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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 386 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promossa da:
(c.f. , con sede a Carbonia ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Napoli, presso lo studio dell'avv. Amedeo Pisanti,
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellante
contro
(c.f. ), con sede legale a Nuoro ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Lai,
che la rappresenta e difende per procure speciali in atti
appellata
e contro pagina 1 di 19 (c.f. , residente a Controparte_2 C.F._1
Milano,
appellato-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis,
riformando la sentenza n. 1961/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari per i motivi esposti in fatto ed in diritto, così dichiarare e provvedere:
1) in accoglimento dei motivi d'appello, riformare la sentenza di primo grado e dichiarare valida ed efficace l'ordinanza di ingiunzione n. 77/2022;
2) condannare e al pagamento di Controparte_2 CP_1
spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da assegnarsi,
nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita,
a. in via principale rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
b. in via subordinata, per la sola ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, accogliere i motivi riproposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità
dell'impugnata ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado ovvero annullarla in quanto infondata e illegittima;
- in ogni caso con vittoria di spese.
pagina 2 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e proposero, davanti al CP_1 Controparte_2
Tribunale di Cagliari, opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.
77 del 20 settembre 2022 emessa dalla Provincia del ed esposero Parte_1
in fatto che:
• era titolare di una autorizzazione allo scarico dei reflui CP_1
relativa a un impianto di depurazione di proprietà comunale, in località
Truxelli, nel comune di Gonnosfanadiga (SU), che tratta i reflui provenienti dall'abitato del Comune;
• in data 8 e 9 agosto 2017, l' aveva eseguito un sopralluogo Pt_2
presso l'impianto ed effettuato prelievi allo scarico;
• in particolare, in data 9 agosto 2017, alle ore 11,15 aveva proceduto alla raccolta del campione per le analisi batteriologiche, che avevano avuto inizio alle ore 9,00 del giorno successivo;
• le analisi avevano rivelato il superamento dei limiti previsti per i parametri Escherichia coli, BOD5, Fosforo totale, Azoto Ammoniacale e
Azoto totale;
• era stata, successivamente, contestata loro la violazione dell'art. 133, primo comma, d.lgs. 152/2006 per superamento dei citati parametri e dell'art. 133, terzo comma, per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, per la sussistenza di un sistema di areazione non idoneo a consentire un adeguato trattamento reflui nelle vasche di ossidazione, la presenza di abbondanti schiume oli e materiale grossolano in sospensione nella fase di post disinfezione nonché la pagina 3 di 19 mancanza di riscontri che documentassero l'idoneità dell'acqua destinata agli usi igienici del personale operante nell'impianto;
• era stata applicata la complessiva sanzione amministrativa di euro
4.500,00, per violazione delle previsioni dell'art. 133, primo e secondo commi, d.lgs. citato.
A fondamento dell'opposizione, gli attori opposero:
1. il difetto di legittimazione passiva, sul rilievo dell'operatività
della delega di funzioni alla società la quale aveva Parte_3
la conduzione e manutenzione dell'impianto;
2. il vizio del procedimento delle analisi, in quanto effettuate in violazione delle norme tecniche che regolano l'attività, con conseguente inattendibilità dei risultati;
3. l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 133, primo comma, d.lgs. 152/2006 per il superamento dei limiti previsti in relazione al parametro dell'Azoto
Ammoniacale dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, che trova applicazione unicamente in caso di scarichi convoglianti acque reflue industriali e non acque reflue urbane qual è quello di Gonnosfanadiga;
4. che il superamento dei parametri dell'Azoto Totale, del Fosforo
Totale e del BOD5 avrebbe potuto essere contestato solamente a seguito di diversi rilievi fatti durante il corso di un intero anno e non di uno come, invece, accaduto nella fattispecie;
pagina 4 di 19 5. l'indeterminatezza della contestazione delle altre violazioni, non essendo indicato quali prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico sarebbero state violate nonché l'insussistenza stessa della violazione di prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.
*
La Provincia resistette all'opposizione.
*
Con la sentenza n. 1961/2024, il Tribunale accolse l'opposizione e annullò
l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Escluso che la delega di funzioni invocata dalla ricorrente fosse idonea a mandare esente da responsabilità il titolare dello scarico, il primo giudice ritenne che il fatto che le analisi avessero avuto inizio almeno 22 ore dopo il prelievo non determinasse, di per sé, l'illegittimità della sanzione applicata ma assumesse rilievo in relazione all'attendibilità dei risultati conseguiti e ritenne che la non avesse offerto la relativa prova, nonostante l'onere Parte_1
gravante su di essa.
Sotto altro profilo, il Tribunale ritenne che i limiti previsti in relazione all'Azoto Ammoniacale dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.
152/2006 trovassero applicazione unicamente in relazione agli scarichi di acque reflue urbane nei quali confluiscono anche acque reflue industriali e che,
nella fattispecie, l'amministrazione non avesse fornito la prova che nel centro urbano di Gonnosfanadiga fossero presenti attività industriali, artigianali o di servizi che producono reflui con caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque domestiche.
pagina 5 di 19 Con riguardo alla contestazione riguardante i parametri Azoto Totale,
Fosforo Totale e BOD5, il Tribunale riconobbe l'irrilevanza di singoli scostamenti ai quali il punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 citato non attribuisce rilevanza alcuna, atteso che dall'ordinanza-ingiunzione opposta e dallo stesso accertamento non Pt_2
risultavano sussistere ulteriori campioni non conformi.
Infine, il Tribunale ritenne l'indeterminatezza della ordinanza in relazione alla asserita sussistenza di violazioni della autorizzazione allo scarico relativamente alle altre contestazioni.
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto appello la . Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'ente ha denunciato che il Tribunale avesse, irragionevolmente, dichiarato l'inattendibilità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati dall'impianto e non avesse tenuto conto del fatto che gli opponenti non avavano dato prova dell'inattendibilità del diverso metodo utilizzato dall' Pt_2
La ha fatto riferimento agli atti prodotti in primo grado per Parte_1
fondare elementi di deroga alle linee guida, elementi dai quali era risultato che il campione era stato posto in un contenitore refrigerato e correttamente consegnato al laboratorio nel giro di poche ore dal prelievo, sicché era stata pacificamente garantita la sua conservazione ed era stata esclusa la possibile alterazione nella sua composizione microbiologica.
2.2 Con un secondo motivo, la ha lamentato l'erronea Parte_1
interpretazione e l'erronea applicazione dell'art. 74, lettere i), g) ed h) d.lgs. n.
pagina 6 di 19 152/2006 in forza delle quali il Tribunale aveva escluso che le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato urbano siano miste sul rilievo che non potendo sussistere alcuna presunzione sulla componente anche industriale delle stesse.
A confutazione dell'argomentazione, la ha lamentato come Parte_1
l'agglomerato urbano -per proprie caratteristiche ontologiche- non possa produrre esclusivamente acque reflue domestiche, ma generi senz'altro anche acque reflue industriali.
Sulla questione relativa all'applicabilità dei limiti di cui alla Tabella III, all.
5, Parte III del D.lgs. n. 152/2006 al parametro dell'Azoto Ammoniacale, la ha indicato come l'impianto di depurazione per cui è causa sia Parte_1
assistito da un sistema fognario di tipo a fanghi attivi dimensionato per trattare i reflui urbani prodotti da 16.000 abitanti, così come risulta dall'autorizzazione allo scarico n. 8 del 14 marzo 2016, sicché il Tribunale di Cagliari aveva errato nel ritenere applicabili, per il parametro dell'Azoto Ammoniacale, i soli limiti di cui alla tabella 1 all. 5, Parte III del D.lgs. n. 152 del 2006.
Sotto altro profilo, l'appellante ha protestato l'omessa pronuncia circa la questione dell'applicabilità allo scarico in questione dell'art. 14 della Direttiva
Regionale sugli scarichi, approvata con Delibera GR n 69/25 del 10 dicembre
2008, il quale indica per relationem, attraverso il richiamo alla Tabella 3, all.
V, Parte III d.lgs. n. 152/ 2006, i limiti di emissione agli scarichi di reflui urbani che servono agglomerati con più di 2000 A.E.
Infine, la ha censurato, quale error in procedendo, l'aver ritenuto Parte_1
che fosse onere dell'Amministrazione dimostrare -qual elemento costitutivo pagina 7 di 19 della fattispecie- la completa assenza nel Comune di Gonnosfanadiga di qualsivoglia attività commerciale e/o di servizi produttivi di acque reflue industriali, eccependo come gravasse, in realtà, sul gestore dell'impianto e sul suo rappresentante legale la prova dell'elemento modificativo della pretesa sanzionatoria.
2.3 Con un terzo motivo, l'Amministrazione ha censurato l'erronea applicazione del punto 1.1. della Tabella I e II dell'all. 5, Parte III, d.lgs. n.
152/2006 relativamente ai parametri Azoto Totale e Fosforo Totale e BOD5,
rispetto ai quali avrebbe dovuto trovare applicazione -sulla scorta degli argomenti già spesi- la Tabella III.
2.4 Con un quarto motivo, la ha lamentato che il primo giudice Parte_1
non avesse tenuto in considerazione che la contestazione circa il non corretto funzionamento degli impianti e un non adeguato trattamento dei reflui emergesse dai verbali di sopralluogo n. 98 S/C dell'8 agosto 2017 e 99/S del 9
agosto 2017, che integrano atti di accertamento svolto da una pubblica autorità
e assistiti di fede pubblica fino a querela di falso.
Infine, l'appellante ha riproposto, alla stregua di motivi assorbiti, le proprie eccezioni circa la legittimazione passiva di e del suo legale CP_1
rappresentante, circa il rispetto e la puntuale applicazione della l. 689/1981,
circa l'assenza di cause di giustificazione e/o difetto di colpa in capo ad e ha concluso per la riforma della sentenza e conseguente CP_1
dichiarazione di efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
*
pagina 8 di 19 2.5 ha resistito e ha riproposto i motivi di opposizione risultati CP_1
assorbiti, circa il difetto dei presupposti per l'applicazione della sanzione e circa la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l. 689/1981.
* * *
3. Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Prima di tutto occorre definire l'efficacia precettiva delle norme tecniche assunte violate in occasione del campionamento e delle analisi compiute dall' Parte_2
Secondo un consolidato insegnamento, nella sostanza condiviso anche dal primo giudice, le regole tecniche dettano soltanto criteri di massima, dai quali gli organi deputati all'accertamento possono anche discostarsi, previa adeguata valutazione tecnica discrezionale, che tenga conto delle peculiarità del caso,
senza che l'inosservanza delle indicazioni determini l'invalidità dell'atto
(Cass., 20 marzo 2007, n. 6638).
La S.C. ha espressamente spiegato che l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, non essendo prevista dalla legge come ipotesi di nullità.
Ai fini della legittimità del metodo di campionamento non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 1999 (cfr. Cass., 24 giugno
2021, n. 33522 e da ultimo 25 gennaio 2023, n. 2324 e ord. 20 settembre 2023,
n. 30964).
pagina 9 di 19 In questa prospettiva, il campionamento assume una funzione meramente strumentale e servente rispetto alla verifica dello stato delle acque;
esso,
dunque, deve, non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico, così da fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel proprio libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività
amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione v previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato (così Cass., 16 maggio 2006, n.
11479).
Contrariamente alla valutazione compiuta dal primo giudice, deve ritenersi l'attendibilità degli esiti degli esami che hanno originato l'applicazione della sanzione per cui è causa.
