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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1198 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Maria Cirillo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, in IZ
(VV), via Doria n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Saro Mazza in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Vibo Valentia (VV) C.da
Lacquari snc;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Vibo
Valentia pubblicata in data 17/01/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <l'attore ha sostenuto di aver posseduto per oltre vent'anni Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Maria Cirillo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, in IZ
(VV), via Doria n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Saro Mazza in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Vibo Valentia (VV) C.da
Lacquari snc;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Vibo
Valentia pubblicata in data 17/01/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:uti dominus l'immobile abitativo sito in Vico
II° Carità, riportato in catasto al Foglio 13, particella 378, del N.C.U. del
Comune di IZ, in modo continuo, pacifico, pubblico e indisturbato, da data immemorabile, vivendo lì dalla nascita, continuando a possederlo, così come lo possedeva la di lui madre e comunque da oltre un Persona_1
ventennio. Sosteneva, altresì, che in costanza di legittimo possesso del fabbricato, veniva espropriato del bene ad opera del , in Controparte_1
persona del Sindaco pro-tempore Geom. il quale Persona_2
provvedeva a demolirlo, unitamente ad altri fabbricati adiacenti, destinando l'area di sedime alla realizzazione della Piazza Timparella, facente parte di una più articolata opera pubblica, riguardante “lavori di arredo e riqualificazione urbana” previsti nel progetto approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 232 del 02/08/1996. Deduceva ancora che, a seguito dell'espropriazione, il non provvedeva ad un equo Controparte_1
risarcimento in favore dell'attore mediante assegnazione di un alloggio sostitutivo. Sulla base delle suddette premesse, con atto di citazione notificato ex art. 150 c.p.c. (pubblicazione dell'estratto dell'atto sulla
2 Gazzetta Ufficiale del 05 aprile 2014 n. 41, parte II, depositato in copia conforme al in data 09 aprile 2014 ed alla Controparte_2
cancelleria del Tribunale Civile di Vibo Valentia in data 19 maggio 2014 come in atti), adiva innanzi l'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
, in persona del sindaco pro-tempore, nonché ogni persona che CP_1
vanti diritti a qualsiasi titolo sull'immobile oggetto di causa, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la intervenuta usucapione dell'immobile ai sensi dell'art. 1158 del codice civile, in presupposto, a favore di che era nata a [...] il Persona_1
01/01/1919 e deceduta in data 17/03/1991 e a favore di nato Parte_1
a IZ il 10/05/1952; in pratica in favore di nato a Parte_1
IZ il 10/05/1952, attore ricorrente quale unico erede della propria madre;
autorizzare, all'occorrenza, il competente Conservatore alle Pt_1
necessarie trascrizioni del neo costituito diritto di proprietà; accertata l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte del CP_1
ed accertata ancora la mancata volontà del sindaco adito di
[...]
addivenire alla conclusione di un legittimo procedimento di acquisizione sanante dell'immobile a norma dell'art. 42 bis del T.U. espropriazioni per pubblica utilità, liquidare a carico del medesimo il risarcimento dei CP_1
danni per l'illegittima acquisizione dell'immobile …; riconoscere l'illegittimità dell'immobile che pertanto risulta usurpativa, nonché indennizzi, risarcimento danni, interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, se e quanto dovuta;
condannare il alle Controparte_1
spese, diritti ed onorari del giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”. Integrato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del , concessi Controparte_1
i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. espletata la prova testimoniale per come ammessa, chiusa la fase istruttoria, era disposto rinvio per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
3 All'odierna udienza la causa viene discussa a mezzo di scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da verbale nella parte che precede ed è decisa nei termini che seguono.>>
§ 2. – Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 11/2023 così statuiva:
<< rigetta la domanda, per le causali di cui in motivazione;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Così ragguagliate le vicende processuali, nel merito bisogna dapprima acclarare se parte attrice abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione del già menzionato bene, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c., fornendo la prova del possesso dell'immobile. Ad avviso del giudicante la riposta è negativa. È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984). Sul punto deve evidenziarsi che, in disparte la sussistenza o meno della prova del possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, dall'esame del compendio probatorio, ovvero dalla documentazione allegata da parte attrice e dalle risultanze delle prove orali espletate, sono emersi elementi di criticità tali da ostare all'accoglimento della domanda proposta.
In particolare, tutti i testi escussi, nel confermare le circostanze articolate dall'attore ed agli stessi sottoposte, affermavano genericamente che:
l'immobile è stato demolito tanti anni fa dal Comune di IZ (il teste riferisce nel 1997-98); che lo stesso era abitato da Testimone_1 Pt_1
e prima di lui anche dalla madre , poi deceduta;
[...] Persona_1
attualmente nel punto in cui sorgeva la suddetta casa vi è la Piazza
4 Timparella; nessun altro oltre ai signori abitava quella casa;
che i Pt_1
signori incaricavano i vicini di pagare le bollette dell'energia Pt_1
elettrica; che qualche volta il signor faceva lavori di manutenzione Pt_1
sul tetto. Ebbene, la genericità delle circostanze articolate e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, lascia indeterminati gli elementi essenziali della fattispecie dell'usucapione e porta a concludere per l'assenza del presupposto necessario all'adozione di un provvedimento declaratorio di acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. Ed infatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza che “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011). Dal compendio probatorio non emerge alcun elemento che consenta, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi dell'attore. In particolare, la circostanza di aver abitato l'immobile e di aver provveduto al pagamento delle bollette dell'energia elettrica non dimostra con assoluta certezza l'esercizio di un potere utile ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui. D'altra parte, la bolletta dell'energia elettrica prodotta dall'attore con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. risalente al lontano ottobre del 1959, è elemento del tutto insufficiente al fine di provare il possesso, continuativo ed interrotto dell'immobile per il ventennio. Sul punto, al di là del valore da attribuire alle risultanze della prova orale espletata, dalle quali, come detto, non emergono elementi a sostegno della domanda, deve evidenziarsi come anche dall'esame della documentazione allegata non sia emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione e cioè l'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico dell'immobile. Più nel dettaglio, dal certificato
5 storico di famiglia emerge che il signor e la di lui madre fossero Pt_1
residenti presso l'immobile dalla data del censimento del 1951 sino alla data del 26.1.1967 di emigrazione nel Comune di Orbassano, in contraddizione con quanto riferito dalla teste , la quale riferiva che la signora Tes_2
abitava la casa sin dal 1970. Ma v'è di più, dalla nota del Persona_1
tecnico del comune di IZ, Geom. avente ad oggetto “lavori di Pt_2
riqualificazione urbana – relazione di sopralluogo in Piazza “Timparella” per demolizione fabbricati (allegato 11 del fascicolo di parte attrice) si evince come i fabbricati oggetto di demolizione, si presentassero alla data del 24 luglio 1997 “in totale stato di abbandono”, elemento del tutto incompatibile con un possesso continuo ed ininterrotto dell'immobile, tanto più se veniva utilizzato ad uso abitativo, per come sostenuto dall'attore. In conclusione, in primo luogo, va sottolineato che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporti l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008; App. Roma, Sez. IV,
18/06/2008). Al contrario, ed in secondo luogo, è proprio dall'esito delle prove espletate e dallo studio della documentazione allegata che le perplessità insorte inducono a concludere per la insussistenza della premessa necessaria affinché possa promuoversi un giudizio per accertamento e declaratoria dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ovvero l'assenza della titolarità formale del diritto de quo. Di talché, e per le ragioni esposte, la domanda di accertamento e declaratoria dell'intervenuta usucapione deve essere rigettata. Di conseguenza, ogni altra questione, pur prospettata dalla parte attrice, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
6 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come riformato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, chi scrive ritiene sussistenti altre gravi ed analoghe ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, data la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del convenuto, rimasto contumace, a fronte del diritto vantato dall'istante.>>
§ 4. – Ha proposto appello con citazione contenente l'istanza Parte_1
per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti di ogni persona che ritenga di vantare diritti, a qualsiasi titolo, sull'immobile sito in Vico II Carità del Comune di IZ (VV) in catasto al foglio 13, particella 378 di cui al N.C.U. del Comune di IZ nonché nei confronti del formulando otto motivi di gravame, di seguito Controparte_1
illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< A) accertato che l'odierno attore ha posseduto per oltre vent'anni uti dominus l'immobile abitativo sito in Vico II° Carità, riportato in catasto al Foglio 13, particella 378, del N.C.U. del Comune di IZ, nelle forme e ai fini di cui in narrativa, in modo continuo, pacifico, pubblico e indisturbato, DICHIARARE la intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 del codice civile, in presupposto, a favore di che era nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
17/03/1991 ed a favore di nato a [...] il [...]; in Parte_1
pratica a favore di nato a [...] il [...], attore Parte_1
ricorrente quale unico erede della propria madre Persona_1
dell'immobile; -autorizzare, all'occorrenza, il competente Conservatore alle necessarie trascrizioni del neo costituito diritto di proprietà; Descrizione dell'immobile: Fabbricato ubicato nel Comune di IZ (V.V.) in Vico II
Carità N. 33, che era costituito da un'unica unità immobiliare sviluppata su due piani. La costruzione è avvenuta in epoca imprecisata ma sicuramente vecchia;
la struttura era in muratura ordinaria, tetti a falde con orditura in legno ricoperta da manto in coppi, pavimenti in piastrelle, infissi interni ed
7 esterni in legno, impianti di acqua e luce, il tutto in modeste condizioni di conservazione. L'immobile era costituito da un unico vano con wc al piano terra e da un vano con disimpegno al primo piano collegati tra loro tramite scala interna. La superficie complessiva era di mq. 60. L'alloggio era previsto da doppio ingresso di cui uno al piano primo affacciato sul Vico II
Carità e l'altro (sotto il livello del Vico II Carità) che affacciava direttamente sulla piccola piazza Timparella. B) accertata l'illegittimità dell'occupazione da parte del ed accertata ancora la mancata volontà del Controparte_1
Sindaco adito di addivenire alla conclusione di un legittimo procedimento di acquisizione sanante dell'immobile a norma dell'art. 42 bis del T.U.
Espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 N.
327 e ss.mm.ii., per motivi d'interesse pubblico: LIQUIDARE a carico del medesimo il risarcimento dei danni per l'illegittima acquisizione CP_1
dell'immobile abitativo sito in Vico II° Carità, riportato in catasto al Foglio
13, particella 378, del N.C.U. del Comune di IZ, di cui l'attore è stato espropriato nel frangente della realizzazione della Piazza Timparella, demolito ad opera del Sindaco pro-tempore durante l'esecuzione dell'opera pubblica riguardante Lavori di arredo e riqualificazione urbana, il cui progetto – infedele e carente – fu approvato con delibera di Giunta Comunale
N. 232 del 02/08/1996; Riconoscere l'illegittimità dell'occupazione che pertanto risulta usurpativa, nonché indennizzi, risarcimento danni, interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, se ed in quanto dovuta. Ai fini di una provvisoria determinazione si fa riferimento all'art. 42 bis del
T.U. Espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001
N. 327 e ss.mm.ii., sulla base del valore venale di cui alla perizia in atti del
Geom. , da quantificarsi definitivamente al momento utile. Parte_3
Previa, occorrendo, in via istruttoria, l'ammissione di una C.T.U. per la determinazione del valore venale del fabbricato dell'attore. Con vittoria di spese ed onorari relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
8 forfettario, IVA e CPA, come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che si dovessero presentare utili in ragione di quanto esposto nella parte motiva del presente appello.>>
§ 4.2 – Si costituiva il per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni: <
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. dichiarare il legittimo possessore dell'area urbana Controparte_1
identificata con la particella n° 378, f. 13 del N.C.U. del Comune di IZ;
2. condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. >> Produceva, come da indice: 1) Atto di appello notificato;
2) Copia ordinanza n° 9/97; 3) Visura catastale;
4)
Delibera di G.C. n° 59 del 27_09_23.
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica e così 10 giugno 2025 per le note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, 10 luglio per il deposito della comparsa conclusionale e 25 luglio per il deposito della memoria di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico. In particolare, il difensore di parte appellante in esito alla costituzione del ha integrato le conclusioni Controparte_1
chiedendo:9 , dichiarandone in primo luogo l'inammissibilità a norma Controparte_1
dell'art. 345 c.p.c. con particolare riferimento all'eccezione di usucapione perché palesemente tardiva in quanto non proposta in prime cure e peraltro costituisce introduzione di un nuovo fatto costitutivo dell'eccezione ex art. 2697 c. 2 c.c. mai prima introdotto in giudizio. Inoltre, l'appellante, con atto di citazione notificato nel 2013, ha richiesto l'accertamento del diritto all'usucapione sull'immobile oggetto di giudizio, sicché ha interrotto il termine di usucapione ventennale a favore del Comune decorrente – come riconosciuto dalla stessa controparte – solo dal 1997, data di decorrenza dell'occupazione usurpativa. Con riserva di opporre maggiori e più esaustivi elementi di smentita a sostegno delle istanze dell'appellante (…) In via istruttoria: ammettersi occorrendo una C.T.U. per la determinazione del valore venale del fabbricato dell'attore>>
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno così concluso: l'appellante:Giudicante di disattendere tutte le richieste ed eccezioni introdotte dal convenuto dichiarandone in primo luogo Controparte_1
l'inammissibilità a norma dell'art. 345 c.p.c. con particolare riferimento all'eccezione di usucapione perché palesemente tardiva in quanto non proposta in prime cure e che peraltro costituisce introduzione di un nuovo fatto costitutivo dell'eccezione ex art. 2697 c. 2 c.c., mai prima introdotto in giudizio. Oltretutto, con atto di citazione notificato nel 2013, l'appellante ha richiesto l'accertamento del diritto all'usucapione sull'immobile oggetto di giudizio, sicché ha interrotto il termine di usucapione ventennale a favore del
Comune, decorrente – come riconosciuto dalla stessa controparte – solo dal
1997, data di inizio dell'occupazione usurpativa. Disattendere altresì la
10 pretesa introdotta dal convenuto con l'atto di precisazione conclusioni, in merito all'applicabilità dell'art. 586 del c.c. e consecutiva richiesta di dichiarare il legittimo possessore della particella. Controparte_1
Ancora, in accoglimento dei motivi già esposti, disattendere la presunta incompatibilità tra usucapione e risarcimento da occupazione illegittima, essendo in presenza di un illecito permanente mai sanato dall'Ente occupante.>> Restanti conclusioni: conformi. l'appellato: conformi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Il Giudice emette sentenza esclusivamente nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, c.f. , che palesemente non è la P.IVA_1
controparte principale chiamata in causa per l'usucapione>> l'appellante stigmatizza che il Tribunale nella premessa della sentenza indica quale primo convenuto il adiva innanzi l'intestato Controparte_3
Tribunale il , in persona del sindaco pro-tempore,>> e CP_1 CP_1
quale ulteriore contraddittore: <nonché ogni persona che vanti diritti a qualsiasi titolo sull'immobile oggetto di causa, insistendo per le seguenti conclusioni: “dichiarare la intervenuta usucapione […]” Segnalava che esso istante, al contrario di quanto valutato dal primo giudice, aveva evocato in giudizio per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione << ogni persona che vantasse diritti, a qualsiasi titolo, sull'immobile sito in vico Carità del
Comune di IZ riportato in catasto al fg. 13 particella 378 del NCU del
Comune di IZ>> mentre nei confronti del aveva svolto CP_1
tutt'altra domanda ovvero quella, conseguenziale, di risarcimento del danno e di indennizzo per l'occupazione ed acquisizione illecita dell'immobile suddetto, abbattuto dal per realizzare l'ampliamento di Piazza CP_1
Timparella.
11 § 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << prove testimoniali erroneamente valutate dal giudice>> l'appellante censurava la valutazione compiuta dal primo giudice sulle risultanze della prova testimoniale (verbali di udienza
20/10/2016 e 28/04/2017) esaminate solo in parte. Procedeva a trascrivere integralmente il testo della motivazione di prime cure con riguardo alla deposizione di e sottolineava che il teste aveva descritto la Testimone_1
casa e riferito che la stessa era stata abitata da madre Persona_1
dell'attore e dal predetto;
che la precisazione che la casa era stata demolita dal nel 1997-1998 non era << limitativa del possesso ma CP_1
confermativa dello stesso sino a quella data>>. Con riguardo all'estensione temporale del possesso imputava al primo giudice di non aver adeguatamente valutato il certificato di residenza storico di e di Persona_1 Pt_1
alla data de 26/01/1967. Evidenziava che detto atto pubblico
[...]
attestava la data iniziale del possesso a trent'anni prima della data di demolizione della casa operata dal Comune in occasione dell'ordinanza sindacale n. 9 del 24 luglio 1997. Deduceva che ulteriore certezza possessoria veniva offerta dal documento di fornitura di energia elettrica, che attestava che già dal 1959 l'erogazione risultava attiva nell'abitazione de qua e l'utenza era intestata a Persona_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << erronea applicazione di un principio di diritto, corpus ed animus possidendi>> criticava la mancata applicazione da parte del primo giudice del principio di diritto pur espressamente richiamato ed enunciato da Cass. n. 9325/2011. Significava che gli elementi emersi dall'istruttoria, in uno con la prova documentale offerta, erano idonei a dimostrare sia il possesso materiale (corpus) dell'immobile adibito ad abitazione che l'animus possidendi;
sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto presumere l'elemento soggettivo stante l'evidenza del comportamento padronale di esso e, prima di lui, della madre. Richiamava il principio Pt_1
di diritto secondo il quale in siffatta ipotesi è il convenuto che deve dimostrare
12 il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (così Cass. n. 6944/1999; 975/200° richiamata da Cass. n.
9325/2011.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << ulteriori elementi confutabili della decisione, erronea applicazione principi di diritto per errata interpretazione dei fatti e delle testimonianze, possesso/ abitazione, prove d'acquisto per usucapione>> sosteneva che il tribunale avesse errato nell'affermare che l'aver dimostrato, da parte di esso << il pagamento delle bollette di Pt_1
energia elettrica non dimostra con assoluta certezza l'esercizio di un potere utile ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui >> e ciò in quanto nella fattispecie posta all'esame del primo giudice non sussisteva “ una proprietà altrui” essendo la fornitura di energia elettrica erogata in proprio a
[...]
a servizio della casa che abitava come padrona incontrastata. Con Per_1
ulteriore profilo evidenziava che il Tribunale non aveva dato il giusto peso alla certificazione pubblica di residenza alla data del censimento del 1951,a cui aveva fatto seguito, quale prova della permanenza nell'abitazione del nucleo familiare, il pagamento della fornitura di energia elettrica;
che anche successivamente al trasferimento in Orbassano vi erano prove del mantenimento del possesso avendo i testi riferito di periodiche manutenzioni allorché la famiglia rientrava in IZ per le ferie estive. Contestava il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva rilevato una contraddizione nella testimonianza di e sottolineava che dalla lettura integrale Tes_2
della deposizione emergeva, quanto al possesso trentennale, che la aveva Tes_2
dichiarato che la abitava nella casa di vico Carità n. 33 “ già nel 1970” Pt_1
e non, come ritenuto e statuito dal primo giudice “ sin dal 1970”; rappresentava che la teste aveva dichiarato che dopo la morte della la Pt_1
disponibilità della casetta era stata in capo al figlio;
che la Pt_1 Pt_1
13 era deceduta il 17 marzo 1991. Censurava, infine, il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva concluso che dalle risultanze della prova orale e documentale non emergevano elementi a sostegno della domanda.
Richiamava la deposizione di che, ove letta integralmente, Testimone_1
faceva emergere la circostanza che dal momento che Persona_1
lavorava tutto il giorno in campagna aveva lasciato l'incarico di pagare le spese della casa alla madre del teste, sua vicina di casa;
valorizzava il dato che detto teste aveva confermato anche il capitolo n. 5 che verteva sulla circostanza che nei periodi in cui aveva portato la madre con Parte_1
sé ad Orbassano aveva incaricato i vicini ed i parenti del pagamento delle bollette dell'energia elettrica;
sottolineava che il teste aveva riferito di aver visto il d'estate abitare la casa e effettuare interventi di manutenzione Pt_1
al tetto. L'appellante critica la sentenza per non aver valorizzato la testimonianza di , anch'egli vicino di casa. Rappresentava Testimone_3
che l'uso abitativo dell'immobile << non vuol dire necessariamente abitazione continua del medesimo>> essendo indiscusso che il nucleo familiare si era trasferito ad Orbassano ma risultava altrettanto Pt_1
dimostrato che rientrava in IZ per le ferie estive e soggiornava in detta abitazione. Contestava l'affermazione che l'immobile al momento dell'abbattimento da parte del versasse in “totale stato di CP_1
abbandono” posto che, in primo luogo nell'ordinanza del Comune di demolizione non risultava contemplato l'immobile di essi e, in ogni Pt_1
caso, lo stato dell'immobile risultava asseverato dalla perizia tecnica in atti redatta dal geometra che ne stimava il valore considerando Parte_3
tutti i parametri di legge, ivi compreso il criterio della vetustà.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << sull'erroneo convincimento del giudice circa l'esistenza di elementi di criticità ostativi e perplessità per l'assenza della titolarità formale>> evidenziava che il giudice che per primo aveva istruito la causa aveva superato << le perplessità>> relative al
14 presupposto concernente l'assenza di titolarità formale avendo evidenziato che la particella in relazione alla quale richiedeva l'accertamento Pt_1
della proprietà per usucapione era distinta in catasto quale ente urbano almeno sin dal 1985, circostanza a cui andava affiancata la valutazione che a domanda di usucapione non veniva avanzata nei confronti del Controparte_1
Precisava che la famiglia abitava la casa edificata sul terreno sin dal Pt_1
1951 come attestato dal censimento dell'ottobre di quell'anno e quindi da tempo antecedente al 1956 (anno di completamento del catasto terreni).
§ 5.6 – Con il sesto motivo titolato: << ancora sull'erronei convincimento del giudice – fatti successivi alla demolizione>> lamentava la mancata valutazione da parte del primo giudice delle numerose istanze rivolte da esso al per ottenere il risarcimento del danno per Pt_1 Controparte_1
l'acquisizione illegittima dell'immobile ed il suo abbattimento;
rappresentava che la prima istanza era datata 31 luglio 1997. Rappresentava che il CP_1
aveva confermato ad esso attore la disponibilità di alloggi comunali e la disponibilità ad indennizzare la perdita dell'alloggio di Vico II Carità per mezzo dell'assegnazione di altro alloggio comunale;
che l'azione era stata proposta non avendo esso ricevuto risposte adeguate dal Pt_1 CP_1
suddetto alla raccomandata del 5 aprile 2013 con la quale aveva sollecitato l'indennizzo ex art. 42 bis del TU espropriazioni per pubblica utilità.
§ 5.7 – Con il settimo motivo titolato: << sull'illegittima occupazione da parte del mancato indennizzo e risarcimento danno>> Controparte_1
chiedeva la delibazione sulle domande di indennizzo formulate nei confronti del CP_1
§ 5.8 – Con l'ottavo motivo titolato: << erroneità nella statuizione delle spese del giudizio>> significava che sulla domanda di usucapione alcun convenuto si era costituito in risposta alla citazione per pubblici proclami, mentre il
Tribunale, perpetuando l'errore di attribuzione al della Controparte_1
15 qualità di convenuto nella domanda di usucapione aveva erroneamente delibato sulle spese valutando << l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del convenuto>>
§ 6. – Le questioni preliminari
§ 6.1. – Va preliminarmente osservato che parte appellante ha documentato la regolarità del procedimento notificatorio per pubblici proclami giusta documentazione versata in atti con il deposito effettuato in data 11 ottobre
2023.
Né nel presente grado, né nel precedente è intervenuta costituzione di alcuno che abbia manifestato interesse a tutelare la proprietà dell'immobile censito al NCU del Comune di IZ fg. 13 particella 378.
§ 6.2. – Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di parte appellante volta ad ottenere la declaratoria di inutilizzabilità della memoria replica depositata dal in data 28 agosto 2025 e, quindi, Controparte_1
tardivamente oltre il termine perentorio del 25 luglio 2025;
§ 6.3. – Ancora in via preliminare va accolta la richiesta di parte appellante volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di usucapione spiegata dal nella comparsa di costituzione e Controparte_1
l'espunzione della documentazione prodotta, sempre per la prima volta nel presente grado, dal detto (ordinanza n. 9/97 e la visura Controparte_4
storica per immobile). Va rimarcato, per un verso, che il non ha CP_1
espletato attività difensiva in primo grado essendo rimasto contumace, inoltre alcuna domanda di usucapione risulta rivolta nei confronti di detto Ente sicché non può opporre un'eccezione o la domanda riconvenzionale di usucapione con la finalità di paralizzare la domanda di usucapione del Pt_1
(così Cass. 17808/2011 e succ. conf.). Invero, la produzione documentale suddetta è inammissibile in quanto si pone in violazione del disposto di cui
16 all'art. 345 co. 3 c.p.c. << non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti>>
Possono dunque scrutinarsi i soli documenti versati in atti in primo grado da parte attrice e la domanda attorea.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo e l'ottavo motivo vanno scrutinati congiuntamente, attesa la loro connessione e sono inammissibili per carenza di interesse ad impugnare.
