenza virtuale in parte in base a quella effettiva.
Esse sono definite avuto riguardo, per la determinazione del valore in appello alla circostanza che il disputatum – con il correttivo del decisum- concerne la decorrenza del diritto (anticipata, in sostanza, di un mese rispetto a quanto accordato in primo grado) oltre alla misura delle spese (rappresentate dalla misura differenziale fra quanto riconosciuto in questa sede e quanto accordato in primo grado e dunque corrispondente ad euro 2398,00) con la conseguente applicazione del secondo scaglione del dm 147/2022 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore del difensore del che ha Parte_1 formulato rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data 30 aprile Parte_1
2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 riferimento alla sentenza n. 675/2024 emessa il giorno 18 aprile 2024 dal Tribunale-GL di
Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento alla decorrenza della prestazione, mentre, ridetermina le spese del primo grado in euro 4098,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Angelozzi.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro CP_1
1000,00 oltre iva cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Giovanni Angelozzi.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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