L'attendibilità sostanziale del dato ricavato dall'esame del campione per le analisi microbiologiche si ricava dai seguenti elementi:
a) il campionamento è avvenuto tramite prelievo manuale con modalità istantanea preso il pozzetto d'ispezione (cfr. verbale di campionamento n. 99/S/C del 9 agosto 2017 alle ore 11.20 all. 4
della ); Parte_1
b) il campione è stato inserito in un contenitore sterile che,
univocamente identificato (con cartellino e sigillo), è stato trasmesso,
in contenitore refrigerato e nel più breve tempo possibile, al laboratorio di analisi;
c) la quantità prelevata di refluo trattato (ml. 250) è assolutamente idonea a rendere la effettiva composizione del liquido e a escludere pagina 10 di 19 che quanto rilevato sia accidentalmente riferibile (come si sarebbe invece potuto ammettere in caso di prelievo di un campione minimo quale quello contenuto in una provetta) a sostanze sì presenti nei reflui ma in misura concentrata solo e proprio nel campione;
d) ai fini della conservazione dei campioni per le analisi microbiologiche, la tabella apposita indica in 12 ore, e al massimo di
18 ore, il limite temporale per la verifica della presenza di escherichia coli, ma si tratta -per quanto già osservato- di tempi massimi raccomandati, in funzione dei microrganismi da ricercare,
come esplicitato nel paragrafo dedicato alle modalità e ai tempi di trasporto e conservazione dei campioni, ove è richiesto, in ogni caso,
di non superare il periodo di 24 ore tra il prelievo, periodo che peraltro è stato rispettato nella fattispecie, come risulta dal verbale di apertura che indica che l'inizio delle analisi sia avvenuto nella giornata del 10 agosto 2017 alle ore 09.00, per cui entro oltre le ventiquattro ore dal prelievo (all. 5 Provincia);
Osservato che i ricorrenti in opposizione non avevano lamentato la mancata partecipazione alle operazioni di analisi, deve ritenersi l'attendibilità dei risultati delle operazioni di campionamento e analisi.
*
Per quanto riguarda l'attendibilità sostanziale del dato ricavato dall'esame del campione per l'analisi chimica deve osservarsi che:
i. il campionamento è avvenuto con modalità campione medio composito,
dal pozzetto d'ispezione, tramite auto campionatore, l'indicazione del pagina 11 di 19 cui modello (HACH ISCO 4700) costituisce sufficiente riferimento a un sistema di refrigerazione, come agevolmente ricavabile dalla considerazione che, diversamente, non avrebbe avuto senso la successiva trasmissione dello stesso, in contenitore refrigerato e nel più
breve tempo possibile, al laboratorio di analisi (cfr. verbale di campionamento n. 100/S/C del 9 agosto 2017 all. 4 ); Parte_1
ii. il campione, raccolto a intervalli di trenta minuti tra le ore 11.20 per ventiquattro ore, è stato suddiviso in tre contenitori sterili (ml. 1000 e ml. 2000 per analisi chimica e da ml. 250 per quella tossicologica) che,
univocamente identificati, sono stati trasmessi, in contenitore refrigerato e nel più breve tempo possibile, al laboratorio di analisi;
iii. anche in questo caso la quantità prelevata di refluo trattato è
assolutamente idonea a rendere la effettiva composizione del liquido;
iv. risulta dal verbale di apertura che l'inizio delle analisi sia avvenuto nella giornata del 10 agosto 2017 alle ore 09.10 e, dunque, non oltre le ore 24 dalla chiusura delle operazioni di prelievo (all. 5 ); Parte_1
In conclusione, non riesce condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui la violazione delle regole tecniche determinerebbe l'inattendibilità degli esiti delle analisi giustificherebbe l'annullamento dell'ordinanza opposta.
4. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi volti a confutare l'individuazione, da parte del primo giudice,
della disciplina applicabile alla fattispecie.
La disciplina nazionale, dettata dall'art. 74, primo comma, lett. i), d.lgs.
152/2006, definisce le acque reflue urbane quel miscuglio di acque reflue
pagina 12 di 19 domestiche, di acque industriali ovvero meteoritiche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
L'art. 133, primo comma, d.lgs. 152/2006 sanziona chiunque,
nell'effettuazione di uno scarico, superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni.
Tanto precisato, è opportuno rilevate come, in materia, questa Corte abbia,
ripetutamente, precisato che le caratteristiche delle acque reflue urbane
possono essere variabili, rappresentando il prodotto delle acque di scarico che
confluiscono nella rete fognaria che serve l'agglomerato stesso, laddove vi è
una convergenza anche delle acque di scarico prodotte dalle attività industriali
ad essa allacciate.
Ebbene, è la normativa posta dall'art. 74, comma 1, lett. i, d.lgs. 152/06 a definire le “acque reflue urbane” come quel “miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque industriali ovvero meteoritiche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (cfr.
sentenza 584/20).
Orbene, l'appellante ha condivisibilmente richiamato come l'art. 14, quinto comma, della Direttiva Regionale, approvata con Deliberazione G.R. n. 69/25
del 10.12.2008, prescriva che i titolari degli scarichi di acque reflue urbane in
acque superficiali aventi dimensioni superiori a 2000 AE sono tenuti a
rispettare i valori limite di emissione di cui alle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5
alla parte terza del D.Lgs. 152/06 oltre che quelli della tabella 2 nei casi di
recapito in area sensibile per scarichi superiori a 10.000 AE.
pagina 13 di 19 Tale previsione non costituisce un mero richiamo della disciplina nazionale in materia di scarico di reflui, atteso che, diversamente, sarebbe vanificata la specificità della normativa regionale e non sarebbe rispettata la ratio costituita dall'applicazione più rigorosa dei parametri in materia di inquinamento ai depuratori aventi particolari dimensioni;
essa prevede che i depuratori che presentino una dimensione superiore a 2000 AE siano tenuti ad applicare sia la
Tabella I che la Tabella III dell'allegato 5, oltre alla Tabella II in alcuni casi specifici (in tale senso, Corte appello Cagliari, 12 ottobre 2021, n. 431).
Nella specie, la sussistenza dei presupposti per la soggezione dell'impianto di Gonnosfanadiga ai (più rigorosi) limiti previsti dalla citata Tabella III si ricava dalla stessa autorizzazione allo scarico rilasciata ad (doc. 6 CP_1
fascicolo della ). Parte_1
Nella citata autorizzazione in rinnovo di quella n. 153 del 2 aprile 2012
(determinazione n. 8 del 14 marzo 2016) viene dato atto che l'impianto,
destinato a servire il centro urbano di Gonnosfanadiga di circa 8000 residenti,
fosse atto a trattare reflui urbani prodotti da 16.000 abitanti equivalenti.