Giova premettere che l'attore in primo grado, sulla premessa che la realizzazione dell'immobile era avvenuta prima della sua nascita (essendo nato il [...]) come attestato dal censimento dell'ottobre del 1951
e che di suddetta abitazione non vi era mai stata intestazione catastale riguardante altre persone (come risultante da visura storica), chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in relazione al capo di domanda relativo all'accertamento dell'usucapione dell'immobile censito al NCU del Comune di IZ fg. 13 particella 378. In relazione a detto capo di domanda non interveniva la costituzione di alcuno.
Nell'atto di citazione l'attore ha formulato, altresì, domande di indennizzo e risarcitorie nei confronti del , chiaramente proposte in via Controparte_1
conseguenziale e subordinata all'accoglimento della domanda di accertamento della proprietà in capo ad esso istante, in proprio e quale unico erede della madre che per prima aveva esercitato il Persona_1
possesso ad usucapionem sull'immobile suddetto. Tanto sul presupposto che l'immobile risultava illecitamente acquisito dal che lo aveva CP_1
abbattuto destinando il sito ad ampliamento della locale piazza Timparella.
Il è rimasto contumace in primo grado. Controparte_1
17 Il primo giudice ha rigettato la domanda di usucapione e ha dichiarato di conseguenza assorbite le restanti domande prospettate da parte attrice.
Quanto alle spese di lite ha disposto la compensazione.
Rimane irrilevante che con motivazione sovrabbondante o incongrua il
Tribunale di Vibo Valentia abbia indicato quale convenuto il CP_1
anche per la domanda di usucapione;
trattasi all'evidenza di
[...]
motivazione inappropriata in quanto atecnica;
il lapsus si spiega essendo l'accertamento della fondatezza della domanda di usucapione il presupposto logico e necessario per l'accoglimento delle domande risarcitorie e di indennizzo spiegate nei confronti del Quanto alla disposta CP_1
compensazione delle spese di lite si osserva che la pronuncia non comporta alcuna posizione di soccombenza in capo all'appellante e dunque il motivo ottavo è inammissibile.
§ 7.2 – i motivi secondo, terzo, quarto e quinto possono venir esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione afferendo all'onere della prova e sul possesso ad usucapionem.
La motivazione della sentenza di prime cure resiste, a giudizio della Corte, alle obiezioni illustrate nei motivi di gravame e merita conferma essendosi il
Tribunale basato, ai fini della decisione, su corretti principi dell'onere della prova in tema di possesso ad usucapione.
Giova premettere che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del
"corpus", ma anche dell'"animus"; la Suprema Corte ha precisato che tale elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, di cui va offerta prova rigorosa e specifica ( così Cass. n.
15755/2001 già Cass. n. 975/2000 e succ. conf.) 18 Va poi ricordato che è dovere del giudice accertare anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, che può rimanere contumace come nel caso in esame, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda.
Ne discende che allorché i requisiti del possesso ad usucapionem non risultino univocamente accertati, il giudicante non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto delle condizioni di accoglibilità della domanda.
Il Tribunale ha rigettato la domanda perché dalla valutazione complessiva della prova documentale (attestazione di dimora di presso Persona_1
l'immobile oggetto di causa alla data del censimento di ottobre 1951; pagamento di bolletta della fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre
1959; trasferimento in Orbassano di OL TO dal 26 gennaio 1967;) e testimoniale non emergeva la prova dell'animus possidendi di
[...]
a cui si sia sommato quello dell'attore che faceva regolarmente Per_1
ritorno in Calabria d'estate per le vacanze ed attuava lavori di manutenzione dell'abitazione.
Osserva la Corte che è tesi di parte attrice che la madre abitava nell'immobile almeno sin dal 1951 e vi dimorava stabilmente;
nel 1952 era nato esso attore e nel 1959 la aveva pagato una bolletta per la fornitura di energia Pt_1
elettrica, mentre altri pagamenti di detta utenza erano stati delegati ai vicini di casa. Risultano escussi in giudizio i figli dei vicini. I comportamenti materiali sono dunque individuati nella dimora stabile, nel pagamento di utenze e nell'esecuzione di lavori di manutenzione del tetto (elemento
19 costruttivo ben visibile ai terzi che in effetti hanno reso dichiarazioni conformi sul punto.)
Trattasi tuttavia di elementi che, sebbene ripetuti da tutti i testi, si appalesano assolutamente generici e, soprattutto, non attestano il possesso esclusivo del bene.
Innanzitutto, , che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione, non Pt_1
ha soddisfatto il requisito circa la prova delle modalità di acquisto del possesso da parte della madre avendo solo allegato e provato che ella dimorava nell'abitazione al momento del censimento. Invero, l'attore non ha esposto come la madre sia entrata in possesso dell'abitazione né ha mai affermato che ella abbia realizzato l'immobile su un terreno di sua proprietà
o di proprietà di terzi. Dall'esame degli atti emerge unicamente che l'immobile dal 1985 è identificato come ente urbano e ciò sta a significare che a quella data risultava accatastato nel catasto fabbricati e non più nel catasto terreni essendo risultata, dall'esame del mappale relativo al terreno, la realizzazione di un fabbricato. Il pagamento della fornitura di energia elettrica non è riferito all'immobile, ma al solo titolare della fornitura e quindi non è indicativo del possesso di quello specifico immobile. La prova del pagamento di altre fatture è affidata, come evidenziato dal primo giudice, alla testimonianza di terzi, del tutto generica. Trattasi di circostanze che la parte, tenuto conto del lunghissimo arco temporale di cui si discute, ben avrebbe potuto dimostrare con copiosa produzione. Manca qualsivoglia allegazione che (prima) e (poi) si siano fatti carico Persona_1 Parte_1
degli oneri fiscali, del pagamento delle utenze domestiche in modo da dimostrare seriamente la continuità del possesso. Nemmeno risulta allegato che in un così lungo arco temporale i si siano fatti carico delle spese Pt_1
di manutenzione della casa essendo stata anche in tal caso la prova affidata al ricordo dei testimoni che hanno dichiarato di aver visto Parte_1
20 intento, d'estate - quando rientrava in IZ per le vacanze – a riparare il tetto dell'abitazione. Altro teste aggiunge essendo muratore. Manca qualsivoglia prova circa l'acquisto dei materiali pur dando per dimostrato che non vi fossero oneri per la manodopera da sostenere data la qualifica professionale dell'appellante. Le prove, complessivamente valutate sono oltremodo carenti in punto di utilizzo della res e, tenendo conto che deve essere offerta la prova rigorosa del possesso per almeno un ventennio dal momento che detto utilizzo non si pone solo in termini di relazione materiale con la cosa, ovvero che l'attore abbia dimostrato di aver utilizzato la casetta, dovendo anche essere dimostrato che egli (e la madre prima) ne ha anche precluso ai terzi la fruizione, tale prova non risulta integrata. ha dato Pt_1
per scontato che la mera presenza fosse idonea a dimostrare il possesso quando invece doveva dimostrare di aver scelto, in autonomia, tempi e modalità del vivere in quell'abitazione che sono rimasti confinati nella formulazione di generiche circostanza di prova.
§ 7.3 – il sesto motivo è inammissibile.
Premesso invero che il Comune di IZ non è il contraddittore in relazione alla domanda di usucapione rimane irrilevante ai fini della prova del possesso ad usucapionem che gli uffici dell'Ente (cfr. corrispondenza versata in atti dall'attore a sostegno della domanda risarcitoria), possano aver riconosciuto che potesse avere diritto ad altro alloggio comunale a titolo Pt_1
risarcitorio per l'abbattimento dell'immobile in cui aveva dimorato e prima di lui la madre.
