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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 960/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. GASSANI ETTORE, oggi sostituito dall'avv. EMANUELA BRUNO Parte_1
Per l'avv. BERTI RODOLFO, oggi sostituito dall'avv. POLLONARA Controparte_1
VALERIA
Per l'avv. MARTINIELLO ATTILIO, nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Le parti si riportano alle reciproche contestazioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:58, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:00.
pagina 1 di 11 Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASSANI ETTORE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GASSANI ETTORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI RODOLFO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTI RODOLFO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINIELLO ATTILIO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Aldo Pini n.8 MIRABELLA ECLANO presso il difensore avv.
MARTINIELLO ATTILIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Sentir affermare la responsabilità diretta e civile della e, per l'effetto, sentir Controparte_1
condannare la eventualmente in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_2
patiendi, patrimoniali e non, passati, presenti e futuri, per perdita della chance e di opportunità lavorative, alla vita di relazione, biologico, con adeguata personalizzazione, morale, esistenziale
(nulla, in breve, di escluso o di eccettuato) riportati dal Sig. , danni tutti da liquidare con la Parte_1
relativa condanna, nello stesso giudizio per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa
pagina 3 di 11 rivalutazione monetaria e con gli interessi compensativi dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Parte convenuta ( ) Controparte_1
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, respingere, anche ai sensi dell'art. 1227 cc, la domanda proposta da nei confronti di , perché Parte_1 Controparte_1
improcedibile per le ragioni espresse in narrativa ed infondata nel merito per essere stato il danno già risarcito dall' , il cui indennizzo dovrà in ogni caso essere defalcato dall'ammontare del CP_3
risarcimento dovuto. Il tutto con vittoria di spese e di competenze professionali di causa, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e contributo Cpa come per legge”.
Parte convenuta CP_1
“nella ipotesi di accertata fondatezza della domanda attorea condannare la a Controparte_1
risarcire il danno così come provato, tenendo indenne da ogni effetto pregiudizievole Controparte_1
di natura economica, in virtù di regolare copertura assicurativa;
Con vittoria di spese e competenze legali, come da D.D. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, da porre, in caso di accoglimento della domanda attorea, a carico di in virtù di copertura assicurativa” CP_1
Svolgimento del procedimento
Il giorno 18.03.2021, alle ore 06,45 circa, l'attore viaggiava quale trasportato a bordo Parte_1 dell'automezzo Fiat Ducato tg. CP 747NR di proprietà della ed assicurato con la Controparte_1 [...]
il quale rimaneva coinvolto in un sinistro a Cerreto D'Esi (AN) con l'autoveicolo Ford CP_1
Focus tg. BT 557GS di proprietà della Sig.ra anch'esso assicurato con la Controparte_4 [...]
CP_1
Parte attrice riferiva che, a seguito di quanto sopra, riportava lesioni a cui sono residuati postumi di natura permanente.
Richiesto invano il risarcimento nelle forme e nei modi di legge, parte attrice riferisce che dopo aver tentato di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, conveniva innanzi all'intestato Tribunale la Istituto assicuratore del veicolo a bordo del quale era trasportato, nonché la Controparte_1 [...]
, proprietaria del suddetto automezzo. CP_1
Si costituivano entrambe le convenute.
La riconosceva il fatto storico e chiedeva di essere manlevata dall'Istituto assicuratore, Controparte_1
mentre la contestava la domanda, eccependo l'inapplicabilità dell'art. 141 del Controparte_1
Cod. Ass., l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
pagina 4 di 11 Veniva acquisito il Rapporto redatto dai CC intervenuti in occasione del sinistro, nonché esaminata dal
Tribunale l'eccezione della in merito all'applicabilità dell'art. 141 c.p.c. Controparte_1
Ammesso e reso interrogatorio formale deferito all'attore, il quale confermava di indossare le cinture di sicurezza in occasione del sinistro occorsogli, veniva ammessa ed espletata CTU medica in capo all'attore.
Nelle more del deposito dell'elaborato peritale, il suddetto procedimento veniva trasferito allo scrivente
GI, il quale provvedeva a recepire l'elaborato peritale, fissando udienza di pc e conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre prendere posizione sulle eccezioni di rito formulate da parte convenuta
[...]
CP_1
Si rileva che la presente controversia trova pronta soluzione nell'applicazione della normativa di cui all'art.141 del codice delle assicurazioni, inerente all'ipotesi di danno a carico del terzo trasportato derivante da un sinistro stradale.
Tale disposizione normativa prevede che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Il terzo trasportato, pertanto, ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
La fattispecie costitutiva di cui al già menzionato articolo non può che essere, quindi, una fattispecie complessa che è data, innanzitutto, dall'avere il trasportato, a qualsiasi titolo, subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e quindi dall'essersi verificato tale illecito.
Riguardo, invece, l'eccezione d'improcedibilità della domanda perché l'attore ha agito in giudizio nonostante fossero pendenti i termini dell'art 148, 2° comma, Cod. Ass.ni, si osserva che come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n.1829/2018, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs 07.09.2005, art.
145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private”.
pagina 5 di 11 Posto quanto sopra, esaminando lo svolgimento dei fatti di causa si rileva che, pur avendo agito l'attore prima della visita da parte dell'assicurazione convenuta, rimandata più volte per motivi di lavoro ovvero per le preclusioni Covid all'epoca in vigore, la stessa venne comunque espletata da parte del fiduciario della compagnia in data 21.04.2022, cioè quasi due mesi prima dell'udienza indicata in citazione, circostanza che non ha certamente impedito - di fatto - all'assicurazione convenuta di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private, sicché non si è avuto un vero e proprio “ostacolo” da parte del danneggiato a consentire alla compagnia di effettuare gli accertamenti necessari sia in ordine di an che di quantum.
Risolte le eccezioni preliminari, dall'esame degli atti di causa non si rinviene alcuna problematica in merito all'an, sia dall'esame della relazione effettuata dagli organi accertatori intervenuti, sia da quanto affermato da entrambe le parti, le quali hanno riconosciuto il fatto storio inerente al sinistro oggetto di causa.
Sul punto il CTU ha, ad ogni modo, evidenziato che: “le lesioni … sono ricollegabili alla improvvisa e violenta accelerazione in avanti e laterale subita dall'infortunato al momento dello scontro tra due veicoli in corsa, con impatto sul frontale di quello a bordo del quale si trovava, seduto posteriormente al centro” (cfr. pag. 9 elaborato peritale).
La compagnia assicurativa convenuta ha sollevato, però, un'altra eccezione riguardante l'utilizzo delle cinture di sicurezza, anzi il mancato uso delle stesse da parte dell'attore che era seduto sul sedile centrale posteriore del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa. CP_5
Part Afferma la stessa che “oltre alla tipologia di lesioni riportata, il sospetto che il non le avesse allacciate nasceva dalle fotografie del veicolo incidentato (cfr. doc. n. 9 , nelle quali la CP_1
cintura di sicurezza del sedile centrale è al proprio posto, del tutto integra e non mostra i segni di un eccessivo tensionamento, cioè del tipico effetto dello strappo impresso dall'urto, segni che - al contrario - sono presenti sulla cintura di sicurezza del sedile accanto, che è srotolata e sformata ed è rimasta a penzoloni accanto al posto del passeggero. L'interrogatorio formale deferito al Rao, tuttavia non ha raggiunto lo scopo confessorio, perché l'attore ha sostenuto che al momento dell'impatto indossava il sistema di ritenuta. Le dichiarazioni della parte, tuttavia, quando sono favorevoli a sé stessa non costituiscono prova ed il Giudice è libero di trarre il proprio convincimento dal restante materiale probatorio”.
La compagnia assicurativa convenuta ha, altresì, evidenziato che il CTU, dr. nel rispondere Per_1 allo specifico quesito sulla compatibilità delle lesioni con l'uso delle cinture scriveva testualmente che
“non è possibile affermare con alta probabilità l'incompatibilità delle lesioni stesse con l'uso delle cinture di sicurezza”, utilizzando un criterio per l'accertamento del nesso etiologico di matrice pagina 6 di 11 penalistica e quindi maggiormente rigoroso rispetto a quello del più probabile che non, proprio del giudizio civile, sicché ben potrà il Giudice, alla luce di tutto il materiale probatorio in atti, incluse le fotografie (cfr. doc. 9 costituzione convenuta) e la natura delle lesioni di cui si discute, effettuare la propria valutazione ai fini di stabilire se sussista quel concorso ai sensi dell'art. 1227 cc, essendo infatti evidente che le cinture di sicurezza, se indossate regolarmente possono evitare o quantomeno attenuare conseguenze pregiudizievoli per la persona.
Questo Giudice ritiene, però, che proprio per aver utilizzato il CTU un criterio di accertamento maggiormente rigoroso non possa essere accolta l'eccezione proposta dalla compagnia convenuta.
La circostanza che l'arrotolamento della cintura non presenti alterazioni rappresenta una mera supposizione, infatti solo attraverso una accurata analisi metodologica, e non attraverso una semplice fotografia, risulta possibile raccogliere precise evidenze (ad esempio abrasioni da sfregamento) che consentono di stabilire se le cinture siano state utilizzate o meno all'atto del sinistro, mentre la compatibilità delle lesioni accertate (tutte e non solo alcune) dal CTU con l'uso della cintura di sicurezza viene dallo stesso accolta con un accertamento più rigoroso di quello necessario per questioni di natura esclusivamente civilistica.
Posto quanto sopra, accertata la sussistenza nella fattispecie per cui è causa dell'an debeatur non resta che determinare il quantum debeatur.
L'assunto di parte convenuta circa l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa del DPR 13.01.2025
n°12 non appare condivisibile, poiché la tabella ivi contenuta si applica solo ai sinistri verificatisi dopo il 05.03.2025, mentre per i sinistri precedenti, come quello oggetto di causa, avvenuto nel 2021, si applicano le disposizioni precedenti (cfr. art. 5 del DPR 12/2025).
Sul punto non si rinvengono decisioni di diverso avviso data l'operatività recentissima del decreto, anche se alcuna dottrina ha già manifestato perplessità al riguardo ritenendo la norma applicabile anche ai sinistri avvenuti in data anteriore.
Riguardo, pertanto, al quantum debeatur, va rilevato che in atti vi è la consulenza medico-legale da parte del CTU, nominato nella persona del dott. come sopra già riferito, le cui Persona_2
analitiche conclusioni non sono state contestate dai CTP ed appaiono tecnicamente ineccepibili, meritando pertanto di essere condivise in quanto basate su accertamenti precisi e concernenti una valutazione adeguata e coerente degli elementi presenti in atti.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio, il danno biologico subito da
, connesso alle lesioni riportate in occasione del dedotto sinistro, risulta così specificato, Persona_3
non trattandosi di danno cd. micro-permanente con la conseguenza dell'applicabilità delle cd. tabelle milanesi.
pagina 7 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro: 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (60 gg)
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (60 gg)
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (60 gg)
Danno biologico risarcibile € 18.287,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 23.041,00
Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 32.002,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 33.391,00
Totale con personalizzazione massima € 42.352,00
Si ritiene corretta l'applicazione della cd. personalizzazione, come sopra indicata, tenuto conto della tipologia di danno e delle relative conseguenze, posto che l'attore ha evidenti limitazioni funzionali relativamente all'attività lavorativa all'epoca in corso di svolgimento, così come evidenziate dal CTU, il quale afferma di aver verificato in capo all'attore un “… quadro doloroso e la limitazione funzionale del tronco nonché il danno scheletrico secondario ai fenomeni osteoriparativi della frattura, con residuata cuneizzazione anteriore del soma vertebrale”.
Sulla suddetta somma complessiva, già rivalutata, dev'essere computato il danno per il ritardato pagamento, equitativamente determinato nella media tra gli interessi legali calcolati sulla somma interamente rivalutata e quelli calcolati sul capitale puro che si determina devalutando alla data del fatto la somma rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 22.4.94-17.2.95 n. 1712).
Posto quanto sopra, all'attore non deve essere, però, riconosciuto alcun danno morale tenuto conto di quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.21630 del 20.07.2023 la quale afferma che “… il giudice che determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi (il cui valore del punto
pagina 8 di 11 comprende la liquidazione del danno morale) ha in realtà già tenuto – sia pure implicitamente – conto, avendo riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che del danno morale ( cfr. ex multis Cass. Civ. 17.02.2023 n.5119)”.