Preso atto della documentazione prodotta, nella autorizzazione era stato prescritto: “Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione dei parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Con questo stesso provvedimento era stato prescritto, anche, che avrebbero dovuto essere determinati e rispettati:
pagina 14 di 19
1. I valori limite di emissione in acque superficiali i parametri di cui ai
numeri 1, 2, 6, 7, 8, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 50 della Tabella 3
dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. ed int.
2. per il parametro dell'Escherichia Coli non si deve superare il limite di
5000 UFC/ml.
Conseguentemente, l'impianto di Gonnosfanadiga deve ritenersi soggetto ai più stretti vincoli previsti per i reflui industriali tanto per l'Escherichia Coli
quanto per i diversi parametri BOD5, Fosforo totale, Azoto Ammoniacale e
Azoto totale.
Anche questi motivi di appello devono essere, pertanto, accolti.
5. Il quinto motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Il primo giudice ritenne, condivisibilmente, l'indeterminatezza della ordinanza in relazione alla asserita sussistenza di violazioni della autorizzazione allo scarico.
Dall'ordinanza-ingiunzione è dato ricavare la situazione che si presentò ai tecnici (sussistenza di un sistema di areazione non idoneo a consentire Pt_2
un adeguato trattamento reflui nelle vasche di ossidazione; … presenza di
abbondanti schiume oli e materiale grossolano in sospensione nella fase di
post disinfezione e … la mancanza di riscontri che documentassero l'idoneità dell'acqua destinata agli usi igienici del personale operante nell'impianto),
sostanzialmente coincidente con quella risultante dallo stesso verbale di sopralluogo (all. 4 ). Parte_1
pagina 15 di 19 Peraltro, il verbale e l'ordinanza-ingiunzione non specificarono sotto quale profilo tali condotte intercettino un divieto posto dall'autorizzazione allo scarico o integrino un'omissione a un obbligo da essa previsto.
In questo senso, l'ordinanza-ingiunzione è certamente indeterminata, giacché non indica quale prescrizione dell'autorizzazione sarebbe violata;
né tale indicazione è pervenuta dall'amministrazione in sede di opposizione,
atteso che neanche con gli atti del giudizio essa ha specificato alcunché su tale profilo.
Del resto, la lettura dell'autorizzazione in atti non consente di ricavare altrimenti il fondamento normativo della violazione attribuita ad CP_1
atteso che il provvedimento autorizzatorio manca della documentazione
(specifiche tecniche) allegata all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione.
6. Il parziale accoglimento dell'appello della impone l'esame Parte_1
degli originali motivi di opposizione di risultati assorbiti CP_1
dall'accoglimento di alcuni soltanto.
Con riguardo all'eccezione per cui non ha il controllo, la CP_1
disponibilità e tanto meno la responsabilità dei reflui in ingresso all'impianto, è
agevole osservare che non ha neanche allegato che il superamento dei CP_1
valori riscontrati dall' sia derivato da situazioni eccezionali e Pt_2
imprevedibili e che fatto che i reflui dipend[o]no, per qualità e quantità,
dall'utilizzo degli scarichi domestici di migliaia di famiglie, direttamente collegati, tramite fognatura, all'impianto di depurazione (pag. 12 comparsa appello) è condizione assolutamente normale e fisiologica.
pagina 16 di 19 Circa la difesa per cui la violazione del limite allo scarico non può essere sanzionata anche perché è, comunque, perlomeno scriminata in quanto necessaria e doverosa al fine di garantire il servizio, non può non evidenziarsi che:
- le scriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità hanno quale presupposto l'assoluta impossibilità di sottrarsi al compimento dell'azione lesiva, in quanto l'agente è obbligato al compimento di tale atto da una disposizione di legge oppure si trova in una situazione di assoluta necessità;
- nel caso in esame, non sussiste alcuna norma che imponga ad di superare, nella gestione dello scarico, i valori limite di CP_1
emissione fissati nelle tabelle contenute nell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006;
- Abbanoa non neanche allegati i fatti costitutivi dello stato di necessità (ovvero che il superamento dei già menzionati valori limite fosse stato causato dalla necessità di salvare altri da una situazione di imminente pericolo grave e non altrimenti evitabile).
Quanto al dedotto difetto di colpa, deve considerarsi che la colpa degli ingiunti è, certamente, consistita nella violazione di legge consistente nello sversamento di acque non adeguatamente trattate nelle varie fasi di depurazione, sia pure tramite l'affidamento della gestione dell'impianto a soggetti terzi ( ), in una situazione in cui non era ravvisabile alcuna Parte_3
situazione che rendesse non esigibile una condotta diversa.
Secondo il principio di personalità dell'autorizzazione allo scarico enunciato pagina 17 di 19 dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante il rapporto intercorrente tra e la quanto alla responsabilità per la violazione dell'art. CP_1 Parte_3
133, operando la delega solo per le attività materiali di gestione dell'impianto di depurazione.
infatti, è oggettivamente responsabile per la condotta illecita quale CP_1
titolare dell'autorizzazione allo scarico (Cass., ord. 7 ottobre 2024, n. 26162).
* * *
7. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per la metà delle spese processuali, liquidate in dispositivo, che nella restante parte devono,
invece, essere poste a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza n. 1961/24 del Tribunale di Cagliari, che
[...]
per il resto si conferma, rigetta l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 77 del 20 settembre 2022 della Parte_1
con riguardo alla violazione dell'art. 133, primo comma,
[...]
d.lgs. 152/2006;
2. dispone la compensazione per la metà delle spese di lite dei due gradi del giudizio e condanna alla rifusione, in favore della CP_1
, della residua parte, che liquida: Parte_1
- per il primo grado in euro 1.276,00 per compensi professionali,
oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
pagina 18 di 19 - per il presente grado in euro 749,00 per compensi professionali,
oltre euro 73,50 per spese nonché oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Amedeo Pisanti,
che si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 17 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere relatore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 386 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promossa da:
(c.f. , con sede a Carbonia ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Napoli, presso lo studio dell'avv. Amedeo Pisanti,
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellante
contro
(c.f. ), con sede legale a Nuoro ed CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Massimo Lai,
che la rappresenta e difende per procure speciali in atti
appellata
e contro pagina 1 di 19 (c.f. , residente a Controparte_2 C.F._1
Milano,
appellato-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiectis,
riformando la sentenza n. 1961/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari per i motivi esposti in fatto ed in diritto, così dichiarare e provvedere:
1) in accoglimento dei motivi d'appello, riformare la sentenza di primo grado e dichiarare valida ed efficace l'ordinanza di ingiunzione n. 77/2022;
2) condannare e al pagamento di Controparte_2 CP_1
spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, da assegnarsi,
nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita,
a. in via principale rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
b. in via subordinata, per la sola ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, accogliere i motivi riproposti e, per l'effetto, dichiarare la nullità
dell'impugnata ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado ovvero annullarla in quanto infondata e illegittima;
- in ogni caso con vittoria di spese.
pagina 2 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e proposero, davanti al CP_1 Controparte_2
Tribunale di Cagliari, opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.
77 del 20 settembre 2022 emessa dalla Provincia del ed esposero Parte_1
in fatto che:
• era titolare di una autorizzazione allo scarico dei reflui CP_1
relativa a un impianto di depurazione di proprietà comunale, in località
Truxelli, nel comune di Gonnosfanadiga (SU), che tratta i reflui provenienti dall'abitato del Comune;
• in data 8 e 9 agosto 2017, l' aveva eseguito un sopralluogo Pt_2
presso l'impianto ed effettuato prelievi allo scarico;
• in particolare, in data 9 agosto 2017, alle ore 11,15 aveva proceduto alla raccolta del campione per le analisi batteriologiche, che avevano avuto inizio alle ore 9,00 del giorno successivo;
• le analisi avevano rivelato il superamento dei limiti previsti per i parametri Escherichia coli, BOD5, Fosforo totale, Azoto Ammoniacale e
Azoto totale;
• era stata, successivamente, contestata loro la violazione dell'art. 133, primo comma, d.lgs. 152/2006 per superamento dei citati parametri e dell'art. 133, terzo comma, per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, per la sussistenza di un sistema di areazione non idoneo a consentire un adeguato trattamento reflui nelle vasche di ossidazione, la presenza di abbondanti schiume oli e materiale grossolano in sospensione nella fase di post disinfezione nonché la pagina 3 di 19 mancanza di riscontri che documentassero l'idoneità dell'acqua destinata agli usi igienici del personale operante nell'impianto;
• era stata applicata la complessiva sanzione amministrativa di euro
4.500,00, per violazione delle previsioni dell'art. 133, primo e secondo commi, d.lgs. citato.
A fondamento dell'opposizione, gli attori opposero:
1. il difetto di legittimazione passiva, sul rilievo dell'operatività
della delega di funzioni alla società la quale aveva Parte_3
la conduzione e manutenzione dell'impianto;
2. il vizio del procedimento delle analisi, in quanto effettuate in violazione delle norme tecniche che regolano l'attività, con conseguente inattendibilità dei risultati;
3. l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 133, primo comma, d.lgs. 152/2006 per il superamento dei limiti previsti in relazione al parametro dell'Azoto
Ammoniacale dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, che trova applicazione unicamente in caso di scarichi convoglianti acque reflue industriali e non acque reflue urbane qual è quello di Gonnosfanadiga;
4. che il superamento dei parametri dell'Azoto Totale, del Fosforo
Totale e del BOD5 avrebbe potuto essere contestato solamente a seguito di diversi rilievi fatti durante il corso di un intero anno e non di uno come, invece, accaduto nella fattispecie;
pagina 4 di 19 5. l'indeterminatezza della contestazione delle altre violazioni, non essendo indicato quali prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico sarebbero state violate nonché l'insussistenza stessa della violazione di prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.
*
La Provincia resistette all'opposizione.
*
Con la sentenza n. 1961/2024, il Tribunale accolse l'opposizione e annullò
l'ordinanza-ingiunzione opposta.
Escluso che la delega di funzioni invocata dalla ricorrente fosse idonea a mandare esente da responsabilità il titolare dello scarico, il primo giudice ritenne che il fatto che le analisi avessero avuto inizio almeno 22 ore dopo il prelievo non determinasse, di per sé, l'illegittimità della sanzione applicata ma assumesse rilievo in relazione all'attendibilità dei risultati conseguiti e ritenne che la non avesse offerto la relativa prova, nonostante l'onere Parte_1
gravante su di essa.
Sotto altro profilo, il Tribunale ritenne che i limiti previsti in relazione all'Azoto Ammoniacale dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.
152/2006 trovassero applicazione unicamente in relazione agli scarichi di acque reflue urbane nei quali confluiscono anche acque reflue industriali e che,
nella fattispecie, l'amministrazione non avesse fornito la prova che nel centro urbano di Gonnosfanadiga fossero presenti attività industriali, artigianali o di servizi che producono reflui con caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque domestiche.
pagina 5 di 19 Con riguardo alla contestazione riguardante i parametri Azoto Totale,
Fosforo Totale e BOD5, il Tribunale riconobbe l'irrilevanza di singoli scostamenti ai quali il punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 citato non attribuisce rilevanza alcuna, atteso che dall'ordinanza-ingiunzione opposta e dallo stesso accertamento non Pt_2
risultavano sussistere ulteriori campioni non conformi.
Infine, il Tribunale ritenne l'indeterminatezza della ordinanza in relazione alla asserita sussistenza di violazioni della autorizzazione allo scarico relativamente alle altre contestazioni.
* * *
2. Contro la sentenza ha proposto appello la . Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'ente ha denunciato che il Tribunale avesse, irragionevolmente, dichiarato l'inattendibilità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati dall'impianto e non avesse tenuto conto del fatto che gli opponenti non avavano dato prova dell'inattendibilità del diverso metodo utilizzato dall' Pt_2
La ha fatto riferimento agli atti prodotti in primo grado per Parte_1
fondare elementi di deroga alle linee guida, elementi dai quali era risultato che il campione era stato posto in un contenitore refrigerato e correttamente consegnato al laboratorio nel giro di poche ore dal prelievo, sicché era stata pacificamente garantita la sua conservazione ed era stata esclusa la possibile alterazione nella sua composizione microbiologica.