§ 7.4 – il settimo motivo rimane assorbito per effetto della conferma della sentenza di prime cure in punto di rigetto della domanda di usucapione.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, in favore della sola parte costituita, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 52.000,00) nei valori medi 21 fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di ogni persona che ritenga di vantare diritti, a
[...]
qualsiasi titolo, sull'immobile sito in Vico II Carità del Comune di IZ
(VV) in catasto al foglio 13, particella 378 di cui al N.C.U. del Comune di
IZ nonché nei confronti del contro la sentenza resa Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Vibo Valentia n. 11/2023 pubblicata in data
17/01/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in € 8.469,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. 22 dott.ssa Claudia De Martin
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1198 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Maria Cirillo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, in IZ
(VV), via Doria n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Saro Mazza in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Vibo Valentia (VV) C.da
Lacquari snc;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Vibo
Valentia pubblicata in data 17/01/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <l'attore ha sostenuto di aver posseduto per oltre vent'anni Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Alessandro Sciolla e Maria Cirillo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, in IZ
(VV), via Doria n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) in persona del sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Saro Mazza in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Vibo Valentia (VV) C.da
Lacquari snc;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Vibo
Valentia pubblicata in data 17/01/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
II° Carità, riportato in catasto al Foglio 13, particella 378, del N.C.U. del
Comune di IZ, in modo continuo, pacifico, pubblico e indisturbato, da data immemorabile, vivendo lì dalla nascita, continuando a possederlo, così come lo possedeva la di lui madre e comunque da oltre un Persona_1
ventennio. Sosteneva, altresì, che in costanza di legittimo possesso del fabbricato, veniva espropriato del bene ad opera del , in Controparte_1
persona del Sindaco pro-tempore Geom. il quale Persona_2
provvedeva a demolirlo, unitamente ad altri fabbricati adiacenti, destinando l'area di sedime alla realizzazione della Piazza Timparella, facente parte di una più articolata opera pubblica, riguardante “lavori di arredo e riqualificazione urbana” previsti nel progetto approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 232 del 02/08/1996. Deduceva ancora che, a seguito dell'espropriazione, il non provvedeva ad un equo Controparte_1
risarcimento in favore dell'attore mediante assegnazione di un alloggio sostitutivo. Sulla base delle suddette premesse, con atto di citazione notificato ex art. 150 c.p.c. (pubblicazione dell'estratto dell'atto sulla
2 Gazzetta Ufficiale del 05 aprile 2014 n. 41, parte II, depositato in copia conforme al in data 09 aprile 2014 ed alla Controparte_2
cancelleria del Tribunale Civile di Vibo Valentia in data 19 maggio 2014 come in atti), adiva innanzi l'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
, in persona del sindaco pro-tempore, nonché ogni persona che CP_1
vanti diritti a qualsiasi titolo sull'immobile oggetto di causa, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la intervenuta usucapione dell'immobile ai sensi dell'art. 1158 del codice civile, in presupposto, a favore di che era nata a [...] il Persona_1
01/01/1919 e deceduta in data 17/03/1991 e a favore di nato Parte_1
a IZ il 10/05/1952; in pratica in favore di nato a Parte_1
IZ il 10/05/1952, attore ricorrente quale unico erede della propria madre;
autorizzare, all'occorrenza, il competente Conservatore alle Pt_1
necessarie trascrizioni del neo costituito diritto di proprietà; accertata l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile da parte del CP_1
ed accertata ancora la mancata volontà del sindaco adito di
[...]
addivenire alla conclusione di un legittimo procedimento di acquisizione sanante dell'immobile a norma dell'art. 42 bis del T.U. espropriazioni per pubblica utilità, liquidare a carico del medesimo il risarcimento dei CP_1
danni per l'illegittima acquisizione dell'immobile …; riconoscere l'illegittimità dell'immobile che pertanto risulta usurpativa, nonché indennizzi, risarcimento danni, interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, se e quanto dovuta;
condannare il alle Controparte_1
spese, diritti ed onorari del giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”. Integrato il contraddittorio, dichiarata la contumacia del , concessi Controparte_1
i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. espletata la prova testimoniale per come ammessa, chiusa la fase istruttoria, era disposto rinvio per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
3 All'odierna udienza la causa viene discussa a mezzo di scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da verbale nella parte che precede ed è decisa nei termini che seguono.>>
§ 2. – Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 11/2023 così statuiva:
<< rigetta la domanda, per le causali di cui in motivazione;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Così ragguagliate le vicende processuali, nel merito bisogna dapprima acclarare se parte attrice abbia o meno provato l'avvenuto acquisto per usucapione del già menzionato bene, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c., fornendo la prova del possesso dell'immobile. Ad avviso del giudicante la riposta è negativa. È noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984). Sul punto deve evidenziarsi che, in disparte la sussistenza o meno della prova del possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, dall'esame del compendio probatorio, ovvero dalla documentazione allegata da parte attrice e dalle risultanze delle prove orali espletate, sono emersi elementi di criticità tali da ostare all'accoglimento della domanda proposta.
In particolare, tutti i testi escussi, nel confermare le circostanze articolate dall'attore ed agli stessi sottoposte, affermavano genericamente che:
l'immobile è stato demolito tanti anni fa dal Comune di IZ (il teste riferisce nel 1997-98); che lo stesso era abitato da Testimone_1 Pt_1
e prima di lui anche dalla madre , poi deceduta;
[...] Persona_1
attualmente nel punto in cui sorgeva la suddetta casa vi è la Piazza
4 Timparella; nessun altro oltre ai signori abitava quella casa;
che i Pt_1
signori incaricavano i vicini di pagare le bollette dell'energia Pt_1
elettrica; che qualche volta il signor faceva lavori di manutenzione Pt_1
sul tetto. Ebbene, la genericità delle circostanze articolate e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, lascia indeterminati gli elementi essenziali della fattispecie dell'usucapione e porta a concludere per l'assenza del presupposto necessario all'adozione di un provvedimento declaratorio di acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. Ed infatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza che “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011). Dal compendio probatorio non emerge alcun elemento che consenta, di per sé, di desumere in via presuntiva l'animus possidendi dell'attore. In particolare, la circostanza di aver abitato l'immobile e di aver provveduto al pagamento delle bollette dell'energia elettrica non dimostra con assoluta certezza l'esercizio di un potere utile ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui. D'altra parte, la bolletta dell'energia elettrica prodotta dall'attore con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. risalente al lontano ottobre del 1959, è elemento del tutto insufficiente al fine di provare il possesso, continuativo ed interrotto dell'immobile per il ventennio. Sul punto, al di là del valore da attribuire alle risultanze della prova orale espletata, dalle quali, come detto, non emergono elementi a sostegno della domanda, deve evidenziarsi come anche dall'esame della documentazione allegata non sia emersa la prova certa e tranquillizzante dell'avvenuto acquisto per usucapione e cioè l'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico dell'immobile. Più nel dettaglio, dal certificato
5 storico di famiglia emerge che il signor e la di lui madre fossero Pt_1
residenti presso l'immobile dalla data del censimento del 1951 sino alla data del 26.1.1967 di emigrazione nel Comune di Orbassano, in contraddizione con quanto riferito dalla teste , la quale riferiva che la signora Tes_2
abitava la casa sin dal 1970. Ma v'è di più, dalla nota del Persona_1
tecnico del comune di IZ, Geom. avente ad oggetto “lavori di Pt_2
riqualificazione urbana – relazione di sopralluogo in Piazza “Timparella” per demolizione fabbricati (allegato 11 del fascicolo di parte attrice) si evince come i fabbricati oggetto di demolizione, si presentassero alla data del 24 luglio 1997 “in totale stato di abbandono”, elemento del tutto incompatibile con un possesso continuo ed ininterrotto dell'immobile, tanto più se veniva utilizzato ad uso abitativo, per come sostenuto dall'attore. In conclusione, in primo luogo, va sottolineato che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporti l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008; App. Roma, Sez. IV,
18/06/2008). Al contrario, ed in secondo luogo, è proprio dall'esito delle prove espletate e dallo studio della documentazione allegata che le perplessità insorte inducono a concludere per la insussistenza della premessa necessaria affinché possa promuoversi un giudizio per accertamento e declaratoria dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, ovvero l'assenza della titolarità formale del diritto de quo. Di talché, e per le ragioni esposte, la domanda di accertamento e declaratoria dell'intervenuta usucapione deve essere rigettata. Di conseguenza, ogni altra questione, pur prospettata dalla parte attrice, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
6 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come riformato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, chi scrive ritiene sussistenti altre gravi ed analoghe ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, data la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del convenuto, rimasto contumace, a fronte del diritto vantato dall'istante.>>
§ 4. – Ha proposto appello con citazione contenente l'istanza Parte_1
per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti di ogni persona che ritenga di vantare diritti, a qualsiasi titolo, sull'immobile sito in Vico II Carità del Comune di IZ (VV) in catasto al foglio 13, particella 378 di cui al N.C.U. del Comune di IZ nonché nei confronti del formulando otto motivi di gravame, di seguito Controparte_1
illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< A) accertato che l'odierno attore ha posseduto per oltre vent'anni uti dominus l'immobile abitativo sito in Vico II° Carità, riportato in catasto al Foglio 13, particella 378, del N.C.U. del Comune di IZ, nelle forme e ai fini di cui in narrativa, in modo continuo, pacifico, pubblico e indisturbato, DICHIARARE la intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 del codice civile, in presupposto, a favore di che era nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
17/03/1991 ed a favore di nato a [...] il [...]; in Parte_1
pratica a favore di nato a [...] il [...], attore Parte_1
ricorrente quale unico erede della propria madre Persona_1
dell'immobile; -autorizzare, all'occorrenza, il competente Conservatore alle necessarie trascrizioni del neo costituito diritto di proprietà; Descrizione dell'immobile: Fabbricato ubicato nel Comune di IZ (V.V.) in Vico II
Carità N. 33, che era costituito da un'unica unità immobiliare sviluppata su due piani. La costruzione è avvenuta in epoca imprecisata ma sicuramente vecchia;
la struttura era in muratura ordinaria, tetti a falde con orditura in legno ricoperta da manto in coppi, pavimenti in piastrelle, infissi interni ed
7 esterni in legno, impianti di acqua e luce, il tutto in modeste condizioni di conservazione. L'immobile era costituito da un unico vano con wc al piano terra e da un vano con disimpegno al primo piano collegati tra loro tramite scala interna. La superficie complessiva era di mq. 60. L'alloggio era previsto da doppio ingresso di cui uno al piano primo affacciato sul Vico II
Carità e l'altro (sotto il livello del Vico II Carità) che affacciava direttamente sulla piccola piazza Timparella. B) accertata l'illegittimità dell'occupazione da parte del ed accertata ancora la mancata volontà del Controparte_1
Sindaco adito di addivenire alla conclusione di un legittimo procedimento di acquisizione sanante dell'immobile a norma dell'art. 42 bis del T.U.
Espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 N.
327 e ss.mm.ii., per motivi d'interesse pubblico: LIQUIDARE a carico del medesimo il risarcimento dei danni per l'illegittima acquisizione CP_1
dell'immobile abitativo sito in Vico II° Carità, riportato in catasto al Foglio
13, particella 378, del N.C.U. del Comune di IZ, di cui l'attore è stato espropriato nel frangente della realizzazione della Piazza Timparella, demolito ad opera del Sindaco pro-tempore durante l'esecuzione dell'opera pubblica riguardante Lavori di arredo e riqualificazione urbana, il cui progetto – infedele e carente – fu approvato con delibera di Giunta Comunale
N. 232 del 02/08/1996; Riconoscere l'illegittimità dell'occupazione che pertanto risulta usurpativa, nonché indennizzi, risarcimento danni, interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge, se ed in quanto dovuta. Ai fini di una provvisoria determinazione si fa riferimento all'art. 42 bis del
T.U. Espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001
N. 327 e ss.mm.ii., sulla base del valore venale di cui alla perizia in atti del
Geom. , da quantificarsi definitivamente al momento utile. Parte_3
Previa, occorrendo, in via istruttoria, l'ammissione di una C.T.U. per la determinazione del valore venale del fabbricato dell'attore. Con vittoria di spese ed onorari relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
8 forfettario, IVA e CPA, come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che si dovessero presentare utili in ragione di quanto esposto nella parte motiva del presente appello.>>
§ 4.2 – Si costituiva il per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni: <
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. dichiarare il legittimo possessore dell'area urbana Controparte_1
identificata con la particella n° 378, f. 13 del N.C.U. del Comune di IZ;
2. condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. >> Produceva, come da indice: 1) Atto di appello notificato;
2) Copia ordinanza n° 9/97; 3) Visura catastale;
4)
Delibera di G.C. n° 59 del 27_09_23.
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica e così 10 giugno 2025 per le note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, 10 luglio per il deposito della comparsa conclusionale e 25 luglio per il deposito della memoria di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico. In particolare, il difensore di parte appellante in esito alla costituzione del ha integrato le conclusioni Controparte_1
chiedendo:
dell'art. 345 c.p.c. con particolare riferimento all'eccezione di usucapione perché palesemente tardiva in quanto non proposta in prime cure e peraltro costituisce introduzione di un nuovo fatto costitutivo dell'eccezione ex art. 2697 c. 2 c.c. mai prima introdotto in giudizio. Inoltre, l'appellante, con atto di citazione notificato nel 2013, ha richiesto l'accertamento del diritto all'usucapione sull'immobile oggetto di giudizio, sicché ha interrotto il termine di usucapione ventennale a favore del Comune decorrente – come riconosciuto dalla stessa controparte – solo dal 1997, data di decorrenza dell'occupazione usurpativa. Con riserva di opporre maggiori e più esaustivi elementi di smentita a sostegno delle istanze dell'appellante (…) In via istruttoria: ammettersi occorrendo una C.T.U. per la determinazione del valore venale del fabbricato dell'attore>>
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno così concluso: l'appellante:
l'inammissibilità a norma dell'art. 345 c.p.c. con particolare riferimento all'eccezione di usucapione perché palesemente tardiva in quanto non proposta in prime cure e che peraltro costituisce introduzione di un nuovo fatto costitutivo dell'eccezione ex art. 2697 c. 2 c.c., mai prima introdotto in giudizio. Oltretutto, con atto di citazione notificato nel 2013, l'appellante ha richiesto l'accertamento del diritto all'usucapione sull'immobile oggetto di giudizio, sicché ha interrotto il termine di usucapione ventennale a favore del
Comune, decorrente – come riconosciuto dalla stessa controparte – solo dal
1997, data di inizio dell'occupazione usurpativa. Disattendere altresì la
10 pretesa introdotta dal convenuto con l'atto di precisazione conclusioni, in merito all'applicabilità dell'art. 586 del c.c. e consecutiva richiesta di dichiarare il legittimo possessore della particella. Controparte_1
Ancora, in accoglimento dei motivi già esposti, disattendere la presunta incompatibilità tra usucapione e risarcimento da occupazione illegittima, essendo in presenza di un illecito permanente mai sanato dall'Ente occupante.>> Restanti conclusioni: conformi. l'appellato: conformi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Il Giudice emette sentenza esclusivamente nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, c.f. , che palesemente non è la P.IVA_1
controparte principale chiamata in causa per l'usucapione>> l'appellante stigmatizza che il Tribunale nella premessa della sentenza indica quale primo convenuto il adiva innanzi l'intestato Controparte_3
Tribunale il , in persona del sindaco pro-tempore,>> e CP_1 CP_1
quale ulteriore contraddittore: <nonché ogni persona che vanti diritti a qualsiasi titolo sull'immobile oggetto di causa, insistendo per le seguenti conclusioni: “dichiarare la intervenuta usucapione […]” Segnalava che esso istante, al contrario di quanto valutato dal primo giudice, aveva evocato in giudizio per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione << ogni persona che vantasse diritti, a qualsiasi titolo, sull'immobile sito in vico Carità del
Comune di IZ riportato in catasto al fg. 13 particella 378 del NCU del
Comune di IZ>> mentre nei confronti del aveva svolto CP_1
tutt'altra domanda ovvero quella, conseguenziale, di risarcimento del danno e di indennizzo per l'occupazione ed acquisizione illecita dell'immobile suddetto, abbattuto dal per realizzare l'ampliamento di Piazza CP_1
Timparella.
11 § 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << prove testimoniali erroneamente valutate dal giudice>> l'appellante censurava la valutazione compiuta dal primo giudice sulle risultanze della prova testimoniale (verbali di udienza
20/10/2016 e 28/04/2017) esaminate solo in parte. Procedeva a trascrivere integralmente il testo della motivazione di prime cure con riguardo alla deposizione di e sottolineava che il teste aveva descritto la Testimone_1
casa e riferito che la stessa era stata abitata da madre Persona_1
dell'attore e dal predetto;
che la precisazione che la casa era stata demolita dal nel 1997-1998 non era << limitativa del possesso ma CP_1
confermativa dello stesso sino a quella data>>. Con riguardo all'estensione temporale del possesso imputava al primo giudice di non aver adeguatamente valutato il certificato di residenza storico di e di Persona_1 Pt_1
alla data de 26/01/1967. Evidenziava che detto atto pubblico
[...]
attestava la data iniziale del possesso a trent'anni prima della data di demolizione della casa operata dal Comune in occasione dell'ordinanza sindacale n. 9 del 24 luglio 1997. Deduceva che ulteriore certezza possessoria veniva offerta dal documento di fornitura di energia elettrica, che attestava che già dal 1959 l'erogazione risultava attiva nell'abitazione de qua e l'utenza era intestata a Persona_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << erronea applicazione di un principio di diritto, corpus ed animus possidendi>> criticava la mancata applicazione da parte del primo giudice del principio di diritto pur espressamente richiamato ed enunciato da Cass. n. 9325/2011. Significava che gli elementi emersi dall'istruttoria, in uno con la prova documentale offerta, erano idonei a dimostrare sia il possesso materiale (corpus) dell'immobile adibito ad abitazione che l'animus possidendi;
sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto presumere l'elemento soggettivo stante l'evidenza del comportamento padronale di esso e, prima di lui, della madre. Richiamava il principio Pt_1
di diritto secondo il quale in siffatta ipotesi è il convenuto che deve dimostrare
12 il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (così Cass. n. 6944/1999; 975/200° richiamata da Cass. n.