Deve essere, invece, riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute, pari a complessivi €.770,00, così come documentate, poiché allegate e riconosciute dal CTU come congrue e ricollegabili alle lesioni patite.
Riguardo, invece, alla richiesta di un danno patrimoniale relativo alla capacità lavorativa specifica, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.14241 del 24.05.2023 ha ritenuto, basandosi su altri precedenti (cfr. Cass. Civ. 19537/2007) che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, poiché il grado d'invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico – fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al Giudice del merito di valutarne in concreto l'incidenza.
Posto quanto sopra, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa, ma va provato sia nell'an e nel quantum, poiché tale tipologia di danno non costituisce un danno in sé (cd. danno evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (cd. danno conseguenza), pertanto il danneggiato è tenuto a dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio patrimoniale anche tramite presunzioni, purché la riduzione della capacità di guadagno sia dimostrata in termini di sufficiente certezza, ossia, il danneggiato ha l'onere di provare come ed in quale misura la menomazione abbia inciso ed incida sulla capacità di guadagno.
In ogni caso, affinché il Giudice possa procedere all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione di capacità lavorativa, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi detta voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (cfr. Cass. Civ.
n.114517/2015).
Nella citata sentenza la Suprema Corte ha precisato che in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente pagina 9 di 11 come danno alla salute, potendo il Giudice ricorrere alla cd. personalizzazione come criterio equitativo, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.
Non vi è dubbio che dall'importo sopra dedotto e quantificato debba essere detratta la somma richiesta dall' la quale ha già esperito nei confronti di apposita richiesta di rivalsa / CP_3 Controparte_1
surroga, così come indicato nel doc. 7 della comparsa di costituzione della compagnia assicurativa e che ammonta ad €.17.856,43.
Infatti, il sinistro stradale per cui è causa deve qualificarsi come un incidente sul lavoro in itinere, giacché parte attrice ed i suoi compagni di lavoro e di viaggio si stavano recando in un cantiere a bordo del pulmino aziendale per iniziare la giornata lavorativa.
Per tale ragione l' ha correttamente svolto azione di rivalsa / surroga nei confronti della CP_3
compagnia di assicurazioni convenuta.
L'importo della rivalsa, quantificato dall'ente previdenziale in €.17.856,43, deve pertanto essere defalcato, per la parte relativa all'inabilità temporanea ed al danno biologico permanente, dal risarcimento del danno spettante all'attore, poiché in caso contrario si avrebbe un ingiusto ed inammissibile arricchimento dello stesso.
La somma da liquidarsi, pertanto, effettuate le dovute detrazioni, risulta essere pari ad €.25.266,57.
Le spese processuali tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo avuto riguardo, ex art. 5 D.M. 55/2014, alla “somma attribuita alla parte attrice piuttosto che a quella domandata”.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta . Controparte_1
Relativamente a quelle intercorrenti tra i due convenuti ed , considerato Controparte_1 Controparte_1
l'esito della vicenda e la qualità delle parti, sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. per una compensazione integrale.
Considerata la sussistenza della polizza in essere tra parte convenuta e Controparte_1 Controparte_1 quest'ultima nella qualità di Istituto assicuratore del veicolo tg. CP 747NR nel quale era trasportata parte attrice dovrà rispondere degli importi sopra determinati nei limiti del massimale di polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, in manleva, la Controparte_1
società di assicurazione Unipolsai in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_1
pagina 10 di 11 dei danni subiti dall'attore liquidati in €.25.265,57, oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1
domanda al saldo come in parte motiva, fermi restando i limiti dei massimali di polizza;
- Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, in manleva, la Controparte_1
società di assicurazione in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di CTU come liquidate in corso di causa;
- Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, in manleva, la Controparte_1
società di assicurazione in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi €.545,00 per spese ed Parte_1
€.5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie, con distrazione delle stesse a favore del legale di parte attrice dichiaratosi antistatario.
