Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 179-1/2024 Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto ex art. 40 D.L. n. 14/2019 (di seguito per brevità C.C.I.I.) da:
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Sandirocco che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Simone Gallo, giusta procura in calce al presente ricorso;
nei confronti della società:
C.F. e P.IVA con sede legale in Pescara (PE) alla Controparte_1 P.IVA_1
Via G. Carducci n. 75
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024 la Sig.ra Parte_1
avanzava domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...] [...]
della quale risulta creditrice della somma complessiva di € 9.968,96, in forza di CP_1
sentenza n. 511/2024 Tribunale del Lavoro di Pescara del 23/10/2024 munita di formula esecutiva il
14/11/2024 e pedissequo atto di precetto;
Rilevato che, all'udienza del 28/01/2025, tenutasi dinanzi al Giudice delegato per l'istruttoria, è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, il quale insisteva per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per la società debitrice sebbene regolarmente chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 40 commi 7 CCII mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal (c.d. Area Web), avvenuto in data 20 dicembre 2024 Controparte_2
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
Rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società che esercita l'attività di gestione di complessi turistici, stabilimenti balneari, demaniali, bar, buffet, ristoranti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale risultando dal bilancio acquisito ai sensi dell'art. 42 CCII che nell'esercizio
2021 la stessa ha avuto ricavi per oltre € 200.000,00, e pertanto non è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI;
Osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi”
(Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);
Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dall'istante sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo (sentenza del Tribunale del Lavoro di Pescara), circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- la società resistente è priva di patrimonio immobiliare né risulta intestataria di beni mobili registrati;
- l'Ufficiale Giudiziario, recatosi presso la sede legale della società risultante dal Registro delle
Imprese per la notifica dell'atto di precetto, in data 15/11/2025 ha rinvenuto i locali chiusi;
- la debitrice presenta altresì, come attestato a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42
CCII, nei confronti di I.N.P.S. debiti complessivi presso l'Agente per la Riscossione pari ad €
80.918,51;
Ritenuto che gli elementi sopra evidenziati denotano sinergicamente una incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte. Connotato essenziale dello stato di insolvenza è, infatti, l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni: onde, se si identifica, come si deve,
l'impresa con l'attività economica svolta - elemento di natura dinamica - non si può poi analizzare l'insolvenza secondo un parametro di tipo patrimoniale, statico, quale il valore dei cespiti immobiliari. (Cass. civ. Sez. I, Sent., 10/06/2014, n. 13014). Nel descritto contesto - ed in assenza di qualsiasi dimostrazione di concreta disponibilità di elementi attivi suscettibili di soddisfacente
“realizzo” - vale il condiviso e costante criterio secondo cui il presupposto oggettivo del fallimento sta in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che conta è che l'imprenditore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, a nulla rilevando se il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere “altrimenti impegnato”, oppure “non facilmente liquidabile”. Il riscontro dello stato d'insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi
“normali”, ai propri debiti (in tal senso, C. App. Palermo 16/3/2016, Cass. 6914/2015, Cass. S.U. n.
1997/2003);
Considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, che è rimasta contumace, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
Rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
Considerato, infine, che complessivamente i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII;
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società
[...]
C.F. e P.IVA ) con sede legale in Pescara (PE) alla Via G. Carducci CP_1 P.IVA_1
n. 75 NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott.
[...]
, con studio in Via Armando Caldora N. 4 65129 PESCARA, professionista iscritto Per_1 nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio;
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 13/05/2025 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del
Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 18/02/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio