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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa SO TU Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
Dott.ssa LA RR Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello N.G.R. 6664/2024 pendente tra:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.U.I. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
CO MI NI, giusta procura allegata in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Roma, Via Principe
Eugenio n. 15;
APPELLANTE e
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma;
e
in persona del ministro pro tempore, nel Controparte_2
domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
APPELLATI CONTUMACI
FATTO
Il 17 luglio del 2024 cittadino del Marocco, proponeva Parte_1
ricorso dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto del Questore di Latina del 15 aprile 2024 (prot. nr. 254/2024) di diniego del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 D.lgs. 286/1998.
Il ricorrente rappresentava di essere giunto in Italia dall'Ucraina il 28 febbraio
2022 e di aver proposto, in data 22 febbraio 2023, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presso la competente Questura di CP_1
(pratica nr. . Riferiva altresì che, visto il parere negativo espresso NumeroD_1
dalla Controparte_1
di Roma espresso il 3 novembre 2023, il Questore di Latina
[...]
aveva rigettato l'istanza in data 15 aprile 2024, non ravvisando fondati motivi per ritenere che il richiedente fosse esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di tortura o trattamenti inumani degradanti (ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998), né che l'allontanamento dal territorio nazionale ledesse il diritto alla vita privata o familiare del richiedente (secondo quanto previsto dal novellato art. 19, c.
1.1. terzo e quarto periodo), o integrasse una violazione dell'art. 8 CEDU;
evidenziava, infatti, che “l'istante produce una ospitalità non registrata, non certifica la conoscenza della lingua italiana, non documenta alcun lavoro, né attuale, né pregresso”.
Il ricorrente dunque evidenziava in primo luogo la tempestività dell'impugnazione, ritualmente proposta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato: riferiva infatti che il decreto del Questore, emesso in data 15 aprile 2024, gli era stato notificato non il giorno 17 aprile 2024, come riportato nella relata di notifica a causa di un errore materiale, bensì il 17 giugno
2024, data del timbro di copia conforme all'originale apposto sul decreto questorile. Posta in via preliminare questa precisazione, il ricorrente lamentava che l'amministrazione non avesse tenuto conto del suo livello di integrazione raggiunto dall'arrivo in Italia e rappresentava che, prossimo alla laurea in ingegneria in Ucraina e fuggito in Italia a pochi giorni dallo scoppio della guerra del 24 febbraio 2022, egli avrebbe avuto la possibilità, grazie al rilascio di un permesso di soggiorno, di perfezionare il percorso di inserimento sociale e lavorativo già proficuamente intrapreso nel nostro Paese. Il ricorrente concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, l'annullamento del decreto del Questore e l'ordine di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del D.lgs.
286/1998.
La parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale di Roma, all'esito del procedimento, pronunciava la sentenza n.
47644/2024, emessa il 12 novembre 2024 e notificata in data 16 dicembre 2024, dichiarando il ricorso inammissibile, poiché depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge. Il Collegio evidenziava che la relata di notifica – atto pubblico fidefacente fino a querela di falso – attestava con chiarezza che il provvedimento impugnato era stato notificato il 17 aprile
2024; il ricorso avverso tale pronuncia, depositato quasi due mesi più tardi cioè il 10 luglio 2024, era dunque tutt'altro che tempestivo.
Con atto depositato il 30 dicembre 2024 il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 47644/2024, insistendo che il provvedimento del
Questore emesso il 15 aprile 2024 gli era stato notificato il 17 giugno 2024 - cioè nella data del timbro di copia conforme apposto sull'atto impugnato - e che dunque il ricorso, depositato in data 10 luglio 2024, era tempestivo;
a riprova di ciò provvedeva a depositare una email che riconduceva all'ufficiale notificante, il quale ammetteva l'errore materiale della data nella relata di notifica.
L'appellante perciò chiedeva di annullare e per l'effetto revocare il provvedimento impugnato e, accertato il suo diritto alla protezione speciale, di concedergli il permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19 D.lgs 286/1998; art. 28, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 394/1999, art. 32, c. 3, D.lgs.
25/2008; le amministrazioni convenute non spiegavano difese, rimanendo contumaci.
Con ordinanza comunicata in data 7 giugno 2025 il Collegio, dichiarata la contumacia delle convenute, fissava l'udienza di rimessione in decisione del 13 novembre 2025, assegnando i termini antecedenti all'udienza da tenersi in presenza, come da richiesta del difensore;
all'udienza, veniva sollevata d'ufficio la questione della inammissibilità dell'appello e veniva concesso termine su richiesta di giorni 15 per il deposito di note sul punto;
le note sono state effettivamente depositate alla scadenza del termine, e parte appellante ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e nell' accoglimento delle domande già formulate.
DIRITTO
L'appello è inammissibile, in quanto la materia è sottratta alla cognizione di questo Giudice in secondo grado.
La parte appellante ha infatti impugnato dinanzi a questa Corte una sentenza pronunciata, in composizione collegiale, dalla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale di Roma in punto di diniego della protezione speciale chiesta in via diretta al Questore;
la pronuncia emessa in primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego.
Va dunque ricostruita la normativa in questione evidenziando, innanzitutto, che l'art. 3 del decreto-legge del 17.2.2017 n. 13, convertito nella legge del 13.4.2017,
n. 46, successivamente modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 113/2018 conv. nella l.
1.12.2018 n. 132, al comma 1 ed alle lett. d) e d bis) prevede, tra l'altro, che le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale (già protezione umanitaria) siano attribuite alla competenza funzionale di apposite sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali di capoluogo di Corte di appello. L'art. 3, comma 4-bis del medesimo decreto- legge stabilisce poi che le controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. 28-1-2008 n. 25
(domande di protezione internazionale e protezione sussidiaria ma anche relative alla protezione speciale) siano decise dalla predetta sezione specializzata in composizione collegiale.
L'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, rubricato controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, stabilisce a sua volta che le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e d) bis, del già citato d.l. 13/2017 - tra le quali vanno sussunte quelle in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno anche per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 - sono regolate dal rito semplificato di cognizione, sono devolute al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione che giudica in composizione collegiale e sono definite con sentenza non appellabile ma ricorribile per cassazione nel termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione.
Di conseguenza, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione collegiale non poteva essere appellata, bensì impugnata con ricorso per cassazione.
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di questo grado in virtù della contumacia delle convenute
Amministrazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.12.2025
Il Consigliere estensore
LA RR
Il Presidente
SO TU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa SO TU Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
Dott.ssa LA RR Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello N.G.R. 6664/2024 pendente tra:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.U.I. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
CO MI NI, giusta procura allegata in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Roma, Via Principe
Eugenio n. 15;
APPELLANTE e
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma;
e
in persona del ministro pro tempore, nel Controparte_2
domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma
APPELLATI CONTUMACI
FATTO
Il 17 luglio del 2024 cittadino del Marocco, proponeva Parte_1
ricorso dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto del Questore di Latina del 15 aprile 2024 (prot. nr. 254/2024) di diniego del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 D.lgs. 286/1998.
Il ricorrente rappresentava di essere giunto in Italia dall'Ucraina il 28 febbraio
2022 e di aver proposto, in data 22 febbraio 2023, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presso la competente Questura di CP_1
(pratica nr. . Riferiva altresì che, visto il parere negativo espresso NumeroD_1
dalla Controparte_1
di Roma espresso il 3 novembre 2023, il Questore di Latina
[...]
aveva rigettato l'istanza in data 15 aprile 2024, non ravvisando fondati motivi per ritenere che il richiedente fosse esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di tortura o trattamenti inumani degradanti (ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998), né che l'allontanamento dal territorio nazionale ledesse il diritto alla vita privata o familiare del richiedente (secondo quanto previsto dal novellato art. 19, c.
1.1. terzo e quarto periodo), o integrasse una violazione dell'art. 8 CEDU;
evidenziava, infatti, che “l'istante produce una ospitalità non registrata, non certifica la conoscenza della lingua italiana, non documenta alcun lavoro, né attuale, né pregresso”.
Il ricorrente dunque evidenziava in primo luogo la tempestività dell'impugnazione, ritualmente proposta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato: riferiva infatti che il decreto del Questore, emesso in data 15 aprile 2024, gli era stato notificato non il giorno 17 aprile 2024, come riportato nella relata di notifica a causa di un errore materiale, bensì il 17 giugno
2024, data del timbro di copia conforme all'originale apposto sul decreto questorile. Posta in via preliminare questa precisazione, il ricorrente lamentava che l'amministrazione non avesse tenuto conto del suo livello di integrazione raggiunto dall'arrivo in Italia e rappresentava che, prossimo alla laurea in ingegneria in Ucraina e fuggito in Italia a pochi giorni dallo scoppio della guerra del 24 febbraio 2022, egli avrebbe avuto la possibilità, grazie al rilascio di un permesso di soggiorno, di perfezionare il percorso di inserimento sociale e lavorativo già proficuamente intrapreso nel nostro Paese. Il ricorrente concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, l'annullamento del decreto del Questore e l'ordine di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del D.lgs.