- Compensa integralmente le spese di causa tra le parti convenute.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 28 maggio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 960/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 9:00 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. GASSANI ETTORE, oggi sostituito dall'avv. EMANUELA BRUNO Parte_1
Per l'avv. BERTI RODOLFO, oggi sostituito dall'avv. POLLONARA Controparte_1
VALERIA
Per l'avv. MARTINIELLO ATTILIO, nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Le parti si riportano alle reciproche contestazioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:58, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:00.
pagina 1 di 11 Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASSANI ETTORE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GASSANI ETTORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI RODOLFO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERTI RODOLFO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINIELLO ATTILIO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Aldo Pini n.8 MIRABELLA ECLANO presso il difensore avv.
MARTINIELLO ATTILIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Sentir affermare la responsabilità diretta e civile della e, per l'effetto, sentir Controparte_1
condannare la eventualmente in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti e Controparte_2
patiendi, patrimoniali e non, passati, presenti e futuri, per perdita della chance e di opportunità lavorative, alla vita di relazione, biologico, con adeguata personalizzazione, morale, esistenziale
(nulla, in breve, di escluso o di eccettuato) riportati dal Sig. , danni tutti da liquidare con la Parte_1
relativa condanna, nello stesso giudizio per equivalente pecuniario giusto e congruo, previa
pagina 3 di 11 rivalutazione monetaria e con gli interessi compensativi dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Parte convenuta ( ) Controparte_1
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, respingere, anche ai sensi dell'art. 1227 cc, la domanda proposta da nei confronti di , perché Parte_1 Controparte_1
improcedibile per le ragioni espresse in narrativa ed infondata nel merito per essere stato il danno già risarcito dall' , il cui indennizzo dovrà in ogni caso essere defalcato dall'ammontare del CP_3
risarcimento dovuto. Il tutto con vittoria di spese e di competenze professionali di causa, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e contributo Cpa come per legge”.
Parte convenuta CP_1
“nella ipotesi di accertata fondatezza della domanda attorea condannare la a Controparte_1
risarcire il danno così come provato, tenendo indenne da ogni effetto pregiudizievole Controparte_1
di natura economica, in virtù di regolare copertura assicurativa;
Con vittoria di spese e competenze legali, come da D.D. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, da porre, in caso di accoglimento della domanda attorea, a carico di in virtù di copertura assicurativa” CP_1
Svolgimento del procedimento
Il giorno 18.03.2021, alle ore 06,45 circa, l'attore viaggiava quale trasportato a bordo Parte_1 dell'automezzo Fiat Ducato tg. CP 747NR di proprietà della ed assicurato con la Controparte_1 [...]
il quale rimaneva coinvolto in un sinistro a Cerreto D'Esi (AN) con l'autoveicolo Ford CP_1
Focus tg. BT 557GS di proprietà della Sig.ra anch'esso assicurato con la Controparte_4 [...]
CP_1
Parte attrice riferiva che, a seguito di quanto sopra, riportava lesioni a cui sono residuati postumi di natura permanente.
Richiesto invano il risarcimento nelle forme e nei modi di legge, parte attrice riferisce che dopo aver tentato di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, conveniva innanzi all'intestato Tribunale la Istituto assicuratore del veicolo a bordo del quale era trasportato, nonché la Controparte_1 [...]
, proprietaria del suddetto automezzo. CP_1
Si costituivano entrambe le convenute.
La riconosceva il fatto storico e chiedeva di essere manlevata dall'Istituto assicuratore, Controparte_1
mentre la contestava la domanda, eccependo l'inapplicabilità dell'art. 141 del Controparte_1
Cod. Ass., l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
pagina 4 di 11 Veniva acquisito il Rapporto redatto dai CC intervenuti in occasione del sinistro, nonché esaminata dal
Tribunale l'eccezione della in merito all'applicabilità dell'art. 141 c.p.c. Controparte_1
Ammesso e reso interrogatorio formale deferito all'attore, il quale confermava di indossare le cinture di sicurezza in occasione del sinistro occorsogli, veniva ammessa ed espletata CTU medica in capo all'attore.
Nelle more del deposito dell'elaborato peritale, il suddetto procedimento veniva trasferito allo scrivente
GI, il quale provvedeva a recepire l'elaborato peritale, fissando udienza di pc e conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre prendere posizione sulle eccezioni di rito formulate da parte convenuta
[...]
CP_1
Si rileva che la presente controversia trova pronta soluzione nell'applicazione della normativa di cui all'art.141 del codice delle assicurazioni, inerente all'ipotesi di danno a carico del terzo trasportato derivante da un sinistro stradale.
Tale disposizione normativa prevede che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Il terzo trasportato, pertanto, ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
La fattispecie costitutiva di cui al già menzionato articolo non può che essere, quindi, una fattispecie complessa che è data, innanzitutto, dall'avere il trasportato, a qualsiasi titolo, subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e quindi dall'essersi verificato tale illecito.
Riguardo, invece, l'eccezione d'improcedibilità della domanda perché l'attore ha agito in giudizio nonostante fossero pendenti i termini dell'art 148, 2° comma, Cod. Ass.ni, si osserva che come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n.1829/2018, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs 07.09.2005, art.
145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private”.
pagina 5 di 11 Posto quanto sopra, esaminando lo svolgimento dei fatti di causa si rileva che, pur avendo agito l'attore prima della visita da parte dell'assicurazione convenuta, rimandata più volte per motivi di lavoro ovvero per le preclusioni Covid all'epoca in vigore, la stessa venne comunque espletata da parte del fiduciario della compagnia in data 21.04.2022, cioè quasi due mesi prima dell'udienza indicata in citazione, circostanza che non ha certamente impedito - di fatto - all'assicurazione convenuta di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private, sicché non si è avuto un vero e proprio “ostacolo” da parte del danneggiato a consentire alla compagnia di effettuare gli accertamenti necessari sia in ordine di an che di quantum.
Risolte le eccezioni preliminari, dall'esame degli atti di causa non si rinviene alcuna problematica in merito all'an, sia dall'esame della relazione effettuata dagli organi accertatori intervenuti, sia da quanto affermato da entrambe le parti, le quali hanno riconosciuto il fatto storio inerente al sinistro oggetto di causa.
Sul punto il CTU ha, ad ogni modo, evidenziato che: “le lesioni … sono ricollegabili alla improvvisa e violenta accelerazione in avanti e laterale subita dall'infortunato al momento dello scontro tra due veicoli in corsa, con impatto sul frontale di quello a bordo del quale si trovava, seduto posteriormente al centro” (cfr. pag. 9 elaborato peritale).
La compagnia assicurativa convenuta ha sollevato, però, un'altra eccezione riguardante l'utilizzo delle cinture di sicurezza, anzi il mancato uso delle stesse da parte dell'attore che era seduto sul sedile centrale posteriore del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa. CP_5
Part Afferma la stessa che “oltre alla tipologia di lesioni riportata, il sospetto che il non le avesse allacciate nasceva dalle fotografie del veicolo incidentato (cfr. doc. n. 9 , nelle quali la CP_1
cintura di sicurezza del sedile centrale è al proprio posto, del tutto integra e non mostra i segni di un eccessivo tensionamento, cioè del tipico effetto dello strappo impresso dall'urto, segni che - al contrario - sono presenti sulla cintura di sicurezza del sedile accanto, che è srotolata e sformata ed è rimasta a penzoloni accanto al posto del passeggero. L'interrogatorio formale deferito al Rao, tuttavia non ha raggiunto lo scopo confessorio, perché l'attore ha sostenuto che al momento dell'impatto indossava il sistema di ritenuta. Le dichiarazioni della parte, tuttavia, quando sono favorevoli a sé stessa non costituiscono prova ed il Giudice è libero di trarre il proprio convincimento dal restante materiale probatorio”.
La compagnia assicurativa convenuta ha, altresì, evidenziato che il CTU, dr. nel rispondere Per_1 allo specifico quesito sulla compatibilità delle lesioni con l'uso delle cinture scriveva testualmente che
“non è possibile affermare con alta probabilità l'incompatibilità delle lesioni stesse con l'uso delle cinture di sicurezza”, utilizzando un criterio per l'accertamento del nesso etiologico di matrice pagina 6 di 11 penalistica e quindi maggiormente rigoroso rispetto a quello del più probabile che non, proprio del giudizio civile, sicché ben potrà il Giudice, alla luce di tutto il materiale probatorio in atti, incluse le fotografie (cfr. doc. 9 costituzione convenuta) e la natura delle lesioni di cui si discute, effettuare la propria valutazione ai fini di stabilire se sussista quel concorso ai sensi dell'art. 1227 cc, essendo infatti evidente che le cinture di sicurezza, se indossate regolarmente possono evitare o quantomeno attenuare conseguenze pregiudizievoli per la persona.
Questo Giudice ritiene, però, che proprio per aver utilizzato il CTU un criterio di accertamento maggiormente rigoroso non possa essere accolta l'eccezione proposta dalla compagnia convenuta.
La circostanza che l'arrotolamento della cintura non presenti alterazioni rappresenta una mera supposizione, infatti solo attraverso una accurata analisi metodologica, e non attraverso una semplice fotografia, risulta possibile raccogliere precise evidenze (ad esempio abrasioni da sfregamento) che consentono di stabilire se le cinture siano state utilizzate o meno all'atto del sinistro, mentre la compatibilità delle lesioni accertate (tutte e non solo alcune) dal CTU con l'uso della cintura di sicurezza viene dallo stesso accolta con un accertamento più rigoroso di quello necessario per questioni di natura esclusivamente civilistica.
Posto quanto sopra, accertata la sussistenza nella fattispecie per cui è causa dell'an debeatur non resta che determinare il quantum debeatur.
L'assunto di parte convenuta circa l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa del DPR 13.01.2025
n°12 non appare condivisibile, poiché la tabella ivi contenuta si applica solo ai sinistri verificatisi dopo il 05.03.2025, mentre per i sinistri precedenti, come quello oggetto di causa, avvenuto nel 2021, si applicano le disposizioni precedenti (cfr. art. 5 del DPR 12/2025).
Sul punto non si rinvengono decisioni di diverso avviso data l'operatività recentissima del decreto, anche se alcuna dottrina ha già manifestato perplessità al riguardo ritenendo la norma applicabile anche ai sinistri avvenuti in data anteriore.
Riguardo, pertanto, al quantum debeatur, va rilevato che in atti vi è la consulenza medico-legale da parte del CTU, nominato nella persona del dott. come sopra già riferito, le cui Persona_2
analitiche conclusioni non sono state contestate dai CTP ed appaiono tecnicamente ineccepibili, meritando pertanto di essere condivise in quanto basate su accertamenti precisi e concernenti una valutazione adeguata e coerente degli elementi presenti in atti.
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni dell'elaborato peritale d'ufficio, il danno biologico subito da
, connesso alle lesioni riportate in occasione del dedotto sinistro, risulta così specificato, Persona_3
non trattandosi di danno cd. micro-permanente con la conseguenza dell'applicabilità delle cd. tabelle milanesi.
pagina 7 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro: 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (60 gg)
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (60 gg)
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (60 gg)
Danno biologico risarcibile € 18.287,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 23.041,00
Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 32.002,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 33.391,00
Totale con personalizzazione massima € 42.352,00
Si ritiene corretta l'applicazione della cd. personalizzazione, come sopra indicata, tenuto conto della tipologia di danno e delle relative conseguenze, posto che l'attore ha evidenti limitazioni funzionali relativamente all'attività lavorativa all'epoca in corso di svolgimento, così come evidenziate dal CTU, il quale afferma di aver verificato in capo all'attore un “… quadro doloroso e la limitazione funzionale del tronco nonché il danno scheletrico secondario ai fenomeni osteoriparativi della frattura, con residuata cuneizzazione anteriore del soma vertebrale”.
Sulla suddetta somma complessiva, già rivalutata, dev'essere computato il danno per il ritardato pagamento, equitativamente determinato nella media tra gli interessi legali calcolati sulla somma interamente rivalutata e quelli calcolati sul capitale puro che si determina devalutando alla data del fatto la somma rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 22.4.94-17.2.95 n. 1712).
Posto quanto sopra, all'attore non deve essere, però, riconosciuto alcun danno morale tenuto conto di quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.21630 del 20.07.2023 la quale afferma che “… il giudice che determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi (il cui valore del punto
pagina 8 di 11 comprende la liquidazione del danno morale) ha in realtà già tenuto – sia pure implicitamente – conto, avendo riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che del danno morale ( cfr. ex multis Cass. Civ. 17.02.2023 n.5119)”.