9325/2011.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << ulteriori elementi confutabili della decisione, erronea applicazione principi di diritto per errata interpretazione dei fatti e delle testimonianze, possesso/ abitazione, prove d'acquisto per usucapione>> sosteneva che il tribunale avesse errato nell'affermare che l'aver dimostrato, da parte di esso << il pagamento delle bollette di Pt_1
energia elettrica non dimostra con assoluta certezza l'esercizio di un potere utile ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui >> e ciò in quanto nella fattispecie posta all'esame del primo giudice non sussisteva “ una proprietà altrui” essendo la fornitura di energia elettrica erogata in proprio a
[...]
a servizio della casa che abitava come padrona incontrastata. Con Per_1
ulteriore profilo evidenziava che il Tribunale non aveva dato il giusto peso alla certificazione pubblica di residenza alla data del censimento del 1951,a cui aveva fatto seguito, quale prova della permanenza nell'abitazione del nucleo familiare, il pagamento della fornitura di energia elettrica;
che anche successivamente al trasferimento in Orbassano vi erano prove del mantenimento del possesso avendo i testi riferito di periodiche manutenzioni allorché la famiglia rientrava in IZ per le ferie estive. Contestava il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva rilevato una contraddizione nella testimonianza di e sottolineava che dalla lettura integrale Tes_2
della deposizione emergeva, quanto al possesso trentennale, che la aveva Tes_2
dichiarato che la abitava nella casa di vico Carità n. 33 “ già nel 1970” Pt_1
e non, come ritenuto e statuito dal primo giudice “ sin dal 1970”; rappresentava che la teste aveva dichiarato che dopo la morte della la Pt_1
disponibilità della casetta era stata in capo al figlio;
che la Pt_1 Pt_1
13 era deceduta il 17 marzo 1991. Censurava, infine, il passo motivazionale in cui il primo giudice aveva concluso che dalle risultanze della prova orale e documentale non emergevano elementi a sostegno della domanda.
Richiamava la deposizione di che, ove letta integralmente, Testimone_1
faceva emergere la circostanza che dal momento che Persona_1
lavorava tutto il giorno in campagna aveva lasciato l'incarico di pagare le spese della casa alla madre del teste, sua vicina di casa;
valorizzava il dato che detto teste aveva confermato anche il capitolo n. 5 che verteva sulla circostanza che nei periodi in cui aveva portato la madre con Parte_1
sé ad Orbassano aveva incaricato i vicini ed i parenti del pagamento delle bollette dell'energia elettrica;
sottolineava che il teste aveva riferito di aver visto il d'estate abitare la casa e effettuare interventi di manutenzione Pt_1
al tetto. L'appellante critica la sentenza per non aver valorizzato la testimonianza di , anch'egli vicino di casa. Rappresentava Testimone_3
che l'uso abitativo dell'immobile << non vuol dire necessariamente abitazione continua del medesimo>> essendo indiscusso che il nucleo familiare si era trasferito ad Orbassano ma risultava altrettanto Pt_1
dimostrato che rientrava in IZ per le ferie estive e soggiornava in detta abitazione. Contestava l'affermazione che l'immobile al momento dell'abbattimento da parte del versasse in “totale stato di CP_1
abbandono” posto che, in primo luogo nell'ordinanza del Comune di demolizione non risultava contemplato l'immobile di essi e, in ogni Pt_1
caso, lo stato dell'immobile risultava asseverato dalla perizia tecnica in atti redatta dal geometra che ne stimava il valore considerando Parte_3
tutti i parametri di legge, ivi compreso il criterio della vetustà.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato: << sull'erroneo convincimento del giudice circa l'esistenza di elementi di criticità ostativi e perplessità per l'assenza della titolarità formale>> evidenziava che il giudice che per primo aveva istruito la causa aveva superato << le perplessità>> relative al
14 presupposto concernente l'assenza di titolarità formale avendo evidenziato che la particella in relazione alla quale richiedeva l'accertamento Pt_1
della proprietà per usucapione era distinta in catasto quale ente urbano almeno sin dal 1985, circostanza a cui andava affiancata la valutazione che a domanda di usucapione non veniva avanzata nei confronti del Controparte_1
Precisava che la famiglia abitava la casa edificata sul terreno sin dal Pt_1
1951 come attestato dal censimento dell'ottobre di quell'anno e quindi da tempo antecedente al 1956 (anno di completamento del catasto terreni).
§ 5.6 – Con il sesto motivo titolato: << ancora sull'erronei convincimento del giudice – fatti successivi alla demolizione>> lamentava la mancata valutazione da parte del primo giudice delle numerose istanze rivolte da esso al per ottenere il risarcimento del danno per Pt_1 Controparte_1
l'acquisizione illegittima dell'immobile ed il suo abbattimento;
rappresentava che la prima istanza era datata 31 luglio 1997. Rappresentava che il CP_1
aveva confermato ad esso attore la disponibilità di alloggi comunali e la disponibilità ad indennizzare la perdita dell'alloggio di Vico II Carità per mezzo dell'assegnazione di altro alloggio comunale;
che l'azione era stata proposta non avendo esso ricevuto risposte adeguate dal Pt_1 CP_1
suddetto alla raccomandata del 5 aprile 2013 con la quale aveva sollecitato l'indennizzo ex art. 42 bis del TU espropriazioni per pubblica utilità.
§ 5.7 – Con il settimo motivo titolato: << sull'illegittima occupazione da parte del mancato indennizzo e risarcimento danno>> Controparte_1
chiedeva la delibazione sulle domande di indennizzo formulate nei confronti del CP_1
§ 5.8 – Con l'ottavo motivo titolato: << erroneità nella statuizione delle spese del giudizio>> significava che sulla domanda di usucapione alcun convenuto si era costituito in risposta alla citazione per pubblici proclami, mentre il
Tribunale, perpetuando l'errore di attribuzione al della Controparte_1
15 qualità di convenuto nella domanda di usucapione aveva erroneamente delibato sulle spese valutando << l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del convenuto>>
§ 6. – Le questioni preliminari
§ 6.1. – Va preliminarmente osservato che parte appellante ha documentato la regolarità del procedimento notificatorio per pubblici proclami giusta documentazione versata in atti con il deposito effettuato in data 11 ottobre
2023.
Né nel presente grado, né nel precedente è intervenuta costituzione di alcuno che abbia manifestato interesse a tutelare la proprietà dell'immobile censito al NCU del Comune di IZ fg. 13 particella 378.
§ 6.2. – Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di parte appellante volta ad ottenere la declaratoria di inutilizzabilità della memoria replica depositata dal in data 28 agosto 2025 e, quindi, Controparte_1
tardivamente oltre il termine perentorio del 25 luglio 2025;
§ 6.3. – Ancora in via preliminare va accolta la richiesta di parte appellante volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di usucapione spiegata dal nella comparsa di costituzione e Controparte_1
l'espunzione della documentazione prodotta, sempre per la prima volta nel presente grado, dal detto (ordinanza n. 9/97 e la visura Controparte_4
storica per immobile). Va rimarcato, per un verso, che il non ha CP_1
espletato attività difensiva in primo grado essendo rimasto contumace, inoltre alcuna domanda di usucapione risulta rivolta nei confronti di detto Ente sicché non può opporre un'eccezione o la domanda riconvenzionale di usucapione con la finalità di paralizzare la domanda di usucapione del Pt_1
(così Cass. 17808/2011 e succ. conf.). Invero, la produzione documentale suddetta è inammissibile in quanto si pone in violazione del disposto di cui
16 all'art. 345 co. 3 c.p.c. << non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti>>
Possono dunque scrutinarsi i soli documenti versati in atti in primo grado da parte attrice e la domanda attorea.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo e l'ottavo motivo vanno scrutinati congiuntamente, attesa la loro connessione e sono inammissibili per carenza di interesse ad impugnare.
