Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 173/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Cirillo Controparte_1
Margherita, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Cirillo Margherita, CP_2 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 26/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/08/2014 a Ferentillo (TR), che dall'unione sono nati i figli il 18/04/2016 in Terni (TR) e l'11/05/2022 in Terni (TR), che Persona_1 Persona_2 il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. disporre che il marito resterà nella disponibilità dei seguenti immobili così identificati al Catasto del Comune di Terni:
1) Foglio 163, part. 168, Sub. 4, Cat. A/4, Cl. 04, 9 vani, R.C. Euro: 209,17;
2) Foglio 163, part. 168, Sub. 3, Cat. C/2, mq 24, R.C. Euro: 52,06;
3) Foglio 163, part. 164, mq. 2.820, R.A. Euro: 0,73;
4) Foglio 163, part. 165, mq. 540, R.A. Euro: 1,95;
5) Foglio 163, part. 167, mq. 2.130, R.A. Euro: 0,94;
6) Foglio 163, part. 169, mq. 1.360, R.A. Euro: 5,27;
7) Foglio 163, part. 170, mq. 670, R.A. Euro: 1,56;
provvedendo alla voltura a proprio nome di tutte le utenze e di tutte le tasse ed imposte relative agli immobili e/o al loro uso.
Detti beni in comproprietà, andranno venduti al più presto al prezzo medio di mercato e, in ogni caso ad un prezzo non inferiore ad euro 195.000,00.
Ove entro il 30 giugno 2025 la vendita non dovesse perfezionarsi, il signor dovrà Controparte_1 provvedere al pagamento dell'intera rata del mutuo (ora versata al 50% dai coniugi) esonerando espressamente la sig.ra da ogni onere di pagamento inerente il predetto mutuo;
il CP_2 signor dovrà inoltre provvedere al pagamento per intero di tutte le utenze, della Controparte_1
TARI, della tassa per il Consorzio di bonifica e della quota di IMU dovuta anche dalla signora
CP_2
3. Assegnare i beni mobili presenti ad oggi nella casa familiare sita in Terni, Strada del Rancio n.
34, tutti ad uso esclusivo e pertinenza dell'abitazione adibita a casa familiare;
essi verranno, al momento della liberazione della suddetta abitazione, suddivisi tra le parti di comune accordo.
4. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ed , fra entrambi i genitori, Per_1 Per_2 ai sensi della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006; la collocazione abitativa stabile e prevalente dei minori sarà presso la residenza e/o domicilio della madre, Sig.ra CP_2
5. Confermare ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter, co. 3 c.c., che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno dei loro figli. In caso di disaccordo, la decisione
è rimessa al Giudice che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. I coniugi riconoscono l'essenziale ruolo di entrambi al fine di un corretto ed adeguato percorso di crescita, sviluppo ed educazione della prole.
Essi si impegnano pertanto a favorire in ogni forma e modo un rapporto equilibrato e continuativo della prole con entrambi i genitori, impegnandosi altresì a continuare a tenere condotte dirette a favorire la frequentazione dei figli sia con il padre che con la madre, ed a valorizzare la figura ed il ruolo di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie genitoriali.
6. Confermare che in virtù del diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di cui alla legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, il padre non convivente eserciterà sempre il diritto di visita nei confronti dei figli, con diritto di tenerli con sé e presso la propria abitazione e/o residenza e/o domicilio, secondo la seguente regolamentazione:
- Il martedì ed il giovedì il padre si recherà a prendere i figli all'uscita dalla scuola, provvedendo a loro sino alle ore 08:00 della mattina del giorno seguente quando li riaccompagnerà a scuola, provvedendo anche a tutti gli adempimenti necessari per lo svago e la formazione dei figli ( sport, catechismo ...ecc...) Nei periodi in cui i figli non andranno a scuola, il padre li prenderà dalla casa della madre il martedì ed il giovedì mattina alle ore 10:00 e li terrà con sé sino alla mattina del giorno successivo, riaccompagnandoli poi a casa della madre alle ore 10:00. Il tutto salvo diversi giorni e/o orari da concordare tra i genitori, nel caso in cui gli impegni lavorativi degli stessi ed i loro turni lavorativi ed in casi eccezionali i desiderata particolari dei figli, comunque subordinati all'accordo tra le parti, dovessero giustificare variazioni sempre nell'interesse primario della prole.
- Un fine settimana sì ed un fine settimana no, il padre prenderà con sé i figli dalle ore 19:00 del venerdì fino al lunedì mattina alle ore 8:00 quando li riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico.
Provvederà poi la madre a riprenderli da scuola. Il primo fine settimana inizierà la madre e poi a seguire in modo alternato. Il tutto salvo diversi giorni e/o orari da concordare tra i genitori, nel caso in cui gli impegni lavorativi degli stessi ed in casi eccezionali i desiderata particolari dei figli, comunque subordinati all'accordo tra le parti, dovessero giustificare variazioni sempre nell'interesse primario della prole.