Deve essere, invece, riconosciuto il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute, pari a complessivi €.770,00, così come documentate, poiché allegate e riconosciute dal CTU come congrue e ricollegabili alle lesioni patite.
Riguardo, invece, alla richiesta di un danno patrimoniale relativo alla capacità lavorativa specifica, si osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.14241 del 24.05.2023 ha ritenuto, basandosi su altri precedenti (cfr. Cass. Civ. 19537/2007) che non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, poiché il grado d'invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico – fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al Giudice del merito di valutarne in concreto l'incidenza.
Posto quanto sopra, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa, ma va provato sia nell'an e nel quantum, poiché tale tipologia di danno non costituisce un danno in sé (cd. danno evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (cd. danno conseguenza), pertanto il danneggiato è tenuto a dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio patrimoniale anche tramite presunzioni, purché la riduzione della capacità di guadagno sia dimostrata in termini di sufficiente certezza, ossia, il danneggiato ha l'onere di provare come ed in quale misura la menomazione abbia inciso ed incida sulla capacità di guadagno.
In ogni caso, affinché il Giudice possa procedere all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione di capacità lavorativa, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi detta voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (cfr. Cass. Civ.
n.114517/2015).
Nella citata sentenza la Suprema Corte ha precisato che in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato omnicomprensivamente pagina 9 di 11 come danno alla salute, potendo il Giudice ricorrere alla cd. personalizzazione come criterio equitativo, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.
Non vi è dubbio che dall'importo sopra dedotto e quantificato debba essere detratta la somma richiesta dall' la quale ha già esperito nei confronti di apposita richiesta di rivalsa / CP_3 Controparte_1
surroga, così come indicato nel doc. 7 della comparsa di costituzione della compagnia assicurativa e che ammonta ad €.17.856,43.
Infatti, il sinistro stradale per cui è causa deve qualificarsi come un incidente sul lavoro in itinere, giacché parte attrice ed i suoi compagni di lavoro e di viaggio si stavano recando in un cantiere a bordo del pulmino aziendale per iniziare la giornata lavorativa.
Per tale ragione l' ha correttamente svolto azione di rivalsa / surroga nei confronti della CP_3
compagnia di assicurazioni convenuta.
L'importo della rivalsa, quantificato dall'ente previdenziale in €.17.856,43, deve pertanto essere defalcato, per la parte relativa all'inabilità temporanea ed al danno biologico permanente, dal risarcimento del danno spettante all'attore, poiché in caso contrario si avrebbe un ingiusto ed inammissibile arricchimento dello stesso.
La somma da liquidarsi, pertanto, effettuate le dovute detrazioni, risulta essere pari ad €.25.266,57.
Le spese processuali tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo avuto riguardo, ex art. 5 D.M. 55/2014, alla “somma attribuita alla parte attrice piuttosto che a quella domandata”.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta . Controparte_1
Relativamente a quelle intercorrenti tra i due convenuti ed , considerato Controparte_1 Controparte_1
l'esito della vicenda e la qualità delle parti, sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. per una compensazione integrale.
Considerata la sussistenza della polizza in essere tra parte convenuta e Controparte_1 Controparte_1 quest'ultima nella qualità di Istituto assicuratore del veicolo tg. CP 747NR nel quale era trasportata parte attrice dovrà rispondere degli importi sopra determinati nei limiti del massimale di polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, in manleva, la Controparte_1
società di assicurazione Unipolsai in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_1
pagina 10 di 11 dei danni subiti dall'attore liquidati in €.25.265,57, oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1
domanda al saldo come in parte motiva, fermi restando i limiti dei massimali di polizza;
- Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, in manleva, la Controparte_1
società di assicurazione in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese di CTU come liquidate in corso di causa;
- Condanna , in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, in manleva, la Controparte_1
società di assicurazione in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi €.545,00 per spese ed Parte_1
€.5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie, con distrazione delle stesse a favore del legale di parte attrice dichiaratosi antistatario.
- Compensa integralmente le spese di causa tra le parti convenute.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 28 maggio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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