Giova premettere che l'attore in primo grado, sulla premessa che la realizzazione dell'immobile era avvenuta prima della sua nascita (essendo nato il [...]) come attestato dal censimento dell'ottobre del 1951
e che di suddetta abitazione non vi era mai stata intestazione catastale riguardante altre persone (come risultante da visura storica), chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in relazione al capo di domanda relativo all'accertamento dell'usucapione dell'immobile censito al NCU del Comune di IZ fg. 13 particella 378. In relazione a detto capo di domanda non interveniva la costituzione di alcuno.
Nell'atto di citazione l'attore ha formulato, altresì, domande di indennizzo e risarcitorie nei confronti del , chiaramente proposte in via Controparte_1
conseguenziale e subordinata all'accoglimento della domanda di accertamento della proprietà in capo ad esso istante, in proprio e quale unico erede della madre che per prima aveva esercitato il Persona_1
possesso ad usucapionem sull'immobile suddetto. Tanto sul presupposto che l'immobile risultava illecitamente acquisito dal che lo aveva CP_1
abbattuto destinando il sito ad ampliamento della locale piazza Timparella.
Il è rimasto contumace in primo grado. Controparte_1
17 Il primo giudice ha rigettato la domanda di usucapione e ha dichiarato di conseguenza assorbite le restanti domande prospettate da parte attrice.
Quanto alle spese di lite ha disposto la compensazione.
Rimane irrilevante che con motivazione sovrabbondante o incongrua il
Tribunale di Vibo Valentia abbia indicato quale convenuto il CP_1
anche per la domanda di usucapione;
trattasi all'evidenza di
[...]
motivazione inappropriata in quanto atecnica;
il lapsus si spiega essendo l'accertamento della fondatezza della domanda di usucapione il presupposto logico e necessario per l'accoglimento delle domande risarcitorie e di indennizzo spiegate nei confronti del Quanto alla disposta CP_1
compensazione delle spese di lite si osserva che la pronuncia non comporta alcuna posizione di soccombenza in capo all'appellante e dunque il motivo ottavo è inammissibile.
§ 7.2 – i motivi secondo, terzo, quarto e quinto possono venir esaminati congiuntamente attesa la stretta connessione afferendo all'onere della prova e sul possesso ad usucapionem.
La motivazione della sentenza di prime cure resiste, a giudizio della Corte, alle obiezioni illustrate nei motivi di gravame e merita conferma essendosi il
Tribunale basato, ai fini della decisione, su corretti principi dell'onere della prova in tema di possesso ad usucapione.
Giova premettere che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del
"corpus", ma anche dell'"animus"; la Suprema Corte ha precisato che tale elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, di cui va offerta prova rigorosa e specifica ( così Cass. n.
15755/2001 già Cass. n. 975/2000 e succ. conf.) 18 Va poi ricordato che è dovere del giudice accertare anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, che può rimanere contumace come nel caso in esame, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda.
Ne discende che allorché i requisiti del possesso ad usucapionem non risultino univocamente accertati, il giudicante non può esimersi dal rilevare, "ex actis", il difetto delle condizioni di accoglibilità della domanda.
Il Tribunale ha rigettato la domanda perché dalla valutazione complessiva della prova documentale (attestazione di dimora di presso Persona_1
l'immobile oggetto di causa alla data del censimento di ottobre 1951; pagamento di bolletta della fornitura di energia elettrica nel mese di ottobre
1959; trasferimento in Orbassano di OL TO dal 26 gennaio 1967;) e testimoniale non emergeva la prova dell'animus possidendi di
[...]
a cui si sia sommato quello dell'attore che faceva regolarmente Per_1
ritorno in Calabria d'estate per le vacanze ed attuava lavori di manutenzione dell'abitazione.
Osserva la Corte che è tesi di parte attrice che la madre abitava nell'immobile almeno sin dal 1951 e vi dimorava stabilmente;
nel 1952 era nato esso attore e nel 1959 la aveva pagato una bolletta per la fornitura di energia Pt_1
elettrica, mentre altri pagamenti di detta utenza erano stati delegati ai vicini di casa. Risultano escussi in giudizio i figli dei vicini. I comportamenti materiali sono dunque individuati nella dimora stabile, nel pagamento di utenze e nell'esecuzione di lavori di manutenzione del tetto (elemento
19 costruttivo ben visibile ai terzi che in effetti hanno reso dichiarazioni conformi sul punto.)
Trattasi tuttavia di elementi che, sebbene ripetuti da tutti i testi, si appalesano assolutamente generici e, soprattutto, non attestano il possesso esclusivo del bene.
Innanzitutto, , che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione, non Pt_1
ha soddisfatto il requisito circa la prova delle modalità di acquisto del possesso da parte della madre avendo solo allegato e provato che ella dimorava nell'abitazione al momento del censimento. Invero, l'attore non ha esposto come la madre sia entrata in possesso dell'abitazione né ha mai affermato che ella abbia realizzato l'immobile su un terreno di sua proprietà
o di proprietà di terzi. Dall'esame degli atti emerge unicamente che l'immobile dal 1985 è identificato come ente urbano e ciò sta a significare che a quella data risultava accatastato nel catasto fabbricati e non più nel catasto terreni essendo risultata, dall'esame del mappale relativo al terreno, la realizzazione di un fabbricato. Il pagamento della fornitura di energia elettrica non è riferito all'immobile, ma al solo titolare della fornitura e quindi non è indicativo del possesso di quello specifico immobile. La prova del pagamento di altre fatture è affidata, come evidenziato dal primo giudice, alla testimonianza di terzi, del tutto generica. Trattasi di circostanze che la parte, tenuto conto del lunghissimo arco temporale di cui si discute, ben avrebbe potuto dimostrare con copiosa produzione. Manca qualsivoglia allegazione che (prima) e (poi) si siano fatti carico Persona_1 Parte_1
degli oneri fiscali, del pagamento delle utenze domestiche in modo da dimostrare seriamente la continuità del possesso. Nemmeno risulta allegato che in un così lungo arco temporale i si siano fatti carico delle spese Pt_1
di manutenzione della casa essendo stata anche in tal caso la prova affidata al ricordo dei testimoni che hanno dichiarato di aver visto Parte_1
20 intento, d'estate - quando rientrava in IZ per le vacanze – a riparare il tetto dell'abitazione. Altro teste aggiunge essendo muratore. Manca qualsivoglia prova circa l'acquisto dei materiali pur dando per dimostrato che non vi fossero oneri per la manodopera da sostenere data la qualifica professionale dell'appellante. Le prove, complessivamente valutate sono oltremodo carenti in punto di utilizzo della res e, tenendo conto che deve essere offerta la prova rigorosa del possesso per almeno un ventennio dal momento che detto utilizzo non si pone solo in termini di relazione materiale con la cosa, ovvero che l'attore abbia dimostrato di aver utilizzato la casetta, dovendo anche essere dimostrato che egli (e la madre prima) ne ha anche precluso ai terzi la fruizione, tale prova non risulta integrata. ha dato Pt_1
per scontato che la mera presenza fosse idonea a dimostrare il possesso quando invece doveva dimostrare di aver scelto, in autonomia, tempi e modalità del vivere in quell'abitazione che sono rimasti confinati nella formulazione di generiche circostanza di prova.
§ 7.3 – il sesto motivo è inammissibile.
Premesso invero che il Comune di IZ non è il contraddittore in relazione alla domanda di usucapione rimane irrilevante ai fini della prova del possesso ad usucapionem che gli uffici dell'Ente (cfr. corrispondenza versata in atti dall'attore a sostegno della domanda risarcitoria), possano aver riconosciuto che potesse avere diritto ad altro alloggio comunale a titolo Pt_1
risarcitorio per l'abbattimento dell'immobile in cui aveva dimorato e prima di lui la madre.
§ 7.4 – il settimo motivo rimane assorbito per effetto della conferma della sentenza di prime cure in punto di rigetto della domanda di usucapione.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante. Esse vengono liquidate in dispositivo, in favore della sola parte costituita, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 52.000,00) nei valori medi 21 fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di ogni persona che ritenga di vantare diritti, a
[...]
qualsiasi titolo, sull'immobile sito in Vico II Carità del Comune di IZ
(VV) in catasto al foglio 13, particella 378 di cui al N.C.U. del Comune di
IZ nonché nei confronti del contro la sentenza resa Controparte_1
tra le parti dal Tribunale di Vibo Valentia n. 11/2023 pubblicata in data
17/01/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in € 8.469,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. 22 dott.ssa Claudia De Martin
23