286/1998.
La parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale di Roma, all'esito del procedimento, pronunciava la sentenza n.
47644/2024, emessa il 12 novembre 2024 e notificata in data 16 dicembre 2024, dichiarando il ricorso inammissibile, poiché depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge. Il Collegio evidenziava che la relata di notifica – atto pubblico fidefacente fino a querela di falso – attestava con chiarezza che il provvedimento impugnato era stato notificato il 17 aprile
2024; il ricorso avverso tale pronuncia, depositato quasi due mesi più tardi cioè il 10 luglio 2024, era dunque tutt'altro che tempestivo.
Con atto depositato il 30 dicembre 2024 il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 47644/2024, insistendo che il provvedimento del
Questore emesso il 15 aprile 2024 gli era stato notificato il 17 giugno 2024 - cioè nella data del timbro di copia conforme apposto sull'atto impugnato - e che dunque il ricorso, depositato in data 10 luglio 2024, era tempestivo;
a riprova di ciò provvedeva a depositare una email che riconduceva all'ufficiale notificante, il quale ammetteva l'errore materiale della data nella relata di notifica.
L'appellante perciò chiedeva di annullare e per l'effetto revocare il provvedimento impugnato e, accertato il suo diritto alla protezione speciale, di concedergli il permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19 D.lgs 286/1998; art. 28, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 394/1999, art. 32, c. 3, D.lgs.
25/2008; le amministrazioni convenute non spiegavano difese, rimanendo contumaci.
Con ordinanza comunicata in data 7 giugno 2025 il Collegio, dichiarata la contumacia delle convenute, fissava l'udienza di rimessione in decisione del 13 novembre 2025, assegnando i termini antecedenti all'udienza da tenersi in presenza, come da richiesta del difensore;
all'udienza, veniva sollevata d'ufficio la questione della inammissibilità dell'appello e veniva concesso termine su richiesta di giorni 15 per il deposito di note sul punto;
le note sono state effettivamente depositate alla scadenza del termine, e parte appellante ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e nell' accoglimento delle domande già formulate.
DIRITTO
L'appello è inammissibile, in quanto la materia è sottratta alla cognizione di questo Giudice in secondo grado.
La parte appellante ha infatti impugnato dinanzi a questa Corte una sentenza pronunciata, in composizione collegiale, dalla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale di Roma in punto di diniego della protezione speciale chiesta in via diretta al Questore;
la pronuncia emessa in primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego.
Va dunque ricostruita la normativa in questione evidenziando, innanzitutto, che l'art. 3 del decreto-legge del 17.2.2017 n. 13, convertito nella legge del 13.4.2017,
n. 46, successivamente modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 113/2018 conv. nella l.
1.12.2018 n. 132, al comma 1 ed alle lett. d) e d bis) prevede, tra l'altro, che le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale (già protezione umanitaria) siano attribuite alla competenza funzionale di apposite sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali di capoluogo di Corte di appello. L'art. 3, comma 4-bis del medesimo decreto- legge stabilisce poi che le controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. 28-1-2008 n. 25
(domande di protezione internazionale e protezione sussidiaria ma anche relative alla protezione speciale) siano decise dalla predetta sezione specializzata in composizione collegiale.
L'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, rubricato controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, stabilisce a sua volta che le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e d) bis, del già citato d.l. 13/2017 - tra le quali vanno sussunte quelle in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno anche per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 - sono regolate dal rito semplificato di cognizione, sono devolute al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione che giudica in composizione collegiale e sono definite con sentenza non appellabile ma ricorribile per cassazione nel termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione.
Di conseguenza, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in composizione collegiale non poteva essere appellata, bensì impugnata con ricorso per cassazione.
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di questo grado in virtù della contumacia delle convenute
Amministrazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.12.2025
Il Consigliere estensore
LA RR
Il Presidente
SO TU