- Resta inteso che entrambi i figli dovranno, anche in tali periodi, mantenere gli impegni di catechesi, sportivi e gli altri impegni educativi;
così come dovrà avvenire allorquando staranno con la propria madre.
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno con il padre il periodo dalle ore
10:00 del 26 dicembre, alle ore 21:30 del 30 dicembre e dalle 10:00 del 5 gennaio alle 21.30 del 6 gennaio;
con la madre il periodo dalle ore 10:00 del 25 dicembre, alle ore 10:00 del 26 dicembre e dalle ore 21:30 del 30 dicembre alle ore 10:00 del 5 gennaio, e viceversa per gli anni a seguire.
Natale 2024 sarà trascorso dai figli con la madre.
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua
e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo, e viceversa;
ad iniziare dal giorno di Pasqua 2025, che sarà trascorso con il padre (dalle ore 10:00 fino alle 21:30 di ciascun giorno di riferimento). - Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale incrociata.
- Quindici giorni consecutivi o non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, in mancanza del periodo scolastico, da comunicare tra le parti anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno;
una settimana durante il periodo invernale, da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno. I coniugi espressamente stabiliscono di poter recuperare il giorno o i fine settimana in cui non potranno tenere i figli con sé, per improvvisi e straordinari impedimenti di natura lavorativa, concordando insieme modalità e tempi di tale recupero. Stabiliscono altresì che durante la permanenza dei minori con ogni genitore, l'altro genitore potrà effettuare due videochiamate giornaliere, rispettivamente alle ore 13 ed alle ore 20.
7. Stabilire a carico del Sig. assegno di mantenimento in favore dei figli minori Controparte_1 ed , da versare, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla Per_1 Per_2
Sig.ra tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: CP_2
[...], di importo pari ad Euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei figli, con totale rivalutazione positiva annuale ISTAT.
8. Stabilire che le spese straordinarie relative ai figli, tutte debitamente documentate, verranno ripartite tra i due coniugi nella misura percentuale del 50% ciascuno. Si rinvia quanto alla specifica delle spese ordinarie e straordinarie, al Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare, n.1217/2018 del Tribunale di Terni. Tali spese verranno rimborsate a quello dei genitori che le abbia anticipate, entro giorni quindici dalla presentazione del relativo documento di spesa.
9. Stabilire che laddove non venga raggiunto un accordo documentato – anche con messaggi sms o messaggistica social - , il genitore che intende sostenere le spese straordinarie per le quali sia prevista la preventiva concertazione, dovrà inviare una richiesta scritta tramite e-mail all'altro genitore;
qualora ciò non avvenga, la spesa in questione sarà da intendersi come non necessaria e non verrà, conseguentemente, effettuata;
il genitore destinatario della richiesta scritta di cui sopra, ove non si opponga nel termine di cinque giorni dalla ricezione, esprimendo un motivato dissenso per iscritto, verrà considerato consenziente. In caso di espresso dissenso motivato e di impossibilità
a risolvere il conflitto, le parti potranno adire il Giudice competente.
10. Stabilire che l'assegno unico e universale per i figli a carico, e/o allo stesso modo, ogni altra forma e tipologia di emolumento statale o locale, ausilio, sussidio et similia, disposti a sostegno della prole e/o della genitorialità, resteranno al 100% a beneficio della madre, genitore collocatario,
Sig.ra EL avrà i figli al 50% esposti nella propria busta paga come figli a carico, ed CP_2 anche la detrazione ai fini delle dichiarazioni dei redditi resta al 50% a carico della Sig.ra CP_2 potendo il padre giovarsi del restante 50% di detrazioni/deduzioni previste ex lege per i figli.
11. I beni immobili, mobili e/o mobili registrati di cui alle dichiarazioni sopracitate non in comunione e/o comproprietà tra i coniugi, rimarranno intestati rispettivamente a ciascun coniuge con rinuncia a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
12. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno (alimentare o di mantenimento), disponendo entrambi di adeguato reddito autonomo. 13. I coniugi dichiarano di scambiarsi reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti e per quello dei figli minori ed fermo restando che eventuali viaggi Persona_1 Persona_2 con uno dei due coniugi dovranno essere stabiliti congiuntamente dai genitori.
14. I coniugi dichiarano di non avere pretese da azionare ora ed in futuro sui conti correnti e/o depositi o qualsivoglia ulteriore forma di accantonamento dell'uno o dell'altro.
15. I coniugi sin d'ora dichiarano di scambiarsi reciproco assenso e collaborazione con anche scambio di documenti qualora dovessero risultare necessari ad adempimenti di legge o per la compilazione del modello ISEE et similia finché strettamente necessari”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi per Controparte_1 CP_2 matrimonio celebrato in Ferentillo (TR) in data 03/08/2014 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di FERENTILLO (TR) (atto n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2014);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 26 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti