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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Verona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
SENTENZA
N. R.G. 5228/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
esaminato il ricorso di separazione presentato da Parte_1
(C.F. ) nei confronti di
[...] C.F._1 [...]
(C.F. e la comparsa di Controparte_1 C.F._2
costituzione;
dato atto che, nelle more del procedimento, entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno rassegnato conclusioni congiunte;
rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 15/02/2002 a
GOIOERE in BRASILE;
lette le conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui trascritte;
ritenuto che
le condizioni concordate sono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi.
Verona, 18/03/2025.
La Presidente
Antonella Guerra
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PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
SENTENZA
N. R.G. 5228/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
esaminato il ricorso di separazione presentato da Parte_1
(C.F. ) nei confronti di
[...] C.F._1 [...]
(C.F. e la comparsa di Controparte_1 C.F._2
costituzione;
dato atto che, nelle more del procedimento, entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno rassegnato conclusioni congiunte;
rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 15/02/2002 a
GOIOERE in BRASILE;
lette le conclusioni riportate nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui trascritte;
ritenuto che
le condizioni concordate sono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi.
Verona, 18/03/2025.
La Presidente
Antonella Guerra
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