2.2 Con un secondo motivo, la ha lamentato l'erronea Parte_1
interpretazione e l'erronea applicazione dell'art. 74, lettere i), g) ed h) d.lgs. n.
pagina 6 di 19 152/2006 in forza delle quali il Tribunale aveva escluso che le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato urbano siano miste sul rilievo che non potendo sussistere alcuna presunzione sulla componente anche industriale delle stesse.
A confutazione dell'argomentazione, la ha lamentato come Parte_1
l'agglomerato urbano -per proprie caratteristiche ontologiche- non possa produrre esclusivamente acque reflue domestiche, ma generi senz'altro anche acque reflue industriali.
Sulla questione relativa all'applicabilità dei limiti di cui alla Tabella III, all.
5, Parte III del D.lgs. n. 152/2006 al parametro dell'Azoto Ammoniacale, la ha indicato come l'impianto di depurazione per cui è causa sia Parte_1
assistito da un sistema fognario di tipo a fanghi attivi dimensionato per trattare i reflui urbani prodotti da 16.000 abitanti, così come risulta dall'autorizzazione allo scarico n. 8 del 14 marzo 2016, sicché il Tribunale di Cagliari aveva errato nel ritenere applicabili, per il parametro dell'Azoto Ammoniacale, i soli limiti di cui alla tabella 1 all. 5, Parte III del D.lgs. n. 152 del 2006.
Sotto altro profilo, l'appellante ha protestato l'omessa pronuncia circa la questione dell'applicabilità allo scarico in questione dell'art. 14 della Direttiva
Regionale sugli scarichi, approvata con Delibera GR n 69/25 del 10 dicembre
2008, il quale indica per relationem, attraverso il richiamo alla Tabella 3, all.
V, Parte III d.lgs. n. 152/ 2006, i limiti di emissione agli scarichi di reflui urbani che servono agglomerati con più di 2000 A.E.
Infine, la ha censurato, quale error in procedendo, l'aver ritenuto Parte_1
che fosse onere dell'Amministrazione dimostrare -qual elemento costitutivo pagina 7 di 19 della fattispecie- la completa assenza nel Comune di Gonnosfanadiga di qualsivoglia attività commerciale e/o di servizi produttivi di acque reflue industriali, eccependo come gravasse, in realtà, sul gestore dell'impianto e sul suo rappresentante legale la prova dell'elemento modificativo della pretesa sanzionatoria.
2.3 Con un terzo motivo, l'Amministrazione ha censurato l'erronea applicazione del punto 1.1. della Tabella I e II dell'all. 5, Parte III, d.lgs. n.
152/2006 relativamente ai parametri Azoto Totale e Fosforo Totale e BOD5,
rispetto ai quali avrebbe dovuto trovare applicazione -sulla scorta degli argomenti già spesi- la Tabella III.
2.4 Con un quarto motivo, la ha lamentato che il primo giudice Parte_1
non avesse tenuto in considerazione che la contestazione circa il non corretto funzionamento degli impianti e un non adeguato trattamento dei reflui emergesse dai verbali di sopralluogo n. 98 S/C dell'8 agosto 2017 e 99/S del 9
agosto 2017, che integrano atti di accertamento svolto da una pubblica autorità
e assistiti di fede pubblica fino a querela di falso.
Infine, l'appellante ha riproposto, alla stregua di motivi assorbiti, le proprie eccezioni circa la legittimazione passiva di e del suo legale CP_1
rappresentante, circa il rispetto e la puntuale applicazione della l. 689/1981,
circa l'assenza di cause di giustificazione e/o difetto di colpa in capo ad e ha concluso per la riforma della sentenza e conseguente CP_1
dichiarazione di efficacia dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
*
pagina 8 di 19 2.5 ha resistito e ha riproposto i motivi di opposizione risultati CP_1
assorbiti, circa il difetto dei presupposti per l'applicazione della sanzione e circa la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l. 689/1981.
* * *
3. Il primo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Prima di tutto occorre definire l'efficacia precettiva delle norme tecniche assunte violate in occasione del campionamento e delle analisi compiute dall' Parte_2
Secondo un consolidato insegnamento, nella sostanza condiviso anche dal primo giudice, le regole tecniche dettano soltanto criteri di massima, dai quali gli organi deputati all'accertamento possono anche discostarsi, previa adeguata valutazione tecnica discrezionale, che tenga conto delle peculiarità del caso,
senza che l'inosservanza delle indicazioni determini l'invalidità dell'atto
(Cass., 20 marzo 2007, n. 6638).
La S.C. ha espressamente spiegato che l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, non essendo prevista dalla legge come ipotesi di nullità.
Ai fini della legittimità del metodo di campionamento non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 1999 (cfr. Cass., 24 giugno
2021, n. 33522 e da ultimo 25 gennaio 2023, n. 2324 e ord. 20 settembre 2023,
n. 30964).
pagina 9 di 19 In questa prospettiva, il campionamento assume una funzione meramente strumentale e servente rispetto alla verifica dello stato delle acque;
esso,
dunque, deve, non tanto rispondere alle esigenze formali del rispetto delle procedure, quanto provare, sotto il profilo sostanziale, la rappresentatività dello scarico, così da fornire al giudice tutti gli elementi necessari perché egli, nel proprio libero convincimento, possa valutare se, a seguito dell'attività
amministrativa di controllo e prelievo, risultino violati i limiti di emissione v previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. citato (così Cass., 16 maggio 2006, n.
11479).
Contrariamente alla valutazione compiuta dal primo giudice, deve ritenersi l'attendibilità degli esiti degli esami che hanno originato l'applicazione della sanzione per cui è causa.
L'attendibilità sostanziale del dato ricavato dall'esame del campione per le analisi microbiologiche si ricava dai seguenti elementi:
a) il campionamento è avvenuto tramite prelievo manuale con modalità istantanea preso il pozzetto d'ispezione (cfr. verbale di campionamento n. 99/S/C del 9 agosto 2017 alle ore 11.20 all. 4
della ); Parte_1
b) il campione è stato inserito in un contenitore sterile che,
univocamente identificato (con cartellino e sigillo), è stato trasmesso,
in contenitore refrigerato e nel più breve tempo possibile, al laboratorio di analisi;
c) la quantità prelevata di refluo trattato (ml. 250) è assolutamente idonea a rendere la effettiva composizione del liquido e a escludere pagina 10 di 19 che quanto rilevato sia accidentalmente riferibile (come si sarebbe invece potuto ammettere in caso di prelievo di un campione minimo quale quello contenuto in una provetta) a sostanze sì presenti nei reflui ma in misura concentrata solo e proprio nel campione;
d) ai fini della conservazione dei campioni per le analisi microbiologiche, la tabella apposita indica in 12 ore, e al massimo di
18 ore, il limite temporale per la verifica della presenza di escherichia coli, ma si tratta -per quanto già osservato- di tempi massimi raccomandati, in funzione dei microrganismi da ricercare,
come esplicitato nel paragrafo dedicato alle modalità e ai tempi di trasporto e conservazione dei campioni, ove è richiesto, in ogni caso,
di non superare il periodo di 24 ore tra il prelievo, periodo che peraltro è stato rispettato nella fattispecie, come risulta dal verbale di apertura che indica che l'inizio delle analisi sia avvenuto nella giornata del 10 agosto 2017 alle ore 09.00, per cui entro oltre le ventiquattro ore dal prelievo (all. 5 Provincia);
Osservato che i ricorrenti in opposizione non avevano lamentato la mancata partecipazione alle operazioni di analisi, deve ritenersi l'attendibilità dei risultati delle operazioni di campionamento e analisi.
*
Per quanto riguarda l'attendibilità sostanziale del dato ricavato dall'esame del campione per l'analisi chimica deve osservarsi che:
i. il campionamento è avvenuto con modalità campione medio composito,
dal pozzetto d'ispezione, tramite auto campionatore, l'indicazione del pagina 11 di 19 cui modello (HACH ISCO 4700) costituisce sufficiente riferimento a un sistema di refrigerazione, come agevolmente ricavabile dalla considerazione che, diversamente, non avrebbe avuto senso la successiva trasmissione dello stesso, in contenitore refrigerato e nel più
breve tempo possibile, al laboratorio di analisi (cfr. verbale di campionamento n. 100/S/C del 9 agosto 2017 all. 4 ); Parte_1
ii. il campione, raccolto a intervalli di trenta minuti tra le ore 11.20 per ventiquattro ore, è stato suddiviso in tre contenitori sterili (ml. 1000 e ml. 2000 per analisi chimica e da ml. 250 per quella tossicologica) che,
univocamente identificati, sono stati trasmessi, in contenitore refrigerato e nel più breve tempo possibile, al laboratorio di analisi;
iii. anche in questo caso la quantità prelevata di refluo trattato è
assolutamente idonea a rendere la effettiva composizione del liquido;
iv. risulta dal verbale di apertura che l'inizio delle analisi sia avvenuto nella giornata del 10 agosto 2017 alle ore 09.10 e, dunque, non oltre le ore 24 dalla chiusura delle operazioni di prelievo (all. 5 ); Parte_1
In conclusione, non riesce condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui la violazione delle regole tecniche determinerebbe l'inattendibilità degli esiti delle analisi giustificherebbe l'annullamento dell'ordinanza opposta.
4. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi volti a confutare l'individuazione, da parte del primo giudice,
della disciplina applicabile alla fattispecie.
La disciplina nazionale, dettata dall'art. 74, primo comma, lett. i), d.lgs.
152/2006, definisce le acque reflue urbane quel miscuglio di acque reflue
pagina 12 di 19 domestiche, di acque industriali ovvero meteoritiche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
L'art. 133, primo comma, d.lgs. 152/2006 sanziona chiunque,
nell'effettuazione di uno scarico, superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni.
Tanto precisato, è opportuno rilevate come, in materia, questa Corte abbia,
ripetutamente, precisato che le caratteristiche delle acque reflue urbane
possono essere variabili, rappresentando il prodotto delle acque di scarico che
confluiscono nella rete fognaria che serve l'agglomerato stesso, laddove vi è
una convergenza anche delle acque di scarico prodotte dalle attività industriali
ad essa allacciate.
Ebbene, è la normativa posta dall'art. 74, comma 1, lett. i, d.lgs. 152/06 a definire le “acque reflue urbane” come quel “miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque industriali ovvero meteoritiche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (cfr.
sentenza 584/20).
Orbene, l'appellante ha condivisibilmente richiamato come l'art. 14, quinto comma, della Direttiva Regionale, approvata con Deliberazione G.R. n. 69/25
del 10.12.2008, prescriva che i titolari degli scarichi di acque reflue urbane in
acque superficiali aventi dimensioni superiori a 2000 AE sono tenuti a
rispettare i valori limite di emissione di cui alle tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5
alla parte terza del D.Lgs. 152/06 oltre che quelli della tabella 2 nei casi di
recapito in area sensibile per scarichi superiori a 10.000 AE.
pagina 13 di 19 Tale previsione non costituisce un mero richiamo della disciplina nazionale in materia di scarico di reflui, atteso che, diversamente, sarebbe vanificata la specificità della normativa regionale e non sarebbe rispettata la ratio costituita dall'applicazione più rigorosa dei parametri in materia di inquinamento ai depuratori aventi particolari dimensioni;
essa prevede che i depuratori che presentino una dimensione superiore a 2000 AE siano tenuti ad applicare sia la
Tabella I che la Tabella III dell'allegato 5, oltre alla Tabella II in alcuni casi specifici (in tale senso, Corte appello Cagliari, 12 ottobre 2021, n. 431).
Nella specie, la sussistenza dei presupposti per la soggezione dell'impianto di Gonnosfanadiga ai (più rigorosi) limiti previsti dalla citata Tabella III si ricava dalla stessa autorizzazione allo scarico rilasciata ad (doc. 6 CP_1
fascicolo della ). Parte_1
Nella citata autorizzazione in rinnovo di quella n. 153 del 2 aprile 2012
(determinazione n. 8 del 14 marzo 2016) viene dato atto che l'impianto,
destinato a servire il centro urbano di Gonnosfanadiga di circa 8000 residenti,
fosse atto a trattare reflui urbani prodotti da 16.000 abitanti equivalenti.
Preso atto della documentazione prodotta, nella autorizzazione era stato prescritto: “Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione dei parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Con questo stesso provvedimento era stato prescritto, anche, che avrebbero dovuto essere determinati e rispettati:
pagina 14 di 19
1. I valori limite di emissione in acque superficiali i parametri di cui ai
numeri 1, 2, 6, 7, 8, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 50 della Tabella 3
dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. ed int.
2. per il parametro dell'Escherichia Coli non si deve superare il limite di
5000 UFC/ml.
Conseguentemente, l'impianto di Gonnosfanadiga deve ritenersi soggetto ai più stretti vincoli previsti per i reflui industriali tanto per l'Escherichia Coli
quanto per i diversi parametri BOD5, Fosforo totale, Azoto Ammoniacale e
Azoto totale.
Anche questi motivi di appello devono essere, pertanto, accolti.
5. Il quinto motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Il primo giudice ritenne, condivisibilmente, l'indeterminatezza della ordinanza in relazione alla asserita sussistenza di violazioni della autorizzazione allo scarico.
Dall'ordinanza-ingiunzione è dato ricavare la situazione che si presentò ai tecnici (sussistenza di un sistema di areazione non idoneo a consentire Pt_2
un adeguato trattamento reflui nelle vasche di ossidazione; … presenza di
abbondanti schiume oli e materiale grossolano in sospensione nella fase di
post disinfezione e … la mancanza di riscontri che documentassero l'idoneità dell'acqua destinata agli usi igienici del personale operante nell'impianto),
sostanzialmente coincidente con quella risultante dallo stesso verbale di sopralluogo (all. 4 ). Parte_1
pagina 15 di 19 Peraltro, il verbale e l'ordinanza-ingiunzione non specificarono sotto quale profilo tali condotte intercettino un divieto posto dall'autorizzazione allo scarico o integrino un'omissione a un obbligo da essa previsto.
In questo senso, l'ordinanza-ingiunzione è certamente indeterminata, giacché non indica quale prescrizione dell'autorizzazione sarebbe violata;
né tale indicazione è pervenuta dall'amministrazione in sede di opposizione,
atteso che neanche con gli atti del giudizio essa ha specificato alcunché su tale profilo.
Del resto, la lettura dell'autorizzazione in atti non consente di ricavare altrimenti il fondamento normativo della violazione attribuita ad CP_1
atteso che il provvedimento autorizzatorio manca della documentazione
(specifiche tecniche) allegata all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione.
6. Il parziale accoglimento dell'appello della impone l'esame Parte_1
degli originali motivi di opposizione di risultati assorbiti CP_1
dall'accoglimento di alcuni soltanto.
Con riguardo all'eccezione per cui non ha il controllo, la CP_1
disponibilità e tanto meno la responsabilità dei reflui in ingresso all'impianto, è
agevole osservare che non ha neanche allegato che il superamento dei CP_1
valori riscontrati dall' sia derivato da situazioni eccezionali e Pt_2
imprevedibili e che fatto che i reflui dipend[o]no, per qualità e quantità,
dall'utilizzo degli scarichi domestici di migliaia di famiglie, direttamente collegati, tramite fognatura, all'impianto di depurazione (pag. 12 comparsa appello) è condizione assolutamente normale e fisiologica.
pagina 16 di 19 Circa la difesa per cui la violazione del limite allo scarico non può essere sanzionata anche perché è, comunque, perlomeno scriminata in quanto necessaria e doverosa al fine di garantire il servizio, non può non evidenziarsi che:
- le scriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità hanno quale presupposto l'assoluta impossibilità di sottrarsi al compimento dell'azione lesiva, in quanto l'agente è obbligato al compimento di tale atto da una disposizione di legge oppure si trova in una situazione di assoluta necessità;
- nel caso in esame, non sussiste alcuna norma che imponga ad di superare, nella gestione dello scarico, i valori limite di CP_1
emissione fissati nelle tabelle contenute nell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006;
- Abbanoa non neanche allegati i fatti costitutivi dello stato di necessità (ovvero che il superamento dei già menzionati valori limite fosse stato causato dalla necessità di salvare altri da una situazione di imminente pericolo grave e non altrimenti evitabile).
Quanto al dedotto difetto di colpa, deve considerarsi che la colpa degli ingiunti è, certamente, consistita nella violazione di legge consistente nello sversamento di acque non adeguatamente trattate nelle varie fasi di depurazione, sia pure tramite l'affidamento della gestione dell'impianto a soggetti terzi ( ), in una situazione in cui non era ravvisabile alcuna Parte_3
situazione che rendesse non esigibile una condotta diversa.
Secondo il principio di personalità dell'autorizzazione allo scarico enunciato pagina 17 di 19 dalla giurisprudenza di legittimità, è irrilevante il rapporto intercorrente tra e la quanto alla responsabilità per la violazione dell'art. CP_1 Parte_3
133, operando la delega solo per le attività materiali di gestione dell'impianto di depurazione.
infatti, è oggettivamente responsabile per la condotta illecita quale CP_1
titolare dell'autorizzazione allo scarico (Cass., ord. 7 ottobre 2024, n. 26162).
* * *
7. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per la metà delle spese processuali, liquidate in dispositivo, che nella restante parte devono,
invece, essere poste a carico di CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
contro la sentenza n. 1961/24 del Tribunale di Cagliari, che
[...]
per il resto si conferma, rigetta l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 77 del 20 settembre 2022 della Parte_1
con riguardo alla violazione dell'art. 133, primo comma,
[...]
d.lgs. 152/2006;
2. dispone la compensazione per la metà delle spese di lite dei due gradi del giudizio e condanna alla rifusione, in favore della CP_1
, della residua parte, che liquida: Parte_1
- per il primo grado in euro 1.276,00 per compensi professionali,
oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
pagina 18 di 19 - per il presente grado in euro 749,00 per compensi professionali,
oltre euro 73,50 per spese nonché oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Amedeo Pisanti,
che si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 17 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere relatore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 